AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.155
Data decisione, Autorità: 07.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.95.00155
Lugano 7 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 maggio 1992 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
premesso che il 2 agosto 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare emanato il 19 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 26 agosto 1993 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro il medesimo decreto;
ricordato che il 23 novembre 1993 tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato su richiesta delle parti, essendo in corso trattative;
preso atto che il 30 marzo 1998 l’attore ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di ritirare la petizione di separazione, ciò che equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);
rilevato che il 3 aprile 1998 l’appellante principale ha comunicato di acconsentire allo stralcio dell’appello, ciò che pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);
osservato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato tuttavia che in concreto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
considerato che la particolarità della fattispecie induce a non riscuotere spese né tassa di giustizia;
ritenuto che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster