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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.137
Data decisione, Autorità: 08.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00137
Lugano 8 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 febbraio 1991 da
__________, nata __________, ora in __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________),
contro
__________ , __________
(rappresentato attualmente dal tutore ufficiale e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto del 3 dicembre 1993 con cui il Pretore ha respinto un’istanza dell’at-trice chiedente il blocco del registro fondiario su due particelle intestate al convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 13 dicembre 1993 da __________ contro il decreto emesso il 3 dicembre 1993 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che fra __________, nata __________, e il marito __________ è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona una causa di stato, attualmente sospesa per trattative in vista di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio (verbali, pag. 7 in fondo);
che con istanza di misure provvisionali del 5 ottobre 1993 __________ __________ ha chiesto il blocco del registro fondiario sulle particelle n. __________e __________RFD di __________o, intestate al marito;
che il Pretore ha accolto l’istanza senza contraddittorio il 7 ottobre 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.– a carico del convenuto;
che il 18 ottobre 1993 __________ __________ ha postulato la revoca del provvedimento, previo contraddittorio;
che all’udienza del 30 novembre 1993, indetta dal Pretore per la discussione, ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giu-dizio;
che il Pretore, statuendo il 3 dicembre 1993, ha revocato il blocco del registro fondiario disposto senza contraddittorio e ha addebitato la tassa di giustizia (fr. 200.–) con le spese (fr. 80.–) a __________, tenuta a rifondere al convenuto fr. 350.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ ha esperito un appello del 13 dicembre 1993 inteso a ottenere la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la sua istanza, previo ripristino del blocco del registro fondiario in via cautelare;
che con decreto del 17 dicembre 1993 la presidente della I Camera civile ha accolto quest’ultima richiesta e ha citato le parti al relativo contraddittorio del 18 gennaio 1994;
che di fronte alle ripetute domande presentate dall’appellante per il rinvio dell’udienza, il giudice delegato ha sospeso la procedura il 18 aprile 1994, in modo da lasciare alle parti il tempo di trovare un’intesa sulle questioni finanziarie connesse al blocco litigioso;
che la causa è stata riattivata il 21 marzo 1995, nessun accordo essendo stato raggiunto;
che al contraddittorio del 6 aprile 1995 sulla domanda cautelare ogni parte ha riaffermato le proprie conclusioni;
che sull’appello come tale, intimato a __________ __________ il 10 gennaio 1994, non sono pervenute osservazioni;
e considerando
in diritto:
che a norma dell’art. 178 cpv. 1 CC il giudice può, su istanza di un coniuge, subordinare al consenso di questi la disposizione di determinati beni da parte dell’altro coniuge, sempre che ciò sia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale;
che fra i provvedimenti conservativi previsti da tale disposizione rientra il blocco del registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC e 376 cpv. 2 lett. d seconda frase CPC);
che l’art. 178 CC è applicabile per analogia anche nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC come misura provvisionale in pendenza di una causa di separazione o di divorzio (DTF 118 II 380 consid. 3b);
che l’applicazione dell’art. 178 CC premette, nondimeno, l’esi-stenza di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali del coniuge istante, le quali devono apparire esposte a un rischio concreto e imminente (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, vol. I, Berna 1988, nota 8 ad art. 178 CC);
che l’appellante ammette, in concreto, di non avere sostanziato alcun rischio di alienazione o di aggravio dei fondi da parte del marito (appello, pag. 4 nel mezzo), ma sostiene che ciò non è necessario, bastando “la prova che un pericolo in tale senso non sia per lo meno da escludere” (pag. 5 in alto);
che siffatta opinione non può essere condivisa: se il coniuge istante non è tenuto, infatti, a recare la prova rigorosa di un pericolo serio e attuale, ciò non lo dispensa dal confortarne almeno la verosimiglianza (DTF 118 II 378), giacché in caso contrario il blocco del registro fondiario dipenderebbe – in pratica – dalla sua sola volontà;
che il criterio della verosimiglianza è decisivo, del resto, anche per altre limitazioni della facoltà di disporre ordinate dal giudice in via provvisionale a mente dell’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 119 II 195 consid. 3a);
che nella fattispecie l’appellante non evoca il minimo indizio suscettibile di confortare il provvedimento richiesto, nemmeno – per avventura – un eventuale rifiuto del marito a fornirle informazioni (art. 170 CC);
che nel caso in esame il blocco del registro fondiario riesce ancor meno legittimo ove si pensi che l’istanza della moglie è datata 5 ottobre 1993 e che nel dicembre del 1993 il marito risultava ancora corrispondere regolarmente alla moglie il contributo mensile di fr. 1300.– pattuito all’udienza del 12 marzo 1991 (verbale del 6 aprile 1995, pag. 1 in fondo);
che nelle circostanze descritte, quindi, la misura conservativa postulata della moglie non trova alcuna verosimile giustificazione, mentre fatti susseguenti al decreto querelato potranno se mai – vista la loro inammissibilità in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – motivare una nuova istanza di blocco al Pretore;
che gli oneri processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale dev’essere tenuta a rifondere alla controparte un’equa indennità per le ripetibili del procedimento cautelare (udienza del 6 aprile 1995);
che l’emanazione dell’attuale sentenza comporta la revoca del blocco ordinato senza contraddittorio il 17 dicembre 1993;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario decretato il 17 dicembre 1993 dalla presidente della I Camera civile a favore di __________ sulle particelle n. __________e __________RFD di __________, proprietà di __________ __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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