AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.219
Data decisione, Autorità: 17.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00219
Lugano 17 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _____ (estensione di servitù di passo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del _ _____ 1993 da
__________, già in __________ cui sono subentrati gli eredi
__________, __________
__________, __________
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 giugno 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, che confina con la particella n. __________ appartenente a __________ __________. A carico di quest’ultimo fondo è iscritta una servitù di passo a favore della proprietà __________, la cui origine risale al 1898. Al momento dell’introduzione del registro fondiario definitivo tale servitù è stata iscritta nel seguente modo: “onere di passo a favore del n. __________ come alla transazione convenzione __________ 1898 e come fin qui esercitato”. A carico del fondo di proprietà __________ __________ è pure iscritta una servitù di passo con carro a favore della particella n. __________ appartenente ad __________ __________i, contigua al fondo di proprietà __________. Tutti i diritti citati sono esercitati attraverso il portico e il cortile (subalterni b e d) della particella n. __________.
B. Il 6 aprile 1993 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di __________ per far accertare che la servitù iscritta a registro fondiario è un diritto di passo pedonale e veicolare. Nella risposta del 18 giugno 1993 __________ __________ si è opposta alla petizione. Ultimata l’istruttoria, le parti con memoriali conclusivi del 21 aprile e del 26 aprile 1995 si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il __________ 1995.
C. Con sentenza del 24 maggio 1995 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che la servitù gravante la particella n. __________ RFD a favore della particella n. __________ è un diritto di passo pedonale e veicolare e ha ordinato all’ufficiale dei registri di precisare l’iscrizione della servitù. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’800.– per ripetibili.
D. Insorta contro la predetta sentenza con un appello del 16 giugno 1995, __________ __________ insta per il rigetto della petizione e per la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
E. A __________ __________, deceduto il __________ 1997, sono subentrati nella causa la moglie __________ con i figli __________ e __________ (act. __________)
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso (art. 13 CPC), determinante per l’appellabilità della decisione (art. 15 CPC), oltre che per la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili. Giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie relative a servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il fondo dominante o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore. Mancando indicazioni in tal senso e in caso di dubbi, la causa andrebbe rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso concreto si può tuttavia prescindere dal rinvio al primo giudice ritenuto che il valore di causa appare manifestamente superiore al minimo di fr. 8’000.– (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, n. 1 e 4 ad art. 15 CPC).
Il Pretore ha ritenuto che l’iscrizione della nota servitù nel registro fondiario è generica e ha accertato, sulla base delle varie testimonianze assunte, che il passo è stato esercitato in buona fede e per parecchi anni anche con veicoli. L’appellante contesta tale conclusione e sostiene che per definire il contenuto della servitù occorre riferirsi al diritto cantonale, di modo che l’art. 171 LAC non è un semplice criterio interpretativo sussidiario. Pur ammettendo che quest’ultimo disposto costituisce una presunzione, essa reputa che dall’istruttoria non risulta un accordo delle parti sull’estensione della servitù al passaggio carraio né emerge che l’attore abbia esercitato in buona fede il passo veicolare.
Dal fascicolo processuale si evince che a registro fondiario il diritto litigioso è iscritto come “diritto di passo” (doc. __________), che il titolo di acquisto (convenzione del __________ 1898) è ormai irreperibile e che il formulario per la notifica dei diritti reali al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di , del __________ 1938, indica a carico della particella n. __________ un onere di passo a favore del n. __________ “come alla transazione convenzione __________ 1898 come fin qui praticato” (doc. __________ -).
a) Per l’art. 17 tit. fin. CC i diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore del Codice civile svizzero continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario (cpv. 1). Tuttavia l’estensione dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del codice civile svizzero, in quanto non sia stata fatta un’eccezione (cpv. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’art. 17
cpv. 2 tit. fin. CC si riferisce, giusta l’art. 3 tit. fin CC, al solo contenuto regolato dalla legge, non a quello stipulato per contratto, che rimane disciplinato dalla legge anteriore (Rep. __________ pag. 141, __________ pag. 76; DTF 73 II 34 consid. 1, 70 II 44). In particolare il contenuto dell’atto deve essere stato realmente fissato in un certo modo e non deve corrispondere a quello che sarebbe potuto essere (DTF 64 II 412 consid. 1).
b) Nella fattispecie il titolo di acquisto del diritto è, come detto, la transazione-convenzione del __________ 1898. Sennonché, tale atto è irreperibile e in assenza di elementi che consentano di appurarne il tenore è impossibile definire i limiti della servitù dipendenti dal negozio giuridico (questio-ne che sarebbe stata soggetta al vecchio ordinamento cantonale). In simili circostanze rimane solo la possibilità di riferirsi all’estensione prevista dalla legge, che è quella regolata dal nuovo diritto.
Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, la designazione “onere di passo” è meramente generica (Rep. __________ pag. 88 __________; cfr. Steinauer, op. cit., n. 2290, pag. 330). Certo, il (semplice) diritto di passo abilita il transito a cavallo, in bicicletta o con carichi sulla persona, come gerle, ceste, secchi ecc., mentre non autorizza il transito con bestiame, né con carro o carretto (art. 171 cpv. 1 LAC; Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 144). Ciò non basta tuttavia a definire il contenuto della servitù litigiosa. L’art. 171 LAC invero pone solo un principio, che non può derogare al criterio interpretativo dell’art. 738 cpv. 2 CC quando gli interessati, per lunghi anni, pacificamente e in buona fede, hanno esercitato il passo con carro (Rep. __________ pag. 89 consid. __________). Analogamente l’art. 171 della legge vodese di applicazione del codice civile, equivalente all’art. 171 LAC, costituisce una semplice presunzione che vale unicamente nella misura in cui l’origine della servitù o la maniera in cui è stata esercitata non permettano di concludere diversamente (DTF 73 II 34 consid. 1). Spetta pertanto a chi rivendica l’estensione della servitù oltre il (semplice) diritto di passo definito dall’art. 171 cpv. 1 LAC provare che il passo litigioso è stato costituito o esercitato anche con carri (Piotet, Traité de droit privé suisse, tomo V/3, pag. 66).
cpv. 2 CC per non avere esaminato l’origine della servitù, lo scopo della sua costituzione e i bisogni originari del fondo dominante. Essa fa valere inoltre che l’esistenza di un’attività commerciale nello stabile situato sul fondo appartenente all’attore risale alla fine degli anni trenta e che lo stato dei luoghi non permette di concludere che già in origine i proprietari avessero prospettato la costituzione di un passo carrabile. Infine essa assevera che l’attore sapeva della differenza esistente tra il diritto a favore del suo fondo e quello a beneficio della particella n. __________ di __________ __________, ragione per cui non avrebbe esercitato in buona fede il passo con carro.
a) L’istruttoria non ha permesso di appurare l’origine, lo scopo della servitù e i bisogni del fondo dominante all’epoca della costituzione del passo. Al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario, l’allora proprietaria notificò un onere di passo a favore del n. __________ “come alla transazione convenzione __________ 1898 come fino qui praticato” (doc. __________ __________), ciò che non permette, con tutta evidenza, di interpretare la volontà delle parti. In difetto di maggiori ragguagli, per precisare il contenuto del diritto occorre considerare il modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (Liver, op. cit. n. 114 ad art. 738; Piotet, op. cit. pag. 66; Steinauer, op. cit., n. 2295, pag. 332; Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna 1986, pag. 60; Rep. __________ pag. 41).
b) Dal fascicolo processuale risulta che negli anni trenta sul fondo n. __________ si trovava la macelleria __________ e che i macellai accedevano alla corte della particella n. __________ con un carretto a mano (deposizione __________). Negli anni quaranta __________ __________ ha acquistato e riattato l’edificio situato sul fondo n. __________, installandovi un macello al quale accedeva con veicoli e anche con il bestiame (doc. N; deposizioni __________ e __________ -__________i). Nel 1957 l’attore ha comperato lo stabile e da allora, per le operazioni di carico e scarico, è transitato con un proprio veicolo fino al cancello della sua proprietà dirimpetto alla corte del fondo ora appartenente all’appellante (deposizioni __________ e __________). Nel 1979 il marito della convenuta ha acquistato la particella n. __________, la quale è stata trapassata per aggiudicazione all’appellante il 30 gennaio 1985 (doc. __________). Nel 1990 l’attore, intenzionato a formare una nuova apertura per il carico e lo scarico sulla corte n. __________, ha chiesto la relativa autorizzazione al Comune di __________ (doc. __________), il quale, respinta in un primo tempo l’istanza, ha accordato la licenza dopo che il Consiglio di Stato aveva accolto un ricorso del richiedente (doc. __________, __________, __________ e __________). La convenuta si è sempre opposta all’esecuzione dell’ opera, poiché a suo dire l’attore non disponeva di un diritto di passo con veicoli (doc. __________ e __________; inc. / richiamato).
c) Dall’insieme dell’istruttoria emerge – come si è visto – che l’uso fatto nel tempo della servitù è stato anche di tipo veicolare. Almeno dagli anni trenta i proprietari del fondo n. __________ sono transitati con veicoli attraverso la corte della particella n. __________ per le operazioni di carico e scarico e il transito è avvenuto pacificamente (ovvero non è stato contestato con successo: Piotet, op. cit., pag. 66) fino all’inizio degli anni novanta. Poco importa che il cancello di accesso al fondo appartenente all’attore misuri unicamente 90 cm, poiché il passo è esercitato sulla corte del fondo dell’appellante fino all’inizio della proprietà e serviva, appunto, al carico e allo scarico di materiale. Nel medesimo senso si esprime la testimonianza di __________ __________ -__________, secondo la quale il bestiame veniva trasportato fin davanti al cancello con un veicolo, dopo di che veniva scaricato e fatto entrare nella proprietà attraverso il cancello.
L’appellante sostiene invero che l’attore non ha esercitato in buona fede il passo con carro, poiché egli sapeva della differenza tra il suo diritto e quello concesso a favore del fondo n. __________. Ora, l’istruttoria ha permesso di appurare che l’appellato è sempre transitato liberamente e che non ci sono stati problemi con il precedente proprietario della particella n. __________9 (deposizione __________). Tra le parti vi furono invero divergenze, piuttosto riconducibili al fatto però che l’appellato, oltre al carico e allo scarico, utilizzava la corte come posteggio (deposizione __________). Considerato come già i precedenti proprietari del fondo dominante transitassero liberamente con veicoli, non si può concludere che l’attore fosse in malafede esercitando la medesima facoltà. Del resto, nel 1938 i proprietari del fondo serviente avevano finanche esteso il diritto di passo “come sin qui esercitato” (doc. __________). Si aggiunga che neppure con il precedente proprietario del fondo n. 8 vi sono mai stati reclami per il transito con veicoli (deposizione __________ __________ -). Tenuto conto di quanto esposto, in ultima analisi il diritto di passo litigioso deve essere ritenuto anche veicolare. L’appello su questo punto deve pertanto essere respinto.
L’appellante chiede infine, nel caso in cui sia accertata l’esten-sione del diritto litigioso, che esso sia limitato alle sole operazioni di carico e scarico. In proposito il ricorso è fondato. Il contenuto delle servitù deve essere interpretato restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente oltre la misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., n. 2292, pag. 331). Come si è visto, il transito con veicoli sulla corte appartenente all’appellante avveniva soltanto per le operazioni di carico e scarico destinate al commercio esercitato nello stabile in proprietà dell’attore. Il posteggio era stato escluso ed era stato finanche oggetto di contestazione da parte dei precedenti proprietari del fondo n. __________ (deposizione __________). In siffatte circostanze non è lecito interpretare la servitù litigiosa estendendola al transito di veicoli senza restrizioni: essa va limitata alla possibilità di accedere alla corte situata sulla particella n. __________ per le operazioni di carico e scarico, senza possibilità di stazionarvi. L’accertamento del contenuto della servitù litigiosa deve pertanto essere completato nei termini appena descritti, mentre l’iscrizione a registro fondiario, forzatamente generica, può rimanere immutata. L’appello deve di conseguenza essere accolto entro questi limiti.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4 e dell’appellato in ragione di 1/4. L’appellante rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. La precisazione del contenuto della servitù litigiosa non legittima una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di prima sede, poiché il principio dell’estensione rimane immutato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. . della sentenza impugnata è così riformato:
È accertato che la servitù iscritta a favore della particella n. __________ e a carico della particella n. __________ consiste in un diritto di passo pedonale e con veicoli, limitato al carico e scarico senza possibilità di stazionamento.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 390.–
b) spese fr. 50.–
fr. 440.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per 3/4 a suo carico e per 1/4 a carico dell’appellato. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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