AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.210
Data decisione, Autorità: 20.03.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00210
Lugano 20 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ..___ (azione di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del ________ 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. – __________, __________)
contro
__________ nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
e ora sul decreto cautelare del __________ 1995 con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi;
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello __________ 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1938), cittadino italiano, e __________ __________ (1964), di nazionalità iraniana, si sono sposati il __________ 1989 a __________ (doc. __________ inc. n. / conc.). Dalla loro unione non sono nati figli.
B. A seguito di dissidi i coniugi si sono separati di fatto nel corso del 1992; il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di sua proprietà a __________ (part. n. __________), e la moglie si è trasferita in un appartamento a __________, pure proprietà di __________ __________ (part. n. __________, località __________, in via __________), che lo ha messo gratuitamente a disposizione della moglie. Il marito è azionista unico della __________ __________, proprietaria del Ristorante __________ __________ di __________, e lavora come gerente dell’esercizio pubblico. La moglie, in precedenza casalinga, nell’autunno 1992 ha intrapreso un’attività lucrativa a tempo parziale (doc. __________), dapprima come venditrice presso la Boutique __________, poi come telefonista alla __________ __________ (successivamente fallita) fino al giugno 1994, e infine dal 1° dicembre 1993 quale venditrice presso la __________ __________ di __________ (doc. ).
C. Il 22 aprile 1994 la moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 giugno successivo. Con petizione del 24 agosto 1994 il marito ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e in via cautelare ha chiesto che fosse fatto ordine alla consorte di riconsegnargli l’appartamento da lei occupato a __________.
D. Il 23 settembre 1994 la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di provvedimenti cautelari, volta a ottenere l’attribuzione dell’appartamento di __________, un contributo alimentare di fr. 2’175.– mensili, da aumentare a fr. 3’675.– qualora non le fosse assegnato l’appartamento, e una provvigione ad litem di fr. 5’000.–.
E. All’udienza del 28 settembre 1994, indetta per la discussione delle istanze cautelari, le parti hanno confermato le rispettive domande, opponendosi integralmente a quelle avversarie, e hanno notificato i rispettivi mezzi di prova.
F. Con risposta del 21 ottobre 1994 la moglie ha proposto di respingere la petizione; in via riconvenzionale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie con l’obbligo per il marito di corrisponderle un contributo alimentare fondato sull’art. 151 CC di fr. 3’675.– mensili, indicizzati, oltre a fr. 500’000.– a titolo di perdita delle aspettative del coniuge innocente ai sensi dell’art. 151 CC – riservati adeguamenti a dipendenza delle risultanze istruttorie – e all’importo di fr. 50’000.– a titolo di riparazione morale secondo l’art. 151 cpv. 2 CC.
Nei successivi allegati della causa di merito (replica 24 novembre 1994, risposta riconvenzionale 13 dicembre 1994, replica riconvenzionale 26 gennaio 1995, duplica 6 febbraio 1995, duplica riconvenzionale 28 marzo 1995) le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, opponendosi a quelle della controparte. Il 15 maggio 1995 si è svolta l’udienza preliminare.
G. Assunte le prove, il 20 marzo 1995 ha avuto luogo la discussione finale sulle istanze cautelari. Le parti hanno confermato le loro domande, contestando quelle avversarie.
H. Con decreto cautelare del 23 maggio 1995 il Pretore ha accolto l’istanza del marito, accertando l’illiceità della presenza della moglie nell’appartamento di __________, non trattandosi dell’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC ed essendo quindi applicabili alla fattispecie le norme generali sul diritto della proprietà. In parziale accoglimento dell’istanza della moglie, il giudice le ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2’175.–, fintanto che essa abiterà nell’appartamento del marito e di fr. 3’600.– dopo la riconsegna dei locali. Egli ha inoltre accolto la richiesta di provvigione ad litem limitatamente all’importo di fr. 3’000.– e infine ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– a carico della moglie per 1/4 e del marito per 3/4, facendo obbligo a quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 1’700.– a titolo di partecipazione alle ripetibili.
I. Contro il predetto decreto è insorto il convenuto con un appello del 6 giugno 1995, nel quale chiede che – in riforma del giudizio impugnato – l’istanza della moglie sia integralmente respinta, tanto in merito al chiesto contributo alimentare quanto alla provvigione ad litem, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con osservazioni del 3 luglio 1995 l’appellata propone la reiezione del gravame e la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
L’art. 145 cpv. 2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il giudice adotta le opportune misure provvisionali: tra di esse quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che ad entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell’economia domestica (DTF 114 II 26). Il metodo per il calcolo del contributo alimentare dovuto, in tali circostanze, da un coniuge all’altro è di diritto federale (e va dunque applicato d’ufficio; art. 87 cpv. 1 CPC): esso prevede che si determini il reddito complessivo dei coniugi, che si calcolino poi i fabbisogni minimi di tutti i membri della famiglia e che si sottraggano tali fabbisogni dal reddito complessivo, dividendo l’eccedenza fra i coniugi in linea di principio per metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
Il Pretore ha condannato il convenuto a pagare alla moglie, a titolo di contributo alimentare pendente causa, l’importo di fr. 2’175.–, fino a quando essa continuerà ad abitare nell’appartamento di __________, per il quale non paga alcuna pigione, e di fr. 3’600.– in seguito. A tali importi egli è giunto sulla base di un reddito del marito stimato in fr. 10’000.– e di un reddito potenziale della moglie di fr. 3’200.– mensili, dopo aver determinato il fabbisogno del marito in fr. 2’860.– e quello della moglie in fr. 1’910.– fino a quando essa abiterà nell’apparta-mento del marito e in fr. 3’260.– dipoi. Il giudice, infine, ha suddiviso le eccedenze tra le parti, in ragione di metà ciascuno.
L’appellante censura il giudizio pretorile, postulando la reiezione dell’istanza della convenuta e l’esonero dal pagamento di ogni contributo alimentare alla moglie. A sostegno del suo assunto, egli adduce innanzi tutto che il suo reddito ammonterebbe a soli fr. 32’708.25 annui, come indicato nella situazione economica 22 novembre 1994 allestita dalla Fiduciaria __________ (doc. pag. 9), subordinatamente a fr. 5’864.– (pari all’importo di fr. 10’000.– stabilito dal Pretore, dedotto il reddito da attività dipendente). L’importo di fr. 32’708.25 sarebbe infatti comprensivo di tutti i suoi redditi e in particolar modo già terrebbe conto dello stipendio mensile di fr. 4’136.– percepito dalla __________ __________ per l’attività di gerente del ristorante __________ __________.
a) Dopo aver precisato che la documentazione prodotta dal convenuto gli sembrava convincente solo in parte, il Pretore ha stimato il reddito del marito, come si è visto, in fr. 10’000.– mensili, sommando all’importo di fr. 32’708.25 annui (doc. __________) proveniente dai suoi attivi immobiliari, fr. 4’136.– mensili di stipendio e fr. 3’138.30 – mensili quale presumibile altro reddito, che gli consentirebbe di effettuare operazioni a termine di ingente valore sulle divise con proventi pure ragguardevoli, così come di acquistare immobili, non essendo verosimile che gli stabili comperati nel 1993 (particella n. __________ di __________, Via __________) e nel 1994 (particella n. __________di __________, Via __________) abbiano potuto essere comperati senza l’immissione di capitali propri. Oltre a ciò il convenuto disporrebbe presumibilmente di altri mezzi, poiché avrebbe alienato sostanza nel Canton Lucerna conseguendo un utile imprecisato, possiede altresì mobilio domestico valutabile in circa fr. 150’000.– / fr. 160’000.–, e infine ha coperto in passato i passivi nella gestione, spesso deficitaria, del ristorante __________ __________.
b) L’appellante rileva a ragione che il reddito percepito per la sua attività di gerente del ristorante __________ __________, di fr. 49’627.20 annui (pari a fr. 4’136.– mensili), è già compreso nel reddito netto di fr. 32’708.25 annui esposto dalla __________ __________ Fiduciaria nella relazione del 22 novembre 1994 (doc. __________). All’importo di fr. 32’708.25 il fiduciario è giunto detraendo dalle entrate complessive di fr. 621’275.20 spese varie di fr. 588’566.95. Ora, dalla suddetta relazione si evince che la somma totale dei redditi si compone, oltre che del provento degli immobili n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e dell’affitto proveniente dal ristorante – posto anch’esso in locali di proprietà del convenuto (part. n. / PPP __________o) – del reddito da attività dipendente, di fr. 49’672.20 annui netti (doc. cit., pag. 1–3, 9). Come si vedrà in appresso, ciò non è tuttavia di alcun ausilio per il convenuto, il cui reddito complessivo deve comunque essere confermato in fr. 10’000.– mensili.
c) Giova ricordare che ai fini del calcolo del contributo alimentare dovuto pendente causa occorre tenere conto del reddito globale della famiglia, ritenuto che il reddito comprende tutte le entrate: ossia lo stipendio, le prestazioni in natura, i dividendi, le rendite da assicurazioni sociali, le indennità per disoccupazione e in particolare anche il reddito da sostanza (Rep. __________ 141 e rif. cit.; __________ 120).
Erra il convenuto quando sostiene che il suo reddito deve essere ridotto a fr. 2’726.– mensili (fr. 32’708.25 : 12), subordinatamente a fr. 5’864.–. Il reddito che figura nella citata relazione “__________ ” (doc. __________) – la quale ha peraltro solo la valenza probatoria di un documento di parte – non comprende infatti tutti i redditi della sostanza di cui dispone il marito. Il fiduciario, del resto, ha esplicitamente precisato che la sua relazione si è basata sui dati e documenti forniti dall’appellante stesso (cfr. anche deposizione testimoniale del 6 dicembre 1994). Al citato reddito va aggiunto, innanzi tutto, quello della casa di __________, per la quale il fiduciario ha conteggiato i cospicui interessi ipotecari pagati dal convenuto (doc. __________, pag. 5). Nell’ultima dichiarazione fiscale (biennio fiscale 1993/94, doc. __________) l’appellante ha esposto a titolo di reddito proprio per il citato immobile un valore di fr. 35’100.– annui, pari a fr. 2’925.– mensili. Deducendo da tale importo, in virtù del principio dell’uguaglianza di trattamento dei coniugi, un canone di locazione equivalente a quello riconosciuto dal Pretore alla moglie di fr. 1’350.– (decreto impugnato pag. 6), si ottiene un reddito residuo presumibile di fr. 1’575.–, che deve essere aggiunto alle entrate del convenuto. Occorre inoltre computare anche il reddito dell’appartamento di __________– non considerato nel rapporto __________ – a decorrere dalla data in cui la moglie avrà liberato i locali. Al proposito va rilevato che il convenuto stesso ha quantificato il valore locativo dell’oggetto in almeno fr. 1’500.– mensili (replica pag. 4), di modo che tale importo deve essere considerato reddito potenziale.
Nella citata dichiarazione fiscale del biennio 1993/94 (doc. __________), cui fa riferimento lo stesso appellante nel gravame (pag. 7 punto c), risulta alla posizione 32 “titoli e altri collocamenti di capitali” un ammontare di fr. 664’102.–. L’appellante in sede di interrogatorio formale (verbale 23 febbraio 1995, act. XVI, ad
d) Oltre che nel settore immobiliare, l’attore è attivo anche negli investimenti a termine e ha eseguito su due suoi conti bancari (conto n. ––..0, doc. ; conto n. ––.__________.7, doc. __________) importanti operazioni a termine sui cambi, con guadagni anche ragguardevoli. In parte questi utili sono stati compensati dalle perdite ma occorre rilevare che per tali operazioni l’appellante ha investito importi particolarmente cospicui, di un valore finanche superiore al milione e mezzo di franchi (doc. __________, operazioni del 1993). Che tali capitali appartengano a terzi, egli neppure lo pretende. Come rilevato dal Pretore, tali operazioni lasciano trasparire l’esistenza di importanti disponibilità: da un lato poiché avvenivano senza copertura preventiva e dall’altro perché il cliente pareggiava il conto in caso di perdita con versamenti di cui si ignora la provenienza. Anche la situazione della __________ __________ mette in dubbia luce le affermazioni del marito sulla propria situazione finanziaria. Da un certo tempo, infatti, l’appellante contribuisce in modo consistente a colmare le perdite della società, di cui egli è azionista unico e che, come si è detto, gestisce il ristorante __________ __________k. In particolare, nel corso degli anni Ottanta l’appellante ha rinunciato a un credito nei confronti della citata società dell’importo di fr. 271’503.15 (cfr. fascicolo doc. prodotti dal teste __________, audizione teste __________). Nel 1994, inoltre, visti i risultati negativi della ditta, egli si è accontentato di una pigione per il ristorante di fr. 55’000.–, inferiore a quella versata in precedenza, che ammontava a fr. 119’000.– e che consentiva di coprire gli interessi passivi sull’immobile (interrogatorio formale del 23 febbraio 1995, ad 3). Nel 1994 l’appellante si è così assunto l’onere di pagare fr. 60’555.55, ossia la differenza fra l’aggravio ipotecario del fondo, di 115’555.55 – e la pigione versata dalla __________ __________A, di fr. 55’000.– (cfr. teste __________, doc. __________ pag. 3–5 pt. II 1 D).
Non va neppure disatteso che il convenuto ha alienato immobili a Lucerna del valore di fr. 336’000.–, conseguendo utili sulla cui destinazione nulla è dato di sapere (doc. __________ e verbale audizione 7 marzo 1994 annesso al doc. __________) e che nel periodo compreso tra il luglio 1992 e il giugno 1994 ha acquistato ben tre immobili di ingente valore: un appartamento di __________, al prezzo di fr. 380’000.– (doc. __________), uno stabile a __________ del valore di stima di fr. 1’661’125.– (doc. __________ allegato 9) e un immobile in via __________ __________ a __________, con un valore di stima di fr. 1’880’350.– (doc. __________ allegato 7). Il convenuto ha invero dichiarato in sede di interrogatorio formale (ad 10) che gli acquisti sono stati finanziati esclusivamente con capitali di terzi. È vero che i citati immobili risultano fortemente ipotecati, ma sulle affermazioni dell’appellante si possono nutrire dubbi, vuoi per il valore particolarmente elevato dei fondi, vuoi perché egli non ha prodotto i contratti di compravendita e di mutuo, atti a rendere almeno verosimili le sue asserzioni. Non va dimenticato, infine, che nei confronti della __________ __________ egli vanta un credito di fr. 389’768.85 (cfr. lettera 16 dicembre 1994 nel fascicolo documenti prodotti dal teste __________) e che nella propria abitazione di __________ egli dispone di mobilio valutabile in fr. 150’000.–/ fr. 160’000.–, come rilevato dal Pretore. Giova rilevare in proposito che la dichiarazione del convenuto, secondo cui il citato mobilio apparterrebbe in gran parte a sua madre, è irricevibile in questa sede, poiché sollevata per la prima volta con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Alla luce di quanto precede, constatata l’esistenza di importanti operazioni immobiliari e sul mercato dei cambi a termine, che non sembrano corrispondere alla situazione finanziaria esposta dall’interessato, appare verosimile, come del resto concluso dal Pretore, che il marito dispone di capitali e altri redditi in grado di assicurargli entrate supplementari rispetto allo stipendio e al reddito immobiliare. Il risultato del primo giudice, che facendo uso del suo prudente apprezzamento ha stimato il reddito presumibile medio del marito in fr. 10’000.– mensili, sfugge quindi alla critica. Spetterà semmai all’appellante, nella procedura di merito, far luce sulla propria situazione finanziaria e spiegare in modo convincente con quali mezzi di sostanza e di reddito egli possa intraprendere le citate operazioni finanziarie.
e) Non giova all’appellante sostenere che il Pretore avrebbe disconosciuto la drammaticità della sua situazione finanziaria, come dimostrerebbero i licenziamenti di alcuni dipendenti del ristorante __________ __________ __________ e le disdette di locazione ricevute (appello pag. 10 punto g). Infatti, tali circostanze, quantomeno allo stadio attuale, ancora non esplicano effetti diretti sui redditi del convenuto. In altre parole, le stesse ancora non significano che il reddito percepito dal marito per la sua attività di gerente dell’esercizio pubblico sia nel frattempo diminuito rispetto a quello considerato di fr. 4’136.– mensili, né che la __________ __________ non sia più in grado di pagare la pigione pattuita (stimata dal fiduciario __________ in fr. 55’000.– annui, cfr. doc. __________ pag. 3, teste __________) e neppure che i redditi degli immobili del marito subiranno flessioni a seguito delle disdette. Qualora in futuro dovessero modificarsi le circostanze, egli potrà sempre chiedere un adeguamento dell’assetto cautelare alle nuove condizioni (art. 384 CPC), rendendo verosimile il mutamento della sua situazione finanziaria.
f) Il reddito mensile dell’appellante rimane quindi stabilito in fr. 8’500.– fino a che la moglie occuperà l’appartamento di __________ e in fr. 10’000.– dal momento in cui essa libererà i locali.
a) Il Pretore ha computato all’istante un reddito potenziale di fr. 3’200.–, operando una media del reddito percepito nel periodo febbraio – luglio 1994 quale venditrice della __________ __________ di __________. Egli non ha tenuto conto della diminuzione di stipendio avvenuta nei mesi successivi (agosto – ottobre 1994), in concomitanza con l’avvio della causa di divorzio, ritenendola ingiustificata, e neppure dello stipendio supplementare conseguito nei mesi di giugno e luglio 1994 per la sua attività straordinaria di telefonista presso la medesima ditta.
b) La moglie ha iniziato a lavorare dopo la separazione di fatto: dapprima quale venditrice presso la __________ __________ __________ nel periodo settembre – dicembre 1992, conseguendo un reddito netto di fr. 2’700.– mensili (cfr. doc. __________, certificato di salario allegato); poi, per la durata di circa un anno (fino al fallimento della società), presso la __________ __________ quale telefonista venditrice, percependo uno stipendio lordo di fr. 800.– mensili, oltre a modeste provvigioni supplementari, raggiunte in un’unica occasione, nella misura di fr. 200.– (deposizione teste __________). Dal dicembre 1993 essa è infine impiegata quale dimostratrice –venditrice alla __________ __________ di __________, ove ha percepito fr. 670.30 (netti) nel dicembre 1993, fr. 532.90 nel gennaio 1994, fr. 3’236.10 nel febbraio, fr. 2’837.70 nel marzo, fr. 3’900.70 nell’aprile, fr. 2’836.70 nel maggio, fr. 3’089.80 nel giugno, fr. 3’031.15 nel luglio, fr. 1’021.15 nell’agosto, fr. 1’680.30 nel settembre e fr. 1’313.70 nel mese di ottobre 1994; inoltre, nei mesi di giugno e luglio 1994 la moglie ha svolto anche l’attività di telefonista presso il medesimo datore di lavoro, conseguendo uno stipendio supplementare (lordo) di fr. 1’810.50 (giugno), rispettivamente di fr. 1’195.95 (luglio).
c) Lo stipendio di fr. 3’200.– computato dal Pretore alla moglie resiste alla critica. Lo stesso risulta già favorevole al marito, il primo giudice non avendo tenuto conto della riduzione di stipendio avvenuta negli ultimi mesi (nel periodo fra agosto e ottobre 1994) e avendo considerato solo il periodo di lavoro da febbraio a luglio 1994, più redditizio, senza tenere conto del periodo di formazione (dicembre 1993/gennaio 1994). L’importo citato corrisponde del resto alla media – per eccesso – degli stipendi conseguiti in tale periodo (la media matematica sarebbe infatti di fr. 3’155.35). Le occupazioni precedenti, come già esposto, prevedevano inoltre retribuzioni inferiori. Il reddito di fr. 4’000.–/fr. 5’000.– cui si riferisce l’appellante comprende anche il provento dell’attività di telefonista, che l’istante ha dovuto interrompere – così sembra (teste __________) – a causa delle difficoltà linguistiche riscontrate nell’espletamento del lavoro. Che l’istante abbia lacune in italiano è del resto confermato anche dal teste __________ e non è contestato dall’appellante. Per completezza occorre ancora precisare che per un certo periodo (dicembre 1993 – giugno 1994; teste __________, documentazione richiamata dalla __________ __________) l’istante ha svolto parallelamente due attività lucrative distinte, lavorando sia alla __________ __________ che alla __________ __________. Considerato che quest’ultimo datore di lavoro le assicurava un reddito modesto (fr. 800.– lordi, teste __________) e che la situazione è durata solo alcuni mesi (dicembre 1993 – giugno 1994), non si può ragionevolmente esigere dall’istante che essa assuma una seconda attività lavorativa, ciò che del resto non pretende neppure l’appellante. Non si giustifica pertanto di computare all’appellata un reddito superiore, anche perché non risulta – né il marito lo sostiene – che essa disponga di una formazione particolare, tale da garantirle un reddito maggiore di quello accertato dal Pretore, e considerate altresì le buone condizioni finanziarie dell’appellante.
Il calcolo del contributo alimentare si presenta, per finire, come segue:
a) situazione prima della partenza da __________:
reddito complessivo dei coniugi: fr. 11’700.– (fr. 8’500.– marito + fr. 3’200.– moglie)
fabbisogno complessivo dei coniugi: fr. 4’770.– (fr. 2’860.– marito + fr. 1’910.– moglie)
quota parte di eccedenza per ogni coniuge: fr. 3’500.– (fr. 11’700.– meno fr. 4’770, diviso a metà)
contributo alimentare per la moglie: fr. 2’210.– (fr. 3’500.– quota parte eccedenza + fr. 1’910.– fabbisogno, dedotto il reddito proprio di fr. 3’200.–).
Avendo l’istante limitato le proprie pretese a fr. 2’175.– mensili, tale importo, inferiore al risultato matematico del calcolo, è determinante e può essere confermato.
b) situazione dopo la partenza da __________:
reddito complessivo dei coniugi: fr. 13’200.– (fr. 10’000.– marito + fr. 3’200.– moglie)
fabbisogno complessivo dei coniugi: fr. 6’120.– (fr. 2’860.– marito + fr. 3’260.– moglie)
quota parte di eccedenza per coniuge: fr. 3’540.– (fr. 13’200.– dedotti fr. 6’120.–, diviso a metà)
contributo alimentare per la moglie: fr. 3’600.– (fr. 3’540.– quota parte eccedenza
In conclusione, quindi, l’appello si rivela infondato per quel che concerne i contributi alimentari dovuti alla moglie pendente causa.
a) La dottrina è divisa sul problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discenda dall’art. 159 CC (dovere di mutua assistenza) oppure dall’art. 163 CC (dovere di mantenimento). Comunque si opini al riguardo (per la prima soluzione, ma non senza riserve: Bräm, in Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 segg. ad art. 159 CC con rinvii; per la seconda: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 260 ad art. 145 CC, con riferimenti), una provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.).
b) Nella fattispecie l’istante dispone dei mezzi necessari per sopperire alle spese della causa di divorzio, beneficiando di importanti eccedenze, pari a fr. 3’465.– fino a che resterà nell’appartamento di __________ (fr. 2’175.– contributo alimentare + fr. 3’200.– reddito proprio, dedotto il proprio fabbisogno di fr. 1’910.–), e a fr. 3’540.– in seguito (fr. 3’600.– contributo alimentare + fr. 3’200.– reddito proprio, dedotto il fabbisogno di fr. 3’260.–). Ne consegue che una provvigione ad litem, anche solo di fr. 3’000.– come ammesso dal Pretore, non può entrare in linea di conto, così che su questo punto l’appello si rivela fondato e deve essere accolto.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
Per il resto il giudizio impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
già anticipati dall’appellante sono posti a suo carico per 4/5 e dell’appellata per 1/5, con l’obbligo per il convenuto di rifondere alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
– avv. – __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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