AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.177
Data decisione, Autorità: 26.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00177
Lugano, 26 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 gennaio 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 30 marzo 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante lo stesso 30 marzo 1995;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ il 19 aprile 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ e __________ __________ (entrambi del 1954), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Provincia di __________) il ____________________ 1978. Dal matrimonio sono nati i figli __________, il ____________________ __________ 1979, e __________, il __________ __________ 1980. Il marito è __________, la moglie ha svolto – durante la vita in comune – qualche lavoro di pulizia. L’11 ottobre 1991 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione, i coniugi non abitando più insieme “da tempo”. La conciliazione è decaduta infruttuosa il 19 novembre 1991 e il giorno stesso la moglie è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con decreto del 2 dicembre 1991 il Pretore ha condannato __________ __________ a versare, in via provvisionale, un contributo mensile di fr. 690.– per la moglie e uno di fr. 1250.– per i figli (fr. 650.– per __________ e fr. 600.– per __________), compresi gli assegni familiari.
B. Il 25 giugno 1992 __________ __________ ha presentato una nuova istanza per il tentativo di conciliazione. Il tentativo è fallito un’ altra volta il 19 agosto 1992. Con decreto del 1° luglio 1992, emesso inaudita parte, il Pretore ha confermato l’assetto cautelare stabilito il 2 dicembre 1991. Al contraddittorio del 12 novembre 1992 le parti si sono intese nel senso che il figlio __________ sarebbe stato affidato al padre, liberato dal relativo contributo di mantenimento, mentre l’autorità parentale sul figlio sarebbe rimasta alla madre. Il Pretore ha omologato l’accordo seduta stante.
C. Un terzo tentativo di conciliazione, chiesto da __________ __________ il 25 gennaio 1993, è fallito il 9 febbraio successivo. In sede provvisionale i coniugi hanno convenuto, lo stesso 9 febbraio 1993, di attenersi all’assetto cautelare decretato dal Pretore il 1° luglio 1992 (e modificato il 12 novembre 1992). Il giudice ha approvato l’intesa. Il 6 ottobre 1993 è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche __________ __________. Con decreto del 6 ottobre 1993 il Pretore ha attribuito poi l’autorità parentale sul figlio __________, affidato al padre, a entrambi i ge-nitori congiuntamente e ha fissato i contributi mensili a carico del marito in fr. 539.– per la moglie e in fr. 650.– per la figlia __________, compreso l’assegno familiare.
D. Il 31 gennaio 1994 __________ __________ ha introdotto una petizione di divorzio, chiedendo – oltre allo scioglimento del matrimonio – l’autorità parentale sul figlio __________ (riservato il diritto di visita della madre), un diritto di visita alla figlia __________ (affidata alla madre), cui ha offerto un contributo alimentare di fr. 650.– mensili compreso l’assegno familiare, e la liquidazione del regime matrimoniale. Nella sua risposta del 25 febbraio 1994 __________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, l’affidamento di entrambi i figli, un contributo indicizzato di fr. 647.– mensili per sé e uno di fr. 700.– per ciascuno dei figli, oltre la liquidazione del regime matrimoniale. Il marito ha proposto il rigetto della riconvenzione.
E. Chiusa l’istruttoria, il 3 gennaio 1995 __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo in cui ha ribadito le proprie domande di giudizio, salvo riconoscere al marito l’affidamento del figlio __________ (con la relativa autorità parentale) e ridurre il contributo mensile chiesto per sé a fr. 256.– indicizzati, aumentando tuttavia quello per la figlia __________ a fr. 970.– mensili; essa ha postulato altresì la vendita ai pubblici incanti della casa in proprietà dei coniugi a __________ (Provincia di __________) e la suddivisione a metà del ricavo. Nel suo memoriale conclusivo del 20 gennaio 1995 __________ __________ ha confermato le richieste di petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
F. Con sentenza del 13 marzo 1995 il Pretore ha respinto la petizione di divorzio e in accoglimento della riconvenzione ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato. Egli ha affidato il figlio __________ al padre e la figlia __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita dei genitori, ha condannato __________ __________ a versare un contributo mensile di
fr. 381.– indicizzati per la moglie e uno di fr. 1221.– indicizzati per la figlia (compreso l’assegno familiare), ha riconosciuto ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato la vendita all’asta – con riparto a metà del ricavo – della citata casa in Italia. La tassa di giustizia e le spese processuali (non determinate) delle due azioni sono state poste a carico dello Stato; __________ __________ è stato tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– di ripetibili per l’azione principale e fr. 1000.– per la riconvenzione.
G. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 30 marzo 1995 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’azione principale sia accolta e la riconvenzione respinta. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, previa concessione dell’assistenza giudiziaria. Entrambe le parti sono state invitate il 20 aprile 1995 dalla presidente di questa Camera a documentare la loro situazione finanziaria. __________ __________ ha ottemperato all’invito il 24 maggio 1995. __________ __________ non ha reagito.
H. Il 23 aprile 1996 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto il giorno stesso, in Pretura, un accordo con la moglie. In virtù di tale intesa, omologata dal giudice, __________ __________ rinuncia a qualsiasi contributo alimentare per sé, mentre il marito accetta di corrispondere alla figlia __________ “a titolo definitivo” un contributo alimentare di fr. 840.– mensili, impegnandosi a ritirare l’appello sull’ammontare dei contributi disposti nella sentenza impugnata.
Considerando
in diritto:
Nella misura in cui l’appellante ha dichiarato a questa Camera di ritirare il gravame, la causa va stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Litigiosa rimane la pronuncia del divorzio chiesta dal marito, la separazione per tempo indeterminato ottenuta dalla moglie e il pronunciato sugli oneri processuali delle due azioni giudiziarie. L’affidamento della figlia __________ alla madre, che forma oggetto di un secondo dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (con un primo dispositivo recante lo stesso numero il Pretore ha accolto l’azione riconvenzionale), non è invece controverso (ap-pello, pag. 4 in fondo). Quanto alla liquidazione del regime dei beni, essa ha acquisito forza di giudicato.
Il Pretore ha ravvisato le condizioni di una profonda turbativa coniugale per il fatto che le parti vivono separate dal 1991 e non si sono più riavvicinate, nonostante i ripetuti tentativi di conciliazione (il 19 novembre 1991, il 19 agosto 1992 e il 9 febbraio 1993). Accertate le premesse dell’art. 142 cpv. 1 CC, egli ha indagato sulle rispettive colpe, giungendo al convincimento che la responsabilità della disunione incombe al marito, il quale ha lasciato l’abitazione coniugale senza avvisare nessuno, senza preoccuparsi della moglie né della figlia __________ e senza provvedere alle esigenze economiche della famiglia. Tale colpa, preponderante nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC, gli precludeva la possibilità di chiedere il divorzio. Doveva essere accolta invece la separazione postulata dalla moglie, coniuge innocente, la quale poteva legittimamente invocare il profondo dissidio in atto. Donde, in estrema sintesi, il rigetto dell’azione principale e l’ac-coglimento della riconvenzione.
L’appellante contesta la responsabilità preponderante imputatagli dal Pretore nella turbativa coniugale. A suo parere la disunione si riconduce alle difficoltà finanziarie in cui versava la famiglia e al contegno della moglie, che rifiutava di intraprendere un’attività lucrativa per allentare la morsa dei problemi economici. Egli sostiene di non avere abbandonato nessuno e, anzi, di avere sempre lavorato, cercando di non far mancare nulla in casa, tant’è che il figlio __________ ha spontaneamente deciso di andare a vivere con lui (appello, pag. 3 seg.).
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
Dagli atti processuali – invero non rubricati e a totale soqquadro – risulta che negli ultimi tempi della vita in comune l’appellante aveva chiesto alla moglie di trovare un impiego poiché egli non riusciva più, da solo, a coprire le spese correnti. Sulle uscite della famiglia gravava, in specie, un finanziamento ottenuto dai coniugi in Italia (dal __________ __________) per l’acquisto di una casa di abitazione e un mutuo acceso per comperare un’auto-mobile (interrogatorio formale di __________ __________, verbale del 13 settembre 1994, pag. 3). Da questi soli elementi non è possibile dedurre però che fra i coniugi fosse sorta una turbativa insanabile, tale da non permettere una ragionevole continuazione del matrimonio (art. 142 cpv. 1 CC). Verosimilmente il disagio economico ha costituito un fattore oggettivo di disunione e altrettanto verosimilmente il comportamento della moglie, restia a intraprendere un’attività lucrativa regolare, ha acuito tale stato di cose. Ciò non basta a ritenere tuttavia che, qualora il marito non fosse partito da casa, l’unione sarebbe naufragata ugualmente senza possibilità di salvezza. Tutto induce a credere, anzi, che disimpegnandosi inopinatamente dai propri doveri familiari, il marito abbia dato il colpo fatale a un’unione già in crisi.
Si aggiunga che l’appellante aveva a disposizione ben altri mez-zi per far richiamare la moglie – ove fosse stato necessario – al-l’obbligo di contribuire anche dal profilo finanziario al mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). La legge prevede spe-cifiche procedure a tal fine (art. 172 segg. CC). L’eventuale renitenza della moglie non legittimava quindi l’abbandono della famiglia, tanto meno senza alcuna remora per il sostentamento della figlia __________ (interrogatorio formale del marito, verbale del 13 settembre 1994, pag. 2 e pag. 3 in alto). Un contegno del genere non può giustificarsi con il richiamo a mere difficoltà finanziarie (per altro in due righe di istruttoria: verbale citato, pag. 3). Diverso è il caso in cui la partenza di un coniuge appaia la conseguenza di una disunione profonda, foss’anche di un logorio provocato da cause economiche, ma che denoti l’impossibi-lità oggettiva di continuare seriamente un matrimonio. In concreto risulta semplicemente che negli ultimi tempi della vita in comune l’appellante non era più in grado di provvedere da solo alle necessità economiche della famiglia e che, constatate le resistenze della moglie a trovare una fonte di guadagno regolare, egli è andato a vivere altrove con il figlio __________, senza curarsi del resto. In tali circostanze il Pretore poteva legittimamente concludere che, indipendentemente dal fatto che fosse un buon padre per il figlio minore, il marito aveva inferto all’unione coniugale un colpo decisivo, che relegava in secondo piano le cause oggettive di disunione e le responsabilità soggettive della consorte.
L’appellante sostiene che la moglie non ha interesse a persistere in un matrimonio senza futuro, tant’è ch’essa medesima non ha mai dimostrato di voler ricomporre l’unione. Egli disconosce tuttavia che l’opposizione al divorzio del coniuge innocente (art. 142 cpc. 2 CC) – o lievemente colpevole – non presuppone di per sé un interesse concreto al mantenimento del vincolo, salvo che l’opposizione trascenda nell’abuso di diritto (Deschenaux/ Tercier/ Werro, op. cit., pag. 125, n. 626 segg. con rinvii di giurisprudenza; valutazione critica di tale giurisprudenza in: Hinderling/Steck, op. cit., pag. 83 segg.). L’appellante non prospetta – né tanto meno dimostra – estremi del genere. La sua argomentazione cade quindi nel vuoto.
Il rigetto dell’azione principale e l’accoglimento della riconvenzione comportano una duplice soccombenza del marito (art. 148 cpv. 1 CPC). A giusta ragione il Pretore ha condannato pertanto l’appellante a rifondere alla moglie una congrua indennità per ripetibili. Questi rimprovera al primo giudice di non avere considerato le responsabilità della moglie nella disunione. Ma a parte il fatto che tali colpe si rivelano tutt’al più di lieve entità, la somma fissata dal Pretore rientra nel legittimo potere di apprezzamento che compete al giudice del merito quando applica – senza per altro esserne vincolato – l’art. 14 TOA (art. 150 CPC). Anche al proposito l’appello manca perciò di fondamento.
La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta in appello dal marito è a sua volta destinata all’insuccesso, poiché sulla questione del divorzio il ricorso appariva sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole (art. 157 CPC). Per il resto non vi è motivo di derogare al principio secondo cui la desistenza equivale a soccombenza e comporta l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375). La richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dalla moglie è senza oggetto nella misura in cui l’appellata ottiene il diritto di percepire ripetibili; per il rimanente la richiesta dev’essere respinta, l’istante non avendo documentato la propria indigenza, dopo lo scioglimento del regime dei beni, ancorché invitata a farlo dalla presidente di questa Camera il 20 aprile 1995.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui non è stato ritirato, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
Nella misura in cui non è senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________i, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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