AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.148
Data decisione, Autorità: 17.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00148
Lugano, 17 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. / (azione di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 giugno 1994 per il tentativo di conciliazione da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 22 luglio (recte: 16 agosto) 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 agosto 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1964) si sono sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1986) e __________ (__________1988). Il marito lavora per la Banca __________ ad __________, la moglie per la __________ a __________. I coniugi si sono separati una prima vol-ta il 18 marzo 1993, quando __________ __________ ha lasciato l’abi-tazione coniugale. Tornata all’inizio di novembre 1993, essa è ripartita il 27 del mese, salvo rinconciliarsi di nuovo con il marito nel febbraio del 1994. La moglie è poi andata a vivere definitivamente per conto proprio il 26 maggio 1994.
B. Il 9 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione. In via provvisionale essa ha postulato l’affidamento dei figli, riservato il diritto di visita del padre, e un contributo mensile di fr. 750.– oltre gli assegni familiari per ogni figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso l’11 luglio 1994. Al contraddittorio sull’istanza provvisionale, tenutosi subito dopo il tentativo di conciliazione, il marito ha avversato le domande della moglie e ha chiesto a sua volta l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita della madre), oltre un contributo mensile di fr. 700.– per ciascun figlio. Entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova.
C. Esperita l’istruttoria provvisionale, alla discussione conclusiva del 4 agosto 1994 ogni coniuge ha ribadito le proprie domande. Statuendo il giorno stesso, il Pretore ha affidato i figli al padre e ha regolato il diritto di visita della madre, tenuta a versare un contributo mensile di fr. 250.– complessivi per i figli. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta per un quarto a carico del marito e per tre quarti a carico della moglie, condannata a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto cautelare __________ __________ è insorta con un appello del 22 luglio (recte: 16 agosto) 1994 nel quale, senza contestare l’affidamento dei figli, chiede di essere liberata da ogni obbligo contributivo verso questi ultimi. Con osservazioni del 9 settembre 1994 __________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto:
Il Pretore ha accertato che nella fattispecie il marito guadagna fr. 6900.– netti mensili e la moglie fr. 3200.–. Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha calcolato quello del marito in fr. 3996.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, costo dell’alloggio fr. 1000.–, ragazza alla pari fr. 1271.50, premio della cassa malati fr. 200.–, onere fiscale fr. 500.–) e quello della moglie in fr. 2275.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, indennità per pasti fuori casa fr. 150.–, locazione fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 200.–, indennità per spese di trasferta fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). I fabbisogni in denaro dei figli sono stati determinati in fr. 700.– mensili per __________ e in fr. 500.– per __________. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che la moglie possa contribuire al mantenimento dei figli con un contributo di fr. 250.– mensili complessivi, “ritenuto naturalmente che gli assegni familiari vengono percepiti dal padre”.
L’appellante si duole della circostanza che il primo giudice le ha riconosciuto nel fabbisogno una spesa per la locazione di soli fr. 600.– mensili invece dei fr. 1100.– pagati effettivamente. Il Pretore ha motivato tale riduzione con il fatto che l’interessata vive insieme a un terzo, il quale deve assumere la quota relativa al costo del proprio alloggio (decreto, pag. 3 in basso). La moglie fa valere nell’appello di abitare da sola e che il suo amico ha un appartamento altrove: la decurtazione di fr. 500.– dal suo fabbisogno mensile non sarebbe pertanto giustificata. In realtà, come si vedrà oltre, nel caso in rassegna non è decisivo sapere se l’appellante abiti da sola o con un terzo. L’appello si rivela fondato infatti anche presumendo questa seconda ipotesi, economicamente più favorevole al marito.
Secondo l’art. 145 cpv. 2 CC il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle Raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento gennaio 1993 in: RDT 1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
Le raccomandazioni appena citate prevedono, per due fratelli aventi __________ e __________ anni, un fabbisogno mensile di fr. 970.–, rispettivamente di fr. 1045.–. I dati si riferiscono nondimeno a una fascia di reddito familiare (attorno ai fr. 6600.– mensili) notevolmente inferiore al guadagno conseguito dalle parti (fr. 10 100.– complessivi). Se in concreto si può prescindere da un aumento dei fabbisogni per i figli, ciò si riconduce al fatto che già occorre maggiorare le poste relative alla cura e all’educazione (fr. 400.– mensili per __________ e fr. 250.– mensili per __________, secondo le note raccomandazioni) a fr. 636.– per ognuno dei figli. Il marito, attivo professionalmente a tempo pieno, ha dimostrato in effetti di rimunerare una ragazza alla pari con fr. 1271.50 mensili (doc. 2). Tale somma va inserita però nel fabbisogno dei figli, non in quello del marito (come ha fatto il Pretore). Nel caso in esame il fabbisogno in denaro complessivo ammonta perciò a fr. 1206.– mensili per __________ e a fr. 1431.– per __________. Altre spese occasionate dalla custodia dei figli non appaiono sufficientemente verosimili e non possono, quanto meno allo stadio attuale della procedura, essere considerate.
Il fabbisogno minimo del marito non è controverso. Da esso va tolto in ogni modo – come si è visto – la spesa per la ragazza alla pari, giustificata unicamente per la cura dei figli. Dai costi per l’abitazione vanno dedotte altresì le quote per l’alloggio già comprese nel fabbisogno dei figli (fr. 160.– mensili per __________, fr. 250.– mensili per __________, sempre secondo le predette raccomandazioni). Ciò riporta i coniugi in condizioni di sostanziale parità logistica, conformemente del resto al principio di uguaglianza (fr. 590.– mensili per l’alloggio del marito, fr. 600.– per quello della moglie, come si dirà ancora in appresso). Il fabbisogno minimo del marito ascende, di conseguenza, a fr. 2315.– mensili (fr. 1025.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 590.– per la quota di alloggio, fr. 200.– per il premio della cassa malattia e fr. 500.– per l’onere fiscale). Trattandosi di una somma limitata allo stretto indispensabile, si giustifica una rivalutazione del 20% (come consente la giurisprudenza: DTF 114 II 304; cfr. anche Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 10 ad art. 152 CC), per un totale dunque di fr. 2778.– mensili.
Il fabbisogno minimo della moglie, nell’ipotesi (finanziariamente più favorevole al marito) in cui questa vivesse con un terzo, andrebbe parzialmente ridimensionato per quanto attiene al minimo esistenziale del diritto esecutivo (non fr. 1025.– mensili, bensì fr. 925.– mensili come nel caso di persone che vivono presso parenti: si veda la tabella dei minimi di esistenza agli effetti dell’art. 93 LEF pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in vigore dal 1° gennaio 1994). Tale fabbisogno ascende così a fr. 2175.– mensili (fr. 925.– per il minimo esistenziale, fr. 600.– per la quota di alloggio, fr. 150.– per i pasti fuori domicilio, fr. 100.– per le trasferte, fr. 200.– per il premio della cassa malati e fr. 200.– per l’onere fiscale). Trattandosi di una somma limitata allo stretto indispensabile, appare giustificata anche a favore della moglie una rivalutazione del 20%, per un totale quindi di fr. 2610.– mensili.
– reddito del marito: fr. 6900.– netti mensili;
– reddito della moglie: fr. 3200.– netti mensili;
– reddito coniugale: fr. 10100.– mensili;
– fabbisogno del marito: fr. 2778.– mensili;
– fabbisogno della moglie: fr. 2610.– mensili;
– fabbisogno dei figli: fr. 2637.– mensili;
– fabbisogno dell’intera famiglia: fr. 8025.– mensili;
– eccedenza: fr. 2075.– mensili;
– spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza):
fr. 3647.50.
Se ne conclude che, essendo il reddito netto della moglie nettamente inferiore alla spettanza, non vi è spazio per un contributo destinato ai figli, e ciò quand’anche si facesse capo a parametri di equità.
Il decreto impugnato, nella misura in cui prescinde dai criteri di calcolo stabiliti dalla giurisprudenza per la definizione dei contributi alimentari sotto il profilo dell’art. 145 cpv. 2 CC, viola il diritto federale. Non solo nel metodo (invero nemmeno evocato dal primo giudice), ma anche nel risultato, poiché esso comporterebbe un riparto dell’eccedenza in proporzione di oltre l’80% al marito di nemmeno il 20% alla moglie. Ora, nella fattispecie non si scorgono – né il Pretore adduce – ragioni di equità che giustificherebbero una suddivisione disuguale dell’eccedenza (al proposito: DTF 119 II 317 consid. 4b con riferimenti). Le considerazioni espresse nella risposta all’appello non sono di sussidio: il fatto che il marito già attivo professionalmente provveda anche alla cura e all’educazione dei figli, in particolare, è stato considerato includendo nel fabbisogno della prole lo stipendio della ragazza alla pari (che non si giustificherebbe di ammettere, quanto meno in linea di principio, nel caso di un genitore senza attività lucrativa).
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, non dedotto in appello (ricorso, pag. 2 in alto), forma oggetto di giudicato e non può essere rimesso in causa.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
La richiesta di __________ __________ intesa a ottenere contributi alimentari per i figli da parte di __________ __________ è respinta.
__________ riscuote direttamente gli assegni familiari.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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