AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.143
Data decisione, Autorità: 10.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00143
Lugano 10 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (procedura provvisionale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 16 settembre 1993 da
__________ __________ nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 29 aprile 1994 di __________ __________ contro il decreto cautelare 18 aprile 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante;
Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 16 maggio 1994 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A __________ __________ (1931) e __________ nata __________ (1934) si sono uniti in matrimonio il __________ 1958. Dall’unione sono nati i figli __________ (1958) __________ (1959) e __________ (1964), deceduto nel 1990. Il marito è __________ indipendente mentre la moglie non ha attività lucrativa.
__________ ha chiesto il 16 settembre 1993 la convocazione dei coniugi per l’esperimento di conciliazione e in stessa data ha inoltrato domanda di adozione di misure provvisionali, postulando un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 1993, una provvigione ad litem di fr. 5000.–, il blocco di un conto bancario e di una polizza di assicurazione e la restrizione della facoltà di disporre dei mobili situati nella casa di __________. In via subordinata essa ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Statuendo in luogo e vece del Pretore, il Segretario–assessore ha emanato il 29 settembre 1993 un decreto con il quale ha accordato in via supercautelare all’istante un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili ed ha disposto il blocco del conto bancario e della polizza menzionati nell’istanza.
B. In occasione del contraddittorio, tenutosi il 7 ottobre 1993, l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è parzialmente opposto il convenuto, che ha offerto un contributo alimentare di fr. 1500.–/1700.– mensili.
Conclusa l’istruttoria provvisionale ha avuto luogo il 26 gennaio 1994 il dibattimento finale, nel corso del quale l’istante ha ridotto a fr. 2600.– il contributo richiesto, mentre il convenuto ha ritirato l’offerta formulata il 7 ottobre 1993. Il Segretario–assessore ha statuito il 18 aprile 1994 ed ha accordato all’istante un contributo alimentare di fr. 2000.– dal settembre al dicembre 1993, ridotto a fr. 1900.– da gennaio 1994, ha respinto la domanda di blocco del conto bancario e quella di provvigione ad litem, ha mantenuto il blocco della polizza assicurativa ed infine, dopo aver rilevato che la domanda di assistenza giudiziaria non era corredata dal certificato municipale, ha rinviato la decisione in merito ed ha caricato la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese alle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
C. __________ __________ è insorta il 29 aprile 1994, chiedendo, in riforma del decreto impugnato, un contributo alimentare di fr. 2277,50 da settembre a dicembre 1993 e di fr. 2340.– da gennaio 1994, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, l’assunzione da parte del convenuto delle spese e tasse, con l’obbligo di rifonderle un’indennità per ripetibili di fr. 1800.–. Essa ha inoltre presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di appello.
D. __________ __________, con le proprie osservazioni al gravame del 16 maggio 1994, ha proposto appello adesivo, postulando la riduzione del contributo alimentare a fr. 1500.– da settembre a dicembre 1993 e a fr. 1300.– da gennaio 1994, con tasse e spese a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondergli un’indennità di fr. 1000.– per ripetibili. Egli si è inoltre opposto alla concessione dell’assistenza giudiziaria all’appellante.
Nelle sue osservazioni del 2 giugno 1994 __________ __________ ha proposto di dichiarare l’appello adesivo irricevibile.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello principale
L’appellante contesta dapprima il fabbisogno del marito ammesso dal primo giudice, che a suo parere non può essere superiore a fr. 2400.–, dovendosi togliere l’importo di fr. 500.– per spese di locazione, poiché il convenuto è titolare di un diritto di abitazione sulla casa di proprietà della figlia, come pure le spese di targhe e di assicurazioni relative all’autoveicolo professionale, in quanto già considerate nel reddito aziendale del marito. Censura inoltre la suddivisione dell’eccedenza disponibile operata dal Segretario–assessore, non conforme alla costante prassi in materia, rilevando che in caso di entrate insufficienti per coprire le aumentate necessità di due economie domestiche, entrambi i coniugi devono essere posti all’assistenza pubblica. Da ultimo l’appellante chiede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima sede, osservando che spettava al giudice, qualora non ritenesse sufficiente la documentazione agli atti, richiedere d’ufficio maggiori ragguagli sulla situazione economica dell’istante.
Giova ricordare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (STF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
La censura dell’appellante relativa al fabbisogno del marito è fondata. Il convenuto è pacificamente titolare di un diritto di abitazione sulla casa di __________ di proprietà della figlia __________, abitata da lui stesso e dal figlio __________ (doc. I). Egli non ha quindi alcun obbligo di versare un canone di locazione alla proprietaria e i suoi versamenti sono da considerare elargizioni volontarie, che non possono essere prioritarie rispetto agli obblighi di mantenimento verso il coniuge. Si deve tuttavia riconoscere al marito, a titolo di spese di alloggio, un equo importo per tenere conto delle spese di riscaldamento e degli oneri di manutenzione che incombono per legge al titolare del diritto di abitazione (art. 778 cpv. 1 CC). L’interessato non ha menzionato tale posta, essendosi prevalso del canone di locazione volontario e in assenza di dati più precisi, non desumibili dall’incarto, si può prudentemente stimare in circa fr. 300.– l’importo mensile destinato agli oneri di manutenzione e riscaldamento dell’abitazione. Anche l’obiezione relativa alle targhe e all’assicurazione del veicolo professionale è pertinente, poiché tali spese, alla stregua di quelle per il Natel e il posteggio adibito a scopi professionali, devono essere considerate spese aziendali, già dedotte dal reddito aziendale netto. Operate tali correzioni, il fabbisogno del convenuto ammonta a fr. 2355.–, rispettivamente fr. 2440.– dal 1° gennaio 1994 (minimo di base fr. 940.–, idem dal 1.1.1994 fr. 1025.–, spese di manutenzione e riscaldamento dell’abitazione fr. 300.–, premio di cassa malati fr. 260.–, onere fiscale fr. 640.–, assicurazione–vita fr. 215.–). Nel 1993 il fabbisogno determinante è a ogni modo di fr. 2400.– poiché l’appellante stessa riconosce al marito tale importo (cfr. conclusioni e appello).
Il calcolo del contributo alimentare deve quindi considerare un reddito del marito di fr. 5000.– netti e un fabbisogno complessivo di fr. 4355.– (marito fr. 2400.–, moglie fr. 1955.–) da settembre a dicembre 1993 e di fr. 4520.– dal 1 gennaio 1994 (marito fr. 2440.–, moglie fr. 2080.–). Non è quindi necessario risolvere il problema di principio sollevato nell’appello, dal momento che non vi è ammanco e che l’eccedenza va ripartita tra i coniugi a metà, conformemente alla prassi vigente. Dividendo fra i coniugi l’eccedenza di fr. 645.– per il 1993 e di fr. 480.– dal 1°gennaio 1994 si ottiene un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 2277,50 nel 1993 (reddito del marito fr. 5000.– meno fabbisogno personale fr. 2400.– meno quota parte eccedenza fr. 322,50) e di fr. 2320.– dal 1 gennaio 1994 (reddito del marito fr. 5000.– meno fabbisogno personale fr. 2440.– meno quota parte eccedenza fr. 240.–).
Ne discende che l’appello deve essere accolto parzialmente in tali limiti.
L’assistenza giudiziaria può essere presentata in ogni stadio della causa con domanda motivata al giudice, che decide una volta esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). L’istanza deve essere motivata nel senso che il richiedente deve illustrare le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui riesce a disporre (DTF 104 Ia 326 consid. 2b; 120 Ia 179 consid. 3a). Per il resto la procedura è governata dal principio inquisitorio (CCC, sentenza del 18 marzo 1991 in re __________, pag. 4) e qualora non ritenga sufficiente la documentazione prodotta il giudice invita la parte richiedente a produrre gli atti che mancano. Il principio inquisitorio non esonera tuttavia la parte richiedente dall’obbligo di allegazione (DTF 111 II 284 consid. 3, 112 III 80 consid. 80) specie quando è patrocinata da un legale.
Nel caso concreto, contrariamente all’opinione del primo giudice e dell’appellato, l’istante ha motivato e documentato la propria situazione finanziaria. Essa ha addotto di essere casalinga, di non avere mezzi liquidi e di dipendere finanziariamente dal marito, producendo la documentazione di cui disponeva sulle proprie spese ricorrenti e sul reddito del convenuto (doc. D, E, F, G, H, I) e offrendo al proposito diversi mezzi di prova in occasione della discussione del 7 ottobre 1993. Al dibattimento finale provvisionale essa ha inoltre allegato di essere parzialmente a carico della pubblica assistenza, fatto questo neppure contestato dalla controparte e documentato con l’appello (lettera 15 marzo 1994 dell’Ufficio cantonale di assistenza sociale). Non si può quindi sostenere che essa sia venuta meno all’obbligo di allegazione che le incombeva. La mancata produzione del certificato municipale, peraltro nemmeno sollecitata dal primo giudice, non può infatti nuocere alla richiedente, visto che tale documento ha solo valore indicativo (Rep. 1990 275) e può quindi essere sostituito da altri mezzi di prova, come appunto è avvenuto nella fattispecie.
Agli atti è dimostrato che l’appellante, sprovvista di mezzi e senza attività lavorativa, dispone solo del contributo alimentare dovuto dal marito, che le consente solo una minima eccedenza mensile rispetto al suo fabbisogno. Se si considera inoltre che la situazione debitoria del marito (doc. 11) lascia presagire difficoltà di incasso del contributo stesso, non si può seriamente negare all’appellante il requisito dell’indigenza. L’esito stesso della presente procedura conferma che la causa presentava probabilità di esito favorevole e non vi sono pertanto motivi per negare alla richiedente il beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’appello deve quindi essere accolto su questo punto.
II. Sull’appello adesivo
a) L’appellante contesta in ordine la ricevibilità dell’appello adesivo, argomentando che lo stesso è carente dell’enunciazione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda e non menziona quali deduzioni debbano essere operate dal reddito lordo. A torto. Dal tenore dell’appello adesivo, invero succinto, si evince chiaramente che il convenuto chiede che dal reddito di fr. 5000.– siano dedotte tutte le spese professionali indicate in dettaglio all’udienza del 7 ottobre 1993 (verbale pag. 2 e 3), il reddito dovendosi intendere lordo e non netto, come invece ammesso dal primo giudice. Le motivazioni in fatto e in diritto dell’appello adesivo sono pertanto chiare e comprensibili e possono dunque essere esaminate nel merito.
b) Il convenuto sostiene di aver dimostrato in modo inconfutabile che il proprio reddito lordo è di fr. 5000.– mensili e adduce che il reddito aziendale di fr. 5000.– al netto di tutte le spese determinato dall’autorità fiscale non tiene conto della mutata situazione economica e dei suoi reali guadagni. L’interessato stesso ammette tuttavia che la stima del suo reddito in sede fiscale è avvenuta a motivo della mancata presentazione di una documentazione contabile precisa e completa (appello adesivo pag. 3) ed è quindi malvenuto a dolersi di un apprezzamento a lui imputabile. Quanto poi alla dimostrazione del suo reddito in prima sede, non si può seriamente sostenere che basti una dichiarazione sottoscritta da un collega (doc. 8) a inficiare i dati ufficiali della tassazione cresciuta in giudicato. La figlia __________, d’altra parte, si è limitata a riferire che il padre “certi giorni lavora bene (cfr. 200.–/300.– al giorno), altri invece solo 70.–/80.– franchi. Come guadagno intendo quanto entra nel borsello” (verbale di audizione testimoniale 26 gennaio 1994) e tali scarni dati non consentono di determinare il reddito medio del convenuto, mancando ogni indicazione sulla frequenza dei giorni redditizi e di quelli meno redditizi.
Le uniche indicazioni sul reddito dell’interessato sono pertanto quelle desumibili dalla tassazione (doc. F) che il primo giudice ha quindi a giusta ragione ripreso. Dal momento che il reddito aziendale è da considerare al netto di tutte le spese professionali, ne discende che il fabbisogno dell’appellante adesivo è stato correttamente decurtato dei costi necessari all’acquisizione del reddito aziendale.
L’appello adesivo, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
In questa sede, considerata la situazione di indigenza ampiamente dimostrata e il buon esito del gravame, sebbene parziale, l’appellante può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dall’onorario del patrocinatore dovrà tuttavia essere dedotto l’importo delle ripetibili di appello che potranno essere incassate presso il convenuto.
La soccombenza dell’appellante sull’assegnazione di ripetibili giustifica che essa debba sopportare una parte degli oneri processuali relativi all’appello principale, nella misura di 1/5, la rimanenza essendo posta a carico del convenuto, cui incomberanno pure gli oneri dell’appello adesivo, oltre all’obbligo di rifondere all’appellante un equo importo per ripetibili ridotte nell’appello principale e per ripetibili nell’appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è modificato come segue :
“2. __________ __________ verserà mensilmente, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per la moglie fr. 2’277,50 da settembre a fine dicembre 1993 e fr. 2320.– da gennaio 1994
(lemmi invariati)
(lemma invariato)”
II. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, sotto deduzione delle ripetibili percepite dalla controparte.
III. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico di __________ __________ per 4/5 e a carico di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato per 1/5. __________ __________ verserà alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
IV. L’appello adesivo è respinto.
V. .Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.– per ripetibili di appello adesivo.
VI. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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