AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.151
Data decisione, Autorità: 17.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00151
Lugano 17 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi, astenutosi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 febbraio 1987 da
__________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, , (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 1° dicembre 1991 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ è proprietaria di uno stabile posto sulla particella n. __________ RFD di __________, la cui facciata nord confina con la proprietà di __________ __________ (fondo n. __________ RFD di __________), ossia con la corte prospiciente la sua casa d’abitazione. Sulla menzionata facciata vi sono sei aperture: tre finestre al piano terreno munite di inferriate e prive di gelosie e le restanti tre al primo piano provviste di persiane. Tutte le finestre sono a prospetto.
Nel mese di settembre 1986 __________ __________ ha chiesto il rilascio dei permessi necessari per procedere alla ristrutturazione del proprio stabile, nel senso di trasformare i locali esistenti in quattro appartamenti di 2 ½ locali, due per piano. Contro il progetto edilizio, che prevedeva - tra l’altro - anche la modifica e un maggior uso delle citate finestre, __________ __________ ha inoltrato opposizione alla richiesta di permesso di costruzione, postulandone la reiezione. Il Municipio di __________, respingendo l’opposizione, ha vincolato la concessione della licenza edilizia alle condizione, in particolare che ai locali WC al primo e al secondo piano siano poste delle finestre fisse e una ventilazione forzata e che, a dipendenza della decisione del giudice prevedente la chiusura delle finestre, i locali soggiorno al primo e al secondo piano sul lato nord fossero oggetto di una variante per la verifica del rispetto dell’art. 34 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (doc. B).
B. Il 4 febbraio 1987 __________ __________ ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona __________ __________i, chiedendo - in via cautelare e supercautelare - che fosse ordinato a quest’ultima di astenersi dal procedere ai lavori di ristrutturazione e - nel merito - che fosse condannata a occludere le citate aperture, subordinatamente a trasformarle in finestre a semplice luce. Il tutto con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e delle sanzioni penali previste dall’art. 292 CP.
La richiesta cautelare è stata parzialmente accolta dal Pretore con decreto del 24 febbraio 1987. L’appello presentato da __________ __________ il 2 marzo 1987 contro il predetto decreto è stato respinto il 20 ottobre 1987 dalla Camera civile di appello.
C. Con risposta del 22 giugno 1987 __________ __________ si è opposta alla petizione, adducendo in particolare di avere acquisito nel tempo un diritto reale al mantenimento delle finestre litigiose e rimproverando all’attore un abuso di diritto, la situazione di fatto essendogli già nota al momento dell’acquisto della proprietà, avvenuta nel 1969. Pure la richiesta subordinata di trasformazione delle aperture in finestre luce sarebbe infondata.
D. Nei successivi allegati preliminari entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e conclusioni, con la precisazione che l’attore ha completato le domande di giudizio, nel senso che - in via ulteriormente subordinata - fosse ordinato alla convenuta di ripristinare la situazione preesistente.
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno inoltrato un memoriale conclusivo, confermandosi nelle rispettive richieste di giudizio. L’attore ha tuttavia rinunciato alla domanda di giudizio formulata per la prima volta con la replica. Il dibattimento finale si è tenuto il 9 luglio 1991.
E. Statuendo il 7 novembre 1991 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 160.– a carico dell’attore, pure tenuto a rifondere alla controparte fr. 4’000.– per ripetibili. Riconoscendo una violazione del diritto di vicinato e negando che la convenuta beneficiasse di una servitù che l’autorizzasse a mantenere le aperture in contrasto con i disposti legali, il Pretore ha nondimeno accertato che __________ __________ poteva valersi di una sporgenza sull’opera giusta l’art. 674 cpv. 3 CC.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 1° dicembre 1991, in cui propone la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la sua petizione e di fare ordine a __________ __________ __________in via principale di procedere all’occlusione delle sei aperture poste sulla facciata nord del suo stabile, e, in via subordinata, di ordinarle la trasformazione delle sei aperture in altrettante finestre a luce.
Nelle osservazioni del 17 gennaio 1992 __________ __________ postula il rigetto del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
In corso di causa la particella n. __________RFD di __________ è passata in proprietà alla moglie dell’attore. __________ __________ non è però subentrata nella lite, così che il procedimento continua tra le stesse parti, esplicando effetti anche nei confronti della nuova proprietaria (art. 110 CPC).
Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante ai fini dell’appellabilità della vertenza. Determinato d’ufficio dal giudice (art. 13 CPC) il valore di causa è decisivo anche per la determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili. Giusta l’art. 15 CPC, se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, come nelle vertenze inerenti ai rapporti di vicinato (art. 9 cpv. 3 CPC, DTF 45 II 402), il valore è determinato dalla domanda, a sua volta fissato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC). Mancando indicazioni in tal senso e in caso di dubbi, la causa va rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso concreto si può prescindere dal rinvio al primo giudice, il valore di causa apparendo manifestamente superiore al limite di fr. 8’000.–. (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 1 e 4 ad art. 15). Con l’allegato conclusivo l’attore ha chiesto infatti la chiusura delle sei finestre poste sulla facciata nord dello stabile della convenuta. L’interesse di __________ __________ all’occlusione delle aperture, contro la prospettiva del mantenimento delle stesse ad uso di 4 appartamenti, è indubbiamente superiore all’importo di fr. 8’000.–, così che l’appello è ricevibile.
Il Pretore ha dapprima accertato una violazione delle norme sulle distanze (art. 125 LAC), poiché le finestre litigiose nella facciata dello stabile della convenuta sono praticamente sulla linea di confine tra le proprietà delle parti. Egli ha poi negato che la convenuta potesse prevalersi di una servitù al mantenimento delle aperture in contrasto con i disposti legali, un siffatto diritto non risultando dal registro fondiario e non essendo realizzati i requisiti dell’acquisizione straordinaria (art. 662 CC). Il primo giudice ha per contro accertato che __________ __________ poteva valersi di una sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, negando per contro il riconoscimento di un’indennità a __________ __________. Egli ha ancora precisato che tale servitù consente alla convenuta di mantenere le aperture nello stato attuale e di procedere inoltre alle modifiche previste con la prospettata ristrutturazione dello stabile, onde il rigetto della petizione.
4.a) __________ __________ rimprovera al Pretore in sostanza di avere riconosciuto alla convenuta una servitù fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, nonostante la controparte non avesse mai chiesto l’applicazione di tale disposto, essendosi sempre limitata a postulare la reiezione della petizione. Il primo giudice avrebbe pertanto statuito oltre le richieste delle parti, così che il giudizio andrebbe riformato nel senso di accogliere la petizione.
b) Per l’art. 685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui (art. 674 CC). Tale disposto prevede a sua volta che qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.
La normativa trova applicazione ai casi di violazione delle norme cantonali sul diritto di vicinato, segnatamente delle norme relative alle distanze per l’apertura di finestre previste dalla LAC (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 20 ad art. 674; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 1990, n. 1645). Come giustamente riconosciuto dal Pretore (consid. 6 sentenza impugnata), inoltre, essa si applica in via analogica anche alle fattispecie - quale quella in esame, - in cui al momento della costruzione i fondi appartenevano al medesimo proprietario e in seguito ad alienazione tale identità è venuta a cadere (Haab/ Simonius/ Scherrer, commentario zurighese, n. 3 ad art. 674 CC; Steinauer, op. cit., n. 1643; I CCA 1° febbraio 1991 in causa C/C e CE fu C, consid. 1.2).
c) Secondo giurisprudenza e dottrina nell’ambito di un’azione in demolizione di un’opera sporgente, la parte convenuta che vi si oppone e che chiede il riconoscimento di un diritto reale sulla sporgenza secondo l’art. 674 cpv. 3 CC, deve formulare la domanda in modo espresso, indipendente, mediante azione riconvenzionale (Gutzwiller/ Hinderling/Meier-Hayoz, SPR, pag. 243). Non è pertanto sufficiente che essa si limiti a proporre la reiezione della petizione, siffatta domanda non implicando di per sé la richiesta in attribuzione di una servitù fondiaria (Cocchi/ Trezzini, CPC commentato n. 12 ad art. 86). In assenza di una specifica azione riconvenzionale, il giudice non può far capo all’art. 674 cpv. 3 CC, poiché si pronuncerebbe su un oggetto essenzialmente diverso da quanto richiesto dalle parti, in violazione dell’art. 86 CPC, per il quale - appunto - il giudice non può accordare più di quanto richiesto dalle parti (Cocchi/ Trezzini, op. cit. loc. cit.). Certo al giudice dev’essere riconosciuta la facoltà di determinarsi liberamente - senza vincolo alle richieste delle parti - per la determinazione delle due soluzioni contemplate all’art. 674 cpv. 3 in fine CC (Meier-Hayoz, op. cit. n. 83 ad art. 674; Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 ad art. 86), ma questa sua facoltà è subordinata alla presentazione della relativa rivendicazione. Nel caso concreto la convenuta si è limitata a indicare che l’esistenza secolare delle aperture legittimava il riconoscimento di un diritto reale (risposta pag. 4) senza formulare una precisa domanda in tal senso, neppure in via subordinata.
La parte appellata sostiene quindi a torto che il Pretore ha applicato d’ufficio il diritto (art. 87 CPC), come suo dovere. Certo se l’opera sporgente sul fondo altrui è stata fatta senza diritto, la domanda del vicino di demolirla contiene come minus quella di assegnare al proprietario costruttore il diritto reale di mantenere la sporgenza, contro indennità di svalutazione del fondo dell’attore (Rep. 1976 1), ma, a differenza dell’attuale fattispecie, nel caso citato il convenuto, opponendosi alla petizione, aveva in ogni caso postulato in via riconvenzionale la proprietà del terreno occupato. In definitiva è vero che il giudice applica bensì il diritto d’ufficio , ma egli non può attribuire a una parte quanto la stessa parte non chiede.
Se ne deduce che la censura dell’appellante, secondo cui il Pretore avrebbe assegnato a torto la servitù alla convenuta in applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC, è fondata e merita protezione, ragion per cui su questo punto l’appello deve essere accolto.
Per l’art. 679 CC chiunque sia danneggiato o minacciato di un danno per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Questa disposizione costituisce la sanzione generale di una violazione delle norme sul vicinato (DTF 107 II 137; Steinauer, op. cit. n. 1892, pag. 163; Meier-Hayoz op. cit. n. 36 ad art. 369).
a) Va innanzitutto precisato che le particelle in questione si trovano nel centro storico di __________a. Orbene il piano particolareggiato del centro storico (PPCS) del Comune di __________, entrato in vigore il 31 dicembre 1985 con l’approvazione del Consiglio di Stato, non contiene alcuna norma sulle distanze delle aperture, ragione per cui alla fattispecie è applicabile la legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero (LAC).
Che nel caso concreto vi sia una violazione delle norme sui rapporti di vicinato non è - come visto - contestato. Le finestre situate sulla facciata dello stabile __________, posto direttamente sul confine tra le due proprietà, non rispettano le distanze legali sancite dalla LAC (art. 125 LAC). Ora l’azione tendente alla cessazione della molestia, di carattere reale, è imprescrittibile (DTF 111 II, 26; 436 consid. 2c), ma è espressamente riservato il caso dell’abuso di diritto, segnatamente ove il vicino ha tollerato per lungo tempo la molestia (Steinauer, op. cit. n. 1923, pag. 172; Meier-Hayoz, op. cit. n. 146 ad art. 679; Waldis, Das Nachbarrecht, Zurigo 1953, pag. 33; Guisan, commento alla DTF 68 II 369 in JdT 1943 476; DTF 83 II 204-205 consid. 2 con riferimenti dottrinali, riferita a costruzioni eseguite in contrasto con una servitù), oppure in circostanze straordinarie, quando l’invocazione delle distanze legali non risponde ad alcun interesse, né individuale né sociale, ed appare precipuamente fatta per dispetto e danno altrui (Rep. 1981 349; 1961 87 con riferimento). Lo stesso principio vige d’altronde per l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991 n. 2047 pag. 437/438 con riferimenti; Meier-Hayoz, op. cit. n. 117 ad art. 641; Steinauer, op. cit., Vol. 1, n. 1040, pag. 270; Rep. 1927 714 in alto).
b) Nella fattispecie __________ __________ ha acquistato la particella n. __________il 27 novembre 1969 dalla Comunione ereditaria fu __________ __________ (cfr. rogito notaio __________ __________). Considerato che la violazione delle distanze delle finestre, sorta con il frazionamento dei due immobili ora di proprietà delle parti in causa, avvenuto nel 1920, era nota al momento dell’acquisto da parte dell’appellante, questi, prima di chiedere la cessazione della molestia, ha tollerato la situazione per oltre 16 anni. Certo, al momento della realizzazione forzata del fondo confinante, egli aveva comunicato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti, all’intenzione dei nuovi proprietari, la sua volontà di chiedere la chiusura delle finestre (doc. 1), ma tale dichiarazione, rilasciata il 1° febbraio 1983, nulla muta alla sostanza: egli si è determinato 14 anni dopo l’acquisizione del suo fondo. La circostanza poi che il 30 gennaio 1985 __________ __________ si sia aggiudicata ai pubblici incanti la particella n. __________e che __________ __________ l’abbia subito dopo convenuta in giudizio nella sua qualità di proprietaria attuale non risulta determinante, perché la violazione era oggettivamente riscontrabile già al momento dell’acquisto del fondo da parte dell’attore (Jacomella, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, pag. 86 riferito alla tempestività dell’opposizione riferita all’art. 674 cpv. 3 CC). In questo senso la protezione della proprietà fondiaria sarebbe illusoria se bastasse un trasferimento di proprietà per poter richiedere ogni volta la cessazione di molestie tollerate per anni (Rep. 1915 569 riferito all’art. 674 CC). Ne discende che le circostanze del caso concreto non giustificano il riconoscimento di un interesse degno di protezione all’occlusione delle finestre in questione 16 anni dopo l’acquisto della proprietà da parte dell’appellante.
I predecessori in diritto delle parti si erano invero preoccupati di risolvere la questione, nel senso di convenire che le aperture esistenti non poteva essere aumentate o modificate (cfr. rogito 10 aprile 1920 tra __________ __________ e __________ __________ nel fascicolo “__________ ”). Una convenzione precaria ha una mera portata obbligatoria ed è considerata come una forma di comodato (Rep. 1978 228 con riferimenti). Dal fascicolo processuale non risulta che l’appellante sia cessionario di tale diritto, di modo che trattandosi, come visto, di un’obbligazione contrattuale essa esplica effetto esclusivamente per le parti all’accordo e per i loro successori a titolo universale (art. 560 CC), e non per i terzi acquirenti (art. 971 CC), (Haab/Simonius/Scherrer, op. cit. art. 674 CC n. 9; Meier-Hayoz, op. cit. art. 674 CC, n. 28; Rep. 1982 375; I CCA del 22 giugno 1981 in causa CE fu C/ B, pag. 12 seg. consid. 2.1). Ne consegue che se tra gli originari proprietari era stata concordata la concessione di un precario e il diritto di chiedere l’occlusione delle finestre apparteneva a __________ __________, con la successiva alienazione il contratto precario è decaduto. L’appellante non poteva quindi prevalersi della convenzione precaria e chiedere su questa base l’occlusione delle finestre contestate a semplice richiesta (Jacomella, op. cit., pag. 89). Del resto l’appellante non pretende neppure di aver stipulato con la parte __________ una nuova concessione precaria, per cui si deve ritenere che egli ha tollerato, in maniera unilaterale la situazione illecita. In questo senso la vicina poteva, in buona fede, ritenere che l’avente diritto continuasse a tollerare le aperture, e non si può certo esigere dopo un periodo più che decennale di tolleranza che essa rinunci alla posizione acquisita (Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, Friburgo 1969, pag.174). D’altronde, contrariamente a quanto sostiene l’appellante (appello pag. 19-20), anche l’acquirente di buona fede, che si è affidato alle risultanze del registro fondiario, nell’esercizio della sua proprietà deve lasciarsi opporre quelle limitazioni che discendono direttamente dalla legge (tra le quali vi è quella dell’art. 674 cpv. 3 CC) o nei casi ove il diritto reale - sebbene non risultante dal registro - viene esercitato in modo evidente. In questi casi la pubblicità naturale sostituisce e sana il difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, sicché il terzo che acquista non è di buona fede (Liver: Rep. 1965 244; I CCA 31 ottobre 1989 in re B-T./B.). Se l’appellante non si è curato di questa circostanza, non può pretendere ora di aver acquisito il fondo nella fiducia dell’inesistenza di tale rapporto. Si aggiunga infine che i precedenti proprietari avevano piuttosto escluso nella nota convenzione precaria la possibilità di aumentare o modificare le finestre, restando inteso che le stesse potevano e dovevano essere mantenute allo stato originario.
L’appellante sostiene di essere rimasto silente per 14 anni poiché le finestre del piano terreno erano rimaste di fatto occluse (appello pag. 20), ma tale circostanza non risulta decisiva. Per finestra si intende un vano praticato nello spessore del muro, verso l’esterno di un locale di un fabbricato, allo scopo di illuminarlo e di arieggiarlo, dando alle persone che si trovano all’interno la possibilità di godere della veduta esterna circostante (Jacomella, op.cit., pag. 45). Dimensioni e altezza del vano, presenza o assenza di vetri o imposte sono particolari che restano indifferenti al concetto generico e fondamentale, così come per stabilire se esiste un’apertura a prospetto, occorre avere riguardo, non già all’intenzione del proprietario che ebbe a praticarla, bensì alla natura dell’opera oggettivamente considerata in quanto essa normalmente offre la possibilità di vedere il fondo altrui (Rep. 1951 128; Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, n. 1656 pag. 705). In questo senso neppure la domanda espressa in via subordinata tendente a trasformare le finestre a prospetto in finestre a semplice luce merita accoglimento.
Si aggiunga infine che, come rilevato dal primo giudice, e non contestato dall’appellante, l’imposizione della chiusura delle finestre arrecherebbe alla convenuta un danno non indifferente, rendendo inabitabili i locali rivolti verso la proprietà dell’attore.
Ne discende che la richiesta formulata dall’appellante risulta abusiva e non merita pertanto protezione. Ciò posto l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 800.–
sono a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
avv. dott. __________ __________, __________,
avv. __________ __________ -__________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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