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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.189
Data decisione, Autorità: 17.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00189
Lugano 17 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
contro
COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEI CONDOMINI “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e “__________ ”, __________ (rappresentata dall’amministratrice __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 aprile 1995 da __________ contro la sentenza emanata il 3 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 13 dicembre 1989 __________, comproprietario della particella n. __________RFD __________ denominata Condominio __________, ha chiesto l’annullamento della deliberazione condominiale 14 ottobre 1989 relativa alla ristrutturazione della piscina;
che in causa sono state convenute le quattro Comunioni dei comproprietari dei condominii __________, __________, __________ e __________, che compongono il Supercondominio __________ __________, la piscina trovandosi nella superficie gravata da reciproche servitù di uso;
che il Pretore con sentenza 3 aprile 1994 ha accolto la petizione e ha annullato la decisione presa dall’assemblea dei quattro Condominii il 14 ottobre 1989 sulla ristrutturazione della piscina (oggetto n. 5), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di fr. 1500.– a titolo di ripetibili;
che __________, comproprietario di uno dei citati condominii della __________, ha interposto appello il 17 aprile 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza la reiezione della petizione, con carico di spese e ripetibili all’attore __________ __________;
che tale ricorso non è stato intimato alle parti;
Considerato
in diritto:
che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una contestazione di una delibera dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dei combinati articoli 75 e 712m CC;
che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n. 139 ad art. 712m ZGB);
che in concreto la causa è stata promossa contro le quattro Comunioni condominiali interessate alla ristrutturazione della piscina, mentre l’appello è stato introdotto da un singolo comproprietario di uno dei Condominii convenuti, che non è parte in causa e non ha di conseguenza la legittimazione a ricorrere;
che ci si potrebbe chiedere se l’appello non sia da considerare come un intervento in lite a sostegno della parte convenuta, di per sé possibile anche in sede di ricorso (art. 51 cpv. 2 CPC Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 307; Rep 1990 pag. 268 consid. 7);
che tuttavia, in concreto, l’appellante non ha un interesse giuridico nella vertenza, la sua posizione giuridica di comproprietario non trovandosi modificata dalla sentenza impugnata;
che infatti, annullata la deliberazione 14 ottobre 1989, le Comunioni dei comproprietari dovranno nuovamente pronunciarsi sulla ristrutturazione della piscina;
che l’annullamento della decisione assembleare 14 ottobre 1989 non pregiudica inoltre il diritto di ogni proprietario di chiedere o di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa o di attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 CC, cui rinvia l’art. 712g cpv. 1 CC);
che pertanto il giudicato 3 aprile 1995 non può essere impugnato da un terzo estraneo alla vertenza, che non adempie le condizioni per intervenire in lite, e l’appello, irricevibile, può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica accordare ripetibili all’attore, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
– __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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