AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.229
Data decisione, Autorità: 12.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00229
Lugano, 12 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
visto l’appello del 30 giugno 1995 presentato da
__________, ved. __________, __________ (I) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
la sentenza del 2 giugno 1995 (causa ..__________) con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato in luogo e vece del Pretore l’amministrazione dell’eredità lasciata in Svizzera da __________ __________ (1923–1992), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________, su istanza di
__________, __________ (I) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 21 marzo 1992 è deceduto a __________ __________ (__________) __________ __________, cittadino italiano domiciliato a __________, celibe, figlio unico di __________ __________ (1894–1960) e di __________ __________ (1900), tuttora residente a __________. __________ , dichiarandosi figlia naturale del defunto, ha chiesto il 22 febbraio 1995 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, l’inventario dell’eredità paterna situata in Svizzera e la nomina di un amministratore per tali beni. Statuendo il 2 giugno 1995 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’istanza di inventario, ma ha ordinato l’amministrazione dell’eredità – limitatamente ai beni posti in Svizzera – e ha designato come amministratrice l’avv. __________ __________ -, __________.
B. Contro la sentenza del Segretario assessore __________ __________, madre del defunto, ha introdotto un appello del 30 giugno 1995 nel quale propone che – conferito al gravame effetto sospensivo – l’amministrazione dell’eredità sia annullata e l’istanza di __________ __________ respinta per intero, subordinatamente che la causa sia rinviata al Pretore per nuovo giudizio previo contraddittorio. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dal vicepresidente della I Camera civile con decreto del 7 luglio 1995, nel senso che l’entrata in carica dell’amministratrice è stata differita finché il Tribunale di appello non avrebbe statuito sul ricorso.
C. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 1995 __________ __________ postula il rigetto dell’appello. Con decreto del 9 agosto 1995 il vicepresidente della I Camera civile ha ordinato che la tempestività dell’appello formasse oggetto di accertamento preliminare e alla relativa udienza del 20 settembre 1995 è stato sentito il teste che __________ __________ chiedeva di escutere. La discussione finale sull’accertamento preliminare, in esito alla quale le parti hanno mantenuto le loro posizioni, ha avuto luogo seduta stante.
Considerando
in diritto:
La nomina dell’amministratore di una successione (art. 554 e 556 cpv. 3 CC) è disposta con procedura sommaria non conten-ziosa (art. 2 n. 9 e art. 3 LAC; Rep. __________ pag. 348 consid. 2). Il Pretore, che agisce d’ufficio (art. 551 cpv. 1 CC), applica il prin-cipio inquisitorio (Rep. __________pag. 188 in alto), nel senso che ha la facoltà di assumere informazioni di propria iniziativa e di provocare anche spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). Il provvedimento da lui emanato è impugnabile entro dieci giorni (Rep. __________pag. 201); l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della Camera adita – o il vicepresidente, ove quegli si astenga – decida altrimenti (art. 360 cpv. 3 con rinvio all’art. 370 CPC).
Nelle osservazioni all’appello l’istante contesta anzitutto la tempestività del gravame, rilevando ch’esso è stato interposto oltre dieci giorni dopo l’emanazione del giudizio impugnato. Non è più contestato invece che il rimedio giuridico sia stato introdotto nei dieci giorni successivi al momento in cui il patrocinatore dell’ appellante ha ricevuto – da terzi – una copia della decisione (sul momento in cui comincia a decorrere il termine di ricorso cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, pag. 199, nota 1.2 ad art. 32). A tale proposito, del resto, nessun indizio conforta l’ipotesi che __________ __________ abbia anche solo avuto conoscenza della decisione querelata prima del 27 giugno 1995 (testimonianza __________: verbale del 20 settembre 1995, pag. 2), né è di rilievo la circostanza che la banca in cui si sono – apparentemente – depositati beni del defunto ha ricevuto copia del provvedimento il 19 giugno 1995 (cfr., in un caso ove la banca era addirittura autorizzata a ricevere corrispondenza per il titolare di un conto: DTF 106 III 61 consid. 4c). Il problema è di sapere, ciò premesso, se l’appello sia tardivo perché introdotto oltre dieci giorni dopo l’emissione del giudizio. Il quesito va risolto negativamente.
Il termine per impugnare un decreto o una sentenza decorre dal momento in cui il decreto o la sentenza sono notificati alla parte che appella (l’art. 370 CPC relativo alla procedura sommaria non si scosta dall’art. 308 cpv. 1). Nella fattispecie è pacifico che in Pretura l’appellante non è mai stata convocata e che il giudizio del Segretario assessore non le è mai stato notificato. Per lei, quindi, il termine di ricorso è cominciato a decorrere so-lo al momento in cui è entrata in possesso di una copia della decisione, il 27 giugno 1995 (verbale citato, pag. 2). Altra cosa è sapere se __________ __________ fosse legittimata a impugnare il provvedimento, se abbia cioè qualità di parte in appello (il tema sarà esaminato al considerando che segue). Per quel che attiene al gravame, esso è – come che sia – tempestivo.
a) Poco importa, anzitutto, che __________ __________ non sia stata parte al procedimento di prima sede. Una causa non contenziosa diventa per sua natura contenziosa quando uno dei soggetti toccati dalla decisione insorga all’autorità superiore (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 44 n. III; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3ª edizione, pag. 37 n. 48 in fine). Che l’insorgente abbia o non abbia avuto qualità di parte in prima sede è quindi irrilevante. Decisiva è la questione è di sapere – come si è anticipato – se il soggetto che insorge appartenga effettivamente al novero delle persone abilitate a ricorrere.
b) La legittimazione a postulare provvedimenti assicurativi di una successione è data a ogni interessato e non solo a ogni erede (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 1 ad art. 551 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, nota 5 ad art. 551 CC; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1992 nella causa B. e litisconsorti, consid. 3a). Chi sollecita l’adozione di provvedimenti assicurativi non ha qualità di parte, poiché l’autorità che ravvisa l’esigenza di un intervento deve procedere d’ufficio (eccettuato il caso dell’ art. 553 cpv. 1 n. 3 CC). La decisione di prima sede può, di conseguenza, essere impugnata da ogni interessato. Che __________ __________, madre del defunto, sia legittimamente interessata a contestare l’amministrazione dell’eredità disposta dal Segretario assessore è palese. L’istante si pretende unica erede del defunto, ma la causa da lei promossa in Italia per far accertare la paternità di __________ __________ non è affatto conclusa – come la stessa appellante riconosce (osserva-zioni all’appello, pag. 3 in basso) – e la petizione di eredità da lei promossa davanti al Tribunale di Trieste è tuttora pendente (doc. E). __________ __________ ha pertanto interesse a evitare un provvedimento destinato – dal suo punto di vista – ad assicurare pretese inesistenti. La questione di sapere poi se tale provvedimento sia stato ordinato a ragione o a torto riguarda il merito, non la legittimazione.
a) Nell’ambito di una procedura non contenziosa il giudice può inquisire d’ufficio, ma non è tenuto – ove non lo ritenga opportuno – né a indire udienze né a interrogare terzi (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1992 nella causa B.-B. e litisconsorti, consid. 3b; Rep. __________ pag. 348 consid. 2). Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Certo, in concreto l’interpellazione di __________ __________ non sarebbe stata un fuor d’opera, ove appena si pensi che davanti alla stessa sezione della Pretura pendeva dall’11 gennaio 1995 una domanda della medesima __________ __________ contro __________ __________ e litisconsorti per ottenere il blocco dei presunti averi lasciati in Svizzera da __________ __________ (incarto PC 95.20). Alla Pretura era noto quindi il nome del patrocinatore di __________ __________. Per di più il caso non sembrava denotare particolare urgenza, tant’è che il Segretario assessore ha statuito a tre mesi dall’istanza.
Si volesse anche ammettere, tuttavia, che il primo giudice abbia indebitamente rifiutato di chiarire elementi di rilievo, il diritto d’essere sentito dell’appellante non ne uscirebbe ancora leso. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in effetti, che una violazione del diritto d’essere sentiti è sanata qualora la parte in causa abbia potuto esprimersi in seguito davanti a un’autorità di ricorso munita di piena cognizione (Rep. __________ pag. 141 in fondo, __________ pag. 348 con- sid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, l’appellante ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni e le sue critiche. La pretesa violazione del diritto d’essere sentiti sarebbe pertanto, in ogni modo, sanata.
b) L’appellante rimprovera al Segretario assessore di non aver-le mostrato il fascicolo del processo, ciò che l’ha costretta a redigere il ricorso senza conoscere gli atti. Dai documenti risulta soltanto, però, che a una richiesta di consultare l’incar-to presentata da __________ __________ il 27 giugno 1995 la Pretura ha risposto, con lettera del 4 luglio 1995, che l’inserto della causa si trovava presso il Tribunale di appello. Non consta quindi che tra il 27 e il 30 giugno 1995 (data in cui è stato presentato il gravame) la Pretura abbia negato all’ap-pellante la compulsazione del carteggio. Nemmeno sotto questo profilo può quindi essere ravvisata una violazione del diritto d’essere sentito.
a) Il Segretario assessore ha menzionato, in fondo alla sentenza, gli art. 88 (cpv. 1) e 89 LDIP. La prima norma stabilisce che le autorità svizzere del luogo di situazione sono competenti a occuparsi dei beni lasciati in Svizzera da uno straniero con ultimo domicilio all’estero se le autorità estere non se ne occupano. L’altra norma prevede che, seppure le autorità estere dovessero occuparsi di tali beni, le autorità svizzere del luogo di situazione rimangono competenti a ordinare i necessari provvedimenti d’urgenza. Il richiamo alla legge federale sul diritto internazionale privato è – in linea di principio – corretto. Né l’art. 17 del trattato di domicilio consolare con l’Italia, del 22 luglio 1868 (...__________), né l’art. IV del protocollo concernente l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni conchiusi e firmati a Berna e a Firenze tra la Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869 (....), contrastano con le due norme citate. Quanto alla convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’ese-cuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (..____________________________), essa nemmeno si applica “alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento prov-visionale” (art. 9). Anzi, secondo l’art. 10 della Convenzione medesima, “i provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque sia il tribunale competente a decidere il merito”.
b) L’art. 89 LDIP, che istituisce la competenza svizzera a occuparsi di beni posti in Svizzera assoggettati per il resto (procedimento successorio e controversie ereditarie) alla competenza estera si riferisce unicamente – come detto – a provvedimenti d’urgenza (“provvedimenti conservativi”, secondo il titolo marginale). I provvedimenti a salvaguardia dell’eredità – per esempio la nomina di un amministratore – restano invece di competenza dell’autorità estera preposta all’apertura della successione (Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313 n. 965 con rinvii; Heini in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2ª edizione, pag. 83 in alto; FF 1983 I 360 in fondo; impreciso: Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in basso). La prassi di questa Camera antecedente l’introduzione della legge federale sul diritto internazionale privato non operava distinzioni e considerava i provvedimenti a salvaguardia della devoluzione ereditaria come provvedimenti conservativi, onde la competenza del giudice svizzero anche a ordinare l’amministrazione di un’ eredità (Rep. __________ pag. 347). Tale assimilazione non può più trovare conferma alla luce dell’attuale orientamento dottrinale e legislativo.
Ci si potrebbe domandare, invero, quali provvedimenti debbano essere ritenuti “conservativi” nel senso dell’art. 89 LDIP e quali siano destinati invece a salvagurdare la devoluzione dell’eredità. Questa Camera ha stabilito recentemente che un blocco richiesto da un erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H.-H., consid. 1). In concreto non occorre approndire oltre la questione. Basti ricordare che la nomina di un amministratore della successione è – come si è visto poc’anzi – una vera e propria misura a salvaguardia della devoluzione ereditaria. Essa compete quindi all’autorità estera preposta all’apertura della successione, salvo che tale autorità non si occupi dei beni lasciati in Svizzera dall’ereditando. Rimane da vagliare quest’ultima ipotesi.
Nelle osservazioni all’appello __________ __________ sostiene che, in effetti, l’autorità italiana non si occupa dei beni lasciati in Svizzera da __________ __________ (pag. 10 verso il basso), ciò che renderebbe necessario – comunque sia – un intervento di parte svizzera. L’assunto, non confortato da alcun elemento concreto, non appare verosimile. Dal fascicolo processuale non risultano atti giudiziari che dimostrerebbero il preteso disinteresse dell’autorità italiana. Al contrario: l’art. 23 delle disposizioni del Codice civile italiano sulla legge in generale (“preleggi”) stabilisce espressamente che “le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta”. La giurisprudenza italiana ha già avuto occasione di precisare, per di più, che la nomina di un curatore in caso di eredità giacente all’estero di un cittadino italiano è regolata dal diritto italiano (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 8ª edizione, nota 3 all’art. 23 delle preleggi). In caso di cittadini italiani con ultimo domicilio in Italia l’art. 46 n. 1 del disegno di legge sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Gazzetta ufficiale, parte prima, supplemento al n. __________del __________ 1995) non appare scostarsi dalla disciplina odierna (Ferid/Fischling/Lichttenberger, Internationales Erbrecht, Monaco, marginale 9, n. 2, della rubrica “Italia”).
Se ne conclude, nella fattispecie, che a torto il Segretario assessore ha accolto l’istanza di __________ __________ intesa alla nomina di un amministratore della successione. Non risultando che l’autorità italiana si disinteressasse dei beni lasciati in Svizzera dal defunto, egli avrebbe dovuto constatare la propria incompetenza e respingere l’istanza in ordine. Si aggiunga che nel caso in rassegna, non essendovi alcuna controparte, la competenza per territorio avrebbe dovuto in ogni modo essere verificata d’ufficio, senza riguardo all’ eventuale derogabilità del foro (art. 97 n. 3 CPC). Derogabilità che, del resto, sarebbe risultata quanto meno dubbia (Heini, op. cit., nota 8 ad art. 86 LDIP con riferimenti).
L’istanza di __________ __________ dovendo già essere respinta per questioni d’ordine, è superfluo vagliare se nel caso concreto fossero dati i presupposti di merito enunciati dall’art. 554 cpv. 1 CC. Non sussistono dunque ragioni di economia proessuale che giustifichino di congiungere in appello – come propone __________ – il procedimento odierno con quello inerente al blocco dei conti da lei ottenuto e parimente impugnato da __________ __________ e litisconsorti (. ..__________). Tale procedura seguirà autonomamente il suo corso.
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), la tassa di giustizia essendo commisurata alla verosimile importanza della successione (doc. D/14). Dato l’esito dell’appello, va riformato anche il dispositivo sulle spese di prima sede.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e riformata come segue:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico dell’istante.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese e indennità testimoniali fr. 100.–
fr. 500.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster