AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.180
Data decisione, Autorità: 01.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00180
Lugano, 01 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente per statuire nella causa n. __________ (ipoteca legale di artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 19 aprile 1993 da
__________, __________ (ora patrocinato dal lic. iur. __________ __________, dello studio legale __________ __________ __________ ____________________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 29 marzo 1995 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 7 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 19 gennaio 1993 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale di artigiani e imprenditori per fr. 30 574.– più interessi sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà della __________ __________. Con decreto del 21 gennaio 1993 il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio e ha ordinato all’ ufficiale del registro fondiario l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca (riservato alla convenuta il diritto di instare per il contraddittorio orale entro dieci giorni), fissando all’istante un termine fino al 20 aprile 1993 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva. Le spese e la tassa di giustizia (fr. 400.–) sarebbero state attribuite con tale sentenza.
B. __________ ha convenuto in giudizio la __________ il 19 aprile 1993, postulando l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale per la nota somma di fr. 30 574.– più interessi. __________ __________ si è opposta all’azione e ha fatto valere inoltre di aver pagato, nel frattempo, fr. 10 000.– per la continuazione dei lavori. In replica __________ ha ammesso la circostanza e ha ridotto la pretesa a fr. 20 574.– con interessi; ha chiesto nondimeno che __________ fosse condannata non solo a tollerare l’iscrizione dell’ipoteca, ma anche a versargli l’ammontare della somma. __________ ha duplicato nel senso di respingere in ordine quest’ ultima richiesta, formulata solo con la replica, e per il resto di respingere la petizione nel merito.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno introdotto il 25 e 26 gennaio 1995 un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato __________ __________ ha ribadito integralmente le domande della replica, mentre __________ si è riconfermata nelle proposte della duplica. Con sentenza del 7 marzo 1995 il Pretore ha accolto l’azione e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario l’iscrizio-ne definitiva dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 20 574.– più interessi. Le spese processuali e la tassa di giustizia (fr. 2000.– compresi i fr. 400.– della procedura di iscrizione provvisoria) sono state poste a carico di __________, tenuta a rifondere ad __________ un’indennità di fr. 4500.– per ripetibili.
D. Il 29 marzo 1995 __________ è insorta avverso il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili con un appello nel quale chiede che “le spese in fr. ... e la tassa di giustizia di fr. ..., per com-plessivi fr. ... (compresi fr. 400.– della provvisionale), da anticipare dall’attore, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna”. Nelle sue osservazioni dell’8 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il dispositivo impugnato.
Considerando
in diritto:
L’appellante sostiene anzitutto che il valore litigioso della causa ammontava a fr. 20 574.– e non a fr. 30 574.– come ritenuto dal Pretore, l’importo iniziale essendo stato “immediatamente ridotto, d’accordo entrambe le parti”. L’argomento è infondato. L’art. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se l’oggetto della lite è valutabile in denaro (come nella fattispecie), il valore è determinato dalla do-manda. Decisivo è, in altri termini, il momento in cui si crea la litispendenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 7 ad art. 5). Una riduzione della domanda incide solo sull’ appellabilità della causa (art. 15 CPC). Ciò non costituisce – come pretende la convenuta nell’appello – un formalismo eccessivo, ma è una regola generale di procedura (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110).
Obietta l’appellante che, comunque sia, l’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili deve tenere conto dell’avvenuta riduzione della domanda in sede di replica, la causa essendo stata istruita solo per la pretesa residua (fr. 20 574.–). Se non che, tanto l’art. 17 cpv. 1 LTG quanto l’art. 9 cpv. 1 TOA (applicabile a titolo orientativo: art. 150 CPC) prevedono minimi e massimi secondo il grado di complessità della causa. Nella definizione di spese e ripetibili il giudice ha modo pertanto di considerare tutte le particolarità del caso. Si aggiunga che per valori litigiosi com-presi tra fr. 20 001.– e fr. 50 000.– l’art. 17 cpv. 1 LTG dispone una tassa di giustizia tra fr. 750.– e fr. 2000.–: quella fissata dal Pretore (fr. 1600.–, il resto concernendo l’iscrizione provvisoria) rientra nei limiti tariffari. Quanto alle ripetibili, l’art. 9 cpv. 1 TOA (orientativo per il giudice: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150 CPC) stabilisce per valori litigiosi compresi tra fr. 10 000.– a fr. 50 000.– un onorario tra l’8 e il 15% del valore stesso, e ciò per la sola causa di iscrizione definitiva; presa a sé stante, la somma di fr. 4500.– comprensiva della procedura di iscrizione provvisoria rispetta tali limiti.
La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare, per il resto, che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8). In concreto le somme fissate dal Pretore appaiono elevate, ma l’appellante non dimostra ch’esse siano il risultato di un eccesso o di un abuso. Certo, l’appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato che l’attore si è fatto patrocinare da un avvocato solo a partire dalla replica. Quand’anche ciò bastasse a configurare un eccesso nella fissazione delle ripetibili, tuttavia, la convenuta non indica a quale cifra l’ammon-tare di fr. 4500.– dovrebbe essere ridotto, ciò che rende finanche inammissibile l’appello su questo punto (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 309 CPC).
L’appellante fa valere che, in ogni modo, la riduzione della pretesa da parte dell’attore configura una parziale desistenza e quindi una parziale soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili. In realtà occorre distinguere: se il citato pagamento di fr. 10 000.– fosse intervenuto prima della petizione, l’attore avrebbe chiesto a torto il pagamento di fr. 30 574.– (in luogo di fr. 20 574.–) e in tale misura la riduzione costituirebbe una parziale desistenza. Se invece il pagamento è intervenuto dopo la petizione, esso equivale a parziale acquiescenza della convenuta. Nell’appello la convenuta invoca la prima ipotesi, ma contraddice sé medesima. Nel memoriale conclusivo del 26 gennaio 1995 essa aveva riconosciuto in effetti che “dopo l’avvio della presente procedura, la convenuta ha versato all’attore fr. 10 000.–” (pag. 3, punto 3). Ciò che appare del tutto verosimile se si pensa che la petizione risale al 19 aprile 1993 e che il pagamento è attestato per la prima volta in una lettera del 22 giugno 1993 indirizzata alla Pretura dalla Consulenza __________ __________ di __________ (doc. M). Non può quindi farsi questione, nel caso in esame, di parziale desistenza dell’attore.
Da ultimo l’appellante sottolinea, a prescindere da ogni altra tesi, che all’atto pratico la petizione è stata accolta solo in parte poiché il Pretore ha ordinato unicamente l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, mentre ha respinto la richiesta con cui l’atto-re postulava la sua condanna al pagamento della somma. Ora, tale argomento non giustifica l’addebito integrale degli oneri processuali all’attore. Può giustificare nondimeno un addebito parziale, adeguato al relativo grado di soccombenza. Il problema va esaminato più da vicino.
a) Con la petizione del 19 aprile 1993 l’attore aveva postulato soltanto l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC e 22 cpv. 4 RRF in relazione con l’art. 839 cpv. 2 CC). Con la replica del 10 settembre 1993 egli ha chiesto, oltre all’iscrizione definitiva dell’ipoteca, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20 574.– più interessi. Nella motivazione della sentenza il Pretore ha giudicato quest’ultima domanda ricevibile, ma l’ha respinta nel merito perché l’opera non risultava essere stata commissionata dalla convenuta e perché, nella misura in cui si fondava sull’art. 672 CC, la domanda presupponeva una mutazione dell’azione (sentenza, pag. 6 in fondo e 7 in alto). Al riguardo tuttavia il Pretore non ha statuito in alcun dispositivo della sentenza, ancorché la questione formasse oggetto di un’esplicita richiesta di giudizio (replica, pag. 4). Anzi, egli non sembra nemmeno aver tenuto conto del rigetto della pretesa poiché tutti gli oneri processuali sono stati posti, senza giustificazione, a carico della convenuta.
b) L’art. 148 cpv. 2 CPC prescrive che “il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili”. Che in concreto sussistessero “giusti motivi” per addebitare tutti gli oneri processuali e le ripetibili alla convenuta non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno emerge dall’incarto. In esito all’azione creditoria l’attore, che esce soccombente, deve sopportare quindi il carico delle rispettive spese e ripetibili. A carico della convenuta sono, invece, le spese e le ripetibili inerenti all’iscri-zione definitiva dell’ipoteca. Ciò giustifica un riparto complessivo degli oneri a metà, le due domande essendo sostanzialmente di pari importanza (il loro valore non si somma: art. 6 cpv. 1 lett. b CPC; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, s.d., pag. 220 a metà). Giustificata è altresì la compensazione delle ripetibili, la sola circostanza che l’attore si sia fatto patrocinare a partire dalla replica non legittimando una soluzione diversa. Alla convenuta vanno addebitati poi gli oneri e le ripetibili (fr. 200.–, l’istante non essendo patrocinato da un legale) della procedura relativa all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca, rimasti in sospeso.
c) A quest’ultimo proposito si impongono due considerazioni. Anzitutto va ricordato che nell’ambito di una procedura intesa all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale un rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla sentenza sull’iscrizione definitiva non è lecito (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 148 CPC). V’è da domandarsi finanche se in tal caso le spe-se e le ripetibili non vadano poste di regola a carico dell’arti-giano o imprenditore, riservato un diverso riparto nella sentenza sull’iscrizione definitiva, e ciò per evitare che nel caso in cui quest’ultima azione non sia (validamente) promossa, il dispositivo della decisione con cui è ordinata l’iscrizione provvisoria debba essere riconsiderato (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 223, n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). In secondo luogo va rammentato che, nel quadro di una procedura di iscrizione provvisoria, non è lecito omettere l’udienza (pur dando alla convenuta la possibilità di esigerla), poiché all’iscrizione provvisoria dell’ ipoteca legale si applica la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e l’art. 5 LAC), non quella dei procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC). Dato che le predette irregolarità non hanno causato pregiudizio alla convenuta e che il decreto pretorile non è stato impugnato, questa Camera può limitarsi a un semplice richiamo perché ciò non abbia a ripetersi.
d) L’appellante si duole della circostanza che nel dispositivo impugnato non figuri l’entità delle spese. Dalla scheda contabile della Pretura (agli atti) si deduce ch’esse ammontano a complessivi fr. 165.–. Il dispositivo di prima sede va integrato di conseguenza.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
a) La tassa di giustizia di fr. 1600.– e le spese di fr. 165.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
b) La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese della procedura relativa all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 200.– per ripetibili.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
– avv. __________, __________;
– lic. iur. __________, studio legale __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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