AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.230
Data decisione, Autorità: 20.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00230
Lugano 20 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 18 luglio 1994 da
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
ed ora sul decreto cautelare del 20 giugno 1995 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se dev'essere accolto l'appello del 3 luglio 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Se dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata dall'appellante unitamente all'appello del 3 luglio 1995;
Se dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata dall'appellata nelle osservazioni all'appello del 12 luglio 1995;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1966), cittadino turco, e __________ __________ (1966) si sono sposati a __________ il __________ 1991. Dalla loro unione è nata il __________ 1992 la figlia . Il marito è giunto in Svizzera nel 1989 come richiedente d’asilo. Ha conosciuto __________ __________ nel 1991 e l'ha sposata non appena ottenuto il divorzio in Turchia dalla precedente moglie, da cui ha avuto i figli __________ (1986) e __________ (1988). A seguito di un matrimonio con __________ __________ egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Nei primi anni della sua permanenza in Svizzera il marito ha lavorato quale pizzaiolo; dal 1° dicembre 1992 è alle dipendenze dell' __________ __________ in qualità di ausiliario presso il servizio economia domestica dell’__________ di Lugano; si occupa del trasporto interno della biancheria e della spazzatura. La moglie lavora quale segretaria presso la __________ __________ __________ __________, Lugano.
B. In data 18 luglio 1994 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto il 20 settembre successivo. Contestualmente essa ha presentato un'istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari tendente a ottenere l'affidamento della figlia, la regolamentazione del diritto di visita del marito, la fissazione di un contributo alimentare per sé e per la figlia di fr. 800.–, l'attribuzione dell'abitazione coniugale, il blocco degli averi del marito relativi alla previdenza professionale e ad un conto bancario presso l’__________ Lugano, nonché, da ultimo, il versamento di una provvigione ad litem di fr. 2'500.–.
Con decreto supercautelare del 19 luglio 1994 il Pretore ha stabilito l'affidamento della figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha disposto il blocco del conto presso __________ come pure degli averi LPP presso il Fondo dell'__________ __________ __________.
C. All'udienza del 2 agosto 1994, indetta per il contraddittorio, il Pretore ha assegnato al marito un termine di 20 giorni per procurarsi un legale. La moglie ha postulato l'adozione di ulteriori provvedimenti supercautelari; in particolare ha chiesto che il marito venisse obbligato a lasciare l'abitazione coniugale e a pagare fr. 1'600.- mensili quale contributo alimentare a favore di moglie e figlia. Con riferimento al decreto già emanato, ha pure richiesto la modifica della regolamentazione del diritto di visita. Il 10 agosto 1994 il Pretore, in via supercautelare, ha aderito alla domanda riguardo all'esercizio del diritto di visita, ha ordinato al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro il 15 agosto seguente e ha stabilito in fr. 900.– il contributo alimentare per moglie e figlia.
D. In considerazione del mancato versamento del contributo deciso del giudice, in data 29 agosto 1994 la moglie ha inoltrato un'istanza di trattenuta di salario. La richiesta è stata accolta dalla Segretaria assessora, in luogo e vece del Pretore, mediante decreto supercautelare 31 agosto 1994 con cui ha ordinato all'__________ __________ __________, datore di lavoro del marito, di trattenere l'importo di fr. 900.– mensili dallo stipendio del marito per poi riversarlo sul conto intestato alla moglie.
E. All'udienza 3 ottobre 1994 indetta per il contraddittorio sul decreto del 10 agosto precedente e per la notifica delle prove, la moglie si è riconfermata nelle richieste formulate in precedenza. Il marito si è opposto a tali richieste chiedendo, in sintesi, la riduzione del contributo alimentare a fr. 504,50 mensili, la regolamentazione del diritto di visita secondo gli usuali criteri e lo sblocco del conto __________; da ultimo si è pure opposto al pagamento di una provvigione ad litem.
F. Esperita l'istruttoria, le parti hanno concordemente rinunciato al dibattimento finale e hanno inoltrato, su invito del Pretore, conclusioni scritte. Statuendo il 20 giugno 1995, il Pretore ha stabilito innanzitutto l'affidamento della figlia __________ (1992) alla madre e regolato il diritto di visita del marito. Con riguardo al contributo alimentare per moglie e figlia, egli ha fissato sino al 30 settembre 1994 l'importo di fr. 1'296.–, ridotto per il seguito a fr. 855.–; a tali importi si aggiungono fr. 306.– per il pagamento di un debito , contratto in comune dai coniugi. L'ordine di trattenere mensilmente fr. 1'161.– dal salario del marito è stato confermato, così com'è stato confermato il blocco del conto a lui intestato presso __________ Lugano; sono stati sbloccati invece gli averi LPP del marito di cui al fondo di previdenza del personale dell' __________ __________.
G. Contro la decisione pretorile __________ __________ è insorto con appello del 3 luglio 1995. Egli chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 400.– il contributo alimentare a favore della figlia e di sopprimere quello a favore della moglie, con conseguente riduzione dell'importo trattenuto dal datore di lavoro.
H. Il 6 luglio 1995 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile, in virtù dell'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, la richiesta di effetto sospensivo formulata dall'appellante.
I. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 1995 __________ __________ __________ postula la reiezione dell'appello e la conferma del decreto impugnato.
Entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto:
Secondo l'art. 145 cpv. 2 CC, il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Tali provvedimenti sono emanati con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), la quale prevede un contraddittorio, intendendosi con ciò la discussione finale, indetta dopo l'eventuale assunzione delle prove (Rep. __________280 __________. __________ con riferimenti). A tale udienza le parti possono essere autorizzate a produrre un riassunto scritto delle loro allegazioni, da annettere al verbale (art. 119bis cpv. 2 CPC). Né le parti né il giudice possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Se la parti rinunciano alla discussione finale, non può quindi essere autorizzata nemmeno la presentazione di riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale di udienza. I memoriali presentati dalle parti il 5 e l'8 maggio 1995 sono quindi irriti e andrebbero stralciati dagli atti. Dato che essi sono stati inoltrati con l'assenso del Pretore, si può rinunciare per questa volta al provvedimento. Le parti sono avvertite tuttavia che non potranno più beneficiare su analoga provvidenza (I CCA sentenza del 21 luglio 1995 in re P./P.).
Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 __________. __________ e __________). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo vitale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 __________. __________; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle Raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento gennaio 1993 in: RDT 1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
Nella fattispecie l'appellante censura innanzitutto il computo del suo fabbisogno personale mensile effettuato dal Pretore. Questi ha infatti determinato tale fabbisogno in fr.1'956.– fino al 30 settembre 1994 e in fr. 2'506.– per il seguito, comprendente fr. 900.– per il minimo di base, fr. 550.– per il canone di locazione, dal 1° ottobre 1994, fr. 100.– per le trasferte con i mezzi pubblici, fr. 360.– per il contributo dovuto ai figli in Turchia, fr. 306.– per metà del rateo derivante dal debito __________, fr. 140.– per la cassa malati e infine fr. 150.– per i pasti consumati fuori casa.
a) L'appellante critica la valutazione del canone di locazione, adducendo che non sarebbe ragionevole pretendere che egli occupi per sempre un monolocale al prezzo di fr. 550.–, avendo egli il diritto di cercare un'abitazione dalle dimensioni più consone alle sue esigenze. A ragione. I coniugi hanno infatti diritto a una sostanziale parità logistica in virtù del principio dell’uguaglianza e un onere per alloggio di fr. 750.– mensili comprensivo delle spese accessorie per un appartamentino adatto a una persona sola non è fuori luogo a Lugano e dintorni.
b) Il marito chiede inoltre che gli venga riconosciuto un importo di fr. 150.– per le spese di trasferta, stimando in 20 km giornalieri il percorso tra il suo alloggio a __________ e l’__________ __________ di Lugano, in via __________. A prescindere dal fatto che tale tragitto appare esagerato, tenuto conto dell’effettiva distanza fra __________ e via __________, l’appellante non ha reso verosimile – e neppure addotto – di dover utilizzare per motivi di lavoro un veicolo privato. L’importo di fr. 100.– stimato dal Pretore è anzi generoso, se si considera che il costo di un abbonamento mensile dell’Azienda Comunale Trasporti di Lugano è notoriamente inferiore. L’apparente disuguaglianza con le analoghe spese inserite nel fabbisogno della moglie, di cui a torto si duole il marito, trova origine nel fatto che l’appellata è rimasta nell’abitazione già coniugale ad , e che essa si reca giornalmente a Lugano per il lavoro, con conseguenti maggiori spese professionali (trasporto, ecc.) di quelle connesse con il breve tragitto tra __________ e l’ __________.
c) Il convenuto rinnova in appello la richiesta di inserire nel suo fabbisogno l’indennità per lavori faticosi di fr. 100.– prevista dalle tabelle dei minimi esecutivi, edita dalla CEF, e a sostegno della sua pretesa produce, per la prima volta, un'attestazione rilasciata dal suo datore di lavoro che chiede venga acquisita agli atti. In sede di appello è di principio esclusa la facoltà di produrre nuovi mezzi di prova (art. 321 CPC). Il giudice di seconda istanza può eccezionalmente derogare a tale regola e assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova qualora questi vengano prodotti nell'ambito di un'azione di stato e risultino rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n.23 ad art. 321, n. 1 ad art. 420). Tale circostanza non è data nell'evenienza concreta, poiché il documento prodotto non riferisce alcun fatto nuovo né rilevante ai fini del presente giudizio, limitandosi a rammentare le mansioni, peraltro già definite in prima sede, svolte dall'appellante presso l'__________ __________ di Lugano. Come rettamente ritenuto dal Pretore, il lavoro svolto dall'appellante, sebbene sia di natura prettamente manuale, non può essere ragionevolmente ritenuto particolarmente gravoso ai sensi dell'art. 93 LEF, essendo paragonabile a quello svolto in una comune economia domestica.
Il fabbisogno personale dell'appellante deve ancora essere decurtato del debito contratto in comune dai coniugi presso la banca __________. Il mantenimento della famiglia è infatti prioritario rispetto ai debiti coniugali, nel senso che tali debiti possono essere inclusi nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia si vedano assicurato il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso concreto, benché non sia contestato che il debito __________ sia un debito coniugale, non è possibile inserire tale voce nel fabbisogno della famiglia dopo il 1° ottobre 1994, poiché altrimenti le uscite supererebbero le entrate, come si vedrà in seguito.
L’appellante critica poi il computo relativo al fabbisogno dell'appellata. In particolare egli contesta la somma di fr. 780.– ritenuta dal Pretore a titolo di "culla per __________ ". Il marito sostiene infatti che avendo la bambina ormai compiuto 3 anni tale spesa decadrà in un prossimo futuro, quando la figlia inizierà a frequentare l'asilo, e chiede pertanto che tale importo venga ridotto a fr. 200.–. Giova qui rammentare che i provvedimenti adottati nell'ambito dell'art. 145 CC non acquisiscono se non limitatamente forza di cosa giudicata e possono essere modificati qualora non corrispondano più ai criteri di opportunità posti alla base della norma: e cioè o essendo state trascurate alcune circostanze influenti per la decisione o essendosene modificate altre in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 437 ad art. 145). Ne discende che l'importo di fr. 780.– per la culla della figlia si giustifica fino all’effettiva modifica della situazione logistica della bambina, che potrà se del caso motivare un diverso assetto cautelare. Tali spese devono però essere inserite nel fabbisogno di __________ e non in quello della madre, che deve dunque venir decurtato di fr. 780.–. L’onere fiscale inserito dal Pretore nel fabbisogno dell’appellata per fr. 262.– mensili deve essere ridotto, poiché il primo giudice si è fondato sulla tassazione precedente al matrimonio (cfr. doc. _). L’istante può invece beneficiare, dopo il matrimonio e soprattutto dopo la nascita della bambina, dell’aliquota più favorevole (tariffa _), di modo che un onere fiscale di fr. 200.– mensili appare più adeguato al caso concreto. L’importo per l’alloggio di fr. 1016.–, contrariamente a quanto reputa l’appellata nelle osservazioni, non è frutto di una svista, ma tiene conto della quota parte già considerata nel fabbisogno della figlia.
Il convenuto contesta inoltre che sia possibile applicare in concreto le Raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo, sostenendo che queste si riferiscono a un reddito medio di circa fr. 6'000.–, mentre il suo è limitato a fr. 3'360.–. L'argomentazione dell'appellante si fonda però su un errato presupposto, poiché il reddito di circa fr. 6'600.– cui si riferiscono le citate raccomandazioni concerne i redditi complessivi della famiglia (Rep. __________ 353) e non quelli di ogni singolo genitore. A giusta ragione quindi il Pretore ha considerato il reddito complessivo di fr. 6’588.– (moglie fr. 3’228.–, marito fr. 3’360.–). Contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, tuttavia, il fabbisogno della figlia __________ va modificato. Oltre ad aggiungere il costo della culla di fr. 780.– (cfr. sentenza I CCA del 17.1.1994 nella causa Z/Z), occorre inserire anche un adeguato importo per le cure ed educazione prestate in natura dal genitore affidatario. Il collocamento della bambina durante l’orario lavorativo della madre non elimina infatti l’onere per cura ed educazione nel periodo in cui essa è libera dagli impegni di lavoro. Si giustifica quindi di considerare nel fabbisogno della bambina anche un terzo dell’importo per cure ed educazione, di fr. 150.–, da aggiungere all’importo in denaro di fr. 660.–. La deduzione del 10% decisa dal Pretore per tener conto del reddito della famiglia, inferiore, seppur di poco, al reddito medio considerato nelle citate raccomandazioni appare opportuna, e in definitiva il fabbisogno complessivo di __________ ammonta a fr. 1’510.–.
Riassumendo, il fabbisogno del marito è di fr. 1956.– fino al 30 settembre 1994 e di fr. 2400.– dal 1° ottobre 1994 (minimo fr. 900.–, alloggio fr. 750.–, trasferte fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 150.–, alimenti figli in Turchia fr. 360.–, premio cassa malati fr. 140.–), quello della moglie di fr. 2’973.– fino al 30 settembre 1994 (minimo fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 1016.–, premio cassa malati fr. 238.–, onere fiscale presunto fr. 200.–, spese professionali fr. 188.–, metà debito __________ fr. 306.–) e di fr. 2667.– dal 1° ottobre 1994 (idem, decurtato del debito __________) e infine quello della figlia ascende a fr. 1510.–. Deducendo dal reddito mensile complessivo di fr. 6588.– il fabbisogno familiare mensile di fr. 6439.– fino al 30 settembre 1994 e di fr. 6577.– dal 1° ottobre 1994 si ottiene un’eccedenza da ripartire a metà fra i coniugi di fr. 149.– fino al 30 settembre 1994 e di fr. 11.– dal 1° ottobre
All’appellante spettano quindi mensilmente fr. 2035.– (arrotondati) fino al 30 settembre 1994 e fr. 2410.– (arrotondati) dal 1° ottobre 1994, di modo che egli dovrebbe pagare alla moglie fr. 1325.– fino al 30 settembre 1995 e fr. 945.– dal 1° ottobre 1994. La quota disponibile a favore dell’appellata (fabbisogno più metà dell’eccedenza) risulta però inferiore al suo reddito (fr. 3048.– fino al 30 settembre 1994 e fr. 2673.– dal 1° ottobre 1994), motivo per cui l’intero importo dovuto dall’appellante è destinato a coprire i bisogni della figlia. L’appello deve dunque essere respinto sull’ammontare del contributo alimentare, non potendo essere ridotti gli importi stabiliti dal Pretore di fr. 1296.– (fino al 30 settembre 1994) e di fr. 855.– dal 1° ottobre 1994.
L'appellante si oppone infine all'obbligo fattogli dal primo giudice di versare la sua quota del debito __________ nelle mani della moglie affinché quest'ultima provveda al pagamento presso la suddetta banca. La decisione del Pretore, equivalente in pratica a una trattenuta di stipendio, può essere giustificata sino al 30 settembre 1994, se si considerano le difficoltà di incasso degli alimenti cui è stata confrontata l’appellata. A partire dal 1° ottobre 1994, come visto, la quota parte di debito mensile non può più venir inclusa nel fabbisogno coniugale, di modo che l’appello merita accoglimento su questo punto.
Da ultimo l'appellante ritiene che il Pretore, ordinando all'__________ __________ __________ di trattenere fr. 1'161.– dal suo salario, abbia intaccato il suo minimo vitale. La critica è fondata solo per il periodo successivo al 1° ottobre 1994, poiché da questa data l’importo disponibile è di soli fr. 950.–.Non può essere considerato nel minimo vitale, per i motivi già esposti in precedenza (cfr. __________. __________), l’ulteriore debito contratto successivamente dal marito presso la Banca __________, e per il quale è tenuto a versare fr. 411,65 mensili.
L’insorgente ha dedotto in appello anche il punto 4 del dispositivo del decreto pretorile, concernente il blocco del conto bancario, senza però motivare le sue contestazioni, ciò che conduce alla dichiarazione di irricevibilità dell'appello su questo punto ai sensi dell'art. 309 cpv. 5 CPC, vista la carenza dei requisiti formali previsti dal cpv. 2 lett. f della citata norma legale.
Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito dell'appello, che accoglie solo in minima misura le richieste dell'appellante, si giustifica una ripartizione degli oneri processuali in ragione di 9/10 al marito e di 1/10 alla moglie e l’obbligo di versare un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. Considerata la situazione finanziaria delle parti, entrambe possono essere ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La conformità al diritto federale del metodo seguito dal Pretore nel calcolo del contributo alimentare, invero dubbia, non è infatti verificabile per carenza di motivazione (cfr. pag. 6 del decreto impugnato), ciò che può aver indotto in buona fede l’appellante a ricorrere. All’appellata si giustifica di concedere già sin d’ora l’assistenza giudiziaria, ritenuto che l’incasso delle ripetibili appare di difficile, se non impossibile incasso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
È fatto obbligo a __________ __________ di versare nelle mani della moglie, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta (quota parte) il 19 luglio 1994, i seguenti contributi alimentari mensili:
A) fino al 30.09.1994
fr. 1296.–- per __________a
B) dal mese di ottobre 1994
fr. 855.- per __________
§ Il contributo per la figlia è comprensivo dell'assegno famigliare.
Per il resto il decreto rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante per 9/10 e a carico dell’appellata per 1/10, e per essi, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. __________ __________ verserà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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