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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.194
Data decisione, Autorità: 03.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.95.00194
Lugano 3 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____/ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 agosto 1994 da
__________ ora in fallimento,
(rappresentata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1995 presentata da __________ contro la decisione emessa il 18 aprile 1995, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La ditta __________ ha compiuto opere da capomastro, formato le fondazioni, posato paletti di recinzione ed eseguito la pavimentazione in asfalto per l’edificazione di un capannone industriale sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente a __________ Dedotti gli acconti versati dalla committente, la ditta appaltatrice vanta un credito residuo di fr. 108’330.40.
B. L’11 agosto 1994 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse iscritta provvisoriamente a proprio favore sulla citata particella n. __________un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 108’330.40 con interessi dal 22 giugno 1994. Statuendo il 12 agosto 1994 senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria.
C. All’udienza del 5 ottobre 1994, indetta per discutere l’iscrizione provvisoria, l’istante ha confermato la sua domanda, cui si è opposta __________ con l’argomento che la richiesta era tardiva. Dopo che il Segretario assessore ha respinto le prove offerte, al dibattimento finale del 22 marzo 1995 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Con decisione del 18 aprile 1995 il Segretario assessore ha accolto l’istanza in luogo e vece del Pretore e ha confermato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale a favore dell’istante. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’200.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili.
D. Insorta con un appello del 2 maggio 1995 contro la predetta decisione, __________ propone che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 1995 __________ conclude per il rigetto del gravame.
E. Il 30 novembre 1995 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di __________ e il giudice delegato ha sospeso la procedura di appello il 5 febbraio 1996. Il 26 giugno 1998 l’amministratore speciale del fallimento ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di continuare la causa.
Considerando
in diritto: 1. L’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve aver luogo entro tre mesi dal compimento dell’opera (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine di tre mesi, perentorio, è salvaguardato già con l’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n.1 CC e 22 cpv. 4 ORF), che il giudice decide in procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), limitata cioè a un esame di mera verosimiglianza. Incombe all’artigiano o imprenditore rendere verosimile la tempestività della richiesta, non al proprietario del fondo dimostrarne la tardività. Se la verosimiglianza è dubbia, il giudice concede l’iscrizione provvisoria e rinvia il pronunciato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca legale alla sentenza di merito (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, pag. 217, n. 748 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2a edizione, pag. 220 n. 2883b e pag. 224 n. 2891 con richiami; DTF 100 Ia 22 consid. 4a). Vertendo il litigio sulla tempestività dell’istanza, in particolare, l’iscrizione provvisoria può essere rifiutata unicamente quando non vi sia dubbio che la richiesta è formulata fuori tempo (Schumacher, op. cit., pag. 218 n. 750 e riferimenti).
Il Pretore ha accolto l’istanza poiché gli ultimi lavori, eseguiti il 21 giugno 1994, apparivano – a prima vista – necessari per portare l’opera a compimento, di modo che il termine trimestrale per ottenere l’iscrizione decorreva da quest’ultima data. L’appel-lante censura tale accertamento, rilevando che secondo le stesse ammissioni dell’istante le opere in questione sono state ultimate il 5 aprile 1994 e che i lavori eseguiti il 21 giugno successivo erano semplici interventi in garanzia.
Nella fattispecie risulta che il 5 aprile 1994 l’imprenditore ha comunicato alla committente la fine dei lavori, invitandola a collaudare l’opera (doc. 5). Il collaudo, che ha avuto luogo il 18 aprile successivo, ha rivelato l’esistenza di difetti, in particolare nel locale mensa e nella zona dei portoni di entrata del laboratorio (doc. 6). Il 21 giugno 1994 due operai dell’istante hanno eseguito lavori nel locale mensa e sotto il portone (doc. E).
L’istante sostiene di avere concluso i lavori il 21 giugno 1994 fondandosi su un rapporto giornaliero dei suoi operai (doc. E). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, tuttavia, che semplici bollettini stesi dagli operai di un artigiano o di un imprenditore non bastano a rendere verosimile il credito addotto per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale, salvo che gli autori dei bollettini confermino le loro scritture private davanti al giudice in veste di parte, testimone o perito (I CCA, sentenza del 3 agosto 1992 in re M. contro R., consid. 4 menzionato in: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 90).
Nel caso in esame i due dipendenti che hanno materialmente compilato il predetto rapporto giornaliero non sono stati sentiti dal giudice, né la loro testimonianza è stata offerta. A parte il fatto che non è dato di sapere con un minimo di precisione quali lavori essi abbiano eseguito il 21 giugno 1994, giova ricordare – in ogno modo – che il termine per ottenere l’iscrizione di un’ipo-teca legale decorre con la fine dell’opera. Interventi di poco conto, secondari o accessori influiscono sulla decorrenza del termine solo se sono indispensabili, ovvero se l’opera non può considerarsi terminata senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 220 n. 2284a con rinvii; Schumacher, op. cit., pag. 173 n. 614 segg.). La rimozione del cassero usato per la formazione del risparmio e la rifinitura con malta fine dello zoccolo del bollitore nel locale mensa sono manifestamente lavori accessori: il primo costituisce un’operazione di sgombero di poca importanza, che non fa ricominciare a decorrere il termine dell’art. 839 cpv. 2 CC (DTF 120 II 392 consid. 1c), il secondo è un semplice intervento di finitura. Quanto al livellamento del pavimento nella zona dei portoni del laboratorio, esso si esaurisce nella correzione di un difetto e configura quindi un lavoro in garanzia. Si aggiunga che per lo stesso imprenditore i lavori erano già conclusi il 5 aprile 1994, tant’è che ha chiesto il collaudo dell’opera (doc. 5), circostanza confermata anche dalla direzione dei lavori (doc. 7). Sebbene il criterio della verosimiglianza non vada apprezzato con soverchio rigore, già a un sommario esame la tempestività dell’iscrizione non può – nelle circostanze descritte – ritenersi verosimile. L’appello dovendo essere accolto già per questa ragione, l’esame delle altre censure sollevate dalla committente appare superfluo.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello, si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede, che devono essere sopportate dall’istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
L’istanza è respinta e l’Ufficio dei registri di __________ è invitato a cancellare l’ipoteca legale iscritta in via provvisoria a favore della ditta __________, __________, per l’importo di fr. 108’330.40 oltre interessi al 10% dal 22 giugno 1994 a carico della particella n. __________RFD di __________, proprietà della __________, __________.
Annullato
La tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 2’500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione a:
Pretura del Distretto di Bellinzona;
Ufficio dei registri del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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