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Numero d'incarto:
11.1995.162
Data decisione, Autorità:
12.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00162
Lugano
12 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ________ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 4 giugno 1991 da
, __________ (, __________)
__________ , __________ ()
__________, __________
__________ __________, __________
formanti
la comunione ereditaria fu __________ __________ __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari del
Condominio __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso
che il 20 settembre 1993 la Comunione dei comproprietari del “Condominio
__________ ” ha presentato appello contro la sentenza emanata il 23 luglio 1993
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
osservato
che con ordinanza del 7 ottobre 1993 la procedura è stata sospesa in vista di
trattative fra le parti;
preso
atto che con lettera del 24 aprile 1997 gli appellanti hanno comunicato che la
causa può essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta
– per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite,
con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato
che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle
ripetibili, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal
patrocinatore degli appellati il 24 aprile 1997;
ritenuto
che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura
non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia ridotta fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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