AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.166
Data decisione, Autorità: 21.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00166
Lugano 21 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 9 luglio 1991 da
__________,
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 29 marzo 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 10 marzo 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. Il 15 dicembre 1988 __________ ha acquistato da __________ __________ il fondo n. __________ RFD di __________. Nel rogito notarile (punto 5) il venditore – proprietario della confinante particella n. __________ RFD di __________ – ha costituito inoltre a carico del proprio fondo e a favore di quello venduto un diritto di passo con ogni veicolo da esercitare su una striscia indicata nella planimetria allegata all’atto di compravendita. Il venditore si è infine impegnato a realizzare gli allacciamenti per portare luce, acqua e fognature alla particella venduta, su cui si trova ora la sede della ditta di __________. La __________ di __________ si trova invece sulla particella n. __________ RFD __________.
Non avendo il venditore dato seguito agli impegni assunti, l’acquirente ha proceduto alla posa delle condotte dell’acqua potabile raccordandole alla rete esistente sulla particella n. __________ RFD __________, per complessivi 43,70 m, 12 dei quali sulla proprietà di __________ __________. Inoltre ha fatto costruire la strada d’accesso alla sua proprietà lungo il tracciato del diritto di passo, con materiali propri. Infine, ha riparato il fondo stradale danneggiato e ha dato incarico a varie imprese di ricercare il punto in cui l’acqua nelle condotte era congelata per provvedere allo scongelamento.
B. Il 9 luglio 1991 __________ ha convenuto in giudizio __________, chiedendo la rifusione di fr. 1 000.– oltre interessi al 5% dal 23 agosto 1990 per la posa della canalizzazione dell’acqua, di fr. 8 895,10 più interessi al 5% dal 6 dicembre 1990 a titolo di risarcimento per le spese di costruzione della strada e fr. 1 934,05 oltre interessi al 5% dalla data della petizione per la riparazione della strada e lo scongelamento delle tubature dell’acqua. Infine l’attore ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del convenuto di partecipare alle spese di manutenzione della strada nella misura di almeno la metà.
C. Con risposta del 2 ottobre 1991 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione della petizione, chiedendo inoltre in via riconvenzionale che fosse fatto obbligo all’attore di togliere il tratto di rampa d’accesso al suo terreno situato sulla propria particella. Inoltre ha postulato la condanna dell’attore alla posa del termine mancante che delimitava i rispettivi fondi.
D. Nei successivi allegati preliminari (replica e risposta riconvenzionale del 6 novembre 1991, duplica e replica riconvenzionale del 6 dicembre 1991, duplica riconvenzionale del 13 gennaio 1992) entrambe le parti hanno ribadito le proprie tesi e domande, opponendosi a quelle avversarie.
Il 22 marzo 1993 il convenuto ha denunciato la lite a __________ __________, idraulico che aveva eseguito i lavori di posa delle condotte di acqua potabile sulla sua proprietà. Il denunciato in lite non è intervenuto nella vertenza.
E. Esperita l’istruttoria, le parti hanno inoltrato il memoriale conclusivo, confermandosi nelle rispettive posizioni e richieste di giudizio. Il convenuto ha tuttavia rinunciato alle domande riconvenzionali.
F. Statuendo il 10 marzo 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto a rifondere all’attore fr. 8 373,05 oltre interessi al 5% (dal 6 dicembre 1990 su fr. 5 671,50, dal 9 luglio 1991 su fr. 1 701,55 e dal 28 novembre 1990 su fr. 1 000.–). Egli ha poi stabilito la partecipazione di __________ __________ alle spese di manutenzione della strada nella misura di un quarto, ha suddiviso le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.– in ragione di 1/3 all’attore e 2/3 al convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili. Il giudice ha inoltre respinto l’azione riconvenzionale, ponendo i relativi oneri processuali di fr. 200.– a carico del convenuto, con l’obbligo di versare all’attore fr. 300.– per ripetibili.
G. __________ è insorto il 29 marzo 1994 con un appello volto a ottenere, in riforma del querelato giudizio, l’integrale reiezione della petizione e, in via subordinata, la compensazione delle ripetibili.
H. Con osservazioni 2 maggio 1994 l’appellato postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto
Il convenuto motiva l’importo di fr. 500.– con il fatto che egli può essere tenuto a contribuire alle spese del solo tubo della condotta, ad esclusione del piccolo materiale quale rubinetti, gomiti, raccordi, manicotti ecc. (fr. 1 835,40 x 12/43.70 = fr. 500.–; doc. B) che rimarrebbe a carico dell’attore. A torto.
Per la sua inadempienza contrattuale il convenuto è tenuto al risarcimento del danno subìto dall’attore (art. 98 cpv. 1 CO, Gauch, Der Werkvertrag, 3a ed., Zurigo 1985, pag. 344 seg.). A ragione costui lo ha chiamato a partecipare anche alle piccole spese, nella stessa proporzione stabilita per le spese del tubo, ossia per 12/43.70, essendo evidente che la condotta a carico del convenuto ha necessitato, oltre ai 12 m di tubo, anche l’allacciamento alla tubatura esistente e l’impiego di vari altri accessori, quali appunto manicotti, rubinetti ecc. Anche il tasso di partecipazione adottato (12/43.70) risulta del tutto giustificato. L’appellante non può essere seguito neppure quando sostiene che il prezzo unitario del tubo della condotta (fr. 42.–/m; doc. B) è eccessivo rispetto al prezzo di fr. 22.–/m esposto da un altro installatore (__________, doc. M). Il danneggiato non è infatti tenuto a ricorrere agli artigiani più a buon mercato per consentire economie al debitore (Gauch, op. cit., pag. 343, n. 1277). Oltre a ciò l’importo di fr. 42.– resiste alla critica già per il fatto che risulta inferiore all’importo di fr. 47.– stabilito dalle direttive dell’Associazione degli installatori (doc. T), l’attore avendo beneficiato di uno sconto (deposizione teste __________ del 29 settembre 1992, pag. 3). Su questo punto la decisione impugnata merita quindi conferma.
La censura è fondata. Contrariamente all’opinione del primo giudice, infatti, alla fattispecie non sono applicabili le norme relative alla costruzione su fondo altrui, bensì quelle sulle servitù prediali, essendo pacifico che i rapporti fra le parti derivano dall’esistenza del diritto di passo a carico della particella n. __________ e a carico della particella n. __________, di cui beneficia l’attore (doc. A, tracciato in giallo sulla planimetria). Nel contratto di compravendita del 26 ottobre 1988 il venditore si è impegnato a realizzare gli allacciamenti per la luce, l’acqua e la fognatura sulla striscia di terreno gravata dal diritto di passo (punto 5, doc. A) ma non ha assunto alcun obbligo per la realizzazione della strada stessa. In mancanza di un accordo contrattuale fra le parti entra quindi in considerazione l’art. 737 cpv. 1 CC, che consente all’avente diritto di una servitù di fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. Il titolare di un diritto di passo può di conseguenza costruire le installazioni necessarie all’esercizio della servitù, sopportandone tutte le spese (Liver, Zürcher Kommentar, 1980, n. 28 ad art. 741 CC; Steinauer, Les droits réels, tomo II, n. 2283 in fine).
L’attore non può quindi pretendere dal proprietario del fondo gravato dalla servitù di passo la rifusione dei costi provocati dalla costruzione della strada. Al convenuto incombeva per legge solo l’obbligo di lasciare agire il beneficiario del diritto di passo e di consentirgli di costruire le installazioni necessarie all’esercizio della servitù, ciò che è avvenuto. Nulla di più può essergli addebitato e il gravame si rivela dunque fondato su questo punto.
Per l’art. 679 CC chiunque sia danneggiato per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere segnatamente il risarcimento del danno. Dall’istruttoria è emerso che il congelamento della condotta, verificatosi sul terreno del convenuto, è da ricondurre all’insufficiente profondità della tubatura fatta posare da questi sul proprio fondo lungo il tracciato del diritto di passo (prova a futura memoria, pag. 12, pt. 5.3.1, pag. 11 pt. 5.2.2, pag. 11a; deposizione teste __________; deposizione __________ del 13 ottobre 1993; deposizione __________). Il perito __________ ha rilevato che il terreno non era ancora sistemato in modo definitivo e che di conseguenza la copertura della condotta non era regolare (rapporto peritale pag. 13). D’altra parte l’attore, informato dell’insufficiente profondità della condotta dall’idraulico da lui incaricato di raccordare la sua canalizzazione a quella del convenuto, ha riferito all’artigiano che il fondo sarebbe stato sopraelevato (deposizione __________ del 29 settembre 1992). L’idraulico che ha allacciato le canalizzazioni per conto dell’attore ha ammesso di aver a sua volta posato a profondità insufficiente la saracinesca di allacciamento, situata sul fondo n. __________ di proprietà dell’appellante e indicata con il numero 1 sulla planimetria allegata alla prova a futura memoria (pag. 6, 11, 11a perizia 4.2.1992; deposizione __________ 13 ottobre 1993), punto centrale in cui si verificò il congelamento delle tubature. Alla negligenza del convenuto si è quindi aggiunta quella dell’attore, che ha lasciato eseguire l’allacciamento della sua condotta a quella del convenuto, sul terreno di quest’ultimo, in modo irregolare nell’attesa di sistemare convenientemente la strada di cui usufruisce. Egli ha così scientemente assunto un rischio che non può pretendere di far sopportare al convenuto, avendo interrotto il rapporto di causalità adeguata fra l’agire negligente del convenuto e il danno. L’appello merita dunque accoglimento anche su questo punto.
Per l’art. 741 cpv. 2 CC se le opere necessarie all’esercizio di servitù servono anche agli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. L’obbligo per il proprietario del fondo serviente di partecipare ai costi di manutenzione presuppone – trattandosi di una strada – che egli ne faccia uso abbastanza regolarmente e in misura importante (Liver, op. cit., art. 741 CC n. 47). L’appellante non nega che sono adempiuti i requisiti per una sua partecipazione alle spese di manutenzione, che egli stesso ammette essere prevista dalla legge, e neppure contesta il tasso di partecipazione di ¼ posto a suo carico, ma, come visto sopra, adduce motivi di opportunità. Le risultanze istruttorie confortano le conclusioni cui è giunto il primo giudice sull’estensione dell’uso della strada fatto dal convenuto (deposizione testi __________, Testa; doc. R) e anche il tasso di ripartizione di ¼ risulta adeguato alle particolarità della fattispecie e all’uso regolare della strada di parte dei clienti del convenuto. Gli argomenti che espone quest’ultimo per opporsi alla partecipazione alle spese non sono quindi determinanti, ritenuto che eventuali contestazioni sull’entità delle spese e dei lavori necessari per la manutenzione del passo, o addirittura sulla ripartizione stessa delle spese in caso di importante modifica delle circostanze attuali, potranno essere sottoposte al giudice.
L’appello deve quindi essere respinto su questo punto.
A norma dell’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra, oltre le tasse e le spese, anche le ripetibili. L’appellante sostiene di poter essere ritenuto soccombente in prima sede al massimo nella misura della metà, avendo egli offerto l’importo di fr. 500.– per la posa della condotta per l’acqua e avendo egli sollevato “solo un’obiezione d’ordine, senza contestare il principio” in merito alla partecipazione alle spese di manutenzione. La censura è in parte fondata. Considerate le pretese fatte valere dall’attore con la petizione (complessivi fr. 11 829,15 + partecipazione di ½ alle spese di manutenzione), l’esito della vertenza in questa sede, che si conclude con la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 1000.– e all’assunzione di ¼ delle spese di manutenzione e quello della riconvenzione, discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto anche sulla ripartizione delle tasse di giustizia e delle ripetibili e che la sentenza pretorile deve essere riformata su questo punto per tenere conto delle rispettive soccombenze delle parti. La tassa di giustizia e le spese dell’azione principale vanno di conseguenza suddivise in ragione di 1/10 a carico del convenuto e di 9/10 a carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 200.–. Può invece essere confermata la ripartizione delle spese relativa alla riconvenzione, in cui il convenuto è rimasto soccombente in misura totale.
Le spese dell’odierno pronunciato seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi da addebitare per un decimo all’appellante e per 9/10 all’attore, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia
I. In parziale accoglimento della petizione __________, __________, è tenuto a versare a __________, __________, fr. 1000.– oltre interessi al 5% dal 28 novembre 1990.
II. (dispositivo invariato)
III. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.– già anticipate e da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 9/10 e per la rimanenza sono a carico del convenuto, al quale l’attore verserà fr. 1000.– per parte di ripetibili.
Per il resto la sentenza rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
già anticipati dall’appellante, sono posti per 1/10 a carico dell’appellante e per 9/10 a carico dell’appellato, che rifonderà inoltre alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili d’appello.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster