AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.154
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00154
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 settembre 1985 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e
__________ nata __________, già in __________;
premesso che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a chiusura delle operazioni di divisione relative alla successione del defunto __________ __________, con decreto 22 agosto 1990 ha tassato la nota del notaio divisore avv. __________ __________ in fr. 175’231,40;
ricordato che il 3 settembre 1990 __________ e __________ hanno ciascuno interposto un appello contro il citato decreto 22 agosto 1990, chiedendo la riduzione dell’onorario notarile a fr. 50’000.–;
richiamata l’ordinanza 18 settembre 1990 con la quale la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra gli appellanti e il notaio divisore;
preso atto che entrambi gli appellanti, interpellati il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, hanno comunicato il 16, rispettivamente il 22 gennaio 1996 che la controversia è stata risolta con un arbitrato e che la causa può essere stralciata dai ruoli;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie gli appelli non sono stati intimati alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster