AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.188
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00188 Rinvio TF
Lugano 14 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Rampini, giudice supplente
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 16 gennaio 1987 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello 8 maggio 1992 presentato da __________ contro la sentenza 26 marzo 1992 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ sulla quale sorge una villa, mentre a __________ appartiene il fondo contiguo sottostante n. __________RFD, ricoperto in larga misura da un fitto bosco. I fondi si affacciano sul Lago __________. Nel luglio del 1983 __________ e __________ hanno stipulato una convenzione, mediante la quale __________ si impegnava a tagliare la vegetazione cresciuta su un’area del proprio fondo segnata in giallo sulla planimetria allegata al contratto. Porzione di terreno, questa, inserita nella zona R2 del piano regolatore del Comune di __________ (doc. B). In pari tempo __________ si obbligava ad assumere i due terzi dei costi di taglio e di ripulitura del fondo e a non più deporre immondizie sulla proprietà del vicino.
B. Nel corso del 1984 __________ ha conferito a terze persone l’incarico di procedere alla pulizia sul bosco e nella primavera del 1985 ha inviato a __________ una fattura di fr. 804.–, pari ai due terzi delle spese di pulizia del bosco. Il pagamento è stato sollecitato il 22 agosto 1985 (doc. C e D). Con lettera del 18 novembre 1985 __________ si è opposto al versamento rilevando che la pulizia del bosco era stata eseguita solo parzialmente e che i lavori non potevano ragionevolmente considerarsi ultimati. In sostanza __________ si è dichiarato disposto ad assumere la sua quota delle spese unicamente al momento in cui i lavori avrebbero potuto ritenersi conclusi. Nel corso del 1986 è seguita altra corrispondenza, nella quale __________ chiedeva a __________ di procedere alla pulizia e al taglio delle piante sulla porzione del terreno segnata in giallo sulla planimetria allegata alla convenzione (Doc. E1, E2, E3). A tali richieste __________ ha risposto in data 30 maggio 1986 per il tramite del suo patrocinatore, ponendo in evidenza che la pulizia e il taglio del bosco erano stati eseguiti, ad eccezione delle piante di castagno, alberi protetti (doc. F).
C. Con petizione 16 gennaio 1987 __________ ha chiesto al Pretore di Locarno-Campagna che fosse fatto ordine a __________ di procedere al taglio degli alberi e alla pulizia della porzione del fondo n. __________segnata in giallo sulla planimetria allegata al contratto citato. Alla petizione si è opposto __________, il quale ha sostenuto che la domanda era illegittima perché chiedeva il taglio e la pulizia di una superficie di terreno da considerare bosco ai sensi della legislazione sulla polizia delle foreste. Ha obiettato, infine, che il rifiuto di adempiere la prestazione trovava concreta giustificazione per avere a sua volta l’attore disatteso la convenzione sul divieto di depositare rifiuti e detriti sul fondo di sua proprietà. Nei successivi allegati scritti le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni e conclusioni.
D. Con sentenza 26 marzo 1992 il Pretore ha accolto la petizione e ha fatto ordine a __________ di rimuovere le piante e di provvedere alla pulizia della particella n. __________colorata di giallo sulla planimetria allegata alla sentenza, entro 30 giorni dal suo passaggio in giudicato. Il Pretore ha in pari tempo autorizzato l’attore a far eseguire i predetti lavori da terze persone nell’ipotesi in cui il convenuto non avesse ottemperato all’ordine entro il termine stabilito. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.– sono state poste a carico del convenuto, condannato a rifondere all’attore fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
E. Con appellazione dell’8 maggio 1992 __________ ha chiesto l’annullamento della decisione del Pretore, l’erezione di una perizia rifiutata dal primo giudice e la reiezione della petizione 16 giugno 1987. Nelle sue osservazioni 17 giugno 1992 l’appellato si è opposto alla perizia e ha postulato la conferma del giudizio impugnato.
F. Questa Camera ha respinto il gravame il 9 dicembre 1992 e ha confermato il giudizio pretorile, ritenendo che il primo giudice, rifiutando la prova chiesta dal convenuto per accertare la natura boschiva della particella n. __________, non aveva leso il diritto di essere sentito né aveva violato norme di procedura. Inoltre ha ritenuto che la risoluzione del Consiglio di Stato del 14 maggio 1989 e la successiva sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 1990 avevano accertato, in maniera vincolante per il giudice civile, che l’area litigiosa non aveva natura boschiva. In conclusione questa Camera ha respinto anche l’ultima eccezione avanzata dal ricorrente, argomentando che non v’è alcun rapporto di interdipendenza tra l’obbligo del convenuto di tagliare gli alberi e di tenere pulita la porzione di terreno in questione, con quello dell’attore di astenersi dal depositare i rifiuti.
G. Con due ricorsi per riforma e di diritto pubblico dell’8 gennaio 1993 __________ ha impugnato la sentenza di appello davanti il Tribunale federale. Con il ricorso per riforma egli ha chiesto il rigetto della petizione e, in via subordinata, il rinvio della causa all’autorità cantonale per completazione degli accertamenti circa la natura boschiva dell’area litigiosa. Con il ricorso di diritto pubblico egli ha chiesto la cassazione del giudizio impugnato. All’accoglimento dei due ricorsi si è opposto l’attore con risposte del 3 marzo 1993. Con sentenza del 5 maggio 1993 (inc. /) il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso per riforma poiché il giudizio della Camera poggiava su una svista manifesta. La risoluzione del Consiglio di Stato relativa all’accertamento dell’area forestale era infatti limitata a due anni e aveva già perso efficacia al momento in cui il Pretore aveva statuito, di modo che non poteva essere vincolante per il giudice civile. Gli atti sono quindi stati rinviati alla Camera per completare l’istruttoria e procedere a un nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha nondimeno respinto il gravame del ricorrente per quanto concerne la censura relativa alla violazione dell’art. 82 CO. Il ricorso di diritto pubblico è invece stato dichiarato inammissibile (inc. /).
H. Con ordinanza 17 novembre 1993 la giudice delegata ha disposto l’erezione di una perizia sull’estensione dell’area boschiva della particella n. __________RFD di __________. Durante l’istruttoria essa è venuta a conoscenza del fatto che __________ aveva avviato già il 31 dicembre 1992 una nuova procedura di accertamento dell’area forestale sulla particella, senza darne comunicazione alla Camera. La causa è quindi stata sospesa in attesa della conclusione di tale procedura amministrativa. Con risoluzione n. __________, emanata il 25 maggio 1994, il Consiglio di Stato ha rinnovato la precedente risoluzione n. __________del 14 giugno 1989, accertando che nulla era cambiato dal profilo forestale e ha precisato che l’accertamento è valido fino a che l’area aperta del fondo n. __________ rimane attribuita alla zona edificabile del PR di __________. In seguito ai ricorsi di diritto amministrativo presentati contro questa risoluzione rispettivamente dal convenuto, dal WWF Svizzero e dalla Stiftung für Landschaftschutz, Berna, gli incarti civili (__________e ) relativi alla vertenza tra le parti sono stati richiamati dal Tribunale federale, che ha confermato il 12 novembre 1996 (1A. /e 1A. / __________) la risoluzione 25 maggio 1994 relativa all’accertamento dell’area boschiva litigiosa.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto le argomentazioni del convenuto rilevando che non tutta l’area interessata dalla pulizia e dal taglio delle piante poteva essere considerata bosco ai sensi della legislazione federale sulle foreste. Sull’eccezione di inadempimento egli ha rilevato che l’art. 82 CO non poteva utilmente essere invocato, perché nella fattispecie non si era in presenza di un contratto sinallagmatico e perché le prestazioni che discendono dal contratto non sono interdipendenti tra di loro.
L’appellante rimprovera al Pretore di aver disatteso il suo diritto di essere sentito per aver rifiutato di ordinare una perizia intesa ad accertare la natura boschiva della particella n. __________. Pone in evidenza, richiamandosi a testimonianze e ad altra documentazione acquistata agli atti, che il fondo di sua proprietà deve essere considerato bosco. Stando così le cose, la convenzione del luglio del 1983 dovrebbe essere dichiarata nulla a norma dell’art. 20 CO. Da ultimo critica la decisione impugnata riguardo all’applicazione dell’art. 82 CO. Secondo l’appellante questa disposizione può essere applicata anche ai contratti bilaterali imperfetti e non solamente ai contratti sinallagmatici. Posto che l’attore avrebbe violato l’art. 4 della ricordata convenzione per aver depositato abusivamente rifiuti sul suo fondo, l’appellante poteva, a pieno titolo, sollevare l’eccezione di inadempimento secondo l’art. 82 CO.
La pretesa violazione del diritto di essere sentito è divenuta senza oggetto, poiché dopo la sentenza 5 maggio 1993 del Tribunale federale questa Camera ha ordinato una perizia volta ad accertare la superficie boschiva della particella n. __________. Il perito ha consegnato il suo referto il 10 febbraio 1994. Nel frattempo la Camera ha altresì acquisito agli atti la risoluzione 25 maggio 1994 del Consiglio di Stato riguardante l’accertamento della superficie boschiva della particella, come pure la successiva sentenza 12 novembre 1996 del Tribunale federale, che ha definitivamente posto fine alla controversia dal profilo amministrativo. L’accertamento dell’area boschiva è stato esaminato dal Tribunale federale sulla base della perizia 10 febbraio 1994 e di un’ altra perizia disposta dal giudice federale delegato. Le domande dell’appellante al proposito sono quindi state ampiamente soddisfatte durante la procedura amministrativa, nel corso della quale le parti hanno potuto partecipare al sopralluogo esperito dal perito giudiziario, esprimersi sui quesiti peritali, sul referto, sul referto complementare e infine comparire davanti al Tribunale federale in un dibattimento pubblico con arringhe.
Rimane quindi da esaminare se, come pretende l’appellante, l’area litigiosa sulla quale l’attore ha chiesto il taglio raso delle piante e la pulizia della superficie abbia natura boschiva. Con risoluzione 14 giugno 1989 il Consiglio di Stato aveva stabilito che solo la parte inferiore della particella n. __________era coperta da vegetazione silvestre, mentre la parte superiore non poteva essere considerata bosco, come è stato indicato nella planimetria allegata alla decisione (doc. Q). Tale decisione è stata confermata dal Tribunale federale il 18 maggio 1990. L’accertamento dell’area forestale era però limitata a un periodo di due anni. Con istanza del 31 dicembre 1992 il convenuto ha chiesto un nuovo accertamento, perché riteneva che nel frattempo la situazione dei luoghi si fosse modificata. Con risoluzione n. del 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha ribadito la precedente risoluzione del 14 giugno del 1989, precisando che l’accertamento è valido fino a che “l’area aperta del mappale n. RF di __________ resta attribuita alla zona edificabile del PR di __________ ”. Contro la predetta decisione l’istante ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero e alla Stiftung für Landschaftsschutz. Il Tribunale federale ha respinto i gravami il 12 novembre 1996 (inc. 1A. /e 1A. /). Nel suo giudizio esso non ha tenuto conto solo della perizia disposta dal giudice federale delegato, ma anche di quella fatta allestire il 10 febbraio 1994 da questa Camera.
Dopo aver vagliato le conclusioni degli esperti, il Tribunale federale se ne è tuttavia scostato (pag. 21) e ha affermato che la sua precedente sentenza 18 maggio 1990 “non può essere revocata in forse in ogni momento senza pregiudicare i principi della buona fede e della certezza del diritto” (pag. 21 e 22). In particolare la sentenza 12 novembre 1996 rileva, a proposito dell’area litigiosa (consid. 6).:
Se ed in quanto, dopo che il Tribunale federale ha accertato come l’area controversa fosse allora in larga parte spoglia di alberi, la situazione è successivamente mutata, questa evoluzione è da ricondurre esclusivamente al fatto, già posto in rilievo, che il ricorrente __________, ad onta degli sforzi di __________, ha deliberatamente favorito questo processo d’inselvatichimento. È pertanto giocoforza desumere che ci si troverebbe comunque di fronte ad un manifesto abuso di diritto ad opera di __________, che non meriterebbe protezione.
La situazione dell’area contestata dal punto di vista del diritto forestale è stata di conseguenza accertata e decisa dalle competenti autorità amministrative. La risoluzione del 25 maggio 1994, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la precedente decisione del 14 giugno 1989 (doc. Q) è quindi vincolante per il giudice civile. Confrontando le varie planimetrie (doc. B e Q) emerge che il triangolo segnato in giallo nella planimetria allegata alla nota convenzione (doc. B), entro il cui perimetro deve avvenire la pulizia e il taglio degli alberi, non rientra nella nozione di area forestale ai sensi della Legge federale sulle foreste (sentenza 12 novembre 1996 del Tribunale federale, pag. 22 in fondo). Stando così le cose l’appello si rivela del tutto infondato, non potendo il convenuto opporre alle richieste dell’attore l’esistenza di un’area boschiva, se non in manifesta violazione della buona fede, come sottolineato dal Tribunale federale a proposito del ricorso di diritto amministrativo.
La censura dell’appellante sull’applicazione dell’art. 82 CO, infine, non può più essere esaminata. Il Tribunale federale ha infatti confermato su questo punto la sentenza 9 dicembre 1992 di questa Camera, precisando che detta disposizione non poteva, nella specie, utilmente essere invocata dal convenuto. Secondo il Tribunale federale fra l’impegno assunto dall’attore di non depositare rifiuti sul fondo confinante e la sua richiesta di pretendere il dissodamento e la pulizia del terreno sull’area colorata in giallo della particella n. __________RF di __________ (doc. B) non v’è interdipendenza tale da permettere l’applicazione dell’art. 82 CO (sentenza 5 maggio 1993, consid. 5). In conclusione, pertanto, l’appello risulta infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono dunque a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 350.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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