AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.187
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00187 Rinvio TF
Lugano 14 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Rampini, giudice supplente
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 3 settembre 1990 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello 25 novembre 1991 presentato da __________ contro la sentenza 12 settembre 1991 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________ sulla quale sorge una villa, a __________ __________ __________ appartiene il fondo contiguo sottostante n. __________RFD, ricoperto in larga misura da un fitto bosco. I fondi si affacciano sul Lago __________. Nel luglio del 1983 __________ e __________ hanno perfezionato una convenzione, mediante la quale __________ si impegnava a tagliare la vegetazione cresciuta su di un’area del proprio fondo segnata in giallo sulla planimetria allegata al contratto. Porzione di terreno, questa, inserita nella zona R2 del piano regolatore del Comune di __________. In pari tempo __________ si obbligava ad assumere i due terzi dei costi di taglio e di ripulitura del fondo e a non più deporre immondizie sulla proprietà del vicino.
B. Con petizione 3 settembre 1990 __________ ha chiesto al Pretore di Locarno-Campagna di ordinare a __________ di togliere tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________a una distanza di 10 m dal confine con la particella n. __________. Nell’ambito di una precedente vertenza di vicinato (inc. n. __________della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) __________ aveva promosso una procedura di accertamento dell’area forestale sul fondo n. __________. Con sentenza del 18 maggio 1990 il Tribunale federale ha confermato la risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio di Stato, secondo la quale il fondo aveva solo parzialmente natura boschiva.
__________ si è opposto alla petizione, sostenendo che essa andava respinta, perché tutta la particella n. __________ di sua proprietà sarebbe boschiva e, quindi, protetta dalla legislazione federale sulla polizia delle foreste.
C. Con sentenza 12 novembre 1991 il Pretore ha respinto la petizione argomentando che l’art. 29 delle norme di applicazione del piano regolatore (NAPR) sulla distanza delle costruzioni dal limite del bosco non poteva utilmente essere invocato dall’attore, poiché l’applicazione di questa norma, di diritto pubblico, compete unicamente al Municipio. Il Pretore ha parimenti escluso l’applicazione dell’art. 155 LAC, perché nella fattispecie le parti avrebbero derogato alle norme sulle distanze prescritte da questo articolo di legge, regolamentando diversamente i loro rapporti di vicinato mediante la convenzione già citata.
D. Con appello del 25 novembre 1991 __________ ha chiesto la riforma della sentenza pretorile, postulando l’accoglimento delle domande formulate con la petizione.
E. __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 10 gennaio 1992 la reiezione dell’appello. Egli ha fatto valere che tutta la superficie della particella n. __________ è sempre stata boschiva e che la convenzione del 1983 non ha per oggetto la regolamentazione della pulizia e del taglio del bosco su tutta la fascia di 8–10 m della particella n. __________lungo la parte confinante con il fondo di __________, ma solo su un’area di forma triangolare posta a nord-est della sua proprietà. In queste condizioni l’art. 155 LAC non sarebbe applicabile alla controversia.
F. Con sentenza 23 dicembre 1992 questa Camera ha respinto l’appello e ha confermato, con altra motivazione, la sentenza del Pretore. Essa ha ritenuto che con la convenzione del luglio 1983 le parti non intendevano derogare alle distanze legali fissate dalla LAC o dal piano regolatore di __________. Quantomeno tale volontà non emergeva dal testo della convenzione. Parimenti questa Camera ha negato l’applicazione dell’art. 155 LAC al di fuori dei Comuni sprovvisti di piano regolatore. L’art. 168 LAC prevede infatti la supremazia del diritto amministrativo su quello civile e dispone che le norme dei piani regolatori, le leggi e i regolamenti sulle foreste prevalgono su qualsiasi disposizione di diritto privato. Questa Camera ha altresì osservato che non v’era neppure motivo di esaminare se il giudice civile era competente ad applicare norme di PR, poiché la vertenza era già stata decisa dal Consiglio di Stato con risoluzione di data 31 luglio 1991 – nel frattempo cresciuta in giudicato – che aveva annullato un provvedimento del Municipio di __________ nel quale si faceva obbligo a __________ di rimuovere le piantagioni in contrasto con le distanze previste dalle norme di PR.
G. Con ricorsi per riforma e di diritto pubblico del 25 gennaio 1993 __________ è insorto al Tribunale federale. Con il ricorso per riforma egli ha riproposto le domande che aveva formulato davanti ai tribunali cantonali, mentre con quello di diritto pubblico ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di appello. All’accoglimento dei due ricorsi si è opposto __________ con le risposte del 19 febbraio 1993.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico il 5 maggio 1993 e ha annullato la sentenza impugnata, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso per riforma. La causa è quindi stata ritornata alla Camera per nuovo giudizio. Nel frattempo __________ ha avviato una nuova procedura di accertamento dell’area boschiva e gli incarti civili (e ) sono stati richiamati dal Tribunale federale, chiamato a statuire sui ricorsi di diritto amministrativo presentati rispettivamente dal convenuto, dal WWF Svizzero e dalla Stiftung für Landschaftschutz, Berna. Il Tribunale federale ha infine confermato il 12 novembre 1996 (1A. /e 1A. /) la risoluzione 6 giugno 1994 del Consiglio di Stato, nella quale si ribadiva che l’area interessata dalla vertenza non è una superficie forestale ai sensi di legge.
Considerando
in diritto: 1. In concreto la questione è di sapere se l’attore possa pretendere la rimozione degli alberi posti tra il confine della particella n. __________RFD di __________ e la fascia di 8–10 m lungo il sottostante fondo n. __________RFD di quel Comune. L’attore ha fondato la sua domanda tanto sull’art. 29 NAPR, quanto sull’art. 155 LAC. Il Pretore ha respinto la petizione perché, a suo parere, le parti avrebbero derogato alla legge mediante la convenzione del luglio del 1983. Secondo l’appellante la convenzione del luglio del 1983 aveva per oggetto una regolamentazione dei rapporti di vicinato diversa da quella prescritta dalla legge (art. 29 NAPR, 155 LAC) e i contraenti hanno voluto disciplinare unicamente questioni relative alla pulizia di una porzione di terreno posta a nord-est della particella n. __________, indicata in giallo sulla planimetria allegata al contratto (doc. B, inc. __________). Le NAPR e la LAC sarebbero pertanto applicabili alla controversia.
Nel caso in esame l’opinione del Pretore non può essere condivisa. Lo scopo della convenzione al momento in cui essa fu negoziata non era invero di derogare alle distanze legali prescritte dalla LAC o dalle NAPR del Comune di __________o. L’interesse delle parti era duplice. Da un lato l’attore intendeva assicurarsi per il futuro la vista dalla sua villa sul Lago __________ nell’area triangolare segnata in giallo sulla planimetria allegata alla convenzione del luglio 1983 (doc. B, inc. __________), che la crescita di piante d’alto fusto nel bosco sottostante la sua abitazione avrebbe compromesso. D’altro lato l’interesse del convenuto, anche se non traspare in modo chiaro dagli atti, era quello di mantenere edificabile il fondo su tutta quell’area che rientra nella zona R2 del PR di __________. Se la vegetazione silvestre sulla particella fosse avanzata anche su quella porzione di terreno, avrebbe pregiudicato l’edificabilità del fondo causandone una notevole diminuzione di valore. L’assegnazione di un fondo alla zona edificabile non può comportare effetti giuridici per il bosco: particelle boschive assegnate alla zona edilizia continuano a far parte dell’area forestale (art. 18 cpv. 3 LPT; RDAT 1989 N. 100 pag. 258 con richiami). L’interesse dell’attore al taglio degli alberi può essere desunto per altro dal riparto delle spese per tale operazione e per la pulizia della porzione del terreno a nord-est della particella n. __________. L’appellante si è in effetti impegnato ad assumere i 2/3 dei costi, mentre la rimanenza è stata assunta dal convenuto. I motivi che hanno successivamente condotto le parti alle vertenze giudiziarie in corso sono invece irrilevanti e non possono essere presi in considerazione per l’interpretazione del contratto. Un ultimo motivo merita di essere rilevato. Di regola, le norme giuridiche di diritto dispositivo tutelano a sufficienza gli interessi delle parti: i contraenti che intendono derogare alla legge devono manifestare tale loro volontà in modo chiaro e non equivoco, specie se tale volontà non può essere desunta dall’insieme delle circostanze (DTF 115 II 268 consid. 5a, 113 II 51; Kramer, Commentario bernese, n. 48 dell’art. 18 CO). Nella convenzione del luglio 1983 non si accenna in alcun punto alla volontà delle parti di derogare alle norme della LAC o delle NAPR relativamente alle distanze che le costruzioni o i giardini devono rispettare dal margine del bosco, né questa volontà traspare dagli atti di causa dell’attore o del convenuto. Stando così le cose, il senso, la portata e l’interpretazione che il Pretore ha dato alla convenzione del luglio 1983 non possono essere condivisi. Occorre pertanto esaminare se la pretesa dell’attore può essere accolta in virtù degli art. 155 LAC o 29 NAPR.
Secondo l’art. 155 LAC non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, come pure di 6 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per contro l’art. 29 NAPR del Comune di __________ prescrive che tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Il Tribunale federale, nella sentenza 5 maggio 1993 in questa causa (5P.__________ /__________) ha precisato che l’oggetto della tutela offerta dall’art. 155 LAC è diverso da quello dell’art. 29 NAPR (consid. 3b). L’art. 155 LAC è volto a tutelare la proprietà del vicino, impedendo la crescita di piante di alto fusto – e quindi gli inconvenienti derivanti, ad esempio, dalla formazione di zone d’ombra e dall’intralcio della vista – oltre una distanza minima dai fabbricati e dei fondi vicini. Esula invece dal campo di applicazione di questa norma la distanza che le costruzioni stesse devono rispettare. Per la fattispecie disciplinata dall’art. 155 LAC le costruzioni (abitazioni o altri fabbricati) preesistono agli alberi d’alto fusto. Opposta è la situazione regolata dall’art. 29 NAPR, che ha lo scopo di tutelare il bosco, esigendo una distanza minima in caso di nuove edificazioni in prossimità di un bosco. Quest’ultima norma presuppone la preesistenza di un bosco e un’edificazione successiva. Le due disposizioni possono quindi essere applicate autonomamente. Il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che l’applicazione dell’art. 155 LAC può essere inibita da prevalenti disposizioni di diritto pubblico. Ad esempio nell’eventualità in cui le piante di alto fusto, alla cui esistenza il vicino si oppone e di cui chiede il taglio, abbiano acquisito il carattere di bosco ai sensi della legge federale sulle foreste, così da non più poter essere oggetto di dissodamento. In questo caso la preminenza delle disposizioni di diritto pubblico su quelle di diritto privato è ribadita all’art. 168 LAC. Occorre pertanto esaminare se, come pretende l’appellato, le piante cresciute sulla particella n. __________RF di sua proprietà hanno formato un bosco nel senso della legislazione sulle foreste.
Il tema è già stato affrontato da questa Camera nell’ambito di una causa parallela (inc. __________della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna), dal Consiglio di Stato e dal Tribunale federale a due riprese. Con risoluzione 14 giugno 1989 il Consiglio di Stato aveva stabilito che solo la parte inferiore della particella n. __________ era coperta da vegetazione silvestre, mentre la parte superiore non poteva essere considerata bosco, come è stato indicato nella planimetria allegata alla decisione. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 maggio 1990, la quale era servita anche a questa Camera per emanare il suo giudizio nella causa sopra richiamata. L’accertamento dell’area forestale aveva tuttavia validità solo per due anni (doc. Q, inc. n. __________). Con istanza del 31 dicembre 1992 il convenuto ha quindi chiesto un nuovo accertamento, perché riteneva che nel frattempo la situazione dei luoghi si fosse modificata. Con decisione 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha riconfermato la risoluzione precedente del 14 giugno 1989, con l’avvertenza che l’area aperta della particella n. __________rimaneva attribuita alla zona edificabile del PR di __________.
Contro la predetta decisione il convenuto ha proposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero alla Stiftung für Landschaftsschutz. Con sentenza del 12 novembre 1996 il Tribunale federale ha respinto i gravami. Nonostante i risultati della perizia fatta allestire il 10 febbraio 1994 su incarico di questa Camera e di quella ordinata nell’ambito della procedura federale, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l’area litigiosa non può essere considerata superficie forestale (consid. 6). L’esito della procedura amministrativa sull’accertamento dell’area forestale è vincolante per il giudice civile, che deve fondarsi su quanto deciso dalla competente autorità amministrativa. L’applicazione dell’art. 155 LAC non è pertanto inibita dall’art. 168 LAC. Sotto questo profilo l’appello merita quindi parziale accoglimento e l’attore è legittimato a chiedere il taglio delle piante che sono cresciute sulla particella n. __________entro una fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________, nei limiti dell’accertamento dell’area forestale che sono stati fissati dal Consiglio di Stato il 14 giugno 1989 e il 25 maggio 1994 nelle planimetrie allegate alle decisioni.
Rimane da chiarire se l’appellante possa pretendere che il vicino tagli gli alberi che si trovano sul suo fondo n. __________fino a una distanza di 10 m dal confine con la particella n. __________sulla base dell’art. 29 NAPR del Comune di __________. Tale norma prevede che “tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni”. Il problema è già stato risolto dal Consiglio di Stato nella risoluzione del 31 luglio 1991. In questa decisione, passata in giudicato, esso ha annullato un provvedimento del Municipio di __________ che aveva fatto ordine al convenuto di rimuovere “le piantagioni in contrasto con le distanze previste dal piano regolatore, e cioè entro i 10 m dal confine con la particella n. __________”. L’art. 29 NAPR ha lo scopo di tutelare il bosco e presuppone che le nuove costruzioni mantengano una distanza minima dalla selva di almeno 10 m. In altri termini, l’art. 29 NAPR disciplina i casi in cui vi sia un bosco preesistente e un'edificazione successiva (sentenza del Tribunale federale del 5 maggio 1993 fra le stesse parti, consid. 3b). In concreto, come ha già avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, non vi è alcuna nuova edificazione in prossimità del bosco e, di conseguenza, tale norma non è applicabile al caso concreto. Del resto questa decisione non può neppure essere rimessa in discussione dinanzi alle autorità civili. Un simile riesame sarebbe possibile solamente nel caso di risoluzioni inficiate di nullità (DTF 108 II 460 consid. 2, 101 II 151, entrambe con riferimenti di dottrina). Nella fattispecie non v’è alcun motivo – né l’appellante lo pretende – per ritenere che la risoluzione governativa sia nulla. Ciò posto, l’attore può esigere che il vicino tagli le piante cresciute davanti al confine della sua proprietà solo sulla base dell’art. 155 LAC (distanza di 8 m dal confine), ma non già anche in forza dell’art. 29 NAPR (distanza di 10 m dal bosco). L’appello merita quindi parziale accoglimento, nella misura in cui chiede il rispetto dell’art. 155 LAC.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto tuttavia l’esito del gravame, il trascurabile grado di soccombenza dell’appellante e l’assoluta infondatezza delle resistenza opposta dal convenuto al principio stesso del taglio delle piante, contraria all’art. 2
cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre 1996, pag. 22), legittimano giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC) per porre tutti gli oneri a carico del convenuto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1. È ordinato __________, __________, di tagliare tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________RFD di __________ entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________e che non siano compresi nell’area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12 novembre 1996.
1.2. In caso di mancata esecuzione dei lavori entro 30 giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza __________ __________ è autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da terzi, caricando i costi dell’intervento a __________.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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