AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.147
Data decisione, Autorità: 30.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00147
Lugano, 30 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 febbraio 1992 da
__________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 26 settembre 1994 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1958) e __________ __________ __________ (1947) si sono sposati a __________ il __________ 1987. I coniugi non hanno figli comuni. La moglie ha un figlio, __________ __________ (1975), nato da un suo precedente matrimonio. Il marito lavora per la Banca __________ a __________; la moglie è venditrice a tempo parziale, dal novembre 1991, presso i grandi magazzini __________ a __________. I coniugi vivono separati dal 16 ottobre 1991, quando la moglie ha lasciato l’appartamento di __________ per andare ad abitare da sola a __________.
B. __________ __________ ha chiesto l’11 ottobre 1991 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione. Il 29 novembre successivo i coniugi hanno sottoscritto, in vista del divorzio, una convenzione sugli effetti accessori nella quale si sono dati atto di aver liquidato il regime dei beni e di aver suddiviso l’arredamento domestico. Il marito si è impegnato inoltre, nella convenzione, ad assumere le spese legali del divorzio e a versare alla moglie una pensione mensile di fr. 1500.– (più il premio della cassa malati per lei e il figlio) dal 1° dicembre 1991, pensione che sarebbe stata aumentata a fr. 1500.– indicizzati da erogare 13 volte l’anno dal 1° aprile 1992.
C. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 23 gennaio 1992, il marito non essendo comparso all’udienza. Il 3 febbraio successivo __________ __________ ha introdotto una petizione di divorzio, chiedendo che in merito agli effetti accessori fosse omologata la convenzione del 29 novembre 1991. Il marito ha reagito con uno scritto informe del 27 febbraio 1992, sicché il Pretore lo ha diffidato il 31 marzo 1992 a munirsi di un patrocinatore. Nella sua risposta del 1° giugno 1992, redatta da un legale, __________ __________ non si è opposto al divorzio, ma è insorto contro la convenzione, definita nulla, illecita e iniqua, concludendo perché ogni coniuge fosse tenuto a provvedere al proprio mantenimento e perché alla moglie fosse caricata una quota (non determinata) di debiti coniugali. Nel successivo scambio di atti le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. All’udienza preliminare i coniugi si sono presentati personalmente e hanno indicato prove. Essi sono comparsi in persona anche alle udienze dell’11 maggio 1993, 10 novembre 1993 e 28 gennaio 1994 (le ultime due davanti a un nuovo Pretore), durante le quali sono stati sentiti quattro testimoni. Il 15 marzo 1994 __________ __________ ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Al dibattimento finale del 1° luglio 1994, tenutosi dinanzi a un terzo Pretore, ha presenziato la sola moglie, che ha confermato le richieste di petizione. Il marito ha fatto pervenire un memoriale del 3 maggio 1994 in cui ha riaffermato le conclusioni della risposta.
E. Con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha omologato la convenzione litigiosa e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1500.– a carico di __________ __________, condannato a rifondere alla moglie fr. 3000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dall’attrice è stata respinta.
F. __________ ha impugnato la sentenza predetta con un appello del 26 settembre 1994 inteso a far accertare la nullità del giudizio querelato e a far rinviare l’incarto al Pretore per nuova decisione. In subordine egli chiede che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non sia omologata e che l’attrice sia tenuta a sopperire da sé al proprio mantenimento, assumendosi inoltre la metà (non cifrata) dei debiti coniugali. In via di ulteriore subordine l’appellante offre all’attrice un contributo di fr. 1500.– mensili limitato ai due anni susseguenti il passaggio in giudicato della sentenza di appello, gli oneri del divorzio rimanendo a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 1994 __________ postula il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza pretorile.
Considerando
in diritto:
a) Secondo l’art. 74 cpv. 2 LOG il giudice che subentra a un altro giudice in un processo emette egli medesimo la sentenza, ma non senza aver dato prima la possibilità alle parti di comparire una volta dinanzi a sé; qualora il dibattimento finale della causa abbia già avuto luogo, il nuovo giudice deve indire un’altra discussione (Rep. 1981 pag. 198, 1988 pag. 380). Nella fattispecie le parti sono state convocate in persona al dibattimento finale (citazione del 2 maggio 1994), tenutosi davanti al Pretore che ha emanato la sentenza. Il patrocinatore del convenuto ha reso noto in tale occasione che non avrebbe presenziato al contraddittorio, perché assente all’estero, e ha rimandato espressamente alle considerazioni esposte nel proprio memoriale conclusivo del 3 maggio 1994 (lettera alla Pretura del 17 giugno 1994). All’udienza il convenuto è rimasto assente ingiustificato. Ciò non toglie che egli abbia avuto la possibilità di presentarsi davanti al nuovo Pretore, né del resto egli pretende il contrario o fa valere di aver chiesto un rinvio del termine. L’art. 74 cpv. 2 LOG è quindi stato rispettato.
b) L’art. 158 n. 1 CC dispone che il giudice può ritenere provate le circostanze allegate all’appoggio di una domanda di divorzio o di separazione solo quando “siasi convinto del loro fondamento”. Per diritto federale – e per principio – il giudice deve quindi, ai fini di chiarire la reale esistenza di una profonda turbativa coniugale, sentire le parti d’ufficio (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 121 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Eheschedungsrecht, Zurigo 1995, pag. 511; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3ª edizione, pag. 257 n. 173), anche se egli già conosce i coniugi per averli interrogati al tentativo di conciliazione (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 121 ad art. 158 CC con richiami). In concreto i primi due giudici che si sono occupati del merito della causa hanno avuto modo di conoscere le parti, presenti a tutte le udienze da loro indette. Il terzo Pretore ha visto invece la sola moglie, poiché al dibattimento finale il marito non è comparso né – come si è visto – ha giustificato l’assenza o ha chiesto un rinvio del termine. La questione è di sapere se la sentenza impugnata sia nulla per questo motivo.
La Camera civile di appello ha stabilito, in un caso del 1990, che è nulla la sentenza emessa da un giudice il quale, subentrato a un altro giudice, non ha mai sentito i coniugi, pur avendoli convocati al dibattimento finale (Rep. 1991 pag. 428 in alto). In quel caso però il Pretore aveva respinto l’azione di divorzio, avversata dalla moglie, poiché la turbativa delle relazioni coniugali invocata dal marito non gli appariva sufficientemente grave (art. 142 cpv. 1 CC). La Camera civile di appello ha ritenuto che in frangenti del genere il nuovo Pretore non poteva giudicare la gravità della disunione – controversa – senza aver mai sentito i coniugi.
Nel caso in esame la situazione è diversa già per la circostanza che il marito non si è mai opposto (né si oppone in appello) al divorzio chiesto dalla moglie. Tenuto conto di ciò, constatato che i coniugi vivevano separati da quasi tre anni e apprezzate le risultanze dell’istruttoria nel loro insieme, il Pretore si è convinto della grave turbativa che le parti avevano affermato concordemente davanti ai primi due giudici. Su tal punto il Pretore ha dato quindi ragione ai coniugi (che non possono dolersi al proposito). Il convenuto rimprovera al Pretore, nell’appello, di non essersi pronunciato sull’impossi-bilità di continuare l’unione coniugale, ma egli medesimo non ha mai prospettato (né prospetta nell’appello) un’ipotesi simile, tant’è che ha sempre e solo contestato gli effetti accessori del divorzio. L’appellante fa passare per una violazione dell’ art. 158 n. 1 CC, in realtà, la circostanza che il Pretore giudicante non lo ha sentito sulle conseguenze finanziarie derivanti dallo scioglimento del matrimonio. L’obbligo di sentire le parti in persona concerne tuttavia la gravità della turbativa, non i contributi alimentari dovuti da un coniuge all’altro o la liquidazione del regime dei beni (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 126 in fondo ad art. 158 CC), questioni rette nel Cantone Ticino dal principio dispositivo. Ne segue che in concreto non ricorrono gli estremi per dichiarare nulla la sen-tenza impugnata (art. 146 CPC).
La critica del ricorrente, oltre a scadere in toni irrispettosi verso il Pretore (eccesso da cui si può prescindere per il fatto che il legale si è scusato con lettera del 29 settembre 1994), non è di alcuna consistenza. Certo, un coniuge può chiedere al giudice di non approvare una convenzione da lui firmata sotto l’influsso di un vizio della volontà (Bühler/Spühler, op. cit., nota 151 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 519 in basso con rinvii; cfr. DTF 117 II 227 consid. 4c con riferimenti). Il Pretore ha rilevato a giusta ragione tuttavia che nel caso specifico il convenuto non aveva dimostrato di trovarsi, nel novembre del 1991, in condizioni siffatte. La testimonianza evocata nell’ap-pello (verbale dell’11 maggio 1993, pag. 3) e lo scritto informe alla Pretura (rubrica “corrispondenza diversa”) denotano bensì uno stato ansioso-depressivo dovuto alla procedura di divorzio, ma sono lungi dal provare che il convenuto non si rendesse con-to di quanto la convenzione prevedeva (lo scritto informe del 27 febbraio 1992 sembra avvalorare anzi l’ipotesi inversa). Né il certificato dello psicoterapeuta dott. __________ __________ (doc. 22) induce a conclusioni diverse: esso attesta senz’altro un turbamento sofferto e una delusione indubbia per il naufragio del matrimonio, tuttavia non dimostra che il convenuto fosse obnubilato al punto da non capire quel che faceva. È possibile per converso ch’egli abbia sottovalutato la necessità di far capo a un patrocinatore, credendo di potersi difendere da sé. Ciò non significa in ogni modo che, bancario di professione, egli fosse incapace di intendere la portata di una firma, tanto più su di una convenzione propostagli dalla controparte. Giustamente il Pretore ha ritenuto pertanto che mancavano prove sufficienti per ricondurre la firma della convenzione a un vizio della volontà.
Il Pretore, esaminato il testo della convenzione sotto il profilo dell’adeguatezza, è giunto alla conclusione che l’accordo litigioso poteva essere omologato (sentenza, pag. 3 verso il basso). Nell’appello il convenuto lamenta la sproporzione del contributo alimentare per la moglie, accusa la controparte di avere profittato del suo stato di prostrazione – se non di inesperienza – e ribadisce di non aver mai inteso erogare una pensione vitalizia (pag. 12 seg.). Tale argomentazione, oltre a fondarsi su circostanze non sufficientemente comprovate (volontà di firmare un testo difforme da quello sottoscritto, manovre illecite del patrocinatore della moglie), manca di qualsiasi seria motivazione sull’ entità della asserita sproporzione. Il Pretore ha soggiunto che una rendita di fr. 1500.– da versare tredici volte l’anno non è esorbitante se si considera l’età della beneficiaria (47 anni) e il reddito da lei conseguito (in media fr. 2200.– mensili contro i fr. 5500.– mensili del marito) per rapporto a un fabbisogno personale di circa fr. 3000.– mensili. Tale rendita non apparirebbe manifestamente eccessiva, secondo il Pretore, nemmeno in virtù dell’art. 152 CC (sentenza, pag. 3 in fondo). Invano si cercherebbe nell’appello una qualsiasi argomentazione idonea a dimostrare con un minimo di precisione perché il calcolo del Pretore sarebbe inattendibile e perché la rendita risulterebbe – oltre che generosa – tanto esagerata da ledere il sentimento di equità.
In primo luogo l’appellante disconosce – come si è già accennato (consid. 1 in fine) – che il diritto federale non impone l’appli-cazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rin-vii). Incombeva quindi al convenuto spiegare nell’appello perché il contributo previsto nella convenzione litigiosa sarebbe ancorato all’art. 151 cpv. 1 CC e non – come ritiene il Pretore – all’art. 152 CC, rispettivamente perché il contributo andrebbe limitato nel tempo. In secondo luogo l’appellante neglige che il Pretore, di fronte a una convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi, avrebbe potuto rifiutarne l’omologazione unicamente per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 516 seg.; Bühler/Spühler, op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC), salvo che il convenuto riuscisse a dimostrare l’inefficacia della convenzione per vizio della volontà. Quest’ultima prova essendo mancata, il Pretore poteva intervenire sulla rendita pattuita solo ove quest’ultima fosse risultata illecita, manifestamente inadeguata, fissata secondo modalità ambigue o lacunose.
Ora, l’appellante non dimostra nessuna delle ipotesi testé evocate. Opportunamente il Pretore ha specificato che la rendita stabilita deve ritenersi un contributo di indigenza a norma dell’ art. 152 CC (la convenzione è silente al riguardo). Per il resto l’appellante non ha sostanziato né l’illiceità né la manifesta sproporzione del contributo. Egli sembra accennare bensì all’ evenienza che la rendita sia una pensione fondata sull’art. 151 cpv. 1 CC, ma ciò non ha senso poiché se così fosse l’appellan-te stesso dovrebbe considerarsi responsabile della disunione (quando sulle rispettive colpe dei coniugi nulla emerge dall’ istruttoria). Ne segue che anche su quest’ultimo punto l’appello è destinato all’insuccesso.
Nelle richieste di giudizio l’appellante rimette in discussione lo scioglimento del regime dei beni, mentre i motivi del ricorso non alludono al problema. La convenzione essendo stata validamente omologata, non sussistono i presupposti per ridiscutere tale liquidazione.
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster