AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.192
Data decisione, Autorità: 03.02.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00192
Lugano 3 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Zali (in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 settembre 1988 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 26 aprile 1995 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 gennaio 1991 l’allora Pretore della giurisdizione di Lugano-Città ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra __________ __________ (1944) e __________ __________ nata __________ (1949). Le figlie __________ (1967) e __________ (1969) sono state affidate alla madre. __________ __________ è stato tenuto a versare, tra l’altro, un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie.
B. __________ __________ ha promosso il 26 settembre 1988 azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, rifiutando alla moglie qualsiasi contributo. __________ __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha postulato un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati, oltre a un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel suo esposto del 31 gennaio 1995 __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio, senza oneri contributivi a suo carico. __________ __________ __________ ha confermato la propria adesione al divorzio, ma ha aumentato a fr. 1’500.– mensili indicizzati il contributo alimentare richiesto, rivendicando inoltre la metà della spettanza del marito verso la cassa pensione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 16 febbraio 1995.
D. Statuendo il 4 aprile 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1’100.– mensili fino al 31 dicembre 1995 e di fr. 700.– dopo di allora, vita natural durante. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1’700.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza citata __________ __________ __________ ha presentato un appello il 26 aprile 1995 in cui chiede che, previo conferimento dell’assistenza giudiziaria, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di riconoscerle la pensione alimentare di fr. 1’100.– vita natural durante. Essa postula inoltre una diversa ripartizione delle spese processuali e la rifusione di un’indennità per ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio fra le parti non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigiosa è la riduzione, dal 1° gennaio 1996, della pensione alimentare per la moglie da fr. 1’100.– a
fr. 700.– mensili. Il Pretore, pur accertando l’invalidità della convenuta al 70%, non ha ritenuto verosimile un ulteriore peggioramento del suo stato di salute e l’ha giudicata in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua, in modo da guadagnare almeno fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 1996. L’appellante contesta tale conclusione, sostenendo che il suo stato di salute è viepiù peggiorato dal 1992, tanto ch’essa non è più in grado di esercitare alcuna attività lavorativa.
n. 760 segg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto. Secondo la giurisprudenza relativa all’art. 151 CC la rendita è limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare temporaneo; in tal caso la rendita è assicurata per la durata del presumibile reinserimento professionale del coniuge beneficiario, avuto riguardo allo stato di salute di costui, alla durata del matrimonio, all’età delle parti, alla situazione economica in genere e alla possibilità per il beneficiario di ritrovare un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale (DTF 114 II 11). Tali principi sono applicabili per analogia alla pensione d’indigenza secondo l’art. 152 CC, anche se nel limitare la rendita nel tempo il giudice deve fare prova di riserbo, tenuto conto delle motivazione di ordine sociale poste alla base della norma, volta ad impedire che il coniuge beneficiario cada nell’indigenza (DTF 114 II 11).
a) Al momento in cui ha statuito il Pretore, la convenuta aveva 46 anni e il matrimonio durava da 28. Non è contestato che l’appellante sia priva di formazione professionale e dal fascicolo del processo non risulta che abbia esercitato un’attività lucrativa durante il matrimonio. Consta soltanto che nel 1986 essa lavorava per lo __________, come ausiliaria addetta alle pulizie, e che alla fine del 1994 l’incarico non le è più stato rinnovato (doc. 32). Dagli atti si evince altresì che essa ha lavorato, sempre come donna delle pulizie a ore, per il Comune di __________ e per il Consorzio __________ __________ di __________, dal quale è stata licenziata per ragioni di salute il 31 dicembre 1993 (doc. 19). Negli ultimi anni l’appellante guadagnava fr. 17.70 l’ora alle dipendenze dello __________ (doc. 18) e nei mesi di gennaio e febbraio 1994 ha percepito (dallo __________) fr. 3’704.10 complessivi. Presso il Comune di __________ la retribuzione ammontava a fr. 18,73 orari e presso il Consorzio della __________ __________ a fr. 18.94 (lettera 3 ottobre 1994 prodotta da __________ __________). Dal mese di febbraio 1994 la convenuta è poi stata giudicata totalmente inabile al lavoro (doc. 15) e l’assicurazione malattia le ha versato, da febbraio a luglio 1994, fr. 5’092.30 complessivi (richiamo CM __________).
b) Per quanto riguarda lo stato di salute, emerge dagli atti che l’appellante è affetta da una discopatia lombare e che nel 1985 e nel 1986 essa ha sofferto anche lombalgie acute (deposizione dott. __________, del 16 luglio 1989; perizia dott. __________, dell’8 gennaio 1992). I medici le hanno riscontrato inoltre una periartrite alla spalla destra, cui si aggiunge la sussistenza di stati depressivi. Sentito nel 1989, il dott. __________ ha avuto modo di riferire che la paziente, salvo nei momenti di crisi acute, poteva esercitare nondimeno la sua attività. Nel 1992 il dott. __________ ha valutato al 60% l’incapacità lavorativa dell’appellante (come donna delle pulizie) provocata dalla grave discopatia e ha escluso miglioramenti. Infine. Il dott. __________, ribadita nel 1994 l’esistenza di una grave discopatia lombare con problemi alla colonna cervicale, oltre ai noti stati depressivi, ha definito la paziente inabile al lavoro al 100% (deposizione del 3 ottobre 1994; doc. 20). Con decisione del 6 dicembre 1994 l’Assicurazione invalidità ha riconosciuto l’appellante invalida nella misura del 50% dal 1° gennaio 1993 e nella misura del 70% dal 1° gennaio 1994 (richiamo atti AI).
c) Ora, è vero che in teoria all’appellante rimane una capacità lucrativa residua del 30%, ma nella fattispecie non bisogna dimenticare che essa riscuote già una rendita intera AI, come se fosse invalida al 100% (art. 28 cpv. 1 LAI). Pretendere nelle circostanze concrete ch’essa lavori ancora al 30% non sarebbe equo. Come si è visto, al momento in cui ha statuito il Pretore la convenuta aveva 46 anni e il matrimonio durava da 28. L’appellante è priva inoltre di formazione professionale e non risulta aver mai lavorato a tempo pieno. Infine va considerato che la congiuntura attuale rende ancora più difficile – se non impossibile – trovare un impiego al 30% (foss’anche come donna delle pulizie) nel caso di una persona invalida, il mercato del lavoro disponendo già di forze sovrabbondanti e di migliore rendimento. In siffatte condizioni, tenuto conto del fatto che – come si vedrà in appresso – al marito rimane garantito il proprio fabbisogno minimo, appare equo riconoscere alla convenuta una pensione alimentare senza limiti di tempo.
Il Pretore ha accertato che l’appellante beneficia di una rendita AI di fr. 1’147.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2’065.– mensili. Tenuto conto di quanto esposto dianzi (consid. 2), quest’ultima somma dev’essere aumentata del 20%, ragione per cui il fabbisogno minimo dell’appellante ammonta a fr. 2’478.– mensili, ciò che comporta un ammanco mensile di fr. 1’331.–. Ritenuto che l’appellante rivendica unicamente l’importo di fr. 1’100.– mensili, l’appello può essere accolto solo in tale misura.
Rimane da esaminare se il marito sia in grado di versare un simile ammontare. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire in effetti che – per principio – il coniuge obbligato a versare contributi d’indigenza (art. 152 CC) non può essere ridotto a vivere egli medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale. La “grave ristrettezza” che dà diritto a una prestazione alimentare, in altri termini, non vale solo per il coniuge creditore, ma anche per il debitore (sentenza del 9 maggio 1996 in re B. contro B., consid. 5c). Nella fattispecie il marito percepisce mensilmente fr. 5’841.– e ha un minimo esistenziale di fr. 3’373.–. Anche aumentando tale fabbisogno del 20% (fr.4’047.–) egli rimane in grado di erogare fr. 1’110.– all’appellante. Resta ovviamente riservata la facoltà, per l’appellato, di postulare una riduzione della rendita qualora risultassero adempiute le condizioni dell’art. 153 cpv. 2 CC.
L’appellante si duole infine del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e ha suddiviso per metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Essa ritiene che il marito sia maggiormente soccombente e postula una diversa ripartizione delle spese processuali, con l’obbligo per l’attore di rifonderle un imprecisato importo per ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia nel caso concreto (nello stesso senso: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., consid. 10). In concreto, pur tenendo conto dell’esito dell’appello, il riparto a metà delle spese e ripetibili di prima sede resiste alla critica, di modo che l’appello, su questo punto, è destinato all’in-successo.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma esce perdente sulla ripartizione degli oneri di prima sede. Deve quindi sopportare un terzo degli oneri processuali, mentre la rimanenza è posta a carico dell’appellato, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Tenuto calcolo della situazione economica dell’appellante e del fatto che l’appello non appariva totalmente sprovvisto di buon esito, si giustifica di concedere all’interessata il beneficio dell’assisten-za giudiziaria. La patrocinatrice dell’appellante dedurrà dalla propria nota l’ammontare delle ripetibili incassate dall’appellato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare __________ __________ __________ anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1’100.– mensili vita natural durante.
La rendita sarà adeguata annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, in base all’indice del mese di aprile 1995.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 750.–
sono posti per 1/3 a carico di __________ __________ __________ (e per essa a carico dello Stato) e per 2/3 a carico di __________ __________, il quale rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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