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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.202
Data decisione, Autorità: 24.03.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00202 Rinvio TF
Lugano 24 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ______ (azione di rettificazione del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 7 febbraio 1983 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
causa in cui è intervenuta accessoriamente
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 settembre 1991 di __________ contro la sentenza emanata il 9 agosto 1991 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 agosto 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario di __________, in accoglimento di una petizione introdotta il 7 febbraio 1983 da __________ __________, di cancellare l’iscrizione n. __________ del 29 febbraio 1980 relativa al trapasso per successione a favore di __________ __________ delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, /, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________RFP di __________ (frazione di __________), già intestate a __________ __________ (deceduto il __________ 1976), e di ripristinare la situazione precedente. Statuendo l’8 settembre 1994, questa Camera ha accolto un appello di __________ __________ contro la sentenza del Pretore e ha respinto la petizione.
B. Il Tribunale federale, adito da __________ __________, ha annullato tale sentenza il 22 febbraio 1995, ciò che rende necessaria l’emana-zione di un nuovo giudizio. I fatti alla base della controversia,
riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella citata sentenza dell’8 settembre 1994 (consid. A–C). L’unica questione tuttora litigiosa riguarda la validità secondo il diritto svizzero dell’istituzione di __________ __________ quale unico erede del defunto __________ (detto __________) __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Tribunale federale ha già accertato che il testamento redatto da __________ (detto __________) __________ a __________ il 24 luglio 1966 rispetta la forma prevista dal diritto delle __________, o se non altro quella prevista dallo Stato della __________, la Corte superiore dello Stato della __________ per la Contea di __________ avendo ritenuto il testamento formalmente valido. Come il Tribunale federale ha rilevato, pertanto, la disposizione di ultima volontà è efficace anche ai fini del diritto svizzero (sentenza del 22 febbraio 1995, consid. 4).
Ciò posto, occorre esaminare se sia valida in virtù del diritto svizzero l’istituzione di erede dell’appellante. Ora, giusta l’art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l’intera successione o per una frazione di essa. Tenuto conto della validità del testamento di __________ __________ e del fatto che l’attrice, pur essendo erede (art. 458 CC), non è al beneficio di una porzione legittima (art. 470 cpv. 2 CC), l’istituzione di erede universale dell’appellante voluta dal defunto deve essere ritenuta valida.
L’appellata ha invero sostenuto che, non essendo state rispettate le disposizioni sull’apertura formale della successione nel Ticino, essa si vede privata della possibilità di contestare l’istitu-zione di erede del fratello. A torto. Come già indicato nella sentenza dell’8 settembre 1994, gli eredi che non beneficiano di una porzione legittima riacquistano la qualità di erede solo in caso di nullità del testamento, poiché solo allora subiscono un pregiudizio dall’iscrizione fatta a loro scapito nel registro fondiario dai falsi eredi istituiti (consid. 3).
a) Per gli art. 519 seg. CC l’erede o il legatario che abbia interesse a far annullare una disposizione a causa di morte può chiederne giudizialmente l’annullamento, se al momento in cui fu fatta il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se non è espressione di una libera volontà (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC), se è illecita o immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende (art. 519 cpv. 1 n. 3 CC) o per vizio di forma (art. 520 CC). L’azione presuppone un motivo di annullamento, limitato ai quattro citati (Escher, Commentario zurighese, n. 1 e seg. ad art. 519–521 CC). Negli altri casi (falsificazione di testamento, revoca, mancata realizzazione di una condizione, premorienza, indegnità dell’erede ecc.) la norma non è applicabile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 519–521 CC). L’art. 469 cpv. 1 CC prevede inoltre che le disposizioni per causa di morte redatte sotto l’influsso di un errore sono inefficaci: esse possono essere annullate in virtù dell’art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3bb). La procedura dell’azione di nullità è retta dal diritto cantonale (DTF 113 II 274 consid. 3a; Tuor, Commentario bernese, n. 7 e 12 ad art. 519 CC). Giusta l’art. 521 cpv. 1 CC l’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, e in ogni caso con decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il termine di un anno della predetta disposizione non è un termine di prescrizione, ma di perenzione (DTF 102 II 196 consid. 2b). Esso decorre dal momento in cui la conoscenza della disposizione è reale e precisa (DTF 113 II 274 consid. 3a, 91 II 333 consid. 4 con riferimenti dottrinali).
b) Nel caso in esame, come ammette dalla stessa attrice (peti-zione pag. 4, replica pag. 10), già dal 4 giugno 1980 essa era al corrente che __________ __________ aveva istituito l’appel-lante, erroneamente definito proprio figlio, suo erede universale. Contrariamente all’opinione dell’attrice, da quel momento decorreva quindi il termine per chiedere l’annulla-mento della disposizione. Come già indicato nella sentenza dell’8 settembre 1994, non risulta – e nemmeno è stato preteso – che l’appellata, pur essendo a conoscenza della disposizione di ultima volontà (doc. 6, rogatoria __________), abbia intrapreso, a differenza di altri eredi (doc. 7 e rogatoria __________), i passi necessari per invalidare il testamento di __________ __________. Dal fascicolo processuale risulta unicamente che essa si era rivolta a un avvocato, il quale, dopo aver esaminato la fattispecie, ha rinunciato all’incarico (doc. N). Se ne conclude che l’istituzione di erede dell’appellante non è stata contestata. Si aggiunga che nella fattispecie il termine assoluto di dieci anni a contare dalla pubblicazione del testamento non è decisivo, poiché il termine di un anno inizia a decorrere dalla conoscenza della disposizione viziata. Infine in questa sede l’attrice non pretende di invocare la nullità del testamento per difendersi da una pretesa vantata dal convenuto, ciò che rende inapplicabile l’art. 521 cpv. 3 CC per il quale l’azione di nullità può sempre essere opposta in via di eccezione (DTF 102 II 197 consid. 3).
Ci si potrebbe invero chiedere se la presente causa debba essere considerata come un’azione di nullità. A tale proposito è sufficiente, per diritto federale, che l’attore si prevalga di un motivo di annullamento, che lo stesso emerga dal contenuto della domanda o da un altro atto giudiziario, che il giudice statuisca nel merito e che ammettendo il motivo di annullamento questi invalidi la disposizione (DTF 113 II 274 consid. 3a). Incombe in ogni caso a chi chiede l’annullamento della disposizione dimostrare l’esistenza di una causa di nullità (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 519 CC). In concreto la questione non merita particolare disamina poiché il termine di un anno, iniziato a decorrere il 4 giugno 1980, era irrimediabilmente scaduto il 4 giugno 1981. Introdotta il 7 febbraio 1983 l’azione, l’azione era pertanto tardiva. Ne segue che, non essendo stata contestata, l’istituzione di erede dell’appellante è valida e che l’attrice, non essendo né erede istituita né erede al beneficio di una legittima, non può vantare diritti nella successione dello zio, sicché non è lesa nemmeno dall’iscrizione a registro fondiario a favore del fratello. Ciò comporta l’accoglimento dell’appello per carenza di legittimazione attiva dell’attrice.
Come già indicato nella sentenza dell’8 settembre 1994, la questione di sapere se l’ufficiale dei registri di Lugano poteva iscrivere il trapasso di proprietà sulla base del certificato ereditario rilasciato dall’autorità statunitense, può continuare a rimanere indecisa, l’attrice non essendo legittimata a far capo all’ azione prevista dall’art. 975 CC (consid. 4).
Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentanza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
L’ufficiale dei registri del Distretto di __________ è invitato a cancellare la restrizione della facoltà di disporre ordinata l’8 febbraio 1983 sulle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, ______________________________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, /, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________RFP di __________ (frazione di __________), intestate a __________ __________.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 1’200.– e le spese sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2’000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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