AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.196
Data decisione, Autorità: 13.03.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00196
Lugano 13 marzo 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 27 febbraio 1992 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 14 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 7 giugno 1995 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 1985 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori stipulata dai coniugi il 13 febbraio 1985. Il punto 4.1 di tale convenzione prevedeva che __________ __________ erogasse alla figlia __________ (1982) un contributo alimentare (indicizzato) di fr. 500.– mensili sino al quattordicesimo anno di età e di fr. 600.– mensili sino al ventesimo, che pagasse gli eventuali studi intrapresi dalla figlia dopo il ventesimo anno di età e che in tal caso corrispondesse alla figlia il contributo alimentare fino a 24 anni compiuti. Il punto 4.2 della convenzione prevedeva inoltre il versamento di un contributo alimentare a favore dell’ex moglie fino al quattordicesimo anno di età della figlia. Tale obbligo è venuto a cadere nel giugno 1987 a causa del matrimonio di __________ __________ con __________ __________, dal quale sono nate due figlie. Anche __________ __________ si è risposato nel dicembre 1991; dal secondo matrimonio non sono nati figli.
B. __________ __________ ha convenuto l’ex marito il 27 febbraio 1992 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud postulando il pagamento degli assegni familiari arretrati e dell’adeguamento al rincaro dei contributi alimentari, come pure la modifica della sentenza di divorzio nel senso di aumentare (senza precisare di quanto) il contributo mensile per la figlia. Con risposta del 22 aprile 1992 __________ __________ si è opposto a tutte le richieste dell’attrice, invocando fra l’altro la violazione dell’art. 165 cpv. 2 lett. g CPC (per non avere l’attrice cifrato le sue domande) e, nel merito, la mancanza dei presupposti per una modifica della sen-tenza di divorzio giusta l’art. 157 CC. Con replica del 21 maggio 1992 l’attrice ha quantificato in fr. 8’700.– l’arretrato per gli assegni familiari e in fr. 716.40 quello dovuto per l’indicizzazione.
C. Il 10 novembre 1992 __________ __________ ha chiesto in via cautelare che il contributo alimentare a favore della figlia fosse aumentato a fr. 1348.– mensili, assegno familiare compreso. Con decreto del 10 agosto 1993 il Pretore ha obbligato il padre a corrispondere alla figlia, in aggiunta al contributo mensile fissato nella convenzione, gli assegni familiari da lui percepiti. Il 30 settembre 1993 questa Camera, adita da __________ __________i, ha confermato il decreto del Pretore (inc. I CCA /).
D. All’udienza preliminare del 28 gennaio 1993 __________ __________ ha riconosciuto di dovere all’ex moglie fr. 716.40 per l’adeguamento al rincaro del contributo alimentare versato dal 1° gennaio 1986 al 31 giugno 1987. Ha ribadito invece la propria opposizione al pagamento degli assegni familiari arretrati e all’aumento del contributo alimentare per la figlia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno presentato allegati conclusivi. Nel proprio memoriale del 5 gennaio 1994 __________ __________ ha ribadito la richiesta di fr. 8700.– per assegni familiari arretrati e ha quantificato il contributo alimentare per la figlia in fr. 1300.– fino al quattordicesimo anno di età, rispettivamente fr. 1500.– dal quattordicesimo al ventesimo anno, la prima volta per il mese di febbraio 1992.
E. Statuendo il 14 marzo 1995, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato __________ __________ a pagare fr. 5609.– a titolo di assegni familiari arretrati. Egli lo ha obbligato inoltre a versare, la prima volta il mese di gennaio 1993, un contributo per la figlia di fr. 950.– mensili indicizzati sino al quattordicesimo anno di età e di fr. 1150.– mensili indicizzati sino al ventesimo anno. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere all’attrice fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
F. Il 30 marzo 1995 __________ __________ ha inoltrato al Pretore un’istanza di rettifica del dispositivo.
G. Insorto contro la citata sentenza con un appello del 2 maggio 1995, __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’annullamento dei dispositivi concernenti il contributo destinato alla figlia (n. 1b) e la ripartizione degli oneri processuali (n. 2). Subordinatamente egli postula la riduzione del contributo a favore della figlia a fr. 700.– fino al quattordicesimo anno e a fr. 850.– dal quattordicesimo al ventesimo anno di età, la prima volta il 5 aprile 1995.
H. Con ordinanza del 9 maggio 1995 il Pretore ha trasmesso l’intero incarto a questa Camera, rinunciando a statuire sull’istanza di rettifica e precisando che la sua intenzione era, comunque fosse, quella di decidere nel senso dei considerandi.
I. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 1995 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede di adeguare i dispositivi riguardanti la decorrenza del contributo e la ripartizione degli oneri processuali al contenuto delle motivazioni di prima sede.
Con osservazioni del 28 giugno 1995 __________ __________ propone il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
a) In virtù del principio allegatorio, l’attore con la petizione (rispettivamente la replica) e il convenuto con la risposta (rispettivamente la duplica) devono addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (art. 78 CPC). L’art. 165 cpv. 2 lett. g CPC precisa che nella petizione le domande devono essere formulate in termini precisi e distinti. La giurisprudenza ha già avuto di stabilire che non può essere considerata precisa una domanda indeterminata, ossia non cifrata, poiché in simile situazione al giudice è impedito di rispettare il principio di non assegnare più di quanto richiesto (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Guldener, Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, in RDS 1961 II 59 e seg.; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
b) In concreto è per lo meno censurabile che l’attrice non abbia indicato già negli allegati preliminari l’ammontare delle sue pretese, riservandosi di quantificare le sue pretese in un secondo tempo. Tuttavia ciò non ha causato al convenuto alcun pregiudizio. Quanto meno nel memoriale conclusivo l’attrice ha provveduto a cifrare l’aumento richiesto, di modo che al dibattimento finale il convenuto avrebbe avuto la possibilità – se solo fosse comparso – di pronunciarsi sull’entità delle cifre domandate dalla figlia. In una causa retta dal principio inquisitorio come quella in esame (DTF 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 33 e 42 ad art. 156 CC) il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere vincolato dalle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93). In concreto il Pretore non era – comunque sia – vincolato alle somme richieste dal figlio minorenne né a quelle offerte dal genitore. In caso di contributi alimentari per figli minorenni, la necessità di cifrare il contributo alimentare è quindi meno tassativa: basta che il convenuto abbia avuto la possibilità di esprimersi almeno una volta (in concreto: al dibattimento finale) sulle cifre richieste.
L’appellante ritiene che la petizione dovesse essere respinta in ordine, poiché il Pretore ha accolto la richiesta – formulata per la prima volta dall’attrice nel memoriale conclusivo – di concedere l’adeguamento a partire dal mese di febbraio 1992. A torto. Nell’ambito dell’art. 157 CC la decorrenza della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo prudente apprezzamento, di regola dalla data d’introduzione dell’azione (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 189 ad art. 157 CC). Nella fattispecie è vero che l’attrice ha chiesto di far decorre l’aumento dal febbraio 1992 solo con le conclusioni, ma – come si è già detto – il convenuto avrebbe potuto esprimersi in proposito al dibattimento finale. Si aggiunga che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non è indispensabile quantificare subito le richieste di giudizio nei casi in cui il diritto federale lasci al giudice un potere di apprezzamento sulle somme richieste (DTF 116 II 219 consid. 4). Riferito alla decorrenza del contributo, non si vede per quali motivi tale principio non dovrebbe essere applicato in concreto.
Ci si potrebbe invero chiedere se l’attrice potesse postulare l’aumento dei contributi alimentari destinati alla figlia dopo la maggiore età di quest’ultima. Con la petizione la madre aveva chiesto infatti che qualora la figlia __________ dovesse proseguire negli studi superiori, il padre, oltre al pagamento degli studi, fosse obbligato a versare il contributo fino al 24° anno di età. La questione può rimanere indecisa. Il Pretore ha accolto tale domanda e il padre ha, nel caso in cui la sentenza non fosse annullata, per finire aderito alla richiesta (appello pag. 3 punto n. 4.1.3 e pag. 9 punto n. 6).
L’appellante postula l’annullamento della decisione impugnata poiché vi sarebbero contraddizioni fra il dispositivo e le motivazioni della stessa. Che tra le motivazioni e i dispositivi della sentenza vi siano incongruenze è pacifico. In particolare ai considerandi n. 6 e 7 il Pretore ha determinato in fr. 900.–, rispettivamente in fr. 1’050.– il contributo alimentare da versare dal 1° marzo 1992, mentre nel dispositivo 1b ha stabilito lo stesso in fr. 950.–, rispettivamente in fr. 1’150.– a partire dal mese di gennaio 1993. Si tratta con tutta evidenza però di errori di trascrizione – così come ha rilevato il Pretore in occasione della trasmissione degli atti a questa Camera – che non comportano la nullità della sentenza. Secondo giurisprudenza, in caso di vizi formali della sentenza del Pretore, che non rispetta l’art. 285 CPC, vi è insanabile nullità del giudizio – rilevabile anche d’ufficio – solo qualora il vizio sia tale da pregiudicare alle parti e all’autorità superiore la possibilità di verificare, discutere e giudicare le censure di sostanza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, nota 12 ad art. 285 CPC). Ciò non è il caso nella fattispecie, ove sono impugnati proprio quei dispositivi in contraddizione con i motivi. Anche su questo punto, dunque, la critica dell’ap-pellante non può essere condivisa.
Sostiene l’appellante che una modifica del contributo alimentare destinato alla figlia giusta l’art. 157 CC non entra in linea di conto, non essendo dati i presupposti per l’applicazione di tale disposto.
a) Il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere aumentato a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 CC se fatti nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca del divorzio e se il cambiamento della situazione è duraturo. L’azione dell’art. 157 CC non è quindi destinata a rimettere in causa la ponderazione d’interessi operata dal giudice del divorzio; si tratta piuttosto di adattare la sentenza a sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, nota 851 pag. 171; DTF 120 II 178 consid. 3a con riferimenti).
b) In concreto l’appellante definisce la propria condizione finanziaria sostanzialmente immutata rispetto al 1985. L’aumento di stipendio da lui percepito corrisponderebbe infatti a una naturale evoluzione del salario, comprendente adeguamenti al rincaro e indennità per anzianità. Non vi sarebbe stato dunque alcun mutamento di circostanze imprevedibile alla firma della convenzione, tale da giustificare un aumento del contributo. In realtà l’appellante omette di considerare altri fattori ben più rilevanti ai fini della determinazione del contributo alimentare, ossia il matrimonio dell’appellata nel giugno 1987 e il suo nel 1991. A seguito del matrimonio dell’ex moglie è venuto a cadere infatti il contributo alimentare di fr. 700.– mensili a lei destinato. Inoltre, la situazione economica dell’appellante è ulteriormente migliorata nel 1991, in esito al secondo matrimonio, da cui non sono nati figli e nell’ambito del quale la moglie svolge un’attività lucrativa a tempo pieno. Ritenuto che giusta l’art. 163 CC i coniugi sono tenuti a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia, con ciò i costi per l’economia domestica a carico dell’appellante sono sicuramente diminuiti. In siffatte circostanze l’applicabilità dell’art. 157 CC non può essere contestata.
a) L’obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori, secondo le loro condizioni economiche (art. 276 CC). Il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra i genitori l’onere di mantenimento occorre determinare le rispettive disponibilità al netto degli oneri usuali e delle necessità vitali (I CCA sentenza del 1° marzo 1996 in re C./F., consid. 1). Nella fattispecie l’appellante si è unicamente limitato a contestare l’importo stabilito dal Pretore a titolo di contributo alimentare, asseverando che l’applicazione delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo conduce a risultati sproporzionati rispetto all’aumento del suo stipendio.
b) Per costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli è calcolato secondo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate buon punto di riferimento, seppur da adattare, dandosi il caso, alle circostanze concrete (Rep. 1986 273; DTF 116 II 112 e segg.). Le citate raccomandazioni, aggiornate al 1° gennaio 1993 (pubblicate in: RDT 1993 pag. 78) con riferimento a un guadagno complessivo dei genitori di circa fr. 6’660.–/6’700.–, stabiliscono, per un figlio dell’età di Claudia (10 anni), un fabbisogno medio di fr. 1’220.–, dal quale vanno dedotti fr. 285.– per la cura ed educazione prestata in natura dalla madre, per un totale di fr. 935.–. Sempre stando alle medesime raccomandazioni, il fabbisogno aumenta a fr. 990.– fra il 13° e il 16° anno di età e a fr. 1240.– dal 17° al 20° anno. Tenuto conto del reddito del padre (fr. 7’564.85: doc. 2) e del fatto che il contributo andrà erogato – soccorrendone le premesse – anche dopo la maggiore età, non si giustifica la riduzione del 10% richiesta dall’appellante. La valutazione pretorile sull’ammontare del contributo alimentare destinato alla figlia merita dunque conferma, né l’appellante ha mai asserito d’altro canto di non essere in grado di sopportare un simile contributo.
A nulla giova nemmeno l’applicazione del principio inquisitorio del diritto federale. Anzitutto esso è destinato a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2), non quelli del genitore. Inoltre, trattandosi della fissazione di contributi alimentari, ossia di una questione meramente patrimoniale, l’intervento d’ufficio del giudice a protezione dell’obbligato si giustifica solo in presenza di un contributo manifestamente eccessivo o sproporzionato, per evitare che al genitore siano imposte prestazioni esorbitanti per rapporto alla sua capacità contributiva (Hegnauer, Grund-riss des Kindesrechts, Berna 1994, n. 21.05, pag. 144; DTF 11 marzo 1996 in re C./F., pag. 3 seg.). Ciò non è il caso nella fattispecie concreta.
II. Sull’appello adesivo
L’attrice ha introdotto appello adesivo per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso che se ne adegui il dispositivo al contenuto delle motivazioni per quanto riguarda la decorrenza del contributo e il riparto degli oneri processuali. Essa non spende però una parola a sostegno delle sue richieste, limitandosi – apparentemente – a richiamare la motivazione della sen-tenza impugnata. Ora, a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda. Questa Camera ha già avuto modo di affermare che il richiamo alle motivazioni esposte in una precedente appellazione o nei gravami di altri ricorrenti non vale a supplire la motivazione totalmente mancante dell’appello (I CCA sentenza del 14 dicembre 1996 in re W./R., P. e O.; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 7 ad art. 309 CPC). Analogamente non è ammissibile il richiamo ai motivi esposti dal Pretore a sostegno della sua decisione. L’appello adesivo si rivela pertanto irricevibile.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi 1b e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1b. La sentenza di divorzio 23 novembre 1985 è modificata come segue:
Per il mantenimento della figlia __________, __________ __________ verserà alla moglie fr. 900.– mensili fino al 14° anno di età della figlia e fr. 1050.– dal 14° alla maggiore età, la prima volta per il mese di marzo 1992.
Qualora la figlia __________ proseguisse negli studi superiori, la pensione alimentare a favore di quest’ultima sarà versata fino al suo 24° anno di età, ritenuto che gli studi verranno pagati direttamente dal padre.
L’assegno familiare percepito da __________ __________ dovrà essere versato in aggiunta alla pensione alimentare.
Il contributo alimentare sarà adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1993 in base all’indice del gennaio 1992.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per 4/5 a carico di __________ __________ e per 1/5 a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 950.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello.
III. L’appello adesivo è irricevibile.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere fr. 250.– alla controparte a titolo di ripetibili d’appello.
V. Intimazione a:
– avv. avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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