AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.160
Data decisione, Autorità: 20.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00160
Lugano 20 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____________________. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (rapporti di vicinato) promossa con petizione 6 ottobre 1988 da
__________ __________, __________ __________ __________ __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ , __________ __________ ____________________, (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 27 settembre 1994 di __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 giugno 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ è proprietaria del fondo n. __________RFD di __________ e __________ __________ è proprietario della contigua particella n. __________. Negli anni 1986/87 __________ ha edificato sul proprio fondo uno stabile di abitazione. I lavori di scavo hanno prodotto una ripida scarpata, alta fino a circa 7 metri, nella parte nord–est della proprietà __________ a confine con la particella __________, che è stata in parte riempita con materiale di riporto, fino all’altezza del primo piano della casa. In un secondo tempo (1988/89) __________ __________ ha costruito un muro a sostegno della parte inferiore della scarpata.
B. Preoccupata per la stabilità e la staticità del proprio fondo, il 6 ottobre 1988 __________ ha convenuto in giudizio __________, chiedendone la condanna a eseguire le opere di sostegno, contenimento e sistemazione dell’aspetto esterno e ogni altra ritenuta necessaria dal perito giudiziario per ripristinare la scarpata. L’attrice ha inoltre chiesto in via cautelare che fosse fatto ordine al convenuto di sospendere immediatamente i lavori relativi alla sistemazione del pendio, rinunciando poi a tale domanda il 25 ottobre 1988, in occasione dell’udienza di discussione. Le parti hanno deciso di comune accordo a tale udienza di far allestire una prova a futura memoria e di sospendere la causa durante il tempo necessario a tale accertamento. Fallite le trattative, la causa è stata poi riattivata il 16 novembre 1989.
C. Con risposta del 29 novembre 1989 __________ ha proposto di respingere la petizione – in via cautelare e nel merito – contestando che gli scavi effettuati abbiano messo in pericolo stabilità e staticità del fondo dell’attrice.
Nella replica del 19 gennaio 1990, fondandosi sulle risultanze della prova a futura memoria allestita dall’ing. __________ __________, __________ __________ ha precisato le proprie domande di giudizio, chiedendo che al convenuto fosse fatto ordine di eseguire a proprie spese, alternativamente, l’innalzamento del muro già esistente con riempimento dell’intercapedine retrostante, o la creazione di una brema finalizzata all’edificazione di un secondo muro di sostegno e, in subordine, la costruzione di un muro di rivestimento–sostegno con elementi prefabbricati di cemento. Essa ha inoltre postulato la condanna di __________ __________ al pagamento di fr. 9’423.– a titolo di risarcimento del danno, a copertura delle spese avute per la perizia a futura memoria e per il maggior costo sopportato dalla costruzione di un muro di delimitazione sul proprio fondo, dotato di particolari accorgimenti di sicurezza.
Con la duplica del 12 febbraio 1990 __________ __________ si è riconfermato nella domanda di reiezione dell’azione.
D. Completata l’istruttoria, nella quale è stata pure allestita una perizia giudiziaria – ancora ad opera dell’ing. __________ –, entrambe le parti hanno inoltrato un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Nel proprio allegato 21 febbraio 1994 l’attrice ha postulato la condanna del convenuto a innalzare il muro esistente di ca. 30 cm, procedendo inoltre ad ancorare allo stesso il muretto di sopraelevazione, mediante infissione di spezzoni di acciaio e a riempire il vano verso la scarpata con materiale alluvionale adeguatamente compattato. Inoltre si è riconfermata nella richiesta di risarcimento, ridotta a fr. 5’630.–. Con le conclusioni 10 febbraio 1994 __________ ha ribadito la richiesta di reiezione integrale della petizione.
E. Statuendo il 21 giugno 1994 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto gli oneri processuali di fr. 2’000.– a carico dell’attrice, pure tenuta a rifondere al convenuto fr. 4’000.– per ripetibili. Il primo giudice ha negato il presupposto dell’eccesso pregiudizievole della proprietà della vicina, non essendosi verificato a suo giudizio alcun danno concreto ed effettivo sul fondo dell’attrice. Egli ha respinto la richiesta di risarcimento del danno per carenza dei requisiti dell’illiceità e della causalità adeguata e ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento delle spese di perizia (prova a futura memoria) per il fatto che si tratterebbe di spese processuali ai sensi degli articoli 147 segg. CPC, da suddividere tra le parti in ragione della rispettiva soccombenza.
F. __________ è insorta contro la sentenza citata il 27 settembre 1994. Essa chiede – in ordine – che la sentenza impugnata sia annullata per violazione di una formalità essenziale della sentenza e rinviata al Pretore per nuovo giudizio, il primo giudice non essendosi accorto che nel memoriale conclusivo essa aveva ridotto le proprie domande (art. 285 cpv. 2 lett. d, art. 326 lett. a CPC). Nel merito, l’appellante chiede – in via principale – che al convenuto sia fatto ordine di innalzare il muro di sostegno di circa 30 cm, come indicato nel memoriale conclusivo (pt. F); ancora, che __________ sia condannato a versarle fr. 5’630.– a titolo di risarcimento dei danni e che gli oneri processuali di fr. 2’000.– siano posti a carico del convenuto, pure tenuto a rifonderle una congrua indennità per ripetibili secondo il prudente apprezzamento della Camera. In via subordinata, l’appellante propone che sia fatto ordine al convenuto di eseguire la costruzione di un muro di rivestimento–sostegno con elementi prefabbricati di cemento (perizia pag. 7), invariate le domande relative al risarcimento dei danni e agli oneri processuali. In via ancor più subordinata, essa chiede che la tassa di giustizia e le spese, di fr. 2’000.–, siano suddivise tra le parti in ragione di ½ ciascuno e che per ripetibili essa sia tenuta a rifondere alla controparte solo l’importo di fr. 500.–.
G. Nelle osservazioni del 7 novembre 1994 il convenuto propone di respingere l’appello.
Considerato
in diritto:
a) L’appellante chiede in ordine che la sentenza impugnata sia annullata per violazione di una formalità essenziale (art. 285 cpv. 2 lett. d CPC) con rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 326 lett. a CPC, il primo giudice avendo ignorato la riduzione delle domande di giudizio avvenuta con l’allegato conclusivo.
b) Una parte può chiedere, unitamente all’appello di merito, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al pretore per nuovo giudizio, se in suo pregiudizio siano stati fatti atti nulli ai sensi degli art. 142–146 CPC (art. 326 lett. a CPC). Secondo l’art. 285 cpv. 2 lett. d CPC, a pena di nullità le sentenze devono contenere le domande delle parti. Infine, giusta l’art. 143 CPC gli atti di procedura in urto alle norme procedurali sono annullabili se la violazione della forma arreca alla parte avversa un pregiudizio riparabile solo con l’annullamento.
c) L’attrice ha ridotto nelle conclusioni le proprie domande, scegliendo uno dei tre interventi proposti con la replica e riducendo la pretesa di risarcimento del danno, e il Pretore nella sentenza impugnata ha indicato a torto che entrambe le parti si erano riconfermate nelle rispettive domande. Nondimeno, la conclusione proposta dall’appellante è infondata. Contrariamente al suo assunto, dal vizio non le è derivato alcun pregiudizio, nemmeno sull’assegnazione delle ripetibili. Dalla motivazione del giudizio impugnato si evince appunto che il Pretore avrebbe respinto la petizione anche se avesse indicato correttamente le domande di giudizio dell’attrice. Difatti egli ha respinto la petizione perché ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 685 CC e non per la natura dei provvedimenti o l’importo del risarcimento richiesti. Oltre a ciò, anche senza tale vizio, nulla sarebbe mutato riguardo alle ripetibili, l’onorario dell’avvocato dovendo essere calcolato sul valore di causa della domanda originaria e non in base alle richieste ridotte formulate con le conclusioni (art. 5 e 150 CPC, art. 9 TOA; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 5 CPC n. 7). Su questo punto l’appello si rivela quindi infondato.
a) Il Pretore ha respinto la petizione, argomentando che gli inconvenienti evocati dall’attrice costituirebbero normali ingerenze che il vicino deve tollerare nell’ambito di lavori di costruzione, non essendosi in particolare verificati scoscendimenti sul terreno dell’attrice, né essendo questi prevedibili in un prossimo futuro. L’attrice avrebbe inoltre rifiutato l’offerta del convenuto di posare vasche di cemento dietro il muro di sostegno a salvaguardia della staticità del fondo. Oltre a ciò la questione della stabilità non rivestirebbe importanza primaria, l’attrice non potendo comunque edificare sul proprio fondo le autorimesse da lei previste, ostandovi le norme di piano regolatore.
b) L’appellante rimprovera al Pretore di avere ignorato a torto il giudizio del perito, secondo cui per garantire la sicurezza del proprio fondo anche a lungo termine (oltre 50 anni), sarebbero indispensabili ulteriori interventi di sostegno della scarpata. In altre parole, la circostanza che la situazione di pericolo, concreta, diverrebbe attuale solo tra alcuni decenni, nulla muterebbe al fatto che il convenuto ha ecceduto nei suoi diritti in modo pregiudizievole per la proprietà dell’attrice e pertanto si renderebbero necessari gli interventi di sostegno e di ancoraggio proposti dal perito (perizia febbraio 1992 pag. 6, perizia marzo 1989 pag. 11).
c) Secondo l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Il vicino è tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori, usuali in caso di edificazione o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli deve essere assicurata un’ampia protezione (Meier–Hayoz, Berner Kommentar, 3a ed. Bern 1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius, Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver, SPR, vol. V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art. 685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688 CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II, pag. 171–174). In particolare, l’azione intesa all’adozione di provvedimenti contro il danno temuto presuppone che, con buone probabilità, il rischio paventato si realizzi in futuro (Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 111 e riferimenti giurisprudenziali citati; Steinauer, op. cit., pag. 173, n. 1925).
d) Pur negando il rischio di crolli improvvisi di importanti quantitativi di materiale, il perito giudiziario ing. __________ __________ ha accertato nei propri rapporti (prova a futura memoria del mese di marzo 1989, completazione di prova a futura memoria del luglio 1989, perizia giudiziaria del febbraio 1992) che il muro costruito dal convenuto non è in grado a lungo termine di sostenere il terreno lungo la fascia di confine tra le proprietà delle parti (perizia marzo 1989 pag. 9, completazione prova a futura memoria pag. 6). A suo parere, visti la natura del terreno, l’inclinazione della scarpata e l’azione degli agenti atmosferici, il pendio sarebbe soggetto a un lento degrado, così che, per assicurare la necessaria stabilità e staticità ai fondi in esame, sarebbe indispensabile completare le opere di consolidamento della scarpata già eseguite dal convenuto (perizia marzo 1989 pag. 6). L’edificazione del muretto di sostegno allestito dall’attrice sul proprio fondo in un secondo tempo, avrebbe solamente migliorato la situazione, ma non garantirebbe ancora sufficiente sicurezza. A tale scopo, infatti, l’intera banchina di fondazione, e non solo la parte inferiore della stessa, dovrebbe trovarsi al di sotto dell’angolo di riposo della scarpata: ciò che appunto non si verifica nella fattispecie (perizia febbraio 1992, pag. 5 seg.). Il perito propone pertanto di innalzare di ca. 30 cm il muro di sostegno edificato dal convenuto, ancorando il muretto di sopraelevazione al muro esistente mediante l’infissione di spezzoni d’acciaio, e di riempire il vano verso la scarpata con materiale alluvionale adeguatamente compattato (perizia febbraio 1992 pag. 6, perizia marzo 1989 pag. 11).
e) Nella sentenza il Pretore ha ripreso la deposizione del teste ing. __________ __________, che ha allestito i calcoli statici e i piani esecutivi per il muro di sostegno del convenuto. Esprimendo valutazioni personali, questo testimone ha dissentito dalla conclusione del perito giudiziario sulla necessità di adottare nuove misure di sostegno. Il primo giudice sembra essersi ispirato a tale deposizione testimoniale per negare l’applicazione dell’art. 685 CC, sostenendo che il rischio di instabilità della scarpata sarebbe talmente remoto da rientrare nei normali inconvenienti che il vicino è tenuto a tollerare in occasione di lavori di costruzione. A prescindere dal fatto che il teste in questione è direttamente coinvolto nella vertenza, avendo allestito i calcoli statici per la costruzione del convenuto, mentre invece il perito giudiziario è neutro, essendo del tutto estraneo alle parti, l’opinione del Pretore non può essere seguita.
La dottrina dominante, condivisa dal Tribunale federale, sostiene che l’art. 685 CC trova applicazione solo in caso di interventi eccessivi del costruttore (Meier–Hayoz, op. cit., n. 68 e segg. ad art. 685/686; Steinauer, op. cit., pag. 139) mentre la dottrina minoritaria reputa che sia applicabile a ogni intervento diretto atto a compromettere la stabilità del suolo del fondo vicino (Liver, op. cit., pag. 223, 241 e 242). Lo stesso Tribunale federale, in una recente sentenza, ha tuttavia rilevato che tale divergenza dottrinale non ha alcuna incidenza pratica, da una parte perché la protezione accordata dall'art. 685 CC deve essere ampia e non deve subire restrizioni senza motivi pertinenti, e dall’altra perché il proprietario che costruisce deve prendere spontaneamente tutte le precauzioni necessarie (DTF 119 Ib pag. 341 consid. 3b). Il bene giuridicamente protetto dall'art. 685 CC è infatti la stabilità del suolo e ogni intervento atto a modificare la stabilità del terreno sulla proprietà altrui è di principio contrario al diritto e comporta la responsabilità causale prevista dall'art. 685 CC non appena gli effetti eccedono quanto il vicino è tenuto a tollerare (DTF 119 Ib consid. 5d pag. 347).
A questo proposito non si può sostenere che gli usi locali o la particolare situazione dei fondi in questione giustifichino di far sopportare all’attrice i sicuri rischi di degrado, ancorché lontani nel tempo, accertati dal perito. Anzi, proprio la particolare conformazione geologica dei terreni esaminati impone prudenza, tanto più che il degrado della scarpata, consistente nella progressiva modifica della sua pendenza fino a raggiungere e superare il confine della particella contigua, è dovuto all’azione delle precipitazioni atmosferiche, notoriamente assai abbondanti nel Ticino. Trattandosi inoltre di una zona residenziale non si può lasciar sussistere, per evidenti motivi di sicurezza dell’abitato, il benché minimo rischio di instabilità del terreno. Spettava al convenuto, nell’ambito dei lavori di costruzione da lui intrapresi, prendere i dovuti accorgimenti tecnici per garantire la stabilità e la sicurezza dei terreni vicini. Se è possibile esigere dal vicino che sopporti i disagi temporanei causati da lavori di costruzione in corso, non si può infatti pretendere che tolleri in modo permanente alterazioni strutturali tali da provocare rischi di instabilità.
Il primo giudice non poteva pertanto limitarsi a dichiarare genericamente l’inopportunità dell’adozione di nuovi provvedimenti (sentenza impugnata pag. 8), quando la conclusione del perito giudiziario era del tutto opposta. E neppure poteva conferire forza decisiva alla deposizione dell’ing. __________, per di più direttamente coinvolto nei lavori di costruzione contestati. Il teste deve infatti limitarsi a riferire su fatti a lui noti senza esprimere valutazioni di tipo peritale, devolute al solo perito giudiziario (art. 237 cpv. 1 CPC; Rep. 1977, 116).
Neppure le altre motivazioni addotte dal Pretore sono fondate. Non è ammissibile, infatti, respingere l’azione dell’attrice per il motivo che essa – in una sua strategia processuale – aveva postulato provvedimenti maggiori di quelli offerti dal convenuto (posa vasche di cemento), comunque richiesti in via subordinata (replica pag. 11). Al Pretore spettava decidere se gli scavi litigiosi avevano messo in pericolo il fondo dell’appellante e – nell’affermativa – valutare quali provvedimenti ordinare (Meier-Hayoz, op. cit. , art. 679 CC n. 114). Quanto all’utilizzo futuro del fondo dell’attrice, era ininfluente sapere se la proprietaria avrebbe potuto edificare la progettata tettoia o se si sarebbe limitata a costruire – come è poi avvenuto – solo posteggi scoperti: in entrambi i casi, infatti, la destinazione prevista (posti auto) richiedeva comunque garanzie sufficienti di staticità del fondo (Meier-Hayoz, op. cit., art. 685/686 CC n. 68; art. 679 CC n. 112 seg.).
f) Ne discende che il convenuto è tenuto ad adottare i provvedimenti di sostegno e ancoraggio indicati dal perito giudiziario (perizia febbraio 1992, pag. 6) e richiesti dall’appellante in via principale, avendo messo in pericolo nell’ambito dei lavori di costruzione il fondo dell’attrice (art. 685 CC).
a) Il Pretore ha respinto anche la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’attrice, che ammontava a fr. 9’423.– nella replica e che è poi stata ridotta a fr. 5’630.– con le conclusioni, negando il carattere illecito dell’operato del convenuto e il nesso di causalità tra le spese sopportate dall’attrice e gli scavi contestati. Quanto alla pretesa di rimborso delle spese di perizia (prova a futura memoria), infine, essa andrebbe respinta già per il fatto che – trattandosi di spesa processuale – i relativi costi andrebbero suddivisi tra le parti in virtù della rispettiva soccombenza, secondo gli art. 147 segg. CPC.
b) L’appellante censura queste conclusioni e ribadisce la richiesta di risarcimento del danno, consistente nel maggior costo da lei sostenuto per la costruzione del muro di sostegno in fr. 920.– e nelle spese di perizia a futura memoria, in fr 4’710.–. Queste richieste sono fondate. Sono infatti adempiuti nella fattispecie i requisiti dell’illiceità – data già perché il convenuto ha messo in pericolo il fondo della vicina (Liver op. cit., pag. 241) –, del danno di fr. 5’630.– comprovato dagli atti e neppure contestato (perizia febbraio 1992, pag. 5, 10; decreto Pretore 4 aprile 1989 inc. n. /) e infine del rapporto di causalità adeguato tra il comportamento illecito e il danno. A tale proposito, la perizia giudiziaria attesta chiaramente che i maggiori costi di costruzione del muro costruito dall’attrice e le spese per l’allestimento della prova a futura memoria si trovano in rapporto di causalità adeguata con i lavori di costruzione eseguiti dal convenuto. Si potrebbe invero lasciare indeciso il quesito di sapere se nel caso concreto le spese della prova a futura memoria costituiscano un danno risarcibile (cfr. in questo senso la sentenza della II CCA del 29 dicembre 1994 nella causa W. c. G.) o siano da considerarsi spese processuali, come deciso dal Pretore, visto che nell’uno come nell’altro caso andrebbero comunque a carico del convenuto. Nella fattispecie, tuttavia, la prova a futura memoria ha fatto oggetto di una procedura separata, distinta da quella di merito e le cui spese sono state regolate in modo indipendente. Si giustifica quindi l’accoglimento della richiesta di risarcimento presentata dall’attrice.
L’appello merita pertanto accoglimento nella sua domanda principale, con la conseguenza che le domande subordinate divengono prive di oggetto.
L’appellante ha postulato in via principale che gli oneri processuali fossero posti a carico del convenuto, condannato a rifonderle una congrua indennità per ripetibili, da stabilire secondo l’equo apprezzamento della Camera. Nella misura in cui tale domanda è volta ad ottenere una modifica dell’importo dell’indennità per ripetibili deciso dal Pretore, essa si rivela improponibile, l’appello contro le ripetibili dovendo esprimere la somma della riduzione o dell’aumento postulati (Rep. 1993 pag. 227). Le ripetibili di prima sede rimangono quindi in fr. 4’000.–, come deciso dal primo giudice, e sono a carico del convenuto, soccombente, che rifonderà all’appellante anche un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata
La petizione 6 ottobre 1988 di __________ __________ è accolta.
1.1 A __________ __________ è fatto ordine di eseguire a proprie spese le seguenti opere:
– innalzamento dell’attuale muro di sostegno sul fondo n. 329 di ca. 30 cm così che tutta la banchina di fondazione venga a trovarsi al di sotto dell’angolo di riposo della scarpata;
– ancoraggio del muretto di sopraelevazione al muro esistente mediante infissione di spezzoni d’acciaio;
– riempimento del vano verso la scarpata con materiale alluvionale adeguatamente compattato;come indicato nella perizia di merito (pag. 5, 6).
1.2 Il convenuto è condannato a versare all’attrice l’importo di fr. 5’630.– oltre interessi al 5% dal 17 aprile 1989 a titolo di risarcimento del danno.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 4’000.– per ripetibili.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
già anticipati dall’appellante, sono posti sti a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud .
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster