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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.193
Data decisione, Autorità: 11.12.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00193
Lugano 11 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire, su rinvio del Tribunale federale, nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 31 giugno 1988 da
__________ nata __________ , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ nata __________ ha interposto appello il 4 novembre 1992 contro la sentenza 19 ottobre 1992 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, dopo aver pronunciato il divorzio fra i coniugi, ha stabilito un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 513.– fino ai 12 anni di età, di fr. 560.– fino ai 16 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età, da adeguarsi all’indice dei prezzi al consumo, oltre agli assegni familiari;
visto l’appello adesivo introdotto da __________ __________ il 4 dicembre 1992;
richiamata la sentenza 5 luglio 1994 di questa Camera, annullata il 9 dicembre 1994 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha rinviato la causa all’autorità cantonale per completare gli accertamenti e emanare un nuovo giudizio;
preso atto che l’appellante ha dichiarato all’udienza 5 dicembre 1995 di ritirare il gravame e che l’appellante adesivo ha rinunciato a rivendicare ripetibili, confermando la propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata l’11 agosto 1993;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);
ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo può essere accolta, alla luce del modesto reddito risultante dagli atti e dalla precaria situazione finanziaria provocata al convenuto dallo sfavorevole cambio __________ /franco svizzero;
considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art, 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto 1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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