AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.201
Data decisione, Autorità: 09.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00201
Lugano, 9 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ________ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 novembre 1990 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 19 maggio 1995 da __________ contro la sentenza emessa il 4 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello presentato il 29 maggio 1995 da __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, nella frazione di __________, e __________ __________ della contigua particella n. __________RFD, a valle della prima. Su ognuno dei due fondi sorge una casa d’abitazione; quella di __________ __________ è abitata dal figlio __________ __________. Lungo il confine tra le due particelle si trova, sul fondo sovrastante, un muro che sostiene un terrapieno, sormontato da una ringhiera in ferro con funzione di parapetto. Dalla base del muro fuoriescono, verso il fondo sottostante, tre tubi di drenaggio. Sempre sul fondo sottostante vi è, a ridosso del muro, una siepe di lauroceraso e a una distanza dal muro compresa tra 60 cm e 6.8 m crescono piante o polloni di nocciolo, frassino, abete, acero, betulla e tiglio.
B. Fra __________ __________, rispettivamente il __________ __________, e __________ __________ sono sorti dissidi che hanno condotto nel tempo a procedure amministrative e penali. Con decreto di accusa del 2 aprile 1990, in particolare, __________ e __________ __________ sono stati condannati dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 150.– ognuno per ingiurie nei confronti di __________ __________. I querelati hanno sollevato opposizione, ma il 18 ottobre 1990 l’hanno ritirata, di modo che la condanna è passata in giudicato.
C. Con petizione del 21 novembre 1990 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché __________ __________ fosse condannato a rimuovere ogni pianta d’alto fusto situata a meno di 8 m dal muro di confine, così come ogni siepe o pollone di siepe posto a meno di 50 cm dal muro stesso. Il convenuto ha chiesto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato l’abbattimento del muro di sostegno (sotto pena dell’ art. 292 CP), oltre la rifusione delle spese legali da egli sopportate in seguito all’inutile opposizione di __________ e __________ __________ al decreto di accusa (fr. 810.50 con interessi). __________ __________ ha instato per il rigetto della riconvenzione e nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
D. Chiusa l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 9 marzo 1995 __________ __________ ha precisato le proprie domande, specificando che fosse ingiunto al convenuto di allontanare l’intera siepe a confine e le piante designate dal perito giudiziario con i numeri 2 (polloni di frassino), 3 (nocciolo), 5 e 7 (aceri), 8 (due frassini), 9 (acero cespugliato) e 12 (tiglio); egli ha chiesto inoltre che la riconvenzione fosse respinta. Nel suo memoriale conclusivo del
6 marzo 1995 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione (salvo dichiararsi disposto a rimuovere, in subordine, la pianta n. 12) e l’accoglimento della riconvenzione, nel senso che fosse ordinata la demolizione del muro o – subordinatamente – che fosse arretrato almeno il parapetto alla sommità fino a 1.5 m dal confine, che fossero otturati i tre tubi di drenaggio, che fossero tolti i ganci d’armatura ancora sporgenti dal muro e che fosse eliminato il pannello di fondazione ancora sul posto, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP.
E. Con sentenza del 4 maggio 1995 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a __________ __________ – sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP – di allontanare le piante n. 2, 3, 5, 7, 8 e 12, come pure i polloni di siepe a meno di 50 cm dal confine. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1550.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’attore fr. 1500.– per ripetibili. Il Pretore ha parzialmente accolto anche la riconvenzione, ingiungendo a __________ __________ di togliere dal muro i ganci d’armatura e il pannello di fondazione entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, sempre con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP. Le spese della riconvenzione (fr. 1’050.–), con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la predetta sentenza sono insorte entrambe le parti. Nel suo appello del 19 maggio 1995 __________ __________ chiede che il convenuto sia condannato ad allontanare dal confine anche la pianta n. 9 (acero cespugliato). __________ __________ propone di respingere il gravame e conclude a sua volta, nel proprio appello del 29 maggio 1995, perché la petizione sia respinta, la riconvenzione accolta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello avversario.
G. La procedura davanti a questa Camera è stata sospesa il 5 luglio 1995, su istanza di __________ __________, poiché erano in corso trattative per comporre la lite nelle vie amichevoli. Il 1° luglio 1996 __________ __________ ha reso noto che le trattative erano fallite e con lettera del 20 novembre successivo ha confermato tale circostanza, di modo che il 25 novembre 1996 la causa è stata riattivata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto né la petizione né l’allegato di riconvenzione contiene alcun dato sul valore litigioso. Nella misura in cui l’attore riconvenzionale postula, nondimeno, la demolizione dell’intero muro di sostegno, si può ragionevolmente presumere che il lavoro di sbancamento comporti – già da solo, a prescindere da un eventuale deprezzamento del fondo sovrastante – costi per almeno di fr. 8000.–, rendendosi necessario sistemare la scarpata a confine. La riconvenzione è pertanto appellabile e ciò basta per rendere appellabile anche l’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 115 nota 249; Poudret, op. cit., vol. II, pag. 254 nota 2.2 con richiami alle prassi dei Cantoni, che divergono da quella federale).
I. Sull’appello di
a) Le norme di attuazione del piano regolatore di __________, del 26 aprile 1993, non disciplinano le distanze minime di piantagioni tra fondi privati. L’art. 155 LAC prescrive per converso – in forza dell’art. 688 CC (DTF 122 I 84 consid. 2a) – che “non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi”. Di alto fusto sono gli alberi il cui tronco, semplice o diviso in rami, si sviluppa fino ad altezze rilevanti; si tratta in genere – come indica la legge – di piante non fruttifere: il pino, l’abete, il cipresso, il platano, la betulla, il tiglio, il salice, l’olmo, l’ippo-castano, la magnolia, l’acacia, la palma, la mimosa, il bambù ecc. (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137). Il diritto di far rimuovere piante che si trovano a una distanza inferiore a quella legale si estingue nel termine di dieci anni dal momento in cui il vegetale sporge dal terreno o è stato piantato (art. 160 prima frase LAC; v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 539 n. 1175).
b) Nella fattispecie l’acero cespugliato indicato con il numero 9 nella delucidazione scritta della perizia si trova a 6.80 m dal confine e aveva, al momento in cui il perito l’ha inventariato (il 15 dicembre 1993), 9 anni di vita. Certo, esso era vegetato a foggia di cespuglio (verosimilmente per l’intervento dell’uomo), ma ciò nulla muta alla sua natura di albero d’alto fusto. L’art. 155 LAC, del resto, concerne tutte le piante d’alto fusto e non solo quelle che raggiungono una data altezza. È vero che – come ha rilevato il Pretore (sentenza, pag. 7 in alto) – nel suo primo referto del 26 ottobre 1993 il perito __________ non aveva elencato l’acero in questione fra gli alberi d’alto fusto situati a meno di 8 m dal confine (risposta n. 2). A tale insufficienza però egli ha rimediato con la delucidazione scritta, ben più precisa del primo referto nel quale erano state tralasciate, fra le piante d’alto fusto a meno di 8 m dal confine, anche due betulle, un frassino e un nocciolo cespugliato (risposta n. 2), mentre fra le piante d’alto fusto con meno di 10 anni d’età mancavano un acero e un frassino, oltre al noto acero cespugliato (risposta n. 3). In fatto di completezza il primo referto era quindi tutt’altro che esemplare.
c) Se ne conclude che nel caso in esame la pianta segnata con il numero 9 nella delucidazione scritta della perizia è un albero d’alto fusto piantato (o cresciuto) a distanza insufficiente dal confine. E siccome al momento in cui è stata introdotta l’azione esso non aveva ancora 10 anni, deve essere allontanato. L’appello di __________ __________ si rivela quindi fondato e la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.
II. Sull’appello di
L’appellante insorge anzitutto contro il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili dell’azione principale, facendo valere che la controparte ha ottenuto la rimozione di sole 6 piante per rapporto alle 12 di cui postulava la rimozione, sicché il primo giudice avrebbe dovuto suddividere gli oneri processuali a metà e compensare le ripetibili (appello, punto 2). La doglianza è parzialmente fondata, sebbene con il proprio appello __________ __________ ottenga – come si è visto – l’allontanamento di una settima pianta (l’acero cespugliato). Nella sua petizione egli aveva chiesto in effetti che si estirpasse “ogni pianta di alto fusto” a meno di 8 m dal confine. Fra tali alberi vi era tuttavia anche un nocciolo di 30 anni, un abete di 18 anni, una betulla di 18 anni, un’altra betulla di 21 anni e la siepe, regolarmente a 50 cm dal confine. Ritenendo la soccombenza del convenuto “pressoché totale”, il Pretore è caduto perciò in un eccesso di apprezzamento. Se è vero, infatti, che l’attore principale ha ottenuto causa vinta sul principio, è anche vero ch’egli ha manifestamente ecceduto nelle domande. Si giustifica pertanto di porre a suo carico un terzo degli oneri di prima sede e di ridurre a fr. 1000.– l’indennità per ripetibili a suo favore.
L’appellante rimprovera al Pretore di avergli impartito l’ordine di rimozione con la comminatoria dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC) e dell’art. 292 CP senza che la controparte avesse chiesto alcuna diffida (appello, punto 3). Ora, ci si può domandare se le comminatorie in rassegna eccedano davvero “i limiti della domanda” (art. 86 CPC), come afferma l’appellante. Sia come sia, l’appello si rivela fondato già per la circostanza che simili comminatorie non vanno applicate in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove vi siano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l’ordine impartitogli dal giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC). In concreto non vi sono elementi per supporre che l’appellante abbia a disattendere ingiunzioni del Pretore. L’art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 498 lett. d CPC). Su questo punto l’appello merita accoglimento.
Sostiene l’appellante che il Pretore gli avrebbe ordinato a torto di rimuovere le piante contrassegnate con i numeri 2, 3, 5, 7, 8 e 12 nella delucidazione scritta della perizia __________. Egli afferma che tali alberi, benché d’alto fusto, sono sostanzialmente integrati nella siepe di lauroceraso, essendo destinati a schermare il noto muro di sostegno, di modo che possono legittimamente crescere a 50 cm dal confine. Quanto alla loro altezza, essa supera 1.25 m solo perché la controparte ha impedito la regolare manutenzione della siepe. Incomberebbe poi alla controparte eliminare i polloni di siepe a meno di 50 cm dal confine, avendo essa medesima assunto tale onere (appello, punto 4).
a) Secondo l’art. 139 cpv. 1 LAC nessuno può né piantare né mantenere siepe viva se non alla distanza di 50 cm dal fondo vicino. La siepe viva, che non può elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto (art. 140 cpv. 3 LAC), deve essere tagliata e rimondata ogni anno (art. 140 cpv. 1 LAC). Per siepe “viva” si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente), formato da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 123).
b) La siepe in esame, di lauroceraso, è stata piantata dall’ap-pellante nel 1976/77 a 50 cm dal confine con la particella sovrastante (perizia del 26 ottobre 1993, risposta n. 1; verbali, pag. 7 ad 3; doc. G e H). Gli alberi di cui il Pretore ha ordinato la rimozione sono cresciuti spontaneamente tra gli arbusti di lauroceraso o in prossimità di essi (perizia del 26 ottobre 1993, risposta n. 1; planimetria allegata alla delucidazione scritta). Ciò non significa che possano considerarsi parte della siepe. A prescindere dal fatto che, già per sua indole, una siepe non è formata da alberi d’alto fusto (anzi, l’art. 139 cpv. 3 LAC vieta finanche le siepi di robinia), le piante in questione non sono state coltivate a sviluppo lineare per circoscrivere o chiudere fondi, delimitare appezzamenti di terreno o schermare la vista. Si tratta semplicemente di vegetazione spontanea ed eterogenea lasciata crescere sin dal 1989/90 presso o fra gli arbusti di lauroceraso. Ma una siepe non deve fungere da artificio per consentire la crescita di alberi d’alto fusto in violazione delle distanze legali, nemmeno se l’altezza di tali alberi è limitata a 1.25 m dalla superficie del terreno più alto. A giusta ragione, quindi, il Pretore ha ordinato l’allontanamento delle piante contrassegnate con i numeri 2, 3, 5, 7, 8 e 12 nella delucidazione scritta della perizia __________.
c) Quanto ai polloni di siepe che si trovano a meno di 50 cm dal confine, invano l’appellante asserisce che incomberebbe alla controparte levarli. È vero che quest’ultima si era assunta a suo tempo la manutenzione della siepe (dal suo lato), ma tale impegno si riferiva manifestamente all’epoca in cui il muro di sostegno ancora non esisteva, tant’è che nel doc. 1 l’appellante medesimo si esprime al passato (“prima dell’inizio della costruzione mi avevi pregato di non abbatterla [= la siepe] perché la stessa ti serviva da protezione, impegnandoti verbalmente alla sua totale manutenzione”). E al passato ha risposto anche la controparte nel doc. 2 (“Confermo che ti avevo assicurato la manutenzione della siepe, dalla mia parte...”). Dacché ha formato il terrapieno, il proprietario del fondo superiore non ha più accesso alla base della siepe. Nulla permette di concludere quindi che l’eliminazione dei polloni sia “tuttora di sua competenza”, come l’appellante assevera. In proposito l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
a) L’art. 172 lett. a CPC (la lett. b non pertiene al caso in esame) stabilisce che l’azione riconvenzionale è proponibile se vi è “connessione con l’oggetto della domanda principale o per il titolo o per il fatto da cui dipende”. Tale requisito si identifica, in sostanza, con la nozione di “connessione” secondo la prassi relativa all’art. 59 Cost. (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 172 CPC; Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 45 ad art. 59 Cost. con richiami di giurisprudenza). Per adempiere i presupposti dell’art. 172 lett. a CPC la domanda riconvenzionale deve – in altri termini – riferirsi al medesimo negozio giuridico o alla medesima fattispecie da cui discende la domanda principale oppure, ove si riferisca a una fattispecie diversa, risultare strettamente legata alla domanda principale dal profilo giuridico (si pensi, per esempio, all’azione in convalida del sequestro e all’azione di responsabilità per sequestro infondato).
b) In concreto la domanda principale tendeva a far allontanare alberi d’alto fusto ad almeno 8 m dal confine. La pretesa di risarcimento avanzata dal convenuto in quanto vittima di ingiurie da parte dell’attore principale e del figlio non discende né da un medesimo negozio giuridico né da una medesima fattispecie e nemmeno risulta strettamente legata dal profilo giuridico alla domanda principale. Mal si intravede quindi come il Pretore abbia potuto ritenere “incontrovertibile” (sen-tenza, pag. 8 a metà) la connessione tra le due domande (anche se ha poi respinto la riconvenzione per altri motivi). È vero che le ingiurie oggetto del decreto di accusa (doc. 15) sono state proferite da __________ e __________ __________ in una lettera (il doc. 2) avente per oggetto la costruzione del noto muro di sostegno, ma tale relazione di fatto non basta – con ogni evidenza – a denotare una connessione giuridica (nel senso dell’art. 172 lett. a CPC) tra l’azione principale intesa alla rimozione delle piante e quella riconvenzionale volta a ottenere la rifusione di spese legali sopportate in un procedimento penale per ingiuria. L’appello, privo di consistenza, deve quindi essere respinto anche su questo punto.
a) Il Pretore ha accertato che il manufatto, posto interamente sulla particella n. __________ RFD, va considerato alla stregua di un muro di cinta fino all’altezza di 2.50 m (art. 134 cpv. 2 LAC). Per quanto eccede tale altezza, egli si è domandato se il muro costituisca una nuova fabbrica, ma non ha risolto il problema ritenendo che l’applicazione del piano regolatore comunale esuli dalla sua competenza. Ha esaminato invece, il primo giudice, se il terrapieno sovrastante il muro di sostegno sia equiparabile a un terrazzo, cioè a una finestra a prospetto (art. 125 LAC), ma ha escluso tale ipotesi poiché l’opera non è destinata, nel suo uso normale e permanente, a guardare sul fondo inferiore. Non si giustificava perciò di far arretrare la ringhiera di 1.50 m, come pretendeva l’attore riconvenzionale.
b) Ci si potrebbe interrogare, preliminarmente, se la demolizione del muro potesse essere chiesta davvero in via riconvenzionale. Il Pretore ha risposto affermativamente poiché “trattasi di un complesso di fatti inerenti diretti rapporti di vicinato tra le parti e pur sempre concernenti gli stessi fondi” (sentenza, pag. 9 in fondo). Criteri del genere non sono pertinenti per apprezzare un caso di “connessione” a mente dell’art. 172 lett. a CPC. E invero si può dubitare che la domanda riconvenzionale discenda dal medesimo complesso di fatti da cui deriva quella principale (piante d’alto fusto situate a distanza insufficiente dal confine) o che sia strettamente legata alla domanda principale dal profilo giuridico. Sia come sia, il problema può rimanere aperto poiché – come si vedrà in appresso – la riconvenzione si rivela sprovvista di buon diritto.
c) Il muro che sostiene un terrapieno a confine con un fondo altrui è, per giurisprudenza invalsa, un muro di cinta (art. 134 LAC) e non deve osservare alcuna distanza, sempre che non sia più alto di 2.50 m (Rep. 1965 pag. 305, 1987 pag. 209 consid. 2 con rinvii). Se supera tale altezza, per la quota eccedente esso è considerato alla stregua di una “nuova fabbrica” (art. 120 segg. LAC); sopra i 2.50 m, esso deve quindi rispettare le distanze previste dalla legge (Rep. 1974 pag. 362 consid. 3; Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 30 seg.). Le disposizioni dei piani regolatori e ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali, prevalgono nondimeno su qualsiasi norma di diritto privato (art. 168 LAC). Per quel che è delle recinzioni, in particolare, le norme di attuazione del piano regolatore di __________ continuano a dichiarare applicabili “le disposizioni del diritto civile” (art. 66 cpv. 2). Nella misura in cui il manufatto litigioso va considerato come muro di cinta, l’art. 134 LAC rimane pertanto applicabile.
d) Nel caso in esame il Pretore ha ricordato che il terreno sovrastante (la particella n. __________RFD) è più alto di circa 30 cm rispetto alla quota più elevata raggiunta dal terreno dell’appellante (sentenza, pag. 10 in fondo), di modo che in realtà il muro di sostegno misurerebbe 2.64 m, non 2.94 m. Il ragionamento è fallace. L’art. 134 cpv. 3 LAC stabilisce bensì che l’altezza dei muri di cinta è misurata, ove i fondi siano a diverso livello, dal piano più elevato; con ciò si intende tuttavia il piano del fondo superiore, non il punto più alto raggiunto dal fondo inferiore (esemplificazione grafica in: Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 121). Se il piano del fondo superiore è elevato artificialmente – per esempio con la formazione di un terrapieno – l’altezza del muro va misurata dalla quota che tale fondo aveva prima della ripiena (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 120 in fondo). Nella fattispecie non è dato di sapere con precisione a che livello si trovasse la particella n. __________RFD prima della formazione del terrapieno. In assenza di qualsiasi dato, che incombeva al proprietario del manufatto addurre, il muro va misurato nella sua altezza effettiva, di 2.94 m.
e) Fino all’altezza di 2.50 m l’opera in questione configura – come si è visto – un muro di cinta, e come tale non è tenuta a rispettare alcuna distanza dal confine. Per quanto eccede la quota di 2.50 m (44 cm), il muro non è più una recinzione. Tornano applicabili di conseguenza le norme di attuazione del piano regolatore comunale, che il Pretore ha rifiutato di esaminare ritenendosi incompetente (sentenza, pag. 12). A torto, poiché per costante giurisprudenza di questa Camera la progressiva sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto pubblico non comporta per ciò solo la decadenza della giurisdizione civile, ovvero l’impossibilità di promuovere davanti al Pretore un’azione fondata sulla protezione della proprietà o del possesso (Rep. 1981 pag. 157 consid. 2). Nel caso in cui le distanze tra edifici siano disciplinate da norme di diritto pubblico, però, il Pretore si limita a esaminare a titolo pregiudiziale (ovvero senza alcun vincolo per l’autorità amministrativa) se la nuova fabbrica del convenuto violi le distanze tra edifici fissate nel piano regolatore; se l’autorità amministrativa ha già statuito al riguardo (per esempio nell’ambito del rilascio del permesso di costruzione), il Pretore è legato a tale giudizio (RDAT 1996 vol. II pag. 128 n. 37 = Rep. 1994 pag. 323, RDAT 1996 vol. II pag. 131 n. 38; I CCA, sentenza del 18 luglio 1996 in re R. e litisconsorti, consid. 3a).
f) In concreto non risulta – né l’appellato pretende – che l’au-torità amministrativa abbia deciso quale distanza dovesse rispettare il muro litigioso dal confine. Si sa solo che il manufatto è stato costruito, al più tardi, nel 1984 (doc. F; fascicolo dei documenti richiamati, lettera 25 marzo 1993 del Municipio di __________), ciò che potrebbe anche far sorgere qualche dubbio sulla buona fede dell’appellante, che ha atteso oltre 6 anni prima di chiedere la demolizione dell’opera (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 285 n. 1040; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, vol. I, Berna 1991, pag. 437 n. 2047, entrambi con richiami). Sia come sia, le norme di attuazione del piano regolatore di __________ disciplinano le distanze verso i confini all’art. 29, fissandole in funzione dell’altezza dell’edificio. L’art. 29 lett. b NAPR precisa tuttavia che “costruzioni accessorie per non più di un piano fuori terra, 3 m d’altezza e 3.50 m al colmo, possono sorgere a confine per una lunghezza massima di 12 m per lato del fondo; autorimesse e posteggi coperti al servizio del fabbricato principale possono sorgere a confine anche per una lunghezza maggiore”. Costruzioni accessorie sono quelle “al servizio di un fabbricato principale o per un uso particolare del fondo che non siano destinate all’abitazione o al lavoro, che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale e che non siano moleste” (art. 26 cpv. 1 NAPR). Un muro di sostegno alto meno di 3 m è equiparato a una costruzione accessoria (Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 414 n. 853). Il manufatto controverso, alto 2.94 m, è lungo 5.95 m (peri-zia __________ del 27 ottobre 1993, pag. 3). È quindi una costruzione accessoria che, secondo il piano regolatore comunale, non deve osservare alcuna distanza dal confine. E ciò anche considerando il manufatto nel suo intero, ossia trascurando i primi 2.50 m di altezza che sono in realtà – sempre secondo il piano regolare, che rinvia all’art. 134 LAC – un muro di cinta.
g) Rimane da esaminare se – come asserisce l’appellante in via subordinata – il noto terrapieno costituisca in ogni caso una terrazza, ossia un’apertura a prospetto nel senso dell’ art. 125 LAC, sicché la ringhiera alla sommità del muro debba essere arretrata di 1.5 m (le citate norme del piano regolatore non contengono alcuna disposizione sostitutiva degli art. 125 segg. LAC). Ora, per definire la natura giuridica di un terrapieno occorre stabilire la sua destinazione normale e permanente; il fatto che da esso si possa esercitare la vista sul fondo altrui non basta per equiparare il terrapieno a un terrazzo se esso non ne ha la specifica funzione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 3 con rinvii; Scolari, op. cit., pag. 652 n. 1456). L’appellante sostiene che, essendo il terrapieno in rassegna munito di parapetto, la sua funzione specifica è proprio quella di un terrazzo. Se non che, la ringhiera è stata installata non tanto perché il terrapieno serva ad affacciarsi abitualmente sul fondo dell’appellante, quanto perché il medico delegato circondariale ne ha ordinato la posa (fascicolo dei documenti richiamati, certificato di abitabilità del 19 settembre 1984). Il teste __________ __________ ha confermato che è prassi dell’ufficio tecnico comunale esigere una barriera di protezione ogni qual volta si riscontri una situazione di pericolo (verbali, pag. 6; v. anche il doc. F). Una scala esterna munita di ringhiere, del resto, non è assimilabile a un terrazzo per il solo fatto di essere provvista di ringhiere (Scolari, loc. cit., n. 1457).
h) Nella fattispecie il terrapieno è sistemato – per quanto risulta dagli atti (doc. G, fotografia n. 1; doc. H) – a prato verde, su cui sono state posate lastre di cemento per agevolare l’entrata e l’uscita dalla cucina dello stabile (fascicolo dei documenti richiamati, planimetria del pianterreno). L’aspetto è, più che quello di un terrazzo, quello di un giardinetto la cui profondità, misurata dal muro di sostegno lungo il confine con il fondo dell’appellante, varia notevolmente a causa della forma (una sorta di L: doc. 21; doc. G, secondo foglio), ma non è inferiore a 3.2 m. Nel suo insieme il terrapieno non si presenta come un’opera destinata normalmente a guardare sul fondo inferiore. Quanto al parapetto, esso serve anzitutto a proteggere dagli infortuni (tant’è che è stato imposto dall’autorità), non ad affacciarsi per esercitare la veduta sul fondo vicino. Certo, dal terrapieno è possibile – e addirittura inevitabile, a meno di voltare la schiena al confine – guardare sulla proprietà dell’appellante. Ma a parte il fatto che tale fondo offre ben poco da vedere (doc. G, fotografia n. 5), la funzione specifica dell’opera non è quella di un balcone. Ancorché la fattispecie concreta possa costituire un caso limite, non si ravvisano quindi gli estremi per equiparare il terrapieno a un’apertura a prospetto. Non si giustifica di conseguenza un arretramento della ringhiera.
a) Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte (art. 689 cpv. 1 CC). A nessuno tuttavia è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino (art. 689 cpv. 2 CC). Ciò non significa che qualunque modifica sia illecita: illecita è la modifica suscettibile di recare pregiudizio al vicino oppure quella non giustificata da uno sfruttamento razionale del fondo superiore (edificazione di stabili, dissodamenti e così via: Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 22 ad art. 689/690 CC; Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 154 n. 1842c).
b) Come ha accertato il Pretore (sentenza, pag. 14), in concreto i tre tubi sono posti a circa 50 cm dal piano del fondo inferiore e hanno un diametro compreso tra 90 e 110 mm. Il loro scopo è di sottrarre “eventuale acqua dallo strato di terreno retrostante il muro di sostegno (acqua di drenaggio). Qualora il terreno risultasse inzuppato, gli stessi potrebbero scaricare acqua sul fondo __________” (perizia del 27 ottobre 1993, pag. 4). Sempre secondo le constatazioni del Pretore, i drenaggi sono necessari; “dagli stessi l’acqua sgorga capillarmente” (verbali, pag. 9). In circostanze del genere non è dato di ravvisare alcuna modifica del normale deflusso idrico a danno del vicino. Dalla perizia non si evince, per altro, che dopo la costruzione del muro l’apporto di acqua piovana sul fondo inferiore sia mutato né che in seguito alla formazione del terrapieno il deflusso segua altre vie o sia concentrato in alcune zone. Invano del resto l’appellante evoca l’art. 690 CC, che si riferisce al caso in cui siano intraprese opere di prosciugamento sul fondo superiore, mentre nel caso in esame non risulta essere stato eseguito “prosciugamento” di sorta.
c) È vero che nel terrapieno si trova un pozzo perdente in cui sono convogliate le acque chiare raccolte dai pluviali della casa posta sul fondo superiore (fascicolo dei documenti richiamati, piano delle canalizzazioni). Non consta tuttavia che ciò aumenti la portata del drenaggio verso il fondo inferiore. Né l’appellante assume che dai tre fori alla base del muro l’acqua defluisca più che capillarmente, come ha rilevato il perito. Al riguardo il ricorso si dimostra quindi, una volta ancora, privo di consistenza.
III. Sulle spese e le ripetibili di appello
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
– n. 2 (polloni di frassino)
– n. 3 (nocciolo)
– n. 5 (acero)
– n. 7 (acero)
– n. 8 (due frassini)
– n. 9 (acero cespugliato)
– n. 12 (tiglio).
A __________ __________ è ordinato inoltre di eliminare dalla sua particella n. __________RFD tutti i polloni di siepe che si trovano a meno di 50 cm dal confine con la particella n. __________RFD.
1.1 [invariato]
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico di __________ __________i, che rifonderà all’appel-lante fr. 1000.– per ripetibili di appello.
III. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1550.–, da anticipare dall’attore, sono poste per un terzo a carico dell’attore stesso e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
2.1 [annullato]
2.2 [invariato]
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante. Non si riscuote la rimanenza né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster