AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.213
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, ICCA
Incarto n.: 11.95.00213
Lugano 27 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (già __________) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (azione di mantenimento), promossa con istanza __________ 1994 da
, __________ () (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata __________ 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 26 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 7 giugno 1995 da __________ __________ contro la stessa sentenza;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1968), cittadina lettone, ha dato alla luce il __________ 1993 a __________ (__________a) la figlia __________. Il 6 ottobre 1994 essa ha convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, __________ __________ (1950), cittadino egiziano residente a Lugano, asserendo che egli era suo marito e padre della bambina, per ottenere un contributo alimentare mensile a favore della figlia di fr. 800.– sino al compimento del 6° anno di età, di fr. 950.– dal 7° al 12° anno di età, di fr. 1000.– dal 13° al 17° anno di età e di fr. 1250.– dal 17° al 20° anno di età. Oltre a ciò essa ha rivendicato fr. 4000.– a titolo di provisio ad litem e subordinatamente ha instato per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. In via cautelare, infine, essa ha chiesto un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 800.– mensili.
B. Statuendo senza contraddittorio il 10 ottobre 1994, il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di versare fr. 400.– mensili per la figlia dal mese di ottobre 1994, ha respinto la domanda di provisio ad litem e ha convocato le parti a un’udienza per la discussione dell’istanza. Preso atto della domanda di revoca presentata il 10 ottobre 1994 dal convenuto (act. IV), il Pretore ha convocato le parti per la discussione, rinviando l’udienza originariamente prevista (ordinanza 25 ottobre 1994, act. V). All’udienza del 30 novembre 1994, __________ __________ si è opposto alle domande dell’istante, facendo valere anzitutto che il matrimonio contratto in Egitto è nullo. L’unione non potrebbe comunque essere riconosciuta in Svizzera, poiché all’epoca egli era già sposato. In secondo luogo egli ha contestato la forza probatoria del certificato di nascita prodotto a dimostrazione della sua paternità e subordinatamente ha postulato la riduzione del contributo alimentare richiesto dall’istante. Lo stesso giorno il convenuto ha introdotto domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria.
C. Con decreto del 22 febbraio 1995 il Pretore ha respinto un’ulteriore istanza di revoca del provvedimento supercautelare emanato il 10 ottobre 1994. Esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, confermandosi nelle precedenti domande. Il dibattimento finale di merito ha avuto luogo il 5 aprile 1995.
D. Statuendo il 26 maggio 1995, il Pretore ha pregiudizialmente accertato l’invalidità ab initio del matrimonio celebrato in Egitto. Sulla scorta del diritto lettone applicabile alla fattispecie, egli ha invece ammesso il rapporto di filiazione fra __________ __________ e __________ __________, come pure la legittimazione attiva di __________ __________. Egli ha quindi fissato il contributo alimentare a favore della figlia in fr. 150.– mensili da adeguare annualmente del 10%, la prima volta il 1° gennaio 1996, fino al raggiungimento della maggiore età. La tassa di giustizia di fr. 700.– è stata posta a carico dell’istante (al beneficio dell’assistenza giudiziaria) nella misura di tre quarti e per un quarto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1300.– per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta.
E. Contro la predetta sentenza è insorta __________ __________ con un appello del 7 giugno 1995 nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, l’aumento del contributo alimentare mensile per la figlia a fr. 370.– sino al raggiungimento del 6° anno di età, a fr. 430.– dal 7° al 16° anno di età e a fr. 470.– dal 17° anno sino al raggiungimento della maggiore età. Essa chiede inoltre che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico delle parti nella misura di metà ciascuno, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 650.– per ripetibili. Essa ha postulato anche in appello la concessione dell’assistenza giudiziaria.
F. __________ __________ ha impugnato a sua volta la citata sentenza con un appello dell’8 giugno 1995 in cui censura l’accertamento insufficiente del diritto straniero e la legittimazione dell’istante, negando la forza probatoria della documentazione da essa prodotta. Conclude per la riforma della stessa nel senso di respingere l’istanza, non essendo dimostrata la sua paternità, e di porre tutti gli oneri processuali a carico dell’istante. Subordinatamente propone la riduzione del contributo alimentare a favore della figlia e infine postula l’ammissione al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria sia in prima che in seconda sede.
G. Nelle loro osservazioni del 28 giugno 1995 le parti propongono vicendevolmente il rigetto dell’appello avversario.
H. La giudice delegata di questa Camera ha completato l’istruttoria acquisendo agli atti vari documenti sulla situazione delle parti, le quali hanno potuto esprimersi al riguardo all’udienza del 17 ottobre 1997.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del convenuto
Accertata l’applicabilità del diritto lettone al caso concreto, il Pretore ha fondato la sua decisione sugli articoli di legge prodotti dall’istante e tratti dalla Legge civile lettone, dal Codice delle leggi lettoni sul matrimonio e la famiglia del 1969, come pure dalla Legge civile lettone del 1937. L’appellante rimprovera al giudice di essersi basato su un accertamento incompleto del contenuto di tale ordinamento giuridico. In conformità a quanto previsto nell’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP per le cause di natura patrimoniale, il Pretore ha invitato l’istante a dimostrare il contenuto del diritto straniero, la quale avrebbe, a dire del convenuto, prodotto documentazione di dubbia validità formale, in particolare con riferimento alla traduzione delle norme di legge straniere. Considerato che l’autentica apposta su tali documenti concerne unicamente la firma della traduttrice, infatti, la conformità del loro contenuto con l’originale non sarebbe garantita.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 LDIP – al quale rinvia l’art. 87 cpv. 3 CPC con riferimento all’accertamento del diritto estero – il contenuto del diritto straniero applicabile va di regola accertato d’ufficio (DTF 118 II 83 consid. 2a e riferimenti), eventualmente con la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali la prova di tale contenuto può anche essere accollata alle parti (art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP). Non si tratta di una prova in senso stretto, di modo che le regole sull’onere probatorio (art. 8 CC) risultano inapplicabili; se la parte non prova il contenuto del diritto straniero, il giudice applica sussidiariamente il diritto svizzero (DTF 121 III 436, consid. 5a; Mächler-Erne in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, art. 16 n. 16; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, Basilea 1997, art. 16 n. 7–11; Keller/Girsberger in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, art. 16 n. 41).
La questione di sapere se i contributi alimentari possono essere considerati pretese patrimoniali nel senso dell’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP, come sostiene l’appellante, è controversa (rias-sunto della dottrina secondo Mächler–Erne, op. cit., art. 16 n. 13 seg.; contro: Keller/Girsberger, op. cit., art. 16 n. 31 segg.; a favore: Dutoit, op. cit., art. 16 n. 8 seg.). In concreto la portata di tale controversia risulta comunque limitata. Quando infatti è in gioco l’interesse di una parte che la legge intende proteggere in quanto più debole, per di più nell’ambito di una fattispecie sottratta all’autonomia delle parti – qual è appunto il contributo alimentare a favore dei figli (DTF 118 II 94) – anche i fautori di un’applicazione estesa dell’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP ritengono che il giudice non può facilmente prescindere dall’accerta-mento del contenuto del diritto straniero, sebbene non sia obbligato a intervenire d’ufficio (Dutoit, op. cit., art. 16 n. 7; Mächler-Erne, op. cit., art. 16 n. 14). Sia come sia, dunque, il giudice è tenuto a valutare la completezza delle prove fornitegli in merito al contenuto del diritto straniero e, qualora le ritenesse insufficienti, a domandare un complemento o procedere di sua iniziativa a ulteriori ricerche.
La dottrina è concorde nel ritenere che, in generale, nell’ambito della valutazione delle prove il giudice gode di ampia libertà, soprattutto per quanto attiene al contenuto del diritto estero: il diritto straniero è sufficientemente accertato quando il giudice è convinto della sua esistenza e del suo contenuto (Dutoit, op. cit., art. 16 n. 7; Mächler-Erne, op. cit., art. 16 n. 15; Keller/ Girsberger, op. cit., art. 16 n. 47). In concreto il Pretore si è dimostrato convinto della completezza e della correttezza del contenuto del diritto lettone così come accertato dall’istante, avendo egli deciso sulla scorta della documentazione da essa prodotta senza richiedere complementi. Alla luce dei documenti agli atti non si vede infatti alcuna ragione per dubitare della veridicità delle traduzioni prodotte dall’istante, pervenute per il tramite di uno studio legale di __________ (doc. __________) della cui affidabilità non v’è motivo di dubitare. Inoltre l’istante ha provveduto ad allegare la versione originale dei disposti citati, così che l’appel-lante avrebbe potuto sostanziare le sue asserzioni riguardo a presunte inesattezze. Per il resto, i documenti in questione permettono un esame esauriente della fattispecie. Su questo punto la decisione del Pretore va pertanto condivisa e la fattispecie giudicata secondo il diritto lettone.
Il Pretore ha accertato il rapporto di filiazione fra la bambina e l’appellante sulla scorta del certificato di nascita (doc.__) prodotto dall’istante, in applicazione dei combinati disposti art. 54 cpv. 1 e 56 cpv. 2 del Codice delle leggi lettoni sul matrimonio e la famiglia del 1969. Giusta l’art. 54 la filiazione del figlio di genitori non coniugati viene stabilita presentando una dichiarazione comune del padre e della madre alle istituzioni statali di stato civile. Dal tenore del certificato di nascita il Pretore ha concluso che lo stesso adempie tali requisiti. Egli ha maturato tale convincimento anche valutando il comportamento processuale dell’ap-pellante, il quale non ha mai negato esplicitamente di essere il padre di __________ __________r, limitandosi a contestare la conformità del documento con l’originale, ma senza tentare di provare l’assen-za di ogni legame di sangue fra lui e la bambina. L’appellante censura la validità del certificato di nascita, sostenendo che si tratta di una traduzione “sommaria” (doc. __________) nella quale sono state tralasciate varie righe del testo originale che potrebbero essere determinanti e ritiene dubbio che tale certificato possa provare sulla sua paternità, non avendo egli mai rilasciato alcuna dichiarazione in tal senso a un ufficio di stato civile lettone.
Ora, che l’appellante non abbia riconosciuto la sua paternità davanti a un ufficiale del registro di stato civile lettone è possibile. All’epoca in cui è nata la bambina, in effetti, l’istante riteneva di essere legalmente sposata all’appellante e solo in occasione dell’introduzione dell’azione di mantenimento ha manifestato dubbi sulla validità della cerimonia celebrata in Egitto. È pertanto verosimile ch’essa abbia prodotto ai fini dell’iscrizione nel registro delle nascite l’atto di matrimonio debitamente sottoscritto anche dall’appellante (doc. __________, pag. 1–3 e doc. ). Alla fattispecie risulta quindi applicabile l’art. 53 del Codice delle leggi lettoni sul matrimonio e la famiglia del 1969, secondo il quale la discendenza del bambino nato da genitori coniugati è accertata con l’atto di matrimonio dei genitori. Giusta l’art. 56 cpv. 2, inoltre, la persona registrata come padre ha il diritto di contestare l’iscrizione entro un anno dal momento in cui è venuta a sapere o doveva venire a sapere dell’avvenuta iscrizione. Come rileva il Pretore, l’appellante non ha mai manifestato alcuna intenzione in tal senso. Non va inoltre dimenticato che al concepimento della bambina, avvenuto verso la fine del mese di aprile 1992, l’appellante intratteneva innegabilmente una relazione con l’istante, sfociata poi nella cerimonia tenutasi nell’ del 1992 (interrogatorio formale ad 11, doc. A ed E). L’opinione del Pretore circa l’esistenza della filiazione fra l’appellante e la bambina resiste quindi alla critica.
L’appellante censura anche la legittimazione attiva della madre ad agire quale rappresentante della figlia, questione che il Pretore ha risolto affermativamente in applicazione dell’art. __________ della Legge civile lettone. A norma di tale articolo i genitori, muniti dei diritti e doveri di tutore, amministrano i beni del figlio; giusta l’art. 181 cpv. 1, inoltre, nel caso in cui i genitori vivano separati l’autorità parentale è esercitata dal genitore con cui i figli vivono. Dall’applicazione dei combinati disposti discende che il genitore investito dell’autorità parentale, nella fattispecie la madre, ha il diritto di rappresentare i figli nelle vertenze che concernono i loro beni (cfr. anche doc. __________). Anche su questo punto l’appello deve perciò essere respinto.
Infine l’appellante rimprovera al Pretore di non avere accertato la situazione economica dell’istante e di aver fissato un contributo “punitivo” a suo carico, onde la necessità di una drastica riduzione. Ora, giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere, oltre la dichiarazione di appellare con l’indica-zione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono impugnare, l’enunciazione delle domande. In caso di contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese, nel senso che deve precisare l’ammontare della riduzione richiesta sul contributo alimentare da lui dovuto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 309 n. 6). Nell’ambito del diritto di filiazione vige invero la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, op. cit., n. 33 e 42 ad art. 156 CC), ma il principio inquisitorio è destinato anzitutto a salvaguardare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di fissare contributi di mantenimento, mera questione pecuniaria, l’intervento del giudice a tutela del genitore è limitato al caso in cui il contributo per il figlio sia manifestamente eccessivo o sproporzionato (Rep. __________ pag. 237 __________. __________, __________ 143). Se non che, tale è appunto il caso in concreto, ove l’appellante lamenta una sproporzione manifesta tra il fabbisogno della figlia e il contributo alimentare stabilito dal Pretore (appello, pag. 9).
Il Pretore ha stabilito il contributo alimentare a favore della figlia dopo aver raccolto tutti i dati relativi alla situazione finanziaria del convenuto. L’unico dato accertato riguardo alla madre concerne invece un assegno mensile di Ls 15.75 (circa fr. 38.–) a titolo di “congedo maternità” riscosso fino al 31 dicembre
Nulla risulta sulla formazione scolastica dell’istante, sull’attività da lei svolta prima della nascita della bambina o sul guadagno da lei allora conseguito. Agli atti figura solo l’indicazione del reddito mensile medio ufficiale in Lettonia, di Ls 75 (informa-zioni fornite dall’Ambasciata svizzera a Riga, doc. 16). Ciò non consente di formulare serie ipotesi sul reddito potenziale della madre alla fine del congedo di maternità, tanto meno se si pensa che i dati ufficiali non sembrano essere del tutto attendibili, data l’importanza dell’economia “sommersa” in Lettonia (doc. __________). D’altro canto il Pretore non ha indagato nemmeno sul fabbisogno medio mensile della bambina in Lettonia, le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo non potendo essere prese come punto di riferimento (sentenza, pag. 4). Questa Camera ha quindi dovuto completare gli atti.
Ora, i documenti acquisiti in sede di appello non sono di facile interpretazione. Secondo il Comitato svizzero UNICEF i costi di mantenimento medio di un bambino in Lettonia ammontano a circa 120 Ls, mentre l’Ambasciata di Lettonia a Vienna indica per il fabbisogno di un figlio minorenne l’importo di Ls 38. Secondo l’Ufficio centrale di statistica a __________ il minimo vitale di sussistenza per un adulto, escluso l’alloggio, ammonta a Ls 77.40 mensili. L’istante, dal canto suo, ha documentato i propri costi di alloggio e di riscaldamento in Ls 56.85 mensili e i costi per la scuola dell’infanzia frequentata dalla bambina in Ls 100 mensili, precisando di percepire un sussidio mensile per la figlia di Ls 4.25. A un tasso di cambio di Ls 0.40 per fr. 1.–, concordemente ammesso dalle parti, il fabbisogno medio della bambina ammonterebbe perciò a fr. 475.– secondo i dati forniti dall’ UNICEF (fabbisogno più costo della scuola privata) e a fr. 95.– secondo quelli indicati dall’Ambasciata di Lettonia a Vienna. Il fabbisogno di fr. 150.– mensili stimato dal Pretore, pressoché pari al reddito medio lettone, supera invero del 55% il fabbisogno ufficiale di fr. 95.–, ma non vi è motivo di ridurlo, considerate le notevoli discrepanze tra i dati economici agli atti e il fatto che anche l’UNICEF attesta l’esistenza di importanti differenze a seconda dei casi. L’apprezzamento del Pretore al proposito, improntato a ragionevole prudenza, resiste quindi alla critica.
Il Pretore ha ritenuto che il convenuto abbia una potenzialità di reddito di almeno fr. 3’500.– mensili. Tale accertamento non è contestato dall’appellante, che ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, un reddito assicurativo di fr. 3’250.– mensili durante i periodi di incapacità lavorativa. Pur tenendo conto delle difficoltà dovute ai problemi di salute nell’attività pregressa di massaggiatore (sindrome cervicale: doc. __________), non vi è motivo per scostarsi da tale apprezzamento, che considera anche l’attività lucrativa svolta dal convenuto in diversi esercizi pubblici (____________________: doc. _ e __________) e il fatto che egli potrebbe svolgere altre attività compatibili con il suo stato di salute. Il convenuto stesso ha del resto indicato nella domanda di prestazioni presentata all’assicurazione per l’invalidità di auspicare un riclassamento professionale nella stessa professione o in altre (doc. _). Un reddito netto di fr. 3’500.– mensili è pertanto da ritenere conseguibile dall’appellante anche dopo l’insorgere dei problemi di salute.
Il primo giudice è rimasto nel vago invece per quel che riguarda il fabbisogno del convenuto, limitandosi a rilevare che non potevano essere presi in considerazione i debiti (____________________, __________ __________ __________, ex moglie per la liquidazione del regime matrimoniale) e che la moglie del convenuto doveva partecipare ai costi dell’alloggio, se del caso estendendo la sua attività lavorativa di cameriera a tempo parziale (con un reddito di fr. 1’125.– mensili lordi: doc. __________), ma senza specificare l’entità di tale partecipazione. Il convenuto ha ribadito solo che la moglie non può lavorare a tempo pieno, ma non ha fornito elementi più precisi sulla sua situazione economica. Come che sia, la moglie del convenuto non ha obblighi finanziari diretti verso la bambina, al cui mantenimento devono provvedere in primo luogo i genitori (art. 276 cpv. 1 CC; DTF 120 II 285; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4a edizione, Berna 1997, n. 20.12). Trattandosi di un figlio nato prima del loro matrimonio, l’assistenza che essa deve al marito costituisce solo uno sgravio dagli oneri di mantenimento derivanti dal diritto matrimoniale ove questi riducessero la capacità contributiva nei confronti del figlio (Hausheer/Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 6.32 pag. 328).
Ai fini del calcolo della capacità contributiva, nel caso concreto il padre deve pertanto essere considerato come persona sola (Hegnauer, in: Rivista di diritto tutelare 42 [1987] pag. 49; SJZ 1985 233 n. 43). Ciò posto, sulla base degli atti e delle ammissioni dell’interessato nei vari memoriali si può calcolare un suo fabbisogno mensile di fr. 2’795.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola fr. 925.–; alloggio per persona sola, stimato, fr. 900.–; premio cassa malati fr. 280.– [doc. __________]; imposte fr. 10.– [doc. __________]; alimenti figlia __________ fr. 560.– [doc. __________ e __________]; contributi AVS fr. 120.– [doc. __________ e 5]). Con un reddito potenziale di fr. 3’500.– egli dispone quindi di un importo di fr. 705.– con cui far fronte ai propri obblighi alimentari. L’appello deve di conseguenza essere respinto per quel che concerne l’ammontare del contributo alimentare dovuto alla figlia.
L’appellante contesta ancora il tasso di indicizzazione del 10% annuo ammesso dal Pretore, che a suo avviso sarebbe sproporzionato rispetto alla sua situazione economica. La censura è fondata. Il primo giudice, constatato che in Lettonia era stato riscontrato un tasso d’inflazione del 24% nel 1994 e che per il 1995 era previsto un ulteriore rincaro del 15% (doc. __________), ha considerato opportuno stabilire un tasso del 10% annuo fino alla maggiore età della bambina. Se non che, tale saggio non è fondato su dati oggettivi, il primo giudice essendosi dipartito dai risultati di due anni (doc. __________) per estrapolarne proiezioni a lunga durata senza il supporto di dati statistici ufficiali. Se si considera inoltre che il contributo alimentare non è stabilito in Lats lettoni ma in franchi svizzeri e che il padre consegue il suo reddito in Svizzera, dove vive, la scelta di adeguare ogni anno il contributo alimentare del 10% non può per nulla essere condivisa. L’even-tuale deprezzamento della moneta lettone sarà infatti compensato, in misura ragionevole, dall’evoluzione del tasso di cambio fra il Lats e il franco svizzero. ll contributo alimentare dovuto in franchi svizzeri deve pertanto essere adeguato annualmente secondo l’indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo. In tale misura l’appello merita di essere accolto.
Contrariamente a quanto ritiene il Pretore, la procedura cautelare avviata con l’istanza 6 ottobre 1994 non è stata risolta con l’emanazione del decreto 22 febbraio 1995. Come osserva il convenuto, infatti, il primo giudice aveva convocato le parti per la discussione, emanando nel frattempo un decreto cautelare (art. 379 cpv. 1 CPC). Non era quindi necessaria un’istanza di revoca del provvedimento supercautelare, come avviene quando il giudice ammette la domanda senza contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC). Il convenuto ha comunque presentato il 25 ottobre 1994 un’istanza di revoca del decreto supercautelare (act. IV), di cui il Pretore ha preso atto con ordinanza del 25 ottobre 1994 (act. V). La discussione cautelare e di merito ha avuto luogo il 30 novembre 1994 e il dibattimento finale si è tenuto il 5 aprile 1995. Con il decreto del 22 febbraio 1995 il Pretore si è limitato a respingere, senza contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC), l’istanza di modifica dell’assetto cautelare del 20 febbraio 1995 con la quale il convenuto chiedeva la soppressione retroattiva del contributo alimentare decretato il 10 ottobre 1994. Ne risulta che sull’istanza cautelare del 6 ottobre 1994 il Pretore non ha ancora statuito dopo contraddittorio, né questa Camera può sostituirsi d’autorità alle sue attribuzioni. L’incarto gli deve quindi essere rinviato affinché giudichi tale domanda, tuttora inevasa.
Da ultimo l’appellante censura la decisione pretorile nella misura in cui respinge la sua domanda di assistenza giudiziaria. Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria sono da un lato la condizione d’indigenza e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC). Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (red-dito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. In concreto, sulla base di quanto risulta dagli atti il convenuto è da ritenere indigente, visto che dopo il pagamento del contributo alimentare per la seconda figlia gli rimane un importo di circa fr. 500.– con il quale deve però far fronte agli obblighi di mantenimento verso la moglie, il cui reddito di circa fr. 1’000.– netti mensili è manifestamente insufficiente per coprire il suo fabbisogno. Visto l’esito del gravame, è da considerare adempiuta anche la condizione cumulativa della probabilità di esito favorevole, anche se in misura parziale. L’istante, per altro, è risultata soccombente in larga misura sull’entità del contributo alimentare rispetto alle domande del 6 ottobre 1994, di modo che non si può dire che la posizione del convenuto al proposito fosse irragionevole e sprovvista di buon diritto. L’appello deve dunque essere accolto anche su questo punto.
II. Sull’appello dell’istante
III. Sulle spese e ripetibili
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto in questa sede deve essere accolta, visto che il gravame presentava probabilità di buon esito, quanto meno parziale. L’ana-loga richiesta presentata dall’istante può invece essere accolta solo limitatamente alle osservazioni presentate all’appello della controparte, il suo appello essendo sprovvisto di esito favorevole sin dall’inizio. Viste le precarie condizioni economiche del convenuto, infatti, l’indennità per ripetibili che egli le deve appare già sin d’ora di difficile (se non impossibile) incasso e si giustifica quindi la concessione del gratuito patrocinio (art. 159 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che è fatto obbligo a __________ __________ di versare a __________ __________, in favore della figlia __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 150.–, da adeguare ogni anno all’indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, fino al raggiungimento della maggiore età della beneficiaria.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
II. L’incarto è rinviato al Pretore affinché statuisca sull’istanza cautelare del 6 ottobre 1994.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un decimo a carico dell’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si riscuote la quota di nove decimi a carico dell’istante né si attribuiscono ripetibili.
IV. L’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
V. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
VI. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
VII. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________i, limitatamente alle osservazioni presentate all’appello di __________ __________.
VIII. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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