AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.186
Data decisione, Autorità: 05.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00186
Lugano 5 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (provvisionale di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 2 marzo 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 11 aprile 1995 di __________ __________ contro il decreto emanato il 30 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno–città;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con l’appello;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni 4 maggio 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1950) e __________ nata __________ (1948) si sono uniti in matrimonio il __________ 1970. Dalla loro unione sono nati i figli __________ __________ (1970), __________ (1971) e __________ (1982). Con sentenza 28 dicembre 1989 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi e ha omologato la convenzione da loro sottoscritta il 26 luglio 1989, che prevedeva l’affidamento dei figli alla madre, regolava il diritto di visita del padre e stabiliva in fr. 1400.– mensili il contributo mensile complessivo dovuto da questi per moglie e figli, da adeguare all’indice del costo della vita (inc. n. ____________________).
Su istanza 31 agosto 1992 della moglie, beneficiaria di prestazioni dell’assicurazione invalidità, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, statuendo il 10 settembre 1992 in luogo e vece del Pretore assente, ha fissato in fr. 500.– il contributo alimentare dovuto alla moglie, la differenza essendo dovuta alla figlia __________ (inc. n. __________/____________________.).
B. __________, intenzionato a chiedere il divorzio, ha introdotto il 4 febbraio 1994 istanza per il tentativo di conciliazione al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città e in data 2 marzo 1994 ha postulato, quale misura provvisionale intesa alla modifica della sentenza di separazione, la soppressione del contributo alimentare dovuto alla moglie e la riduzione a fr. 400.– di quello in favore della figlia. L’istante ha addotto che la situazione di fatto era mutata in modo rilevante, poiché i figli maggiori erano divenuti indipendenti e egli era nel frattempo divenuto padre di __________ (1992) e __________ (1993) e doveva provvedere interamente al loro mantenimento, la sua convivente __________ essendo disoccupata. In via subordinata egli ha postulato l’adozione delle richieste misure cautelari nell’ambito dell’azione di divorzio, ai sensi dell’art. 145 CC.
All’udienza in contraddittorio del 17 marzo 1994 l’istante ha confermato le proprie domande, cui si è opposta la moglie, che ha a sua volta chiesto una provvigione ad litem e la trattenuta del contributo alimentare dallo stipendio del marito. Ultimata l’istruttoria, il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale provvisionale, dando loro con ordinanza 26 gennaio 1995 la possibilità di rinunciare a comparire e di produrre memoriali scritti.
C. Il Pretore ha statuito il 30 marzo 1995 e dopo aver respinto la domanda principale ha accolto parzialmente quella subordinata e ha ridotto il contributo alimentare per la figlia __________ a fr. 533.– e quello in favore della moglie a fr. 300.–. Egli ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha rinunciato al prelievo di tasse e spese di giustizia e all’assegnazione di ripetibili.
D. Insorta con appello 11 aprile 1995, __________ chiede, in riforma del decreto impugnato, l’integrale reiezione delle domande di riduzione proposte dall’istante e postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di appello, facendo valere la sua situazione di indigenza.
E. Nelle osservazioni 4 maggio 1995 __________ propone la reiezione dell’appello, la conferma del giudizio pretorile e chiede anch’egli il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
F. Il giudice delegato della Camera ha completato d’ufficio l’istruttoria sulla situazione finanziaria delle parti, che hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi documenti acquisiti agli atti.
Considerato
in diritto:
Per l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice ordina le opportune misure provvisionali per la durata della causa, in particolare circa il mantenimento della prole. In una causa di divorzio susseguente ad una separazione per tempo indeterminato il giudice deve rispettare l’assetto stabilito con la sentenza di separazione, a meno che nel frattempo si sia verificato un cambiamento importante e duraturo delle circostanze. In tale evenienza le parti possono postulare una modifica della precedente decisione nell’ambito di una procedura cautelare nella causa di divorzio, senza far capo all’azione di modifica della sentenza prevista dall'art. 157 CC (cfr. Spühler/Frei-Maurer, Commentario bernese, supplemento 1991, n. 39 ad art. 145 CC; Rep 1988 338, 1985 91).
Le misure provvisionali di cui all'art. 145 cpv. 2 CC sono emanate con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Questa prevede un contraddittorio, intendendosi con ciò la discussione finale, indetta dopo l'eventuale assunzione delle prove (Rep 1983 pag. 280 consid. 1 con riferimenti). A tale udienza le parti possono essere autorizzate a produrre un riassunto scritto delle loro allegazioni, da annettere al verbale (art. 119bis cpv. 2 CPC). Né le parti né il giudice possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Se le parti rinunciano alla discussione finale, non può essere autorizzata nemmeno la presentazione di riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale di udienza. I memoriali presentati dalle parti il 3 e il 16 febbraio 1995 sono quindi irriti e andrebbero stralciati dagli atti. Dato che essi sono stati inoltrati con l'assenso del Pretore, si può rinunciare per questa volta al provvedimento. Le parti sono avvertite tuttavia che non potranno più contare da oggi su analoga provvidenza (I CCA sentenza del 21.7.1995 nella causa P. / P.).
Giova ricordare che l’obbligo di mantenimento dei coniugi nei confronti della famiglia (art. 163 CC) sussiste per tutta la durata del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed. Berna 1995, n. 889 pag. 179, n. 946 pag. 190) e quindi anche in presenza di una separazione legale. La metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF). Nel fabbisogno minimo va nondimeno tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi, in linea di principio, in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
Il Pretore ha ravvisato nella nascita dei figli __________ (1992) e __________ (1993) una rilevante modifica dello stato di fatto, accertando che l’istante aveva un conseguente maggior onere mensile di fr. 875.–. Dopo aver constatato che la situazione economica della convenuta non si era modificata, il primo giudice ha ritenuto equo suddividere proporzionalmente il maggior onere a carico dell’istante fra i figli e la moglie. Il contributo alimentare è quindi stato ridotto a fr. 533.– per __________ e a fr. 300.– per la convenuta.
L’appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Pretore, asserendo che la situazione finanziaria complessiva dell’istante non è peggiorata dopo la nascita dei figli avuti dalla convivente, a motivo dell’intervenuto aumento di stipendio rispetto all’epoca in cui fu omologata la convenzione di separazione. Essa ritiene che con un reddito mensile netto di fr. 5265.– il marito può continuare a versare quanto stabilito nella nota convenzione, tanto più che le sue spese devono essere ripartite a metà con la convivente.
a) Il Pretore ha ritenuto che la situazione economica dell’istante non fosse mutata, salvo l’intervenuto maggior onere di mantenimento per i figli __________ e __________, di complessivi fr. 1750.–, da suddividere in parti uguali fra i loro genitori. Come giustamente rileva l’appellante, il reddito del marito ha però beneficiato di un aumento rispetto all’epoca della separazione. Dai documenti di causa, compresi quelli richiamati d’ufficio dal giudice delegato, risulta infatti che il reddito del marito nel 1994 è stato di fr. 52’363.– annui, cui si aggiungono fr. 6480.– di assegni familiari e fr. 22’023.– per rimborso di spese di viaggio (cfr. certificato fiscale 21 dicembre 1994), ossia un importo mensile netto di fr. 4903.– più un rimborso spese di fr. 1835.–. Quest’ultimo importo, apparentemente elevato, è confermato dal datore di lavoro e copre le spese professionali usuali degli __________ impegnati nel servizio esterno, come è appunto l’istante, ispettore. Il reddito determinante per il calcolo del contributo alimentare è quindi quello di fr. 4903.– mensili (cfr. I CCA 9 settembre 1994 nella causa T./T.). Tenuto conto del rincaro intervenuto dal 1987, l’aumento reale del reddito è di fr. 1000.– mensili. Occorre però tener conto anche dell’aumentato fabbisogno rispetto al 1989, segnatamente del maggior onere per alloggio.
b) Come giustamente rilevato dal Pretore e dall’appellante, l’onere per gli interessi ipotecari e le spese accessorie dell’appartamento deve essere ripartito fra l’istante e la sua convivente (DTF 110 II 101; I CCA 10 settembre 1991 nella causa H./H.), che deve pure contribuire al mantenimento dei figli comuni. Non risulta infatti che essa sia impossibilitata a lavorare e lo stesso istante ha indicato che la compagna aveva percepito indennità di disoccupazione, a comprova della capacità di guadagno potenziale di costei. Nel fabbisogno dell’istante deve quindi essere considerata solo la metà delle spese di alloggio, ritenuto che il minimo di base corrisponde a quello di una persona sola che abita presso parenti, in fr. 925.–. D’altra parte il contributo di mantenimento per figli nati fuori dal matrimonio è un debito personale del coniuge genitore e come tale non può essere inserito nel fabbisogno coniugale (I CCA 15 novembre 1994 nella causa M./M.). Il mantenimento della famiglia è prioritario inoltre rispetto ai debiti coniugali, nel senso che tali debiti possono essere inclusi nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia si vedano assicurato il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso concreto gli oneri per il debito con la Banca __________ e con la __________ __________ non risultano essere debiti coniugali, ma debiti contratti dal marito a fini personali. Essi non possono quindi venire computati nel fabbisogno coniugale. Il fabbisogno dell’istante deve dunque essere valutato in complessivi fr. 2498.– mensili (minimo base fr. 925.–, quota parte per l’alloggio fr. 800.– arrotondati, premio di cassa malati fr. 173.–, imposte correnti fr. 600.–).
Il fabbisogno di __________ è aumentato rispetto al 1989, ed è di fr. 1220.– secondo le Raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993 pag. 78). Il Pretore ha ridotto tale importo del 10% per tener conto del minor costo della vita nel Ticino rispetto all’area urbana di Zurigo, ma tale riduzione non si giustifica in concreto, alla luce del reddito della famiglia, che ammonta a fr. 7239.– ed è quindi superiore a quello di circa fr. 6700.– tenuto in considerazione dalle citate raccomandazioni.
Deducendo dal reddito complessivo della famiglia di fr. 7239.– il fabbisogno familiare di fr. 5985.– (moglie fr. 2267.–, marito fr. 2498.–, __________ fr. 1220.–) si ottiene un’eccedenza di fr. 1254.–, che deve essere suddivisa fra i coniugi in ragione di fr. 627.– ciascuno. Al marito spettano quindi, di principio, fr. 3125.– (fabbisogno personale più metà dell’eccedenza) di modo che il contributo alimentare di fr. 1373.–, di cui fr. 873.– comprensivi degli assegni familiari per __________ e fr. 500.– per la moglie, è tuttora giustificato dalla situazione della famiglia. L’appello deve pertanto essere accolto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
(invariato)
La domanda in via subordinata è respinta
Per il resto il decreto rimane invariato.
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di __________, con l’obbligo di versare all’appellante l’importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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