AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.164
Data decisione, Autorità: 21.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00164
Lugano 21 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Nani
sedente per statuire nella causa n. / ____________________ (contributo per il mantenimento del figlio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 luglio 1992 da
__________ __________, ______________________________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 9 giugno 1993 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 maggio 1993 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 5 luglio 1993 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 5 maggio 1987, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1949) e __________ __________ nata __________ (1950). I figli __________ (__________1972) e __________ (__________1974) sono stati affidati alla madre. Il padre è stato tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati per ogni figlio, aumentato a fr. 1100.– indicizzati dopo il 1° gennaio 1989, più gli assegni familiari. La moglie ha rinunciato a qualsiasi rendita.
B. Il 3 luglio 1992 __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché il padre fosse condannato a versarle dal 1° ottobre 1992 un contributo alimentare di fr. 2370.– mensili indicizzati (rispetto ai fr. 1432.– erogati a quel momento per effetto del rincaro), e ciò fino al 31 dicembre 1996, “riservate cause di protrazione degli studi per motivi indipendenti dalla volontà, come malattia”. Ha chiesto inoltre che il padre fosse obbligato a corrisponderle metà del capitale (fr. 5000.–) relativo a una polizza di assicurazione sulla vita che sarebbe scaduta il 30 novembre 1992.
C. All’udienza del 25 agosto 1992 __________ ha proposto di respingere l’istanza. Il Segretario assessore ha autorizzato la madre di __________ a introdurre un memoriale scritto di replica e il convenuto uno di duplica. L’istante è diventata maggiorenne il __________ 1992 e alla discussione finale del 12 febbraio 1993 ha mantenuto le sue richieste di giudizio. In tale occasione __________ ha riconosciuto alla figlia un contributo di fr. 1000.– mensili fino al termine degli studi universitari, postulando il rigetto dell’azione per il resto.
D. Statuendo il 10 maggio 1993 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato __________ a versare alla figlia, dal dicembre 1992, un contributo mensile di fr. 1400.– (da adeguare al rincaro nella stessa misura in cui ne avrebbe beneficiato lo stipendio del padre) fino al 31 dicembre 1996, riservate cause di protrazione degli studi per motivi gravi indipendenti dalla volontà della figlia. La richiesta volta a ottenere metà del capitale relativo alla nota polizza di assicurazione sulla vita è stata respinta. Gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza del Segretario assessore __________ è insorta con un appello del 9 giugno 1993 in cui chiede che il contributo a suo favore sia fissato in fr. 2000.– mensili dal dicembre 1992 (importo da adeguare al rincaro nella misura stabilita dal giudizio impugnato) e che gli oneri processuali siano posti interamente a carico del convenuto, il quale dev’essere tenuto a rifonderle un’indennità di fr. 4000.– per ripetibili.
F. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 1993 __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo postula anzi la riduzione del contributo previsto nella sentenza del Segretario assessore da fr. 1400.– a fr. 1200.– mensili. __________ si è pronunciata il 6 agosto 1993 per la reiezione dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’ob-bligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio; se, diventato maggiorenne, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi (art. 277 CC). In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il figlio che intende ottenere un aumento di tale contributo deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio (anche il figlio ha la legittimazione attiva: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 67 ad art. 157 CC).
a) In concreto __________ ha promosso causa per far aumentare il contributo a lei destinato già dal 1° ottobre 1992, prima della maggiore età. La sua azione mirava quindi, in primo luogo, alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza pronunciata il 5 maggio 1987 dal Pretore del Distretto di Riviera. In tale misura la causa non si fondava sull’art. 286 cpv. 2 CC (invocato nell’istanza), bensì sull’art. 157 CC. Ma anche per quanto riguarda il contributo chiesto dalla figlia dopo la maggiore età, v’è da domandarsi se la rivendicazione si fondasse sull’art. 277 cpv. 2 CC (citato nell’istanza) o non fosse piuttosto – una volta ancora – un caso di applicazione dell’art. 157 CC (in tal senso: Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 157, n. 22.11). Sia come sia, la questione non ha grande rilievo. Dato che nella misura in cui era volta all’aumento del contributo alimentare prima dei vent’anni l’azione non poteva proporsi con la procedura semplificata degli art. 425 segg. CPC (art. 280 cpv. 1 e 2 CC), essendo ancorata appunto all’art. 157 CC e non all’art. 279 o 286 CC, essa non poteva proporsi con tale procedura nemmeno nella misura in cui era intesa al mantenimento del contributo dopo la maggiore età. Basti ricordare, per analogia, che quando un’azione di mantenimento (soggetta alla procedura semplificata: art. 279 CC) è promossa insieme con un’azione di paternità (ovvero congiuntamente a un’azione non soggetta a tale procedura), occorre far capo alla procedura ordinaria (Hegnauer, op. cit., pag. 144, n. 21.05).
b) Ne segue che l’intero processo davanti al Pretore del Distretto di Lugano è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile disattenzione. L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro competente a decidere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 39 ad art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informe e con l’intervento di una persona addirittura estranea al processo, come la madre dell’istante). Quanto a un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non si può dire quindi che abbiano subìto pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza impugnata. I due rimedi giuridici presentati a questa Camera possono, ciò posto, essere vagliati nel merito.
I. Sull’appello principale
L’unico punto litigioso verte sull’ammontare della somma che __________ può esigere dal padre dopo la maggiore età. Il convenuto ha rinunciato già in prima sede a contestare il diritto della figlia a riscuotere un contributo finanziario per conseguire la licenza in __________ e __________ presso l’Università di __________. L’appellante, da parte sua, non insiste più sulla corresponsione prima della maggiore età di un contributo diverso da quello fissato dal giudice del divorzio né sul pagamento di metà del capitale derivante dalla citata polizza di assicurazione sulla vita. Controversa rimane quindi – come detto – l’entità dell’importo a carico del convenuto dal dicembre 1992, che la figlia definisce insufficiente.
Dopo avere calcolato in fr. 1681.– il fabbisogno mensile della figlia, il primo giudice ha accertato che il convenuto, direttore di __________, percepisce uno stipendio netto di fr. 11 542.40 mensili e ha un fabbisogno di fr. 6812.–. La madre, __________ (a tempo parziale) presso una compagnia di __________, guadagna fr. 4300.– netti e ha un fabbisogno di fr. 3890.– mensili. In tali circostanze egli ha ritenuto di porre a carico del padre una partecipazione di fr. 1400.– mensili al mantenimento della figlia e di lasciare la rimanenza a carico della madre, tenuta anche a prestazioni in natura nei periodi infrasmestrali e nei fine settimana durante i quali la figlia rientra nel Ticino.
L’appellante fa valere anzitutto che il suo fabbisogno mensile ammonta a fr. 2581.60, non a fr. 1681.–. L’argomentazione è parzialmente fondata. Dopo la maggiore età dei figli le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), ritenute da questa Camera un buon punto di riferimento per determinare i contributi a favore di minorenni, non danno più indicazioni. Il fabbisogno dell’appellante va determinato quindi, dal 1° dicembre 1992, in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, ossia fr. 940.– mensili fino al 31 dicembre 1993 e fr. 1025.– dopo di allora (tabelle edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello come autorità di vigilanza, identiche per il fabbisogno di persone sole ai minimi di esistenza vigenti nel Canton Vaud). A tale somma vanno aggiunti i costi dell’alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione. Se si considera che __________ paga
fr. 585.– mensili per l’alloggio a __________ (senza autorimessa: doc. AAA, terzo foglio), circa fr. 155.– di cassa malati, fr. 30.– di AVS e approssimativamente fr. 430.– di formazione (fr. 70.– circa di tasse di iscrizione e di esame, fr. 160.– per il rientro quindicinale da __________ a __________, fr. 200.– stimati per l’acquisto di materiale scolastico), si ottiene un totale di fr. 2140.– fino al 31 dicembre 1993 e di fr. 2225.– mensili dopo di allora. Ulteriori maggiorazioni non si giustificano, ove si pensi che come studente l’interessata può notoriamente fruire di tariffe speciali nelle mense universitarie, per accedere a spettacoli e manifestazioni, presso librai e rivenditori determinati, per i premi della cassa malati, per gli abbonamenti ai mezzi pubblici e così via.
Secondo l’appellante, la madre non può essere chiamata a contribuire al suo fabbisogno in denaro. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in linea di principio è possibile esigere da un genitore prestazioni per il mantenimento di un figlio maggiorenne agli studi se, una volta corrisposte tali prestazioni, al genitore rimane un reddito che eccede all’incirca del 20% il minimo vitale in senso esteso (DTF 118 II 99 consid. 4b). In concreto lo stipendio della madre ammonta a fr. 4300.– netti mensili, tuttavia essa non profitta appieno della sua capacità lucrativa (lavora 32 ore la settimana: doc. BBB), senza che ciò sia dovuto all’età o allo stato di salute. Dai genitori nondimeno può essere preteso uno sforzo equivalente nel mantenimento dei figli (non si vede perché il padre debba lavorare a tempo pieno e la madre no, le difficoltà connesse all’attuale periodo di ristagno economico valendo notoriamente anche nel settore __________), tanto più che nel caso in esame il divorzio risale al 1987 e che a quell’epoca la madre dell’appellante (37 anni) non doveva già più occuparsi di bambini in tenera età. Lavorasse a tempo pieno, essa potrebbe conseguire un reddito attorno ai fr. 5300.–, ciò che le permetterebbe di avere un’eccedenza a fine mese di circa fr. 630.– (fr. 5300.–, meno il fabbisogno di fr. 3890.– maggiorato del 20%). Il fatto ch’essa tiene a disposizione della figlia una camera per le vacanze infrasemestrali e i fine settimana nulla muta, poiché di ciò si tiene già calcolo riconoscendole l’intero onere ipotecario gravante lo stabile (meno evidentemente la quota del figlio __________, che rientra nel fabbisogno di quest’ ultimo).
Sostiene l’appellante che lo stipendio mensile del padre non è di fr. 11 542.40, bensì di fr. 12 504.–. Essa non pretende però che il primo giudice abbia interpretato erroneamente il doc. 1 e nemmeno spiega da quale atto di causa si dedurrebbe la riscossione di una tredicesima o di gratifiche a fine anno. Non vi è ragione quindi per rimettere in causa l’accertamento del Segretario assessore. Quanto al fabbisogno di fr. 6812.– mensili (in cui è incluso il contributo mensile di fr. 1432.– erogato al figlio __________: riassunto scritto allegato al verbale del contraddittorio, act. II, sesto foglio), esso non comprende – contrariamente a quello della madre – l’onere fiscale, che è arbitrario omettere (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso), ma al cui proposito manca qualunque indicazione e che non incombe a questa Camera calcolare (DTF del 27 maggio 1991 in re J. contro S., inedita). Si può in ogni modo tenere conto dell’ omissione aumentando (con molta prudenza) il fabbisogno proprio del padre a fr. 7000.– mensili. Ciò significa ch’egli ha un’eccedenza, a fine mese, di circa fr. 1700.– (fr. 11 542.40, meno il fabbisogno di fr. 7000.– aumentato del 20%, meno il contributo di fr. 1432.– al figlio __________).
Ciò posto, appare equo che il convenuto contribuisca al mantenimento dell’appellante con l’eccedenza di fr. 1700.–. Dato che la figlia ha un fabbisogno mensile variante tra fr. 2100.– mensili e fr. 2225.–, la madre deve sussidiare a sua volta la figlia con la propria eccedenza (potenziale) di fr. 630.– in misura crescente da fr. 440.– a fr. 525.– mensili. I due genitori sono chiamati, con ciò, a contribuire sostanzialmente ognuno nella misura delle proprie forze.
Diversa è la situazione dopo la maggiore età del secondogenito __________ (__________1994), poiché dopo di allora ridonda al padre un’eccedenza di fr. 1432.– mensili. Dal 1° marzo 1994 è giustificato porre a carico del convenuto, dunque, l’intero importo di fr. 2000.– mensili richiesto dalla figlia. Quest’ultimo aumento non trova applicazione, evidentemente, qualora il convenuto dovesse sussidiare il mantenimento del figlio __________ anche dopo la maggiore età. In tal caso, anzi, potrebbero essere imposti sforzi supplementari sia ai genitori, che potrebbero vedersi costretti a ridurre il tenore di vita, sia alla figlia __________, che potrebbe essere tenuta a sopperire parzialmente al proprio fabbisogno. La questione esula tuttavia dal quadro dell’attuale procedura e non può essere vagliata oltre.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
In questa sede si giustifica di suddividere gli oneri dell’appello principale in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, ove si pensi che la figlia ottiene sostanzialmente la metà di quanto richiesto (fr. 1700.– mensili in luogo di fr. 2000.–) e che l’eventuale aumento a fr. 2000.– (indipendente dalle argomentazioni dell’appello) è subordinato al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio __________. L’appellante adesivo, soccombente, sopporta invece gli oneri del suo ricorso e corrisponderà alla controparte una congrua indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
(Lemmi invariati)
Per il rimanente la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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