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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.199
Data decisione, Autorità: 19.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00199
Lugano 19 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________. (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 18 novembre 1991 da
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti:
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 maggio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________RFP di __________, che è contigua alla particella n. __________appartenente a __________ __________. Tutti e tre sono comproprietari, con altri, del fondo n. __________costituito da una corte. Negli anni settanta, il precedente proprietario del fondo n. __________ha proceduto alla costruzione di un porta prospiciente la corte e di una finestra al primo piano dello stabile, invadendo in parte il fondo vicino.
B. Il 18 novembre 1991 __________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo in via principale di ordinare a __________ __________ di murare sia la porta prospiciente la corte sia la finestra del primo piano; in via subordinata essi ha chiesto che la porta fosse sistemata in maniera da non potersi più aprire, non opponendosi alla concessione di un diritto di superficie, dietro indennità, per la finestra. Nella risposta del 2 giugno 1992 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato l’iscrizione a registro fondiario, senza versamento di indennità, di servitù prediali per il mantenimento delle opere contestate, rispettivamente per l’uso della porta contestata, e la condanna degli attori al pagamento di un importo imprecisato a titolo di risarcimento.
Negli ulteriori atti scritti le parti hanno riaffermato le rispettive domande, gli attori opponendosi all’azione riconvenzionale. Ultimata l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno introdotto un memoriale conclusivo, riconfermandosi nelle rispettive argomentazioni e richieste, gli attori precisando in fr. 7’200.– l’indennità rivendicata in caso di accoglimento della domanda subordinata.
C. Statuendo il 25 aprile 1995, il Pretore ha accolto parzialmente tanto la petizione quanto la riconvenzione e ha ordinato all’uffi-ciale dei registri di Mendrisio di iscrivere, previo versamento di un’indennità di fr. 7’200.–, un diritto di superficie a favore di __________ __________ e a carico della particella n. __________ RFP di __________ sulla superficie occupata dalle opere in questione, come pure un diritto di passo pedonale a carico della medesima particella e a favore della n. ____________________La pretesa risarcitoria della convenuta è stata respinta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, riferite sia all’azione principale sia a quella riconvenzionale, sono state poste per due terzi a carico di __________ e __________ __________ e per un terzo a carico della convenuta, con il diritto per quest’ultima di percepire fr. 450.– a titolo di ripetibili.
D. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello dell’11 maggio 1995, __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, che il diritto di superficie sia iscritto senza versamento di indennità.
Nelle loro osservazioni del 12 giugno 1995 __________ e __________ __________ propongono di respingere il gravame e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 15 CPC, quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, tale valore è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di primo grado. In concreto gli attori hanno chiesto, nel caso in cui la controparte avesse ottenuto un diritto di superficie, un’indennità di fr. 7’200.–, alla quale si è opposta la convenuta. Litigiosa in questa sede è unicamente l’indennità di fr. 7’200.– riconosciuta dal primo giudice agli attori. Ora, per l’art. 13 LOG, il valore minimo per appellarsi è di fr. 8’000.–, di modo che nella fattispecie l’appello potrebbe senz’altro essere dichiarato irricevibile e trasmesso alla Camera di cassazione civile per essere trattato di conseguenza. Dato che il gravame appare, già a un primo esame, sprovvisto di esito favorevole, si può prescindere nondimeno da tale esigenza e procedere direttamente all’emanazione del giudizio.
Il Pretore, dopo avere ammesso i presupposti dell’art. 674 cpv. 3 CC, ha attribuito alla convenuta un diritto di superficie sull’area occupata dalle opere in questione, obbligando quest’ultima a versare agli attori un’indennità di fr. 7’200.–. L’appellante censura il riconoscimento di questa indennità e chiede che il diritto di superficie sia iscritto a registro fondiario senza versamento di alcuna indennità.
Secondo l’art. 674 cpv. 3 CC, qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa in tempo debito malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno. Nel caso concreto il Pretore ha concesso alla convenuta una servitù di sporgenza sotto forma di diritto di superficie (Steinauer, Les droits réels, tomo III, 2a edizione 1996, n. 2514, 2518 e 2519).
L’applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC nel caso in esame non è di principio contestata dall’appellante, che si limita a censurare l’ammontare dell’indennità accordata ai vicini. Il perito giudiziario, accertata un’occupazione di 4 m2, ha stimato in fr. 7’200.– il valore della superficie occupata, partendo da un canone annuo di fr. 60.– il m2, moltiplicato per 30 anni, corrispondente alla durata di un diritto di superficie limitato (delucidazione orale dell’
8 settembre 1994). L’appellante si duole del fatto che l’indennità non è stata calcolata secondo i criteri dell’espropriazione materiale. Ora, a prescindere dalla circostanza che l’interessata contesta la valutazione peritale per la prima volta in appello, violando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la censura è priva di buon diritto.
È indubbio che la porta al piano terreno e la finestra al primo piano invadono parzialmente la proprietà vicina (doc. G), tant’è che l’appellante non contesta di dover chiedere una servitù. Se non che, attribuendo un diritto di sporgenza, il giudice deve – come si è visto – fissare l’indennità dovuta al proprietario danneggiato. A differenza dei casi di concessione di diritti necessari, cui si riferisce la sentenza citata dall’appellante, ove l’indennità deve essere piena (art. 694 cpv. 1 CC: Steinauer, op. cit., n. 1868d, pag. 164) o completa (art. 710 cpv. 1 CC: Scherrer, Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 6 ad art. 709-710 CC con rinvio), l’indennità prevista dall’art. 674 cpv. 3 deve essere equa (art. 4 CC e 42 CO; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 674). Ora, l’appellante non rende verosimile, che calcolando l’indennità secondo altri criteri, la somma valutata dal perito appaia inattendibile o iniqua. Intanto tale indennità corrisponde a quella dovuta dal beneficiario di un diritto di superficie (art. 779d CC). Inoltre il Pretore, analizzando i presupposti per la concessione di un diritto reale sull'area invasa, ha già tenuto conto delle obiezioni della convenuta (sentenza impugnata, consid. 4 e 5) e, in particolare, del fatto che le parti hanno acquistato i rispettivi immobili successivamente alla costruzione delle sporgenze. Infine l’appellante non indica i motivi per i quali in concreto non apparirebbe equo applicare la legge alla lettera, non bastando il fatto che la controversia è sorta attorno a un cortile in comproprietà posto in un vecchio nucleo. Ne consegue che l’appello dovrebbe, comunque sia, essere respinto e il giudizio del Pretore confermato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC) e sono quindi posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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