AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.152
Data decisione, Autorità: 23.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00152
Lugano 23 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ (accertamento della proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 3 agosto 1983 dal
Patriziato di __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
COMUNE di __________ __________ (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 giugno 1990 presentata dal Patriziato di __________ __________ contro la sentenza emanata il 25 maggio 1990 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 16 luglio 1990 presentata dal Comune di __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con atto di compravendita del 23 settembre 1931 il Patriziato di __________ (ora frazione di __________ __________ ) ha venduto al Patriziato di __________ __________ (ora Comune di __________ __________) uno scorporo di terreno di 210 m2, situato nella zona __________ di __________, per permettere la captazione di una sorgente (presa n. 1). Nelle vicinanze della citata sorgente esistevano due prese d’acqua (prese n. 2 alta e bassa) sfruttate dal Comune di __________ __________, che sono state oggetto di miglioria e di risanamento negli anni Sessanta, come pure a partire dal 1979. Ritenendo queste due ultime sorgenti di sua proprietà, il Patriziato di __________ __________ ha in un primo tempo incaricato l’ing. __________ __________ di procedere alla verifica dei confini giurisdizionali tra i Comuni di __________ __________ e di __________ __________, e successivamente si è rivolto al Consiglio di Stato con un’istanza di intervento contro l’operato del Comune di __________ __________ in relazione allo sfruttamento delle sorgenti in zona __________ di __________.
Il 24 novembre 1980 l’ing. __________ ha rilasciato il rapporto tecnico conclusivo, proponendo due soluzioni per la definizione dei confini giurisdizionali tra i Comuni di __________ __________ e di __________ __________. Il 16 marzo 1982 l’esecutivo cantonale ha rinviato la sua decisione sino al termine della procedura di accertamento della proprietà da promuovere davanti il competente foro civile.
B. Il 3 agosto 1983 il Patriziato di __________ __________ ha convenuto il Comune di __________ __________ dinanzi il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo l’accertamento della sua proprietà relativamente ai fondi situati in zona __________ di __________ fino al confine tra i Comuni di __________ __________ e __________ __________, secondo la vecchia mappa dell’ex Comune di __________, subordinatamente secondo la vecchia mappa del Comune di __________ __________ e in via ancora più subordinata, secondo la nuova mappa stabilita in base alla proposta n. 1 dell’ing. __________, formulata nel rapporto tecnico di accertamento del confine territoriale tra i Comuni di __________ __________ e __________an __________ in zona __________ del 24 novembre 1980. Esso ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 35’478.– per l’acqua captata dal 1° gennaio 1979 all’introduzione della causa e il riconoscimento di un’indennità annua di fr. 7’884.– per le future captazioni d’acqua. Con risposta del 20 ottobre 1983 il Comune di __________ __________ si è opposto alle domande di petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno prodotto un memoriale conclusivo, confermandosi sostanzialmente nelle rispettive domande e argomentazioni. Esse hanno rinunciato al dibattimento finale (verbali pag. 18).
C. Statuendo il 25 maggio 1990, il Pretore ha respinto la domanda di accertamento e, dopo aver riconosciuto al convenuto una servitù di presa e di condotta di sorgente per l’acqua captata dalle prese n. 2, ha obbligato il Comune di __________ __________ a versare l’importo di fr. 5’500.– per l’acqua captata dalla presa n. 1 dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1989, oltre a un’indennità annua di fr. 500.– dal 1° gennaio 1990. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 7’000.– sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10’000.– a titolo di ripetibili.
D. Contro la predetta sentenza il Patriziato di __________ __________ è insorto con un appello del 19 giugno 1990 in cui chiede, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua petizione e in via subordinata di annullare la decisione impugnata e di ordinare una perizia complementare sulla proprietà delle sorgenti situate in zona __________ di __________. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 1990 il Comune di __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta perché la petizione sia integramente respinta. Il Patriziato di __________ __________ nelle sue osservazioni del 14 settembre 1990 postula la reiezione dell’appello adesivo.
E. Le parti sono state convocate da questa Camera alla discussione del 10 dicembre 1992, rispettivamente del 2 febbraio 1993, in occasione delle quali è stata formulata una proposta di transazione giudiziale. Accettata dall’attore con scritto del 14 maggio 1993, essa è stata respinta dal convenuto il 2 giugno successivo.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello principale
L’appellante si duole di tali risultanze, asseverando che l’istruttoria, e in particolare la deposizione del teste ing. __________, ha confermato la sua proprietà del terreno dal quale sgorgano le sorgenti. Considerato che queste si trovano sul territorio giurisdizionale di __________ __________ e che i confini tra i due Comuni corrispondono ai confini tra i due Patriziati, esso ritiene che nella fattispecie si imponeva un’inversione dell’onere probatorio nel senso che spettava al convenuto provare la proprietà sulle sorgenti.
a) L’appellante sostiene che le sorgenti oggetto delle prese n. 2 bassa e alta, trovandosi sul territorio giurisdizionale di __________ __________ e coincidendo i confini comunali con quelli patriziali, devono essere riconosciute di sua proprietà. Ora, non è contestato che le sorgenti in esame si trovano sul territorio giurisdizionale di __________ __________o. Come risulta dai nuovi piani di terminazione dei confini giurisdizionali tra i Comuni di __________ __________ e __________ __________, le sorgenti e le relative captazioni si trovano sul territorio giurisdizionale di __________ __________ (doc. DD; deposizione ing. __________, pag. 4). Se non che, contrariamente all’opinione del Patriziato di __________ __________ (appello pag. 5), un Comune ticinese può anche essere proprietario di fondi al di fuori del proprio territorio giurisdizionale. Certo, il confine di ogni Comune è verificabile attraverso le mappe comunali, ma ciò non significa che i confini della proprietà privata (in questo caso di altri enti pubblici) coincidano necessariamente con il confine giurisdizionale di un Comune. A prescindere dalla circostanza che nella fattispecie il Comune di __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ __________, ciò che di per sé basterebbe per smentire la tesi dell’appellante, non vi è nessuna norma legale che vieta a un Comune ticinese di possedere beni immobili situati nella giurisdizione di altri Comuni. Del resto il teste __________ ha riferito di aver visto un termine di confine tra i due Patriziati a metà tra la presa 2 alta e la presa 2 bassa, ciò che, pur con le riserve espresse al considerando 2c, permetterebbe finanche di confermare una possibile divergenza tra i confini patriziali e i confini giurisdizionali. Va rilevato infine che se dal piano di situazione dei boschi del Patriziato di __________ __________ (doc. CC) l’andamento del confine patriziale corrisponde con quello risultante dalla vecchia mappa comunale, l’ing. __________ ha avuto comunque modo di precisare che il citato piano è pur sempre approssimativo, ragione per cui non è possibile giungere alle conclusioni addotte dall’attore.
b) L’appellante ribadisce invero che l’istruttoria ha provato la sua proprietà sulle sorgenti. A torto. Il teste ing. __________ ha precisato di essersi occupato unicamente dell’accertamento dei confini giurisdizionali tra i due Comuni in località __________ (deposizione __________ pag. 3). Dal suo referto peritale risulta inoltre che della zona contestata esistono due vecchie mappe comunali e che entrambe riportano i seguenti segni di confine: punto di confine alla chiesetta di __________, comune per __________, __________ e __________ __________ (punto I), punto di confine a circa 190 metri a valle del punto I per i Comuni di __________ e __________ __________ (punto II) e punto di confine a circa 390 metri a valle del punto I, rispettivamente a 200 metri dal punto II per i Comuni di __________ e __________ __________ (punto III). Al sopralluogo del 20 luglio 1979 sono stati rilevati i segni di confine I e II, mentre il segno III non è stato rintracciato. Come esposto dal geometra, al fine di procedere all’identificazione di quest’ultimo termine si sono sovrapposte le due vecchie mappe e per ricostruire il confine tra i punti II e III, è stata operata una media degli angoli I, II e III misurati sulle due vecchie mappe e delle distanze misurate tra i punti II e III sulle vecchie mappe (cfr. doc. AA1 con le planimetrie allegate e deposizione ing. __________ pag. 3). Questa soluzione, possibile per la determinazione dei confini territoriali, non può per contro essere ammessa per l’accertamento della proprietà privata, fondandosi su calcoli matematici senza relazione alla situazione di fatto.
c) Il teste __________ __________, che nel 1931 ha partecipato all’esecuzione delle prese n. 1 e n. 2 bassa, ha ricordato di aver visto un sasso rettangolare a testa arrotondata con le scritte P.V. (Patriziato di __________) e P.G. (Patriziato di __________), delle dimensioni di 15 cm di base e sporgente 30 cm, che si trovava a circa metà tra la presa alta e quella bassa, ossia a una ventina di metri da queste prese in direzione di __________ __________. Ora, a prescindere dalla circostanza che la presenza di questo termine non è stata riscontrata in sede di sopralluogo, l’indicazione appare vaga e imprecisa ed è in contraddizione con altri elementi istruttori. Dal fascicolo processuale risulta infatti che il 14 agosto 1931 l’allora amministrazione patriziale di __________ __________ chiese all’omonima amministrazione di __________ (ora Patriziato di __________ __________), il permesso di spostare la presa utilizzata di circa 40 metri, invadendo così il territorio del Patriziato richiesto di una decina di metri e l’autorizzazione di sfruttare un’altra sorgente, sempre sul territorio del Patriziato richiesto; a margine di questa lettera figura un’annotazione a mano che situa la sorgente da sfruttare a 50 metri dal confine del Patriziato richiedente (doc. C e 1). Ritenuto che verosimilmente nella zona l’appellato sfruttava già dal 1914 una presa (doc. AA1 pag.3, presa n. 2 alta) e che lo spostamento di circa 40 metri (di cui 10 nel territorio di __________ __________) concerne questa presa (con la susseguente costruzione della presa n. 2 bassa), l’ubicazione del termine indicata dal teste __________ non coincide con l’indicazione che la nuova sorgente da sfruttare (presa n. 1 e oggetto della compravendita) si trova a 50 m dal confine dei due enti. Dal sopralluogo del 5 settembre 1985 si è potuto constatare che dalla presa n. 1 al riale, adiacente alle prese n. 2, intercorre una distanza di circa 50 metri, circostanza confermata anche dall’ing. __________ (verbali pag. 4); appare perciò improbabile che il confine tra i due patriziati passasse tra la presa n. 2 alta e quella n. 2 bassa. Si aggiunga che per il teste __________ __________ il confine tra i due Patriziati passava in mezzo al riale che scorre nelle vicinanze della presa n. 2, ciò che risulta per altro dalla vecchia mappa comunale di __________ __________ (doc. AA3).
d) In queste circostanze, e in mancanza di una prova chiara della proprietà dell’appellante, il vaglio critico delle prove addotte, per induzione o deduzione logica, non permette di suffragare il convincimento che con ogni probabilità le argomentazioni esposte dal Patriziato di __________ __________ sono aderenti alla realtà. In sostanza nella fattispecie non essendo stata portata la prova univoca e non potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, è impossibile concludere per la predominanza degli elementi affermativi su quelli negativi (Rep. 1974 128). Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere respinto e il giudizio pretorile confermato.
Il Pretore, dopo aver rilevato l’impossibilità di accertare la proprietà dell’appellante sulle sorgenti contestate, ha considerato che, come che sia, questi non avrebbe avuto la possibilità di richiedere un’indennità per l’uso delle sorgenti, essendo dati in ogni modo i presupposti per una prescrizione acquisitiva di una servitù di presa e di condotta di sorgente a favore del convenuto (sentenza pag. 11). L’appellante sostiene invero che non essendovi la prova certa del tempo trascorso, la prescrizione acquisitiva non poteva essersi compiuta. Ora, a prescindere dalla circostanza che per il Tribunale federale la prescrizione straordinaria di una servitù è ammissibile dopo il 1° gennaio 1912 solo se il fondo non è intavolato nel registro fondiario federale e nemmeno figura in strumenti cantonali di pubblicità fondiaria che abbiano, per quanto riguarda le servitù, gli effetti dell’art. 48 cpv. 1 e 2 tit. fin. CC, ciò che nella circostanza sarebbe ancora da definire (per un riassunto della problematica: I CCA sentenza del 22 giugno 1992 in re Comune di B.: pubblicata in: Rep. 1993 173, consid. 3), il sindacato del primo giudice non può essere condiviso. In realtà, premessa l’impossibilità di accertare la proprietà del Patriziato di __________ __________ sulle sorgenti in questione, la domanda di indennizzo da questi formulata doveva essere respinta senza particolare disamina, non essendone dati i presupposti. Concedendo al convenuto una servitù di presa e di condotta, per altro mai postulata, il Pretore ha statuito oltre i limiti della domanda e su di un punto non richiesto dalle parti (art. 86 CPC). Ne discende che la censura dell’appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe assegnato a torto la servitù al convenuto è fondata e merita protezione, ragione per cui su questo punto l’appello deve essere accolto.
L’appellante ritiene infine che il Pretore avrebbe dovuto ordinare d’ufficio una perizia, vista l’importanza della fattispecie. A torto. Per l’art. 88 CPC in ogni stadio di causa che precede l’emanazione della sentenza è in facoltà del giudice, in particolare, di ordinare d’ufficio le perizie e le ispezioni (lett. a). Tale disposto, riservato a casi eccezionali, non costituisce però una deroga al principio attitatorio e non può essere invocato per supplire negligenze delle parti nella conduzione dell’istruttoria (Rep. 1988 367 con riferimenti). Incombe alle parti addurre tutto il materiale processuale che comprende oltre alla formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta delle prove; al giudice spetta di apprezzare le prove e di giudicare i fatti (loc. cit.). Nel caso concreto era compito dell’appellante provare che i confini giurisdizionali coincidono con quelli patriziali e che le sorgenti in questione si trovano sul suo territorio, postulando all’udienza preliminare l’allestimento di una perizia, ciò che non risulta essere stato il caso, l’attore essendosi limitato a chiederne una sui quantitativi e sul valore dell’acqua captata dalla parte convenuta (verbali pag. 1). Si aggiunga inoltre che presupposto per assumere prove in appello è che il giudice le ritenga utili a formare il suo convincimento. L’assunzione di prove in appello rientra nella facoltà del giudice senza nessun obbligo in questo senso; in particolare, e ancora una volta, non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella conduzione della fase istruttoria. Infatti questo strumento va concretizzato solo sulla base delle risultanze di causa; altrimenti, in caso contrario, verrebbe svuotato del suo contenuto il principio sancito dall’art. 321 CPC secondo cui alle parti, in appello, è vietato addurre fatti, prove ed eccezioni nuove, ciò che si verifica nella nel caso in esame, la determinazione della proprietà delle sorgenti situate in zona __________ di __________ essendo l’oggetto della causa. Ne segue che l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stato in grado di dimostrare, poiché a esso incombeva l’onere di provare la sua proprietà (art. 8 CC e 183 CPC). L’appello risulta, su questo punto, privo di buon diritto.
II. Sull’appello adesivo
a) Come si è visto in precedenza la captazione n.1 si trova sulla particella n. __________RFD di __________ __________, di 210 m2, ed è stata acquistata il 23 settembre 1931 dall’allora Patriziato di __________ __________ (doc. 5 e D). Il perito dott. ing. __________ __________ ha riferito che durante i lavori di risanamento degli anni Settanta il Comune di __________ ha posato un nuovo drenaggio (presa n. 1 nuova) che sconfina per una lunghezza di 8 m sul territorio di __________ __________ (perizia pag. 3 in fondo). Per poter definire i rapporti di proprietà dell’acqua egli ha stabilito che 1/2.94 dell’acqua captata dalla presa nuova è di proprietà del Patriziato di __________ __________ (perizia pag.7).
b) Per l’art. 704 cpv. 1 CC le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto con il suolo dal quale esse scaturiscono (Steinauer, Les droits réels, tomo II, n. 1685, pag. 93). Nella fattispecie, ritenuto che determinante risulta essere il luogo di captazione (Steinauer, op. cit., n. 1683a con riferimenti giurisprudenziali, pag. 92), e che la presa nuova sconfina per 8 metri sul territorio di __________ __________ (perizia pag. 3), si deve concludere che, almeno per questa proporzione, l’appellante non è proprietario della sorgente in esame, ciò che legittima la domanda d’indennizzo formulata dall’attore. Del resto se l’intenzione dei Patriziati fosse stata unicamente di concedere un diritto d’acqua, mal si comprenderebbe la vendita del terreno sul quale sgorga la sorgente, considerato che i diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui possono essere costituiti come servitù (art. 780 cpv. 1 CC), come diritti personali o oneri fondiari (Steinauer, op. cit., n. 1688, pag. 94) e che, in ogni caso, delimitando il fondo venduto, le parti hanno verosimilmente inteso cedere la sola parte di terreno dalla quale scaturiva la sorgente, senza concedere la possibilità di estendersi oltre.
c) L’appellante adesivo contesta inoltre il calcolo effettuato dal perito per determinare il valore dell’acqua. A torto. L’ing. __________ ha indicato di aver stimato il quantitativo di acqua proveniente dalla parte di drenaggio che fuoriesce dalla particella n. __________ misurando la lunghezza di tutto il drenaggio e facendo la proporzione con la parte non compresa in questa particella (audizione orale, verbali pag. 17). Certo, lo stesso perito ha invero precisato che si sarebbe dovuto scavare e lasciare aperta quella parte di drenaggio tutto l’anno (loc. cit.), ma l’appellante non rende verosimile che ciò facendo il risultato sarebbe mutato. Del resto esso si è limitato a proporre un altro sistema di calcolo, basato sulla distribuzione triangolare della captazione (appello adesivo pag. 5), ma dal verbale di audizione del perito non risulta che tale obiezione sia stata posta al perito e nulla induce a credere che il calcolo effettuato da quest’ultimo non sia attendibile. Ciò posto, e ritenuto che per altro il risultato come tale non è stato contestato, l’appello adesivo dev’essere respinto e su questo punto il giudizio del Pretore dev’essere confermato.
III. Sulle spese
In questa sede gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante principale, pur risultando vittorioso sulla questione relativa alla concessione di una servitù di presa e di condotta di sorgente, non richiesta, è in ogni caso quasi integralmente soccombente nell’esito. Si giustifica pertanto di porre a suo carico i 9/10 delle spese processuali, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Gli oneri dell’appello adesivo sono posti a carico dell’appellante, integralmente soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili si terrà conto del fatto che l’appello adesivo verteva unicamente sull’indennità riconosciuta per l’acqua captata dalla presa n. 1 (fr. 15’500.–).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata à così riformata:
Ogni altra domanda è respinta.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3’550.–
sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e dell’appellato in ragione di 1/10. Il Patriziato di __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 5’000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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