AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.223
Data decisione, Autorità: 21.10.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00223
Lugano, 24 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di stato delle persone) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 dicembre 1994 per il tentativo di conciliazione da
, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
Contro
__________, nata __________,
(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando sul decreto cautelare del 9 giugno 1995 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 26 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 giugno 1995 dal Segretario assessore;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni del 14 luglio 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1962) e __________ __________ __________ (1965) si sono sposati a __________, dopo quattro anni di vita in comune, il 17 novembre 1990. Al momento del matrimonio era già nata una figlia, __________, il __________ 1989. Il __________ 1991 è nata un’altra bambina, __________. __________ __________ è meccanico d’au-to in proprio, la moglie casalinga. I coniugi si sono separati alla fine di novembre del 1994, quando la moglie ha lasciato l’abita-zione di __________ per trasferirsi temporaneamente, con le figlie, presso la __________ __________ __________ di __________.
B. Il 1° dicembre 1994 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – come misura a protezione dell’unione coniugale – l’affidamento delle figlie (senza diritto di visita del padre), un contributo alimentare (non quantificato) per sé e le figlie, una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, subordinatamente, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Statuendo il 2 dicembre 1994 senza contraddittorio, il Pretore ha affidato cautelarmente le figlie alla madre, senza diritto di visita del padre, cui è stato imposto il versamento di fr. 500.– mensili per ogni figlia a titolo di contributo alimentare. Il contraddittorio sulle misure richieste è stato indetto per il 20 dicembre 1994.
C. __________ __________ ha presentato il 9 dicembre 1994 istanza per il tentativo di conciliazione, sollecitando la revoca dei provvedimenti cautelari, e il 15 dicembre successivo ha postulato a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 dicembre 1994 e il contrad-dittorio sui provvedimenti litigiosi – che le parti hanno accettato avvenisse “nell’ambito dell’art. 145 CC” – ha avuto inizio subito dopo. In tale occasione __________ __________ ha confermato la propria istanza, alla quale il marito si è opposto chiedendo a sua volta l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita della madre). Entrambe le parti hanno notificato prove.
D. Con decreto del giorno successivo (21 dicembre 1994) il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha confermato l’affidamento provvisorio delle figlie alla madre, ma ha ripristinato il diritto di visita del padre, nel senso che – salvo diversa intesa dei coniugi – le figlie sarebbero state consegnate a quest’ultimo due fine settimana ogni mese, alternativamente una volta al suo domicilio e una volta al domicilio della madre, trasferitasi nel frattempo a . Un appello interposto da __________ __________ contro tale decreto è stato dichiarato inam-missibile da questa Camera il 12 gennaio 1995 (..).
E. Giudicando il 16 gennaio 1995 sulle prove offerte dalle parti, il Segretario assessore ne ha ammesse alcune e ha rinviato la decisione sulle altre dopo l’assunzione di quelle ammesse. Nel corso dell’istruttoria, il 3 marzo 1995, __________ __________ ha ottenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il 27 marzo successivo le parti si sono intese provvisoriamente sull’esercizio del diritto di visita. Esperite le prove ammesse, con ordinanza del 5 aprile 1995 il Pretore ha respinto tutte le prove ancora da assumere e ha citato le parti alla discussione finale del 9 maggio 1995. In tale circostanza il marito ha rivendicato una volta ancora l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita della madre), mentre __________ __________ ha ribadito che le figlie dovevano rimanere con lei (senza diritto di visita del padre, o tutt’al più con un diritto di visita da esercitare sotto sorveglianza); essa ha concluso inoltre perché il marito fosse tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili (fr. 1200.– per sé e fr. 1000.– per le figlie).
F. Con ordinanza del 18 maggio 1995 il Segretario assessore ha ammesso l’acquisizione di nuovi atti all’incarto, fissando altresì a __________ __________ un termine di 10 giorni per fornire informazioni supplementari sulla situazione delle figlie e per documentare le proprie condizioni economiche. Il 9 giugno 1995 egli ha statuito sulle misure provvisionali in luogo e vece del Pretore: respinte le domande del marito, egli ha posto la tassa di giustizia (fr. 200.–) e le ripetibili (fr. 600.–) a carico di costui, ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Le domande della moglie sono state invece parzialmente accolte: __________ __________ ha ottenuto così l’affidamento delle figlie e un contributo alimentare di fr. 1464.70 mensili (fr. 464.70 per sé e fr. 500.– per ciascuna figlia); d’altro lato __________ __________ si è visto riconoscere un diritto di visita quindicinale, sul cui esercizio è stato chiamato a vigilare un curatore munito di speciali poteri (art. 308 CC). La tassa di giustizia (fr. 800.–) è stata addebitata per un terzo alla moglie e per due terzi al marito (entrambi al beneficio dell’assistenza giudiziaria), con obbligo per il marito di rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili.
G. Contro il decreto del Segretario assessore è insorto il 26 giugno 1995 __________ __________ con un appello nel quale chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria e accordato al gravame effetto sospensivo, sia accertata la nullità del decreto medesimo; in subordine egli postula l’assunzione delle prove respinte dal primo giudice e l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita della madre). Nelle sue osservazioni del 14 luglio 1995 __________ __________ propone che, concessole il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’appello sia respinto. La richiesta di effetto sospensivo introdotta da __________ __________ è stata dichiarata irricevibile dalla presidente della I Camera civile con decreto del 7 agosto 1995.
H. Le parti sono state interrogate da questa Camera al dibattimento orale, indetto da questa Camera e tenutosi il 21 agosto 1995 per l’integrazione dell’istruttoria. In seguito, iI 31 agosto 1995, __________ __________ ha reso noto alla Camera che le dichiarazioni rilasciate dalla moglie al dibattimento orale sulla residenza delle figlie e sulle scuole da esse frequentate non rispondono alla realtà. __________ __________ si è espressa in proposito con lettera del 1° settembre 1995. Infine, il 5 settembre 1995, __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza “di modifica delle misure supercautelari” con la quale chiede l’affidamento immediato delle figlie inaudita parte (riservato il diritto di visita della madre), previo conferimento dell’assistenza giudiziaria. Quest’ultima istanza non è stata intimata a __________ __________.
Considerando
in diritto:
Il decreto del Segretario assessore è stato notificato alla legale dell’appellante il 14 giugno 1995 e non il 13 giugno come figura nel ricorso (attestazione postale del 5 ottobre 1995). Il gravame, tempestivo, è quindi ricevibile.
L’appellante sostiene anzitutto, in ordine, che il decreto impugnato sarebbe nullo perché il Pretore ha rifiutato con ordinanza del 5 aprile 1995 l’assunzione di prove notificate, ciò che violerebbe – a suo parere – il principio del contraddittorio (ricorso, capo I). Se non che, il Pretore ha motivato il proprio rifiuto, spie-gando in maniera particolareggiata perché riteneva a quel momento superfluo assumere altri mezzi istruttori (act. __________). Tale valutazione anticipata delle prove resiste, come si vedrà oltre, alle confuse critiche dell’appellante. Per quel che è del diritto d’essere sentito (art. 83 e 84 CPC), l’appellante non può seriamente asserire che le prove in questione sarebbero state espe-rite nella prospettiva di un procedimento a tutela dell’unione coniugale quando egli stesso ha accettato (verbale del 20 dicembre 1994, primo foglio), in presenza del giudice, che la discussione con la controparte avvenisse “nell’ambito dell’art. 145 CC” (sopra, consid. __________). Da questo profilo l’appello non merita ulteriore disamina.
Più delicata è la questione delle prove complementari che il Segretario assessore ha deciso di esperire il 18 maggio 1995, dopo la discussione finale (act. __________; sopra, consid. ). Dal fascicolo non risulta con precisione, invero, quali documenti siano poi stati versati agli atti, né come le parti abbiano avuto modo di esprimersi, né se il Segretario assessore si sia fondato su tali documenti ai fini del giudizio. Resta il fatto che l’appellante si duole di una disattenzione del contraddittorio per rapporto al diritto di visita e non a questioni oggetto dell’assunzione complementare di prove. Tale diritto, regolato prima del 18 maggio 1995 da un accordo meramente precario intervenuto fra le parti il 27 marzo 1995 (sopra, consid. __________), gli è stato concesso nel decreto impugnato – contrariamente a quel che chiedeva la moglie – secondo le scadenze ordinariamente fissate in cause di stato analoghe. L’appellante non ha quindi subìto, come che sia, alcun pregiudizio al riguardo. Non vi è ragione, ciò posto, per sanzionare con la nullità il decreto impugnato.
L’audizione di _. __________, che il Pretore ha respinto per ragioni di tempo (necessità di una commissione rogatoria a Basilea), era in effetti dispensabile ai fini di un semplice giudizio cautelare, la circostanza su cui il teste sarebbe stato chiamato a deporre risultando già con chiarezza dal doc. __________. L’esecuzione di una perizia psicosociale sarebbe stata prospettabile solo per motivi eccezionali, giacché tale mezzo di prova è incompatibile – di regola – con gli imperativi di speditezza che presiedono all’ emanazione di un giudizio cautelare (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 209 in fine ad art. 145 CC); l’appellante non rende verosimili estremi siffatti, di modo che anche su questo punto il giudizio del Pretore sfugge alla censura. La dichiarazione di __________ __________ che il Pretore ha stralciato dall’incarto perché proposta irritualmente (doc. _ allegato all’appello) non ha alcun rilievo, la perizia psicolociale essendo stata rifiutata per questioni di tempo e non per l’indigenza dell’appellante. L’interrogatorio formale della convenuta, dimenticato dal Pretore, appariva nondimeno sovrabbondante, essendo destinato a chiarire – nelle intenzioni dell’appellante (verbale del 21 dicembre 1994, pag. 3) – non la situazione contingente della moglie (a quell’epoca di ignota dimora), bensì a comprovare le cause della disunione (che esulano dal procedimento cau-telare). Le audizioni dell’agente di polizia __________ è stata superata, secondo il Pretore, dal richiamo degli atti dalla polizia di __________; l’appellante non spiega perché tale richiamo non basterebbe, di modo che al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 5 combinato con il cpv. 2 lett. f CPC). Quanto all’ escussione di __________ __________, essa è già stata respinta dal Pretore e non è dato di capire perché l’appellante contesti l’ordinanza al proposito.
Sempre con riferimento all’ammissione delle prove, l’appellante insorge contro un’altra ordinanza del 5 aprile 1995 (act. __________) mediante la quale il Pretore ha stralciato dagli atti una lettera inoltrata dallo stesso appellante e i documenti annessi, relativi a spese sostenute per l’esercizio del diritto di visita. L’appellante sostiene che l’ordinanza del Pretore è indebita perché la documentazione “si riferisce all’obbligo di informazione reciproca dei coniugi sancita dal diritto federale all’art. 170 CC” (pag. 9). L’as-sunto sfiora la temerarietà. Il Pretore è giustamente intervenuto contro la produzione informe di documenti, in spregio delle norme di procedura che disciplinano l’offerta di prove. I documenti prodotti non riguardano affatto le informazioni richieste all’interessato il 17 marzo 1995. L’art. 170 CC non giova quindi all’appellante.
Nel merito l’appellante insorge contro l’affidamento delle figlie alla madre facendo valere che, invece di apprezzare appieno la situazione, il Segretario assessore si è limitato a giudicare se fosse il caso di modificare l’affidamento già disposto senza contraddittorio. In realtà non vi era alcun motivo – a parere dell’ap-pellante – per affidare le figlie alla madre, giacché la disponibilità dei coniugi è equivalente e l’affidabilità del padre superiore (ricorso, capo II).
a) Il Segretario assessore ha argomentato che dagli atti non traspare alcuna inferiorità educativa della madre rispetto al padre (nemmeno per quanto riguarda il passato), che il trasferimento della moglie con le figlie nel Cantone di Vaud non pregiudica il bene di queste ultime e che nulla fa presagire un’influenza negativa della madre sulle bambine. La disponibilità di tempo della madre, inoltre, non risulta diminuita neppure dopo che questa ha iniziato a seguire un corso di formazione professionale, sicché – in estrema sintesi – le risultanze dell’istruttoria “non sono certamente sufficienti per fondare il cambiamento dell’affidamento” (decreto, pag. 5). Il principio della stabilità impone anzi di evitare mutamenti di situazione (pag. 6 in alto).
b) L’affidamento dei figli durante un processo di divorzio o di separazione (art. 145 cpv. 2 CC) deve attenersi ai principi dottrinali e giurisprudenziali riguardanti l’art. 156 CC. Criterio decisivo è il bene del figlio: anche il giudice delle misure provvisionali deve apprezzare secondo equità l’insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più appaiono opportuni perché meglio tutelano gli interessi della prole. Di primaria importanza, in vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua disponibilità a occuparsi personalmente dei minori, i rapporti che ha con loro, come pure le sue relazioni personali ed economiche nella misura in cui possono influire sullo sviluppo armonioso dei figli inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta soltanto quale genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o della separazione (Bühler/ Spühler, op. cit., note 206 segg. – in particolare Ergänzungsband 1991, nota 208 – ad art. 145 e note 62 segg. ad art. 156 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica, in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. __________).
c) A ragione l’appellante rileva che il Segretario assessore non si è dipartito da giuste premesse. In concreto non si tratta di stabilire in effetti se soccorrano i presupposti per modificare un precedente affidamento dei figli: occorre decidere su tale affidamento per la prima volta. Le decisioni supercautelari del 2 dicembre e del 21 dicembre 1994 (sopra, consid. __________ e _), proprio perché prese senza contraddittorio, non devono influenzare il giudizio. Anche per quanto attiene al principio della stabilità, il decreto impugnato non sembra denotarne una corretta percezione. Tale principio non garantisce per forza la custodia dei figli al coniuge che durante la vita comune si è occupato personalmente di loro e nemmeno è inteso a conservare un fatto compiuto. La stabilità deve riferirsi – si è esposto poc’anzi – all’intero ambiente nel quale il figlio è vissuto e cresciuto prima che i genitori si dividessero. Nella fattispecie non è sufficiente assicurarsi quindi, come ha fatto il primo giudice, che i figli rimangano al genitore che durante la vita in comune accudiva alla casa: occorre anche valutare, seppur sommariamente, se tale affidamento è nell’ interesse del figlio, se ne tutela cioè lo sviluppo armonioso in un ambiente stabile.
d) In concreto entrambi i coniugi sembrano idonei – a un esame meramente sommario – a occuparsi dei figli. L’idoneità del marito è sostanzialmente riconosciuta dalla moglie (istanza di misure a protezione dell’unione coniugale, del 1° dicembre 1994, pag. 5), anche se le ansie e le apprensioni che egli ha manifestato all’udienza del 21 agosto 1995 destano qualche perplessità; quella della moglie è messa in dubbio dal marito, ma con argomentazioni correlate alla disunione coniugale e non alla cura dei figli (salvo un episodio isolato: riassunto scritto allegato al verbale del 20 dicembre 1994, pag. 3 a metà). La moglie essendosi sempre occupata come casalinga dell’educazione e della cura della prole durante la vita in comune, si sarebbe senz’altro giustificato l’af-fidamento dei figli a lei medesima – come misura provvisionale in pendenza di divorzio – ove i figli fossero rimasti nel loro ambiente. Non che un genitore idoneo e disposto a occuparsi in persona dei figli si precluda l’affidamento per il solo fatto di trasferirsi altrove (Bühler/Spühler, op. cit., note 98 e 99 ad art. 156 CC con riferimenti). In una simile eventualità il giudice deve appurare però, a grandi linee, se il cambiamento non nuoccia al bene del figlio. E l’interroga-tivo può essere risolto solo con un quadro sufficientemente chiaro sulle condizioni in cui il figlio si troverà, condizioni che non devono pregiudicare i rapporti con il genitore non affidatario (Bühler/Spühler, op. cit., nota 94 ad art. 156 CC; v. tuttavia Ergänzungsband 1991, nota 215 ad art. 145 CC). Nel caso in cui una moglie casalinga si trasferisca a grande distanza, del resto, il principio della stabilità non potrebbe essere pienamente rispettato nemmeno affidando i figli al padre, giacché la cura e l’educazione dei figli non sarebbero più – comunque sia – assicurate dallo stesso genitore.
e) Ora, il decreto impugnato non contiene alcun accertamento sulle condizioni di vita dei figli a __________. Dalla motivazione si evince unicamente che la madre frequenterebbe un corso di formazione professionale (decreto, pag. 5 in fondo), ma nulla emerge sugli orari, sulla situazione logistica, sulle scuole frequentate dalle bambine, sull’effettiva cura delle figlie all’infuori dell’orario scolastico. Questa Camera ha interrogato pertanto le parti nell’ambito dell’art. 322 lett. a CPC, al fine di integrare gli accertamenti di prima sede in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (verbale del 21 agosto 1995). L’appellante ha dichiarato a tale udienza di lavorare a tempo pieno come meccanico in proprio, ma che potrebbe far coincidere gli orari di lavoro con la permanenza delle figlie alla scuola materna o elementare, sua madre e sua sorella essendo disposte ad aiutarlo. L’appellata ha dichiarato di abitare da sola, con le figlie (che parlano italiano e francese), a __________ in un appartamento di 5 locali, ha confermato di non svolgere alcuna attività lucrativa (il corso di formazione professionale essendosi concluso) e di essere alla ricerca di un lavoro come segretaria a metà tempo. Ha soggiunto inoltre che dal 28 settembre 1995 le figlie avrebbero frequentato l’una la scuola materna (dalle 9.00 alle 11.45 e progressivamente il pomeriggio), l’altra la scuola elementare (dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 14.10 alle 15.45) a __________, che esse sarebbero rientrate a casa a mezzogiorno e che sarebbero state prelevate da lei stessa alla fine delle lezioni. L’appellata ha precisato altresì che, qualora trovasse un lavoro a metà tempo (il mattino), alle bambine accudirà – nella pausa di mezzogiorno – sua madre o il servizio scolastico (mensa e accompagnamento in classe dopo il pranzo).
f) Stessero così le cose, l’affidamento alla madre disposto dal Segretario assessore potrebbe anche essere condiviso. Nella fattispecie la disponibilità di tempo della madre – idonea e pronta a occuparsi in persona delle figlie (di 6 e 4 anni) – è decisamente superiore a quella del padre, la situazione logistica delle figlie appare adeguata, l’integrazione di queste nel nuovo ambiente sociale sembra favorevole (madre di origine romanda e figlie che parlano anche francese) e l’esercizio del diritto di visita è possibile (tant’è che la madre non ha contestato il dispositivo 1.2 del decreto, che le fa obbligo di consegnare le figlie al padre una volta su due nel Cantone Ticino). L’affidamento al padre sembra invece meno favorevole già per il fatto ch’egli deve lavorare a tempo pieno (anche se in certa misura può decidere i propri orari) e non può ridurre la sua attività senza far cadere la famiglia nel bisogno (i coniugi versano già nell’indigenza, sicché il primo giudice li ha ammessi entrambi al beneficio dell’assistenza giudiziaria). A fini meramente provvisionali l’affidamento alla madre avrebbe avuto quindi una sua legittimazione oggettiva, a prescindere dai motivi con cui il Segretario assessore l’ha giustificato.
g) Il 1° settembre 1995, dieci giorni dopo l’udienza in appello, è emerso tuttavia che la situazione delle figlie non è quella illustrata dianzi. In effetti, contrariamente alle previsioni espresse dall’appellata davanti a questa Camera, le bambine non hanno mai cominciato alcuna scuola a __________, ma sono state iscritte presso due istituti di __________ (lettera 1° settembre 1995 dell’allora patrocinatore della moglie), a nord di __________, apparentemente vicino all’abitazione dei genitori dell’appellata. Questa Camera si ritrova pertanto nella situazione anteriore all’udienza del 21 agosto 1995: non sa dove risiedano le bambine (se a __________ o a __________), non sa dove abiti effettivamente la moglie e nemmeno sa chi si occupi realmente delle figlie fuori dell’orario scolastico. D’altra parte un nuovo interrogatorio dell’appel-lata non avrebbe senso, vista la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate davanti a questa Camera (che l’interes-sata abbia dovuto cambiare progetti all’ultimo momento è asserito nella lettera del 1° settembre 1995, ma non è lontanamente reso credibile). Occorrerebbero altri riscontri istrut-tori, propri a fondare un serio ancorché rapido giudizio di verosimiglianza.
h) In materia di filiazione la Camera civile di appello può bensì integrare gli accertamenti di prima sede, ma non può condurre istruttorie sostituendosi al primo giudice, tanto meno ove questi debba già indagare sulla reale situazione delle figlie in seguito a nuove istanze cautelari presentate nel frattempo dall’appellante (una finanche in appello: sopra, consid. __________ in fine). In circostanze del genere non rimane che annullare parzialmente del decreto impugnato e rinviare gli atti al Segretario assessore perché accerti con sufficiente verosimiglianza la situazione effettiva delle due figlie, cerziorandosi altresì che a esse sia garantito un minimo di stabilità, al di là delle decisioni repentine e unilaterali della madre. Il nuovo sindacato pretorile potrà comportare, a seconda del risultato, un nuovo sindacato anche sulle spese e le ripetibili. Per economia di giudizio il Segretario assessore potrà congiungere la procedura attuale, che gli è rinviata, con quelle pendenti in prima sede ed emanare un sindacato unico. Ciò posto, l’istanza cautelare del 5 settembre 1995 presentata direttamente a questa Camera dall’appellante diviene, a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 377 CPC), senza interesse.
L’appellante contesta, da ultimo, il contributo alimentare per le figlie (ricorso, capo __________). Né la motivazione del gravame né le domande contengono però una conclusione cifrata sull’ammon-tare ch’egli sarebbe disposto a versare durante il periodo dell’ affidamento – foss’anche solo trascorso – delle figlie alla madre. In questioni pecuniarie non bastano però richieste di giudizio generiche: esse devono essere determinate o, quanto meno, determinabili (I CCA, sentenza del 7 agosto 1989 nella causa O., consid. __________ d con richiamo a Rep. __________ pag. 95 consid. _; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151. nota 9). L’appello disattende con tutta evidenza tale requisito. Ne discende la sua irricevibilità al riguardo.
L’esito del giudizio odierno giustifica un riparto a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Entrambe le parti possono essere ammesse al beneficio dell’ assistenza giudiziaria, come in prima sede (art. 155 CPC). Nel caso dell’appellante la tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) terrà conto del fatto, in ogni modo, che il gravame risulta parzialmente irricevibile e che sulle contestazioni di forma esso è manifestamente infondato.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1 (istanza di __________ __________), n. 2 limitatamente al punto 1.1 (recte 2.1: affidamento delle figlie) e n. 2 (recte 3: spese e ripetibili) del decreto impugnato sono annullati; gli atti sono rinviati al Segretario assessore per accertamenti nel senso dei considerandi e nuovo giudizio.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________, __________.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e per esse, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Sta-to. Le ripetibili sono compensate.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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