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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.209
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00209
Lugano 23 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione __________ 1995 da
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sull’istanza cautelare di deposito di cauzione presentata il __________ 1995 dalla __________ __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione __________ 1995 di __________ __________ contro il decreto __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ ha promosso con petizione 10 aprile 1995 contro __________ __________ __________ un’azione di rivendicazione della proprietà, intesa alla restituzione di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–;
che contestualmente alla petizione l’attrice ha chiesto, in via supercautelare, il deposito del titolo ipotecario presso la Pretura;
che il Pretore ha accolto l’istanza cautelare con decreto 10 aprile 1995, emanato senza contraddittorio;
che la convenuta ha a sua volta introdotto il 13 aprile 1995 un’istanza cautelare, intesa al deposito di una cauzione dell’importo di fr. 200’000.–;
che all’udienza del 31 maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza cautelare 13 aprile 1995, la __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’istanza;
che avendo la parte attrice protestato spese e ripetibili, il Pretore ha stabilito in fr. 450.– l’indennità per ripetibili in suo favore in calce al verbale di udienza 31 maggio 1995;
che __________ __________ è insorta con appello 7 giugno 1995, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, un’indennità per ripetibili da determinarsi a cura della Camera;
che tale gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerato:
in diritto:
che in calce al verbale di udienza il Pretore ha attribuito alla parte attrice, che aveva esplicitamente protestato spese e ripetibili, un’indennità per ripetibili di fr. 450.–;
che in tale misura la decisione del Pretore equivale, in pratica, a un decreto di stralcio, onde la proponibilità dell’appello (Rep. __________ pag. 145 in fondo);
che secondo l’appellante l’importo stabilito dal primo giudice è manifestamente insufficiente, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e del valore di causa;
che essa postula l’adeguamento verso l’alto dell’indennità per ripetibili senza tuttavia formulare concrete indicazioni sull’importo desiderato, dal momento che ha proposto a giudizio di fissare le ripetibili in “fr. ......” , lasciando alla Camera adita il compito di determinarle sulla base dei principi applicabili in materia;
che siffatto appello è da considerare nullo ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando la formalità enunciata dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, il gravame contro le spese e ripetibili dovendo esprimere la somma dell’aumento postulato (Rep. __________227);
che vista l’irricevibilità dell’appello e la manifesta impossibilità di decidere nel merito, lo stesso può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr . 100.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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