AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.190
Data decisione, Autorità: 02.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00190
Lugano 2 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione del 3 dicembre 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 19 aprile 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 29 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ ha fornito ad __________ __________ opere da piastrellista nell’ambito di una ristrutturazione dello stabile posto sul fondo base n. __________RFD di __________, costituito in proprietà per piani. Non avendo ottenuto il versamento di anticipi, egli ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con istanza dell’11 ottobre 1990, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a proprio favore sui singoli fogli PPP del fondo base citato, per l’importo complessivo di fr. 151’275,45 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1990. Con decreto dell’11 ottobre 1990, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l’istanza, facendo ordine all’Ufficiale del registro fondiario di iscrivere la richiesta ipoteca legale, suddivisa proporzionalmente sulle singole proprietà per piani. La PPP n. , in particolare, è stata gravata con un pegno dell’importo di fr. 36’843,35. Il Pretore ha stabilito inoltre la durata dell’iscrizione in via cautelare, “fino a 20 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di merito” e ha assegnato all’istante un termine di 90 giorni per promuovere la causa di accertamento del credito e di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, con l’avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa del termine l’iscrizione sarebbe stata cancellata (inc. __________ /). L’iscrizione provvisoria è avvenuta il giorno medesimo. A richiesta dell’istante, il Pretore ha successivamente concesso tre proroghe per l’inoltro delle azioni di merito, con ordinanze del 20 dicembre 1990 per il 28 febbraio 1991, del 6 febbraio 1991 per l’8 aprile 1991 e del 13 marzo 1991 per il 30 aprile 1991. Queste decisioni non sono state comunicate all’Ufficiale del registro fondiario.
B. Il 25 febbraio 1991 __________ __________ ha inoltrato al tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgericht Nidwalden, I. Zivilabteilung) un’azione di accertamento del credito nei confronti di __________ __________, postulandone la condanna al pagamento di fr. 95’462,50 oltre interessi al 7 % dal 22 novembre 1990. Con istanza del 18 aprile 1991 al Pretore di Locarno Città egli ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 107 CPC, la causa creditoria promossa nel Canton Nidvaldo potendo influire sulla decisione relativa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. In accoglimento dell’istanza il Pretore ha sospeso la causa con ordinanza del 22 aprile successivo. La sentenza emanata il 20 novembre 1991 dal tribunale cantonale di Nidvaldo è stata impugnata da __________ __________ dinanzi al Tribunale di secondo grado (Obergericht des Kantons Nidwalden, Zivilabteilung I) che l’8 ottobre 1992 ha ridotto la condanna emessa in prima sede da fr. 94’462,50 oltre interessi a fr. 54’962,50 oltre interessi al 7% dal 22 febbraio 1991 (doc. D). Con sentenza del 15 marzo 1993 il Tribunale federale ha confermato la citata pronunzia, respingendo nella misura in cui era ammissibile il ricorso per riforma inoltrato da __________ __________ (doc. E).
C. Il 18 luglio 1990 __________ __________ ha venduto a __________ __________ la proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________RFD di __________ (doc. A1). Con istanza del 2 dicembre 1993 alla Pretura di Locarno-Città la nuova proprietaria ha chiesto di essere ammessa a intervenire in lite. __________ __________ ha promosso azione nei confronti di __________ __________ il 3 dicembre 1993, chiedendo l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 16’216,40 oltre interessi al 7% dal 22 febbraio 1991 sulla proprietà per piani della convenuta. Quest’ultima, dopo aver ritirato il 7 dicembre 1993 l’istanza di intervento in lite, ha inoltrato il 12 gennaio 1994 un’istanza con cui ha proposto di cancellare l’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria, la sospensione della causa essendo stata ordinata quando il termine di tre mesi per l’inoltro delle azioni di merito era già decorso infruttuoso. Il successivo 9 febbraio 1994 la convenuta ha postulato la sospensione di tale causa ai sensi dell’art. 107 CPC, ottenendola il 10 febbraio successivo, e il 14 febbraio seguente ne ha chiesto la riattivazione. All’udienza del 5 maggio 1994 indetta per il contraddittorio il giudice ha invitato le parti a sospendere la procedura in attesa dell’esito dell’istruttoria nella causa di merito avviata con la petizione 3 dicembre 1993 (inc. n. __________). A tale proposta le parti hanno aderito con lettere del 5 rispettivamente del 9 maggio 1994.
Nella risposta del 18 luglio 1994 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo che il diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva era perento, vista l’irritualità della sospensione della causa ordinata dal Pretore il 22 aprile 1991. Essa ha proposto inoltre di limitare l’istruttoria di causa e il giudizio all’esame della tempestività dell’azione. Nei successivi allegati di causa le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande (replica del 21 settembre 1994 e duplica del 16 novembre 1994), come pure alla discussione del 7 febbraio 1994, in cui hanno avuto luogo l’udienza preliminare e il dibattimento finale.
D. Con sentenza del 29 marzo 1995 il Pretore ha respinto la petizione, facendo ordine all’Ufficiale del registro fondiario di radiare l’ipoteca legale iscritta in via provvisoria a carico della proprietà per piani n. __________, fondo base n. __________RFD di __________. Egli ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 350.– a carico dell’attore, pure tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
E. Contro tale sentenza è insorto __________ __________ con appello 19 aprile 1995, in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, la conferma dell’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria e il rinvio degli atti al Pretore per il proseguimento dell’istruttoria. In via subordinata egli postula l’esenzione dal pagamento di spese e ripetibili, la causa volta all’iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva fondandosi su un’ordinanza emanata irregolarmente dal Pretore.
Nelle osservazioni del 17 maggio 1995 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
F. La giudice delegata della Camera ha eseguito d’ufficio un’ispezione del registro fondiario, sulle cui risultanze le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto:
L’appellante ritiene invece che il termine per l’inoltro della causa di merito può essere sospeso in ossequio al diritto processuale cantonale. Ciò sarebbe il caso, appunto, per il termine in esame, a suo dire sospeso validamente in virtù dell’art. 107 CPC, la causa in accertamento del credito promossa nel Canton Nidvaldo potendo esplicare effetti anche nella procedura volta all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e la sospensione giustificandosi alla luce del principio dell’economia processuale.
b) Un’iscrizione provvisoria dev’essere cancellata d’ufficio quando sia avvenuta l’iscrizione definitiva corrispondente o sia trascorso infruttuosamente il termine fissato dall’ufficiale o dal giudice per richiederla (art. 76 cpv. 1 RRF). La durata della validità dell’iscrizione provvisoria deve figurare a registro fondiario, poiché solo così l’ufficiale del registro fondiario può appurare con certezza il decorso del termine (DTF 112 II 498; 101 II 68). Il termine fissato dal giudice per la validità dell’iscrizione può essere prolungato solo se la protrazione è stata accordata e annotata a registro fondiario prima della scadenza del termine originario (DTF 98 Ia 245; 60 I 296; 53 II 219). Se ciò non avviene l’iscrizione provvisoria si estingue, essendo determinante la circostanza oggettiva della mancata annotazione della proroga a registro fondiario entro la scadenza del termine originario, indipendentemente dai motivi dell’omissione di tale atto (DTF 53 II 218 consid. 1).
a) A registro fondiario sono quindi state iscritte, in concreto, sia la durata dell’iscrizione sia il termine per inoltrare l’azione di merito (l’azione intesa all’accertamento del credito non è in realtà di alcuna pertinenza). Dall’estratto del registro fondiario relativo alla proprietà per piani n. __________, assunto agli atti d’ufficio da questa Camera, risulta infatti l’iscrizione provvisoria della nota ipoteca legale: ancorché a libro mastro non sia menzionata la durata dell’iscrizione provvisoria, quest’ultima rinvia espressamente al documento giustificativo n. __________, ossia al citato decreto dell’11 ottobre 1990, che contempla la durata dell’iscrizione provvisoria e il termine per promuovere l’azione di iscrizione definitiva. Essa era quindi conforme alla legge, la pubblicità del registro fondiario estendendosi anche ai documenti giustificativi (Homberger, Commentario zurighese, art. 970 CC n. 4).
b) Il termine assegnato originariamente dal Pretore con il decreto 11 ottobre 1990, intimato alle parti lo stesso giorno, scadeva il 10 gennaio 1991, non essendo sospeso dalle ferie giudiziarie del diritto cantonale (DTF 119 II 435 e rinvii). L’ordinanza 20 dicembre 1990, con cui il Pretore prorogava il citato termine al 28 febbraio 1991, non è mai stata comunicata all’ufficio del registro fondiario, essendo stata intimata alle sole parti in causa. Quand’anche tale proroga fosse stata emanata tempestivamente, la mancata annotazione a registro fondiario ha pertanto come conseguenza che essa era inefficace per salvaguardare il termine previsto dall’art. 961 cpv. 3 CC, il cui rispetto deve essere esaminato d’ufficio dal giudice (DTF 89 II 309 seg.).
c) L’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale è dunque irrimediabilmente decaduta con la decorrenza infruttuosa del termine di 90 giorni per promuovere l’azione di iscrizione definitiva, ossia l’11 gennaio 1991 (cfr. consid. 2b e riferimenti). Nulla muta, al riguardo, il fatto che l’Ufficiale del registro fondiario non abbia proceduto a radiare d’ufficio la nota iscrizione provvisoria, in contrasto con quanto previsto all’art. 76 cpv. 1 RRF (DTF 98 Ia 245 seg.; 60 I 298). Estintasi l’11 gennaio 1991 l’iscrizione provvisoria, sono inefficaci anche le due proroghe del 6 febbraio, rispettivamente del 13 marzo 1991, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata consid. 3), poiché il giudice non può ordinare il mantenimento sulla base di un nuovo termine di un’iscrizione provvisoria decaduta (DTF 98 Ia 246 segg.). Altrettando dicasi per l’ordinanza 22 aprile 1991, motivo per cui non è necessario un esame più approfondito della questione di sapere se il termine possa essere sospeso. La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, ancorché per altri motivi, e l’appello respinto.
Per l’art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Il Pretore ha correttamente applicato tale disposto, caricando all’attore, soccombente, oneri processuali e ripetibili. È vero che l’appellante ha promosso tardivamente l’azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, confidando in ordinanze (di proroga e di sospensione) rivelatesi successivamente inefficaci. A prescindere dal quesito dell’ammissibilità di principio della sospensione della causa nell’ambito di iscrizioni provvisorie ai sensi dell’art. 961 CC – che come si è visto può in concreto rimanere indeciso – l’appellante, facendo prova di diligenza, avrebbe potuto quantomeno rendersi conto che le ordinanze di proroga non erano valide, poiché neppure comunicate all’ufficiale del registro fondiario, e invitare il Pretore a porvi rimedio, rendendo così possibile l’annotazione delle proroghe in tempo utile. Non essendosi ciò verificato, non si giustifica una diversa attribuzione di spese e ripetibili. L’appello si rivela quindi infondato anche su questo punto.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia: fr. 300.–
b) spese: fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e all’Ufficio dei registri di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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