AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.138
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00138
Lugano, 21 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
e ora sul decreto cautelare dell’11 febbraio 1994 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 25 febbraio 1994 presentato dal __________. __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’11 febbraio 1994 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello dello stesso 25 febbraio 1994 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ __________ contestualmente all’ appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 22 maggio 1992 __________ __________ __________ (1961) ha promosso una causa di separazione per tempo indeterminato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Con rispo-sta del 21 luglio 1993 il marito __________ __________ (1956) si è opposto alla petizione e ha presentato una riconvenzione di divorzio. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’8 marzo 1994. Il processo si trova attualmente in fase istruttoria.
B. L’assetto provvisionale dei coniugi ha formato oggetto di un’in-tesa sottoscritta davanti al Pretore il 23 ottobre 1991, dopo la decadenza del tentativo di conciliazione. In tale accordo il marito si è impegnato a versare un contributo di fr. 2000.– mensili per la moglie e la figlia __________, nata il __________ 1987. Il __________ __________ 1992 __________ __________ __________ ha instato per un aumento del contributo da fr. 2000.– a fr. 6500.– mensili. In pendenza di procedura, il 30 settembre 1992, essa ha chiesto che da quel mese il contributo fosse portato almeno a fr. 3500.– mensili indicizzati, come pure che fosse ordinato un inventario dei beni già situati nell’ex appartamento coniugale (con verifica della loro nuova ubicazione), che il marito fosse diffidato penalmente a non alienare tali beni, che fosse allestito anche un inventario degli effetti personali a lei appartenenti depositati presso la ditta __________ a __________, che le fosse impartita l’autorizza-zione di ritirare simili effetti a spese del marito, che il marito fosse tenuto a stanziarle una provvigione ad litem di fr. 10 000.– e a permutare la propria automobile con la sua.
C. Al contraddittorio del 6 novembre 1992, indetto per discutere l’istanza del 30 settembre precedente, il marito ha offerto un contributo di fr. 2500.– mensili per moglie e figlia, ma ha avversato tutte le altre domande. La discussione finale ha avuto luogo seduta stante. Con decreto dell’11 febbraio 1994 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha aumentato il contributo litigioso da fr. 2000.– a fr. 2995.– mensili dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1993 (fr. 665.– per la figlia e fr. 2330.– per la moglie), rispettivamente a fr. 2990.– dopo di allora (fr. 665.– per la figlia e fr. 2325.– per la moglie), e ha ordinato a __________ __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di non alienare i beni traslocati dall’ex appartamento coniugale. Le altre richieste dell’istante sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un quarto a carico del marito e per tre quarti a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato il __________. __________ __________ è insorto con un appello del 25 febbraio 1994 volto a ottenere che, conferito al gravame effetto sospensivo, il contributo alimentare per la moglie sia fissato in fr. 1835.– mensili dal 1° ottobre 1992. Il decreto del Segretario assessore è stato impugnato anche da __________ __________ __________ con un appello dello stesso 25 febbraio 1994 in cui propone che il contributo per sé e la figlia sia stabilito dal 1° settembre 1992 in fr. 3500.– mensili indicizzati, che siano inventariati i beni a lei appartenenti depositati presso la ditta __________ a __________, che le sia permesso di riprendere tali beni a spese del marito, che il marito sia tenuto a corrisponderle una provvigione ad litem di fr. 10 000.– e a permutare la propria automobile con la sua. Contestualmente all’appello __________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. La richiesta di effetto sospensivo introdotta da __________ __________ è stata dichiarata irricevibile dalla presidente della I Camera civile il 7 marzo 1994. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 1994 __________ __________ chiede che l’appello della moglie sia respinto e il beneficio dell’assistenza giudiziaria rifiutato. Identica conclusione formula __________, nelle sue osservazioni dello stesso giorno, per quanto riguarda l’appello del marito.
F. Il 25 aprile 1994 __________ ha trasmesso alla Camera civile di appello la sua tassazione 1991/92, emanata dall’autori-tà fiscale l’11 aprile 1994, e il 24 maggio successivo ha fatto seguire un conteggio del suo onere tributario relativo al medesimo periodo d’imposta. Il 26 settembre 1994 egli ha inviato alla Camera, infine, la sua tassazione emessa su reclamo dall’autorità fiscale il 13 giugno 1994. Tali documenti non sono stati intimati alla controparte.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello del convenuto
I documenti presentati per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mez-zi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale, che nelle questioni relative ai figli prevede l’applicazione del principio inquisitorio illimitato (DTF 118 II 93; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 321), non induce a una conclusione diversa. Nella fattispecie, invero, il contributo alimentare per la figlia Veronica non è litigioso ed è stato fissato dal Segretario assessore (decreto, pag. 5) in conformità alla giurisprudenza di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Jugendamt des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhalts-beiträgen für Kinder, aggiornamento 1993 in: RDT 1993 pag. 78). Nelle circostanze descritte non v’è ragione perché questa Camera assuma documenti (nuovi) di propria iniziativa.
L’appellante rimprovera al primo giudice, anzitutto, di non aver-gli riconosciuto nel fabbisogno minimo un’indennità di fr. 200.– mensili a copertura delle “spese che normalmente un uomo solo si deve assumere per le normali faccende domestiche”. La doglianza è irricevibile, essendo fondata su un fatto nuovo (il costo di fr. 200.–, appunto) non allegato davanti al Segretario assessore (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto un coniuge che non si cura di illustrare le proprie spese non può pretendere poi che il giudice gli riconosca d’ufficio poste estranee al minimo garan-tito dal diritto esecutivo (si vedano al proposito le tabelle edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ai fini dell’art. 93 LEF con effetto dal 1° aprile 1992, rispettivamente dal 1° gennaio 1994). Tutt’al più il giudice stima egli medesimo l’onere fiscale, nella misura in cui è in grado di valutarlo (cfr. DTF 114 II 393; sulla questione si tornerà nel considerando in appresso). Egli può maggiorare inoltre di un 20%, dandosene gli estremi, il minimo del diritto esecutivo (DTF 114 II 304 con richiami), ma per il rimanente spetta alla parte interessata allegare le proprie necessità e documentare le proprie spese (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC). Su questo punto l’appello non merita quindi altra disa-mina.
Sostiene l’appellante che il primo giudice avrebbe omesso di inserire nel calcolo del suo fabbisogno l’onere fiscale. Tale posta andrebbe “adeguatamente considerata”, ove si pensi che “se-condo il prontuario per il calcolo dell’imposta cantonale delle persone fisiche un reddito di fr. 3600.– annui (sic) è imposto con un’aliquota di 4.822. Vi si deve aggiungere l’imposta comunale di Lugano con un moltiplicatore dell’85% e l’imposta federale, per la quale inoltre non è deducibile dal reddito l’importo che il marito deve versare a terzi per alimenti” (appello, pag. 4). La censura è destinata all’insuccesso.
a) In primo luogo ci si potrebbe domandare se l’entità dell’ag-gravio fiscale sia tuttora contenziosa. Nelle osservazioni del 21 marzo 1994 la moglie ha obiettato in effetti che il Segretario assessore ha stabilito il reddito del marito già “al netto delle imposte trattenute alla fonte” (decreto, pag. 7 in fondo). L’appellante ha ammesso, con lettera del 25 marzo 1994 alla Camera civile di appello, che “l’osservazione di controparte (...) è esatta. Nella stesura dell’appello non ho tenuto conto del documento relativo a tale circostanza.” Ciò premesso, sul problema dell’onere tributario il ricorso potrebbe essere dichiarato senza oggetto.
b) Si volesse da ciò prescindere, la critica sarebbe ad ogni modo irricevibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f prevede che un appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. In concreto l’appellante non spiega perché i documenti indicati dal Segretario assessore (decreto, loc. cit.) dovrebbero essere interpretati diversamente e neppure indica sulla base di quali atti egli giunga a definire un reddito di fr. 3600.– annui. Anzi, la motivazione dell’appello non consente neppure di desumere quale cifra il primo giudice avrebbe dovuto inserire a titolo di onere fiscale nel computo del fabbisogno (a dire il vero mal si comprende persino sulla scorta di quali elementi l’interessato giunga a offrire un contributo di fr. 1835.– mensili per la moglie). Ne segue che in proposito il ricorso sfuggirebbe, comunque sia, a un esame di merito.
II. Sull’appello dell’istante
a) Il marito obietta nelle sue osservazioni all’appello che il primo accredito (fr. 30 200.–) proviene dal prelevamento di Lit. 10 milioni da un suo conto presso il __________ , convertiti in fr. 12 000.–, e dal ricavo di Lit. 20 milioni dalla vendita della sua prima Volkswagen “ ”. La moglie replica che la spiegazione non è plausibile, l’accredito di fr. 30 200.– essendo anteriore al prelevamento di Lit. 10 milioni presso il Credito Italiano. Il marito duplica che per cambiare le lire in franchi si è fatto anticipare il denaro da terzi (osservazioni, pag. 4 in fondo). Nell’appello la moglie definisce tale spiegazione inattendibile, ma non contesta né che il marito abbia prelevato Lit. 10 milioni dal noto conto presso il __________ __________ né che abbia venduto la citata automobile per Lit. 20 milioni. La giustificazione del marito può quindi apparire dubbia, ma ciò non consente ancora di ricondurre l’accredito a una fonte di reddito, tanto meno a un esame meramente sommario come quello che presiede l’emanazio-ne di un decreto cautelare (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Neanche l’appellante allega, invero, quale sarebbe l’origine di tale guadagno. Essa sostiene che il marito percepirebbe una parte dello stipendio “in nero”, ma le attestazioni sul salario rilasciate dal datore di lavoro (e sulle quali si è fondato il Segretario assessore) non sono eccepite di falso. Che il marito lavori, oltre che per la __________ __________ __________ di __________, per terzi a titolo dipendente o indipendente non è preteso nell’appello. Non si può dire quindi che, già a un livello di semplice verosimiglianza, l’accredito in questione si riconduca a guadagno non dichiarato.
b) Il secondo accredito, di fr. 10 000.–, consiste secondo il ma-rito in un prelievo dal suo conto __________ presso la __________ eseguito il 4 maggio 1990 mediante emissione di un Eurochèque (n. ) tratto a debito del conto stesso. L’appellante rileva che ciò non è possibile, il conto presso la __________ essendo stato addebitato di fr. 10 000.– solo il 10 maggio successivo. Il marito fa valere nelle osservazioni all’appello che l’assegno, consegnato all’ __________, è giunto per la riscossione alla __________ il 10 maggio successivo, onde l’addebito in quella data. L’asserzione, per quanto verosimile possa riuscire, non è confortata da elementi concreti. Se non che, una volta ancora l’appellante non contesta che il prelievo di fr. 10 000.– presso la __________ sia realmente avvenuto e nemmeno dà una qualsiasi indicazione concreta sull’origine del preteso reddito. Mancano quindi i presupposti per concludere, già a un vaglio di mera apparenza, che il marito abbia riscosso fr. 10 000.– non dichiarati dal datore di lavoro o da terzi.
c) I quattro accrediti di fr. 10 000.– ognuno si ricollegano, secondo il marito, a donazioni ricevute dal padre. L’appellante fa valere che ciò non è dimostrato. Il marito ribatte che l’au-torità fiscale ha regolarmente sottoposto le somme all’impo-sta di donazione e che “in sede di istruttoria la circostanza sarà provata” (osservazioni, pag. 5, ultima riga). Ora, ci si può domandare se il marito abbia reso sufficientemente credibile la propria tesi. Resta il fatto che, come negli altri due casi, l’appellante non dà alcun ragguaglio idoneo a suffragare la verosimiglianza dell’asserito guadagno, limitandosi a definire reddito “in nero” i quattro accrediti solo perché non provengono dallo stipendio. In realtà, nelle condizioni illustrate, ben poteva il giudice rimanere nel dubbio e denegare verosimiglianza all’ipotesi di un reddito non dichiarato, tutto ignorandosi sulla sua possibile e concreta origine.
d) L’appellante argomenta che nel periodo da maggio 1990 a settembre 1991 risultano essere affluiti sul conto corrente del marito presso l’__________ __________ a Lugano circa fr. 79 000.– più dello stipendio relativo allo stesso periodo. Il marito giustifica tale differenza in parte con le citate donazioni del padre e in parte con prelievi – più o meno documentati – da un conto presso il __________ __________ (osserva-zioni, pag. 6 in alto). Tali giustificazioni possono apparire incomplete e nulla esclude che nell’ambito della causa di me-rito si rivelino finanche inesatte, ma la complessità e la mole della documentazione prodotta dalle parti non consente, a una verifica meramente sommaria, di concludere con minimo di affidabilità circa l’esistenza di entrate collegabili a redditi occulti. Tanto meno se si pensa che le attestazioni rilasciate dal datore di lavoro sull’ammontare dello stipendio non sono eccepite di falso. Certo, può destare sospetti che dopo il maggio del 1991 non risultino più sul conto in questione entrate estranee allo stipendio del marito, ma tale indizio non basta a giustificare guadagni “in nero”, né le ammissioni che l’appellante crede di intravedere nel memoriale di risposta e riconvenzione della controparte (punto 7, pag. 8) possono ritenersi tali.
e) Ne segue che, ai fini di un giudizio puramente cautelare, la scelta di attenersi al guadagno del marito documentato dal datore di lavoro va immune da critiche. Un accertamento diverso avrebbe dovuto trovare riscontro in dati evidenti, che consentissero già a un primo esame di scorgere fonti di red-dito concretamente individuabili. Nella fattispecie possono sussistere perplessità sulle spiegazioni del marito, in particolare per quanto attiene ai giustificativi dell’uno o dell’altro accredito, tuttavia solo una approfondita verifica contabile – estranea alla natura di un decreto provvisionale – avrebbe potuto fornire elementi oggettivi sulla corrispondenza dei diversi documenti con i vari accrediti. Ciò che ancora non avrebbe necessariamente consentito di individuare guadagni non dichiarati. Quanto al reddito del marito non v’è ragione, in ultima analisi, per scostarsi dalla decisione del Segretario assessore.
L’appellante argomenta che il Segretario assessore avrebbe dovuto includere nel suo fabbisogno minimo le spese per il telefono, la radio, la televisione e il consumo di benzina. A torto. Nella sua giurisprudenza recente questa Camera ha già avuto modo di rilevare che simili spese – come quelle per l’acqua e l’elettri-cità – sono già comprese nel minimo esistenziale previsto dal diritto esecutivo (si vedano le tabelle edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, menzionate al con-sid. 2). I costi dell’automobile vanno aggiunti a tale minimo nella misura in cui il veicolo sia necessario per raggiungere il posto di lavoro o a scopi professionali (tabelle citate, punti 2.4 e 2.4.4). L’appellante non rende verosimile presupposti del genere, né esercita alcuna attività lucrativa. Tutt’al più il fabbisogno calcolato secondo le norme del diritto esecutivo sarebbe potuto essere rivalutato globalmente di un 20% (sopra, consid. 2), sempre che le condizioni finanziarie della famiglia lo permettessero (ciò che non sembra essere il caso). A prescindere dalla circostanza però che in tale eventualità si sarebbe dovuto “allargare” nella stessa misura anche il fabbisogno minimo del marito, nessuna delle parti si è mai prevalsa di tale maggiorazione. Non si giustifica quindi che la Camera civile di appello intervenga al riguardo di propria iniziativa.
A parere dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto escludere dal fabbisogno minimo del marito il premio della cassa malati, non essendo questi assicurato. La critica non è seria. L’art. 2 cpv. 1 LCAM (RL 8/341) obbliga chiaramente ogni persona dimorante o domiciliata nel Ticino ad assicurarsi per la cura medica e i medicamenti su tutto il territorio cantonale. Quand’ anche il marito dell’appellante non rispettasse simile obbligo, il giudice civile non deve – di fatto – avallare o tollerare situazioni illegali. Il premio della cassa malati obbligatoria va incluso quindi nel fabbisogno minimo alla stregua di una spesa legalmente imposta.
Assume l’appellante che il marito non ha dimostrato né la tassa di circolazione (fr. 30.– mensili) né il posteggio per l’automobile (fr. 100.– mensili) inseriti dal Segretario assessore nel fabbisogno minimo. L’argomentazione è vana. Tutt’al più ci si sarebbe potuti interrogare sulla necessità di includere nel fabbisogno minimo del marito un’indennità per le spese di automobile (la questione dipendeva, come si è accennato al consid. 6, dall’uso professionale o a fini professionali del veicolo). Ammesso tale principio, il giudice poteva stimare con cauto criterio la tassa di circolazione e il costo per il posteggio del veicolo (a sua discrezione poteva anche interrogare le parti: art. 88 lett. d CPC), che in via __________ a Lugano non può presumersi trovare posto su area pubblica.
L’onere per l’alloggio compreso nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1520.– mensili) è contestato anch’esso dall’appellante, che ricorda di essersi vista riconoscere per lo stesso titolo soli fr. 865.– mensili, e ciò quantunque il marito abiti con una terza persona che potrebbe contribuire al pagamento della locazione. Tale convivenza, negata dall’interessato, non è stata resa vero-simile. Resta il fatto che, per quel che è dell’alloggio come per il resto, i coniugi hanno sostanzialmente diritto a un trattamento paritario. Pur considerando in concreto la diversa ubicazione dei due appartamenti (l’uno a __________, l’altro a __________), lede il principio di uguaglianza riconoscere a una parte un onere locativo che eccede di oltre il 75% quello dell’altra, a maggior ragione se si pensa che il marito occupa un alloggio non eccezionalmente spazioso, ma in ogni modo di 3 locali (doc. 6), mentre la moglie vive insieme con la figlia in un appartamento di 2 locali e mezzo (doc. QQ). Tale circostanza non poteva sfuggire al marito, che ha preso in locazione il proprio appartamento sei mesi dopo la moglie. Ciò posto, nel fabbisogno del marito non può essere ammesso un onere di locazione superiore a fr. 1200.– mensili. Tale cifra tiene equamente conto del fatto che la media delle pigioni nel centro di __________ è notoriamente più elevata di quella in Comuni più discosti dall’area urbana, come __________, e che – d’altro lato – il marito non può nemmeno essere ridotto ad alloggiare in condizioni non ragionevolmente compatibili con il suo livello di vita. Su questo punto l’appello deve quindi essere accolto entro i predetti limiti.
Il Segretario assessore non ha ancorato il contributo alimentare per moglie e figlia all’indice nazionale dei prezzi al consumo in considerazione del fatto che il reddito del marito non fruisce di tale beneficio. L’appellante asserisce che in realtà tra il 1990 e il 1992 lo stipendio del marito è aumentato e che nessun contratto di lavoro è stato prodotto. Ciò non significa ancora, tanto meno a un esame di mera verosimiglianza, che il guadagno del marito sia indicizzato. Il datore di lavoro ha formalmente dichiarato – come osserva il Segretario assessore (decreto, pag. 8 a metà) –che la rimunerazione dell’appellato non era adeguata al rincaro e non lo sarebbe stata almeno fino al 31 dicembre 1994 (doc. 10). Che il guadagno del marito sia nominalmente aumentato o che il contratto di lavoro non sia stato versato agli atti non basta lontanamente a sovvertire la conclusione del primo giudice.
Il quadro economico della famiglia si presenta, in conclusione, come segue:
reddito coniugale: fr. 6029.– mensili;
fabbisogno del marito: fr. 2550.– fino al 31 dicembre 1993,
fr. 2635.– dal 1° gennaio 1994;
fabbisogno della moglie: fr. 2140.– fino al 31 dicembre 1993,
fr. 2225.– dal 1° gennaio 1994;
fabbisogno in denaro della figlia: fr. 665.– mensili;
eccedenza: fr. 707.– fino al 31 dicembre 1993;
fr. 537.– dal 1° gennaio 1994;
contributo per la moglie:
fabbisogno di fr. 2140.–, rispettivamente di fr. 2225.– +
metà eccedenza di fr. 353.50, rispettivamente di fr. 268.50 =
indipendentemente dal periodo, fr. 2495.– (arrotondati).
L’appellante chiede che il contributo alimentare per sé e la figlia le sia corrisposto retroattivamente dal 1° settembre 1992 anziché dal 1° ottobre 1992, come stabilito dal primo giudice. Se non che, al proposito la richiesta è sfornita di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) ed è perciò improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
L’appellante non nega che sul menzionato conto presso il __________ __________ vi fosse il saldo accertato dal Segretario assessore (“su questo conto vi sono comunque bazzecole, come ammette il giudice di prime cure”: appello, pag. 13 a metà). Essa pretende bensì che proprietaria economica del denaro era la madre, ma la circostanza che il conto sia stato intestato anche a lei solo “per beneficiare delle agevolazioni per dipendenti dell’istituto di credito” non è sufficientemente resa verosimile. Né l’istante contesta di non avere prodotto, fino al momento del giudizio, la documentazione relativa ad altri suoi conti presso istituti di credito italiani. Certo, essa afferma che l’unica altra relazione bancaria nella sua disponibilità era il conto n. __________ intestato a lei e al marito presso il __________ __________ a __________ e che gli estratti di quel conto erano già in possesso della Pretura perché prodotti dal marito. Gli estratti in questione (doc. 26, 27 e 28 dell’incarto n. __________ __________) risalgono però al 29 dicembre 1989. I documenti aggiornati non risultano essere stati prodotti prima che il Segretario assessore statuisse, l’11 febbraio 1994, né l’appellante lo pretende. Ora, chi postula dal coniuge una provvigione ad litem deve rendere verosimile al giudice di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552, nota 5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Poco importa quindi che il decreto del 24 novembre 1992 fosse – come l’appellante reputa – inefficace per motivi formali. I documenti esibiti al Segretario assessore non permettevano di accertare l’indigenza della richiedente e a costei non giova avere eventualmente rimediato alla mancanza dopo l’emanazione del decreto cautelare.
Le recriminazioni dell’appellante sul fatto che il Segretario assessore ha respinto il 12 giugno 1992 una sua domanda di edizione nei confronti del marito (fascicolo processuale, act. IV), oltre che inutili, sono fuori tema. La provvigione ad litem è stata respinta non perché mancasse al marito la necessaria capacità economica (questione non affrontata nel decreto), ma perché la moglie non aveva reso verosimile – per quanto si potesse ragionevolmente esigere da lei – la propria incapacità di sopperire alle spese della lite. Anche su questo punto l’appello si rivela quindi privo di fondamento.
L’appellante insiste perché il marito sia tenuto a permutare la propria Volkswagen “t” con la sua “ __________ ”. Il primo giudice ha respinto la domanda perché tale situazione perdurava ormai da svariati anni (senza che alla moglie derivasse pregiudizio economico) e perché la moglie non aveva reso verosimile alcun interesse legittimo alla permuta, il fatto che la vettura in uso al marito fosse stata finanziata in parte con la vendita di una precedente automobile della moglie non giustificando lo scambio (decreto, pag. 11). Nell’appello la moglie ribadisce che la Volks-wagen “__________ ” è stata pagata in parte con la vendita di una sua Fiat “__________ ”, ciò che legittimerebbe di per sé la permuta, e che il criterio del tempo trascorso non è rilevante. L’opinione non può essere condivisa. Le argomentazioni del Segretario assessore si rivelano non solo corrette, ma ispirate alla logica e al comune buon senso. Esagerate e inidonee a giustificare un provvedimento cautelare sono poi i paragoni dell’appellante con “le leggi della giungla e del taglione” (appello, pag. 16). In realtà l’istante non adduce un solo motivo valido a giustificare la modifica di una situazione da lei accettata – se non voluta – per anni.
Da ultimo l’appellante insorge contro il diniego di inventariare i suoi effetti personali depositati dal marito presso la ditta __________ a __________. Il primo giudice ha motivato tale rifiuto rilevando prima di tutto che nulla ha mai impedito all’istante di ritirare gli oggetti, onde l’inutilità di impartire autorizzazioni. Per quanto riguardava i costi del deposito, non se ne giustificava l’addebito al marito poiché l’istante avrebbe potuto limitarli al minimo ritirando la merce senza indugio anziché complicare l’operazione con scam-bi epistolari e udienze in Pretura (decreto, pag. 9). A prescindere dalla circostanza che quest’ultimo appunto non è fuori luogo, nell’appello l’istante si diffonde in una polemica cronistoria di eventi trascorsi, ma non contesta che gli effetti personali sono sempre rimasti a sua disposizione presso il magazzino della ditta __________ e non spiega minimamente quale sia l’utilità dell’in-ventario richiesto. La doglianza è priva quindi di buon diritto. Oltre a ciò, il patrocinatore dell’interessata trascende in espressioni irrispettose verso il primo giudice (“Gli argomenti svolti dal Segretario assessore ... sono sbandati sotto ogni punto di vista”: pag. 17 in fondo), offendendo le convenienze processuali (art. 69 CPC). Ne deriva che a questo riguardo l’appello va dichiarato temerario. Di ciò sarà tenuto calcolo nella commisurazione degli oneri processuali.
III. Sull’assistenza giudiziaria, le spese e le ripetibili
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’istante non ha possibilità di successo, il conferimento di tale beneficio presupponendo che il coniuge richiedente non possa ottenere una provvigione ad litem dal consorte. I costi di una procedura di separazione o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). In concreto il primo giudice non ha accertato che all’istante sia impossibile ottenere una provvigione ad litem (perché, ad esempio, il marito non ha la necessaria capacità finanziaria); ha rilevato – a giusta ragione – che l’istante aveva affermato, ma non reso verosimile la propria indigenza, ciò che ostava d’acchito alla domanda. L’istante potendo ripresentare in ogni tempo la richiesta di provvigione debitamente corredata, non sussistono le premesse per concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Gli oneri processuali dell’appello introdotto dal convenuto sono posti a carico di quest’ultimo, soccombente, che verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri processuali dell’appello proposto dall’istante vanno parzialmente a carico del convenuto, nella misura in cui l’appel-lante ottiene un aumento del contributo fissato dal primo giudice (da fr. 2330.–, rispettivamente fr. 2225.–, a fr. 2495.–), e a carico dell’istante stessa per tutto il resto (art. 148 cpv. 2 CPC). L’entità della tassa di giustizia e delle ripetibili tiene conto, nel primo caso, della consistente soccombenza aritmetica, ma anche della relativa semplicità dell’appello. Nel secondo caso va considerato il parziale buon esito, ma anche l’inutile prolissità del ricorso (finanche temerario su un punto), che ha comportato un impegno redazionale di gran lunga superiore a quello del gravame avversario. Gli oneri e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariati, il riparto deciso dal Segretario assessore essendo compatibile altresì con la riforma odierna.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello del convenuto è respinto.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello dell’istante è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
3.1 A titolo di contributo alimentare __________ __________ verserà mensilmente alla moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di fr. 2495.– dal 1° ottobre 1992.
Per il resto il decreto è confermato.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
V. La richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dall’istante è respinta.
VI. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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