AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.135
Data decisione, Autorità: 04.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00135
Lugano 4 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato: emissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 4 dicembre 1992 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________o)
__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 6 dicembre 1993 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di provvedimenti cautelari contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 14 dicembre 1993 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 6 dicembre 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:__________ A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge una casa d’abitazione. A confine con tale fondo, sulla sottostante particella n. __________RFD che appartiene alla __________ __________ __________ __________ __________, si trova un ristorante gestito dalla ditta __________ __________ di __________. Il 4 dicembre 1992 __________ __________ ha introdotto una petizione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato alle due società di allontanare dal confine gli sfoghi della cappa da cucina e della ventola di aerazione del ristorante (art. 684 cpv. 2 CC). Egli ha fatto valere che sin dal 1989 le esalazioni maleodoranti della cappa e il rumore persistente della ventola, i cui sfoghi sono a ridosso del suo fondo a circa un metro l’uno dall’altro, producono continue immissioni. In via cautelare egli ha chiesto che fosse ingiunto alle due società, sotto comminatoria penale (art. 292 CP), di spegnere con effetto immediato la ventola di aerazione durante la chiusura del ristorante, come pure dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno dell’anno.
B. All’udienza del 28 gennaio 1993, indetta per discutere la cautelare, si è costituita la sola __________, che ha postulato il rigetto dell’istanza. Con decreto del 26 luglio 1993 il Pretore ha respinto l’istanza, rifiutando nel contempo tutte le prove offerte e ponendo la tassa di giustizia (fr. 300.–) con le ripetibili (fr. 500.– complessivi) a carico di __________ __________. Un appello presentato da quest’ultimo contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 7 ottobre 1993 per il fatto che il procedimento cautelare non poteva ritenersi concluso senza la discussione finale, omessa dal Pretore (inc. I CCA __________).
C. In esito alla sentenza di appello la causa è stata riassunta davanti al primo giudice, che con ordinanza del 29 ottobre 1993 ha nuovamente rifiutato tutte le prove offerte e ha convocato le parti alla discussione finale del 29 novembre successivo. In tale occasione __________ __________ si è riconfermato nella propria istanza, mentre le società convenute hanno proposto il rigetto della domanda. Statuendo il 6 dicembre 1993, il Pretore ha respinto l’istanza con l’argomento che per emanare un provvedimento cautelare difettava in concreto sia il requisito dell’urgenza sia quello del notevole pregiudizio. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 500.– complessivi per ripetibili.
D. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 14 dicembre 1993 in cui chiede che la sua istanza cautelare sia accolta e che il giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. Tanto la __________ quanto la __________ propongono nelle loro osservazioni del 10 gennaio 1994 di respingere l’appello.
Considerando
in diritto:
L’appellante si duole in primo luogo di remore e lentezze del Pretore nell’istruzione e nella decisione della cautelare. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare all’istante tuttavia che il Tribunale di appello non è competente per esaminare censure del genere, non potendo né sollecitare un giudice a procedere nei suoi incombenti né accertare eventuali ritardi dopo che il giudice ha statuito (sentenza del 7 ottobre 1993, consid. 3 con richiamo). Su tale punto l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Il provvedimento cautelare richiesto dall’istante consiste, come si è accennato, nell’obbligo per le convenute di spegnere la ventola di aerazione sul tetto del ristorante a ridosso del confine durante i giorni di chiusura, così come ogni giorno tra le ore 20 e le ore 8 del mattino. Al contraddittorio del 28 gennaio 1993 la società __________ ha negato però che l’impianto di aerazione rimanga in funzione dopo la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale, pag. 3 in alto). L’istante non ha contestato tale obiezione, limitandosi a replicare che “se la __________ (...) mantiene in funzione gli impianti negli orari usuali già aderisce in parte [alle richieste] di parte istante” (verbale, pag. 4), e alla discussione finale del 29 novembre 1993 ha ribadito che la società __________, ammettendo la disattivazione della ventola dopo la chiusura dell’esercizio pubblico, “de facto aderiva alle richieste della cautelare” (verbale, pag. 4). Quest’ ultima affermazione non può essere condivisa, poiché non consta che lo spegnimento dell’impianto dopo la chiusura serale dell’esercizio pubblico sia successivo al 4 dicembre 1992, ovvero sia stato deciso solo dopo l’introduzione della causa da parte dell’istante. Resta il fatto che, nella misura in cui tende alla disattivazione della ventola dopo i normali orari di apertura del ristorante (dopo la mezzanotte ed eventualmente prima delle 6 del mattino: art. 113 e 114 RLEP: RL 10/500a), l’istanza cautelare è senza oggetto.
Occorre verificare, ciò posto, se il primo giudice, rifiutando di decretare la disattivazione dell’impianto in via cautelare per un periodo più lungo (in particolare fra le ore 20 e le ore 24 nei giorni di apertura del locale ed eventualmente prima delle ore 8 del mattino), abbia disatteso l’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. L’appel-lante sostiene che a torto il Pretore avrebbe negato i presupposti dell’urgenza e del danno considerevole: intanto egli medesimo avrebbe reagito con prontezza alle immissioni moleste, cercando per quanto possibile un’intesa con le due società, e in secondo luogo egli subirebbe “un nocumento non da poco” (appello, pag. 9 in alto).
a) L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata – come rileva il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che – comunque sia – la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine preseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Mass-nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b) Nel caso in esame il requisito dell’urgenza non può ritenersi dato. L’appellante stesso adduce di essersi accorto per la prima volta delle emissioni moleste “nel corso del 1989” (petizione, pag. 2). Che fosse impellente intervenire nelle vie cautelari tre anni dopo (l’istanza è del 4 dicembre 1992) non è verosimile. Certo, l’istante sottolinea di avere trattato a lungo e intensamente con le convenute prima di rivolgersi nel dicembre del 1992 al giudice civile, tentando finanche di ottenere soddisfazione per il tramite delle autorità amministrative (appello, punto 4). Ma questo solo fatto non basta a rendere verosimile che tutt’a un tratto il provvedimento richiesto fosse diventato urgente. È vero che un istante cautelare non deve vedersi rimproverare la buona volontà dimostrata nel risolvere in via amichevole un contenzioso di vicinato, tuttavia simile disponibilità non è sufficiente – da sola – a rendere attendibile l’indifferibilità di un provvedimento che l’istante ha rinunciato a chiedere per anni. La sentenza impugnata potrebbe essere confermata quindi già per difetto del requisito dell’ urgenza. Come si vedrà in appresso, nondimeno, nel caso specifico manca anche la verosimiglianza del notevole pregiudizio.
c) L’ipotesi di un notevole pregiudizio si verifica quando dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie può derivare all’interessato un danno grave e difficilmente riparabile. Che nella fattispecie la ditta __________ sia rimasta assente alla discussione del 28 gennaio 1993 non è – contrariamente all’opinione dell’appellante – di rilievo, tale circostanza non esonerando l’istante dal rendere verosimili gli estremi per l’ottenimento della misura richiesta. Ora, che il fastidio causato da un’elettroventola in funzione giorno e notte possa arrecare serio pregiudizio al vicinato è teoricamente possibile, ma nella fattispecie l’istante non ha sostanziato concretamente tale eventualità. Come si è visto, egli non contesta che l’impianto litigioso venga disattivato alla chiusura del ristorante – ciò che limita già in misura considerevole l’eventuale disturbo notturno – e in nessun passaggio né della replica (verbale del 28 gennaio 1993, pag. 2 segg.) né dell’appello egli sostiene che tale misura non basti a evitare un danno grave e difficilmente riparabile. Il ricorso si esaurisce in considerazioni astratte sulla natura illecita dell’immissione, in rinvii di dottrina sulla natura di un procedimento cautelare e in critiche d’ordine generale al rifiuto pretorile di assumere prove (punti 5 e 6), ma non contiene alcun accenno concreto all’ eventualità che il funzionamento della ventola dalle ore 20 alle ore 24 (o, dandosi il caso, tra le ore 6 e le ore 8) sia suscettibile di cagionare un “danno considerevole” nel senso dell’art. 376 cpv. 1 CPC.
L’appellante si limita ad asserire in realtà, sotto tale profilo, che siccome la ditta __________ disattiva l’impianto di aerazione alla chiusura del ristorante, ciò equivale a un sostanziale riconoscimento della domanda cautelare. La tesi è doppiamente infondata: in primo luogo perché – come si è spiegato – potrebbe farsi questione di acquiescenza solo ove la società avesse deciso lo spegnimento della ventola dopo essere stata convenuta in Pretura (ciò che non è neppure preteso) e in secondo luogo perché, avesse pure deciso la convenuta di acquiescere parzialmente, incombeva all’istante spiegare per quali ragioni il provvedimento rimaneva necessario nella sua integralità per rimediare a un notevole pregiudizio. In sede cautelare non si tratta infatti di accertare se le immissioni della ventola siano “moleste” (nel senso dell’art. 684 cpv. 2 CC) – ciò che sarà esaminato nell’ambito della procedura di merito – bensì di sapere se esse siano verosimilmente insopportabili al punto da dover essere eliminate già pendente causa alle ore 20 (anziché alle ore 24) e, dandosi il caso, prima delle ore 8. Salvo per quanto attiene al sopralluogo, tutte le prove offerte dall’istante al contraddittorio del 28 gennaio 1993 (verbale, pag. 4 seg.) miravano a dimostrare la molestia dell’immissione, non la verosimiglianza del notevole pregiudizio. E anche il sopralluogo nel caso specifico era inteso al medesimo scopo, ove si consideri che l’istante ne chiedeva la generica assunzione “in condizioni di tempo e di orario da stabilire eventualmente alla presenza di un perito”, non dopo le ore 20 o prima delle ore 8.
d) Nelle condizioni descritte, non essenso debitamente sostanziata la verosimiglianza dell’urgenza e di un notevole pregiudizio, appare vano indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare, che contrariamente all’opinione dell’appellante il Pretore non aveva più ragione di vagliare. Si aggiunga, in ogni modo, che esagerato e improprio a suffragare la necessità di un provvedimento cautelare è il rimprovero di “gravissime violazioni procedurali dell’istruttoria” (appello, pag. 10). Il fatto che in un primo tempo il Pretore abbia omesso la discussione finale dell’istanza non ha comportato per l’istante, in effetti, alcun pregiudizio giuridico. Ha implicato tutt’al più una dilazione del procedimento, che configura tuttavia un inconveniente di mero fatto, non un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 116 Ia 199 nel mezzo, 115 Ia 314 consid. 2c, 319 consid. 1bb).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 700.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla __________ del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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