AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.204
Data decisione, Autorità: 31.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00204
Lugano, 31 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.. (modifica di misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del ____________________ 1995 da
, __________ () (patrocinato dall’avv. dott. __________ -__________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del ____________________ 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il ____________________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1942) e __________ __________ (1946) si sono sposati a Lugano il ____________________ 1974. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________ 1979) e __________ (____________________ 1981). Dopo avere vissuto svariati anni a __________, nel 1982 i coniugi si sono trasferiti a __________ (nello Stato di __________, __________), dove il marito – di formazione assicuratore – ha intrapreso l’attività di cioccolataio. La moglie è rientrata in Svizzera con i figli nel 1992.
B. Il 3 agosto 1992 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 17 agosto successivo. Con petizione del __________ 1993 essa ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo mensile di fr. 5000.– indicizzati per sé e di fr. 2000.– indicizzati per ciascun figlio, oltre un importo (non precisato) in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta dell’8 luglio 1993 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha concluso egli medesimo per il divorzio, instando per l’affidamento di entrambi i figli e offrendo una somma di US$ 20 000 con interessi in liquidazione del regime dei beni. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie posizioni. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’__________ __________ 1994 e la causa è attualmente in fase istruttoria.
C. Statuendo il 16 gennaio 1995 su due istanze provvisionali introdotte il 3 e 13 agosto 1992 dalla moglie, il Pretore ha affidato i figli a lei stessa, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha condannato __________ __________ a versare i seguenti contributi mensili:
fr. 5000.– per la moglie e fr. 1500.– per ciascun figlio (compresi gli eventuali assegni familiari) dal 3 agosto al 31 dicembre 1992;
fr. 4294.– per la moglie e fr. 1000.– per ciascun figlio (compresi gli eventuali assegni familiari) dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1994;
fr. 3045.50 per la moglie e fr. 1000.– per ciascun figlio (compresi gli eventuali assegni familiari) dal 1° aprile 1994 in poi.
Tale decreto non è stato oggetto di appello.
D. Il 22 febbraio 1995 __________ __________ ha postulato la modifica del decreto cautelare, adducendo che tra il 1° aprile 1994 e il 14 febbraio 1995 il peso messicano si era deprezzato del 48% per rapporto al franco svizzero. Ciò premesso, egli ha chiesto che i contributi alimentari a suo carico fossero immediatamente ridotti a fr. 700.– mensili per la moglie e a fr. 700.– mensili per ciascun figlio. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 29 marzo 1995, in esito al quale __________ __________ __________ si è opposta alla prospettata diminuzione dei contributi. Con decreto del 16 maggio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili.
E. Insorto con un appello del 29 maggio 1995 contro il decreto in questione, __________ __________ chiede che la sua istanza sia accolta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 1995 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
L’atto di appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono deferire all’autorità di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). L’appellata reputa che in concreto l’impugnazione sia irricevibile perché la richiesta di giudizio tende unicamente alla riforma del decreto impugnato, senza indicare a quanto ammonterebbero i contributi ridotti. Se non che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, la sanzione della nullità va applicata con cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. __________pag. __________ consid. 1, __________pag. 338 in alto, __________pag. 186 __________. 8, pag. 335 consid. 1). Nella fattispecie l’appellante chiede che il decreto del 16 gennaio 1995 sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di modifica 22 febbraio 1995. Quest’ultima tendeva alla riduzione immediata dei contributi litigiosi a fr. 700.– mensili per la moglie e a fr. 700.– mensili per ciascuno dei figli (pag. 11). Pretendere in tali circostanze che sia impossibile capire a quanto ammonterebbe la prospettata riduzione dei contributi non è serio. L’appello è pertanto ricevibile.
Il Pretore ha respinto l’istanza di modifica con l’argomento che l’intervenuto rinvilio del peso messicano per rapporto al franco svizzero doveva essere fatto valere tempestivamente, prima che fosse emanato il decreto cautelare del __________ 1995 (doc. __________). Quanto al deprezzamento verificatosi tra il __________ 1995 e la data dell’istanza di modifica (__________1995), esso non appariva rilevante. Oltre a ciò, l’istante risultava possedere in Svizzera una sostanza di fr. 1 200 000.–, sul cui reddito (pre-sunto) di fr. 40 000.– annui la fluttuazione della moneta messicana non aveva incidenza. Per di più, se deprezzamento v’era stato, esso aveva comportato anche una riduzione del fabbisogno del marito, il cui onere locativo di fr. 2135.– mensili appariva ormai esorbitante rispetto ai contributi offerti, soprattutto ai figli.
L’appellante sostiene di aver fatto valere in tempo utile l’interve-nuto deprezzamento della valuta messicana, tant’è che il 29 dicembre 1994 egli aveva presentato – nell’ambito della causa di merito – un’istanza di restituzione in intero per produrre fotocopia di due bonifici bancari (doc. __________ e __________), dai quali risultava che tra il 28 novembre e il 27 dicembre 1994 il peso messicano si era svalutato del 41% rispetto al franco svizzero. Tale istanza è stata accolta dal Pretore il 28 febbraio 1995, dopo l’emanazione del decreto 16 gennaio 1995, ciò che non può essergli evidentemente rimproverato. Egli sottolinea inoltre che il decreto del 16 gennaio 1995 non può avere forza di giudicato per quanto riguarda la svalutazione della moneta, non esaminato allora, e che tale deprezzamento – imprevedibile all’epoca – ha implicato una diminuzione reale del suo stipendio, mentre il reddito della sua sostanza (cui allude il Pretore) “non è comunque superiore a quello della moglie, che possiede una sostanza di oltre fr.
1 400 000.–”.
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
Nella fattispecie l’appellante ha introdotto l’istanza di modifica il 22 febbraio 1995, accludendo una dichiarazione bancaria dalla quale risultava che 100 pesos messicani valevano il 15 aprile 1994 fr. 43.25, il 29 aprile 1994 fr. 43.– e il 14 febbraio 1995 fr. 22.50 (doc. __________). Al contraddittorio del 29 marzo 1995 egli ha comprovato altresì che il 15 marzo 1995 100 pesos valevano ormai fr. 17.75 (doc. 72). Il Pretore ha poi accertato d’ufficio che il 15 aprile 1995 il cambio era rimasto praticamente invariato (100 pesos valevano fr. 18.–), mentre il 15 maggio 1995 era risalito, ma di poco (100 pesos per fr. 20.–). Come lo stesso Pre-tore riconosce (decreto impugnato, pag. 2 in basso), al momento in cui erano stati fissati i contributi provvisionali per moglie e figli (16 gennaio 1995), il deprezzamento del peso messicano intervenuto nel corso dell’istruttoria non era stato considerato. Che tale svalutazione sia rilevante e sostanzialmente irreversibile è ammesso dal Pretore medesimo (decreto impugnato, pag. 3 in alto). L’unico motivo per cui il primo giudice ha rifiutato di valutare l’incidenza dell’inflazione sull’entità dei contributi provvisionali si conduce al fatto che – secondo il Pretore – l’appellante avrebbe dovuto valersene prima che fosse emanato il decreto (del 16 gennaio 1995). Posta tale premessa, egli ha poi ritenuto che la svalutazione intervenuta dopo il 16 gennaio 1995 è di poco conto e in ogni modo irrilevante per rapporto al reddito della sostanza conseguito (in franchi) dall’istante.
L’argomentazione del Pretore non può essere condivisa. Si è spiegato poc’anzi che un decreto cautelare non è immutabile e può essere modificato in ogni momento ove risulti inadeguato alla situazione. La situazione non deve necessariamente essere mutata: decisivo è il fatto che sussista un divario rilevante e duraturo fra le premesse cui si àncora il decreto cautelare e la situazione reale. Nella fattispecie l’istante ha reso verosimile un divario rilevante (attorno al 50%) e duraturo fra il tasso di cambio considerato al momento in cui sono stati fissati i contributi provvisionali e il tasso applicabile al momento in cui è stata introdotta – rispettivamente è stata giudicata – l’istanza di modifica. Non vi era motivo quindi perché il Pretore rifiutasse di prenderne considerazione, tanto più che il 16 gennaio 1995 i doc. __________e __________non erano ancora stati versati agli atti. Diverso sarebbe stato il caso qualora l’istante avesse deliberatamente tardato a far valere il deprezzamento monetario allo scopo di pregiudicare la posizione della moglie o dei figli. In concreto non è dato di intravedere un abuso simile già per il fatto che, tardando a evocare il fattore di modifica, egli non può esigere il rimborso dei contributi eventualmente pagati in eccesso (sopra, consid. 4 in fine).
Rimane da esaminare in che misura l’intervenuto deprezzamento del peso messicano si ripercuota sui contributi provvisionali destinati a moglie e figli. Ora, per quel che concerne il reddito del marito, è vero che nel decreto del 16 gennaio 1995 il Pretore aveva accertato un guadagno netto di 18 000 pesos mensili (pag. 3 a metà) a partire dall’aprile 1994. Il fatto è che la modifica postulata dall’istante decorrerebbe, al più presto, il __________ __________ 1995 (data dell’istanza). Quale fosse il guadagno effettivo dell’appellante a quella data non è dato di sapere, né si può supporre ch’esso sia rimasto invariato. Basti pensare che il deprezzamento più grave del peso messicano sembra essere intervenuto proprio tra l’aprile del 1994 e il febbraio del 1995 (sopra, consid. 6): di fronte a un’inflazione tanto massiccia occorrerebbe verificare anche – nell’interesse dei figli, che rischia-no di vedersi ridurre i contributi – quale sia stata l’evoluzione dello stipendio percepito dall’appellante.
Circa il reddito della sostanza, l’istante tenta di rimetterne in discussione l’ammontare sostenendo che oltre la metà di tale sostanza è stata trasferita in __________ per costruire una casa a __________ __________ __________ (__________). Tale generico assunto non basta però a sostanziare l’allegazione. Nel decreto del 16 gennaio 1995 il Pretore aveva rilevato che, in assenza di cifre precise, bisognava dipartirsi da quanto lo stesso marito aveva dichiarato nel memoriale di risposta (pag. 22): che, cioè, la sua situazione patrimoniale era equivalente a quella della moglie (sostanza di fr. 1 200 000.–), donde un reddito presunto di fr. 40 000.– annui (decreto, pag. 5 in alto). Per rimettere in discussione tale stato di cose occorrono dati seri e verosimili, che nemmeno l’istante ha prodotto, limitandosi a richiamare “gli atti di causa”. Al proposito l’istanza di modifica è stata giustamente respinta.
Il fabbisogno del marito, stimato dal Pretore in fr. 3660.– mensili (decreto, pag. 5 in basso), dovrebbe essere riconsiderato a sua volta in funzione del noto deprezzamento monetario. Lo stesso appellante ne aveva proposto la riduzione a fr. 2900.– (istanza di modifica, pag. 8). Se non che, tale cifra si fonda sulla presun-zione che lo stipendio netto sia rimasto quello di 18 000 pesos mensili precedente il crollo del cambio. Ove ciò non fosse, il fabbisogno minimo dell’istante potrebbe anche non essersi ridotto, giacché a un maggior guadagno in valuta locale (pur deprezzata) corrisponderebbe un maggior fabbisogno nominale.
Il diritto dei figli alla riscossione di un contributo alimentare adeguato dev’essere protetto d’ufficio dal giudice, il quale applica – come in tutte le questioni inerenti ai figli – il principio inquisitorio illimitato disposto dal diritto federale (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Di fronte a un genitore che postula una riduzione dei contributi per i figli in seguito al deprezzamento della moneta estera in cui egli è retribuito, il giudice non deve accontentarsi di appurare l’effettiva svalutazione della moneta (in concreto fuori discussione), ma deve verificare anche se lo stipendio nominale del genitore è rimasto invariato. Nella fattispecie manca qualsiasi verosimile dato sull’ammontare della rimunerazione percepita dall’appellante dopo l’aprile del
Ciò obbligherebbe questa Camera ad assumere nuovi documenti per la prima volta in appello, sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione, poiché contro l’attuale sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario al Tribunale federale. Ne segue che l’unica soluzione ragionevole consiste nell’annullare il decreto impugnato e nel rinviare la causa al Pretore perché accerti se – e apprezzi in quale misura – il deprezzamento del peso messicano (attorno al 50%) abbia effettivamente comportato una perdita del potere di acquisto per lo stipendio dell’appellante. L’onere di rendere verosimile tale circostanza incombe all’istante medesimo. Nel caso in cui risulti un’effettiva diminuzione di stipendio, il Pretore valuterà se il fabbisogno minimo dell’ap- pellante sia ancora compatibile con i doveri di equo mantenimento nei confronti della famiglia (art. 163 CC).
Gli oneri del giudizio odierno vanno suddivisi tra le parti (art. 148 cpv. 2 CC). L’appellante ottiene causa vinta sul principio, ma non è dato di sapere in che misura tale vittoria avrà effetti pratici. Si giustifica quindi di ripartire le spese processuali a metà, compensando le ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.--
b) spese fr. 50.--
fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
-- avv. dott. __________ -__________ __________, __________;
-- avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster