AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.163
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00163
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (provvedimenti cautelari in procedura di
stato) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con petizione dell'11 marzo 1986 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ nata __________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
visto
l’appello del 20 novembre 1989 di __________ __________ contro il decreto
emanato il 10 novembre 1989 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
osservato
che con decreto del 21 giugno 1996 l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è stata respinta;
richiamata
la diffida 21 giugno 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale
all’appellante è stato fissato un termine scadente il 10 luglio 1996 per
effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale di appello, introiti __________,
Lugano, un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per le presumibili spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell’importo nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;
preso
atto che l’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una
riduzione della somma o una dilazione del termine;
rilevato
che non giova all’appellante il fatto di non avere ritirato il decreto del 21
giugno1996, un invio giudiziario essendo reputato notificato in tali casi il
settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio posta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 4 e 8 ad art. 124 CPC);
ritenuto
che nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto;
considerato
che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal riscuotere
spese e dall’assegnare ripetibili;
decreta:
-
L’appello è
dichiarato deserto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non si riscuotono
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster