AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.231
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00231
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 27 giugno 1995 da
__________ __________, __________,
Contro
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
nella causa n. OA.95.683 (azione confessoria) promossa nei suoi confronti con petizione 9 luglio 1990 da
__________ __________ __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
viste le osservazioni formulate il 12 luglio 1995 dal Pretore e il 10 luglio 1995 dall’__________ __________ __________ __________ __________,
sentite le parti all’udienza dell’11 ottobre 1995,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ __________ __________ __________ (__________) è proprietaria dei fondi n. __________ e __________ __________ __________, a beneficio di un diritto di passo veicolare a carico del fondo n. __________ __________ __________, proprietà di __________ __________ __________. Essa ha convenuto quest’ultimo con petizione 9 luglio 1990 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, lamentando asserite violazioni del diritto di passo e chiedendo che fosse fatto ordine al convenuto di astenersi da ogni “ulteriore turbativa del pacifico esercizio della servitù di passo”. Con risposta 21 settembre 1990 __________ __________ __________ si è opposto alla petizione, asserendo di non aver mai contestato il diritto di passo. In via riconvenzionale egli ha chiesto il pagamento dell’importo di fr. 11’030.20 per le spese di manutenzione della strada oggetto del passo. Nella replica e risposta alla riconvenzione del 12 ottobre 1990 l’attrice contesta di dover pagare quanto richiesto per le spese di manutenzione. A sua volta il convenuto ha duplicato il 10 luglio 1991, confermando la sua risposta.
B. All’udienza preliminare del 18 novembre 1991 la parte attrice ha offerto numerosi mezzi di prova, mentre il convenuto ha rinviato ai documenti prodotti con gli allegati scritti. L’istruttoria si è protratta fino al 1994. In data 5 dicembre 1994 il convenuto ha presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (act. VIII) postulando la designazione di un patrocinatore d’ufficio e producendo le notifiche di tassazione degli ultimi tre bienni. In tale atto egli si doleva inoltre di alcune espressioni formulate dal Pretore in occasione delle audizioni testimoniali. Su esplicita richiesta del Pretore stesso, __________ __________ __________ ha precisato con lettera 23 gennaio 1995 che le sue doglianze non erano gravi al punto di chiedere la ricusazione del giudice. Il Pretore, con ordinanza 24 gennaio 1995, ha invitato il convenuto a munirsi del certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, che è stato prodotto l’8 febbraio 1995 (doc. 7). Il Municipio vi ha formulato preavviso negativo, ritenendo che i redditi attestati nella tassazione 1993/1994 non giustificavano l’ammissione all’assistenza giudiziaria. In occasione dell’udienza 23 marzo 1995 l’attrice ha rinunciato all’assunzione di ulteriori testi e il convenuto ha reiterato la domanda di assistenza giudiziaria chiedendo che gli fosse designato un patrocinatore d’ufficio, non avendo trovato legali disposti ad assumere il suo patrocinio. In data 6 giugno 1995 egli ha comunque presentato personalmente conclusioni scritte (act. X). Alla successiva udienza indetta il 9 giugno 1995 per il dibattimento finale, __________ __________ __________ ha chiesto il rinvio della discussione per il motivo che era tuttora pendente la sua domanda di assistenza giudiziaria. L’istanza è stata accolta dal Pretore, che ha rinviato l’udienza al 28 giugno 1995.
Statuendo con decreto 26 giugno 1995, il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, ritenendo che la posizione processuale del convenuto non presentava probabilità di esito favorevole sia per quel che concerne l’opposizione alla petizione che la domanda riconvenzionale, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell’istante (act. XII).
D. __________ __________ __________ ha presentato nel frattempo, il 27 giugno 1995, istanza di ricusazione del Pretore, adducendo che il magistrato era da considerare parziale, avendo egli anticipato il giudizio finale a favore dell’attrice senza considerare la domanda riconvenzionale e avendo omesso di dare evasione alla richiesta 5 dicembre 1994. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello insieme con le proprie osservazioni del 28 giugno 1995, in cui dichiara di non ravvisare gli estremi per una ricusazione. Nelle osservazioni 10 luglio 1995 l’attrice ha proposto la reiezione dell’istanza. All’udienza dell’11 ottobre 1995 indetta dalla Camera civile di appello il convenuto ha ribadito l’istanza di ricusazione, alla quale si è opposta l’attrice. L’istante ha inviato alla Camera il 13 novembre 1995 copia della corrispondenza intercorsa fra le parti nel periodo luglio-ottobre 1995.
Considerato
in diritto:
I documenti nuovi prodotti da __________ __________ __________ il 13 novembre 1995 non sono ricevibili. Le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi per scritto e oralmente; lo stadio delle allegazioni si è concluso pertanto all’udienza dell’11 ottobre 1995 e un’ulteriore produzione di documenti sarebbe potuta avvenire solo previa autorizzazione del giudice (art. 30 cpv. 3 con rinvio all’art. 365 cpv. 2 seconda frase CPC). Nella fattispecie tale autorizzazione non è nemmeno stata richiesta. A ogni buon conto, la documentazione trasmessa il 13 novembre 1995 è ininfluente per il giudizio, poiché si riferisce a corrispondenza fra le parti in vista di una composizione extragiudiziaria della vertenza e non concerne il Pretore oggetto dell’istanza qui in esame.
L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario “al giudice da cui dipende” (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
In concreto l’istante non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato nel corso della procedura di essere parziale. La ricusazione deve quindi reputarsi ancorata all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 __________. __________ __________ con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 __________. __________, 19 __________. __________).
a) L’istante aveva rivolto al Pretore già nell’istanza 5 dicembre 1994 diverse doglianze, relative in particolare ai commenti e al suo comportamento in occasione delle audizioni testimoniali, tanto che il giudice l’aveva invitato a precisare se egli intendeva proporre domanda di ricusazione. Il convenuto aveva comunicato il 23 gennaio 1995 di non ritenere i propri rimproveri di gravità tale da indurlo alla ricusazione e aveva poi partecipato ad altri atti di causa, segnatamente presentando il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e partecipando all’udienza 9 giugno 1995. Nella misura in cui l’istante riprende tali rimproveri, la sua domanda di ricusa dovrebbe pertanto essere considerata tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 CPC, tanto più che secondo il Tribunale federale le istanze di ricusazione devono essere presentate senza indugio (DTF 119 Ia 228 in fondo). Come che sia, l’istante rimprovera in particolare al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, di non aver constatato la divergenza esistente tra le deposizioni rilasciate il 7 novembre 1994 dalle testi __________ e __________ e quanto dichiarato dalle stesse nel verbale di interrogatorio penale del 4 novembre 1987, contenuto nell’incarto n. / della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4. A prescindere dal fatto che le due deposizioni sono avvenute davanti a giudici diversi, ogni Sezione della Pretura del Distretto di Lugano essendo indipendente, i verbali di interrogatorio penale non sono neppure stati richiamati agli atti della causa ..__________ (precedentemente n. __________). Il Pretore __________ ne era quindi ignaro e nulla gli può essere rimproverato al riguardo.
b) Per quel che concerne invece le affermazioni che sarebbero state rese dal giudice all’udienza 9 giugno 1995, e che avrebbero trasformato in certezza i dubbi dell’istante sulla parzialità, il relativo verbale di udienza è del tutto silente (act. XI), limitandosi a menzionare il rinvio del dibattimento finale. Tale posizione del Pretore sembra invero trasparire dal decreto 26 giugno 1995, nel quale il giudice ha respinto l’istanza 5 dicembre 1994 ritenendo sprovvista di esito favorevole la posizione processuale del convenuto. La decisione sull’assistenza giudiziaria, peraltro esplicitamente sollecitata dal convenuto, è stata emanata prima della conclusione della procedura giudiziaria e il Pretore ha quindi dovuto procedere a un sommario esame della fattispecie e degli atti di causa (Rep. __________ pag. __________). Il giudice civile deve spesso prendere decisioni processuali di vario tipo nel corso di una causa e a tal fine deve necessariamente eseguire un apprezzamento sommario delle prove. Nonostante l’apparenza che potrebbero suscitare nel pubblico, tali decisioni interlocutorie non costituiscono motivo di ricusazione, appunto per le particolarità della procedura civile, nella quale il magistrato può trovarsi a dover risolvere svariati incidenti processuali per condurre a termine una determinata procedura (Poudret, COJ, Berna 1990, vol. I, n. 5.3 ad art. 23; DTF 113 Ia 407 __________. __________). La decisione finale nel merito della vertenza, a differenza di tali giudizi interlocutori, viene invece emanata dopo un attento esame degli atti di causa, in particolare delle risultanze istruttorie. In assenza di altre circostanze oggettive atte a dimostrare l’apparenza di prevenzione del giudice, l’emanazione di una decisione interlocutoria sfavorevole alla parte che si prevale della ricusazione non è pertanto indizio sufficiente di parzialità, come non lo è l’opinione espressa dal giudice nel corso della procedura giudiziaria sulla posizione processuale dell’una o dell’altra parte, sulla base della sommaria valutazione possibile prima della conclusione della causa (RDAT 1992 II pag. 41).
c) Ci si potrebbe chiedere se l’istanza 5 dicembre 1994 non debba essere interpretata alla stregua di una richiesta di designazione di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 CPC. Il convenuto, che in precedenza era patrocinato, ha fatto valere di non essere riuscito a trovare un altro legale e ha quindi chiesto al Pretore di designargli un patrocinatore. Tale domanda può essere presentata indipendentemente da un’istanza di assistenza giudiziaria, dal momento che il patrocinatore designato d’ufficio secondo l’art. 39 cpv. 3 CPC è remunerato dalla parte patrocinata e non dallo Stato (art. 67 cpv. 1 CPC). Il Pretore in concreto ha constatato che il convenuto era in grado di difendere con chiarezza la propria causa e non aveva pertanto necessità di un patrocinatore. Decisione invero opinabile, poiché una parte può comparire personalmente in giudizio, ma non vi è obbligata e può quindi far capo, a sue spese, a un rappresentante se lo ritiene opportuno. Il convenuto non ha tuttavia impugnato il decreto 26 giugno 1995 e il tema non deve quindi essere esaminato dalla Camera. Anche ammettendo, nell’ipotesi più favorevole all’istante, che la decisione pretorile sia errata proceduralmente, ciò non basta a suffragare una domanda di ricusazione, poiché le scorrettezze di procedura possono essere censurate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 __________. __________ con rinvio, 114 Ia 158 __________. __________) e nella fattispecie non sono riscontrabili errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice (DTF 115 Ia 404 __________. __________).
Se ne conclude che nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. L’istanza di ricusazione deve essere quindi respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza di ricusazione è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’istante, che rifonderà a controparte fr. 500.– per ripetibili.
– __________ __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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