AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.131
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00131
Lugano 1 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio: modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 1990 da
__________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ora in __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare del 27 settembre 1993 con cui il Segretario assessore ha modificato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 ottobre 1993 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27 settembre 1993 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 19 novembre 1993 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente fra __________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1953) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il Segretario assessore ha fissato con decreto cautelare del 12 agosto 1991 in fr. 1310.– mensili il contributo alimentare a favore della moglie e in fr. 1400.– mensili, comprensivi degli assegni familiari, quello per i figli __________ (__________1981), __________ e __________ (nati entrambi il __________ __________ 1984) a decorrere dall’ottobre del 1990. La
I Camera civile di appello, adita dalla moglie, ha aumentato a fr. 1460.– mensili il contributo a favore di quest’ultima, confermando per il resto il decreto impugnato (sentenza del 29 dicembre 1992, inc. I CCA __________).
B. Il 24 dicembre 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ridurre retroattivamente dall’ottobre 1992, previa concessione dell’assi-stenza giudiziaria, il contributo provvisionale dovuto alla moglie e ai figli. All’udienza dell’8 gennaio 1993 la moglie si è opposta alla richiesta e ha postulato anzi un aumento di tutti i contributi (quello a lei destinato di almeno fr. 500.– mensili). Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 9 luglio 1993 ogni parte ha mantenuto le proprie conclusioni.
C. Statuendo il 27 settembre 1993 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza di __________ __________ e ha ridotto a fr. 1250.– mensili il contributo a favore della moglie dal 1° gennaio 1993. Per converso, egli ha aumentato a fr. 1650.– mensili (assegni familiari compresi) il contributo per i tre figli, sempre a valere dal 1° gennaio 1993. La richiesta della moglie intesa all’aumento del contributo per sé è stata respinta. La tassa di giustizia (fr. 360.–) e le spese del procedimento cautelare sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello dell’8 ottobre 1993 in cui propone che il contributo destinato alla moglie sia ridotto a non più di fr. 500.– mensili e quello a favore dei figli a non più di fr. 1400.– mensili complessivi (assegni familiari compresi). Nelle sue osservazioni del
19 novembre 1993 __________ __________ postula il rigetto del gravame e con appello adesivo insta perché il contributo a suo favore sia aumentato a fr. 1900.– mensili e quello per i figli a fr. 2160.– complessivi (inclusi gli assegni familiari). __________ __________ si è pronunciato il 9 dicembre 1993 per la reiezione dell’appello adesivo.
E. Il 24 dicembre 1993 __________ __________ ha introdotto un’istanza di provvedimenti cautelari alla Camera civile di appello, sollecitando la riduzione immediata dei contributi in pendenza di ricorso a fr. 400.– mensili per la moglie e a fr. 1250.– mensili complessivi per i figli, il tutto a valere dal 1° novembre 1993. L’istanza è stata respinta dal vicepresidente della I Camera civile con decreto del 30 dicembre 1993.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello principale
fr. 50 650.– annui nel 1992, pari a fr. 4220.85 mensili, e di
fr. 18 881.38 annui nel 1993, non avendo più riscosso alcunché dopo il mese di aprile (appello, punto 4). Sotto questo profilo il decreto impugnato trascenderebbe a suo avviso nell’arbitrio.
a) Per quanto riguarda il reddito mensile conseguito dall’ap-pellante nel 1992 (fr. 4960.– netti), la controversia non ha rilievo pratico. Dal momento che – come riconoscono in questa sede entrambe le parti – la modifica dell’assetto cautelare deve valere dal 1° gennaio 1993, il reddito conseguito dai coniugi nel 1992 non influisce sul calcolo, giacché determinante è la situazione al 1° gennaio 1993. Il Segretario assessore ha fatto capo al guadagno del marito nel 1992 per calcolare l’eccedenza di cui disponeva il marito stesso nel 1992 (decreto, pag. 7 in alto). Il criterio non è pertinente. Il metodo per il computo dei contributi alimentari in pendenza di separazione o divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale di entrambi i coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). L’eccedenza di cui dispone un singolo coniuge per rapporto al suo proprio reddito non è un parametro di calcolo.
b) Giovi soggiungere in ogni modo, e per abbondanza, che la critica dell’appellante sul reddito da lui conseguito nel 1992 è infondata. Tale reddito risulta dalla “lista paga” prodotta dal datore di lavoro (lo studio __________ __________, __________, di cui lo stesso appellante è azionista minoritario) e non vi era motivo per scostarsene, tanto meno nel quadro di un giudizio meramente provvisionale. Certo, dalla lista in questione (“Documenti prodotti da __________ ”, ultimi due fogli) emerge che l’appellante non ha percepito lo stipendio di dicembre 1992, ma esso risulta essergli stato corrisposto nel febbraio del 1993 (verbale dell’udienza 2 marzo 1993, pag. 1). Quanto allo stipendio di gennaio, ricevuto dall’appel-lante fino a concorrenza di fr. 1046.–, non v’è ragione per considerarlo perso solo perché esso non era ancora versato interamente il 9 marzo 1993 (doc. 13). Dall’istruttoria si desume anzi che la __________, seppure in ritardo, ha sempre pagato gli stipendi dei dipendenti. Tutt’al più il ritardo nella riscossione dello stipendio potrebbe giustificare una proroga al debitore nello stanziamento del contributo mensile (questione che esula dall’attuale giudizio), ma non un esonero dall’obbligo di pagamento.
c) Il reddito mensile di fr. 4948.95 netti accertato dal Segretario assessore per il 1993 corrisponde all’ultimo stipendio noto dell’appellante (aprile 1993: “lista paga” citata), identico a quello di marzo. L’interessato sostiene di non aver più ricevuto alcuno stipendio dopo il mese di aprile, ma anche a supporre che la “lista paga” (in bianco per quel che è da maggio in poi) renda sufficientemente verosimile tale circostanza, ciò non significa – una volta ancora – che il salario dell’appellante vada considerato come definitivamente perso. Le generiche ancorché drammatiche affermazioni contenute nel ricorso sul cattivo andamento della ditta non bastano a rendere attendibile (tanto meno a un giudizio di semplice verosimiglianza) l’impossibilità per l’appellante di riscuotere il proprio credito in un futuro più o meno prossimo e nemmeno consentono di prevedere un’eventuale – e nemmeno concretamente prospettata – riduzione di stipendio. È vero invece che nei primi due mesi del 1993 l’appellante ha percepito uno stipendio complessivamente inferiore a quello considerato dal primo giudice (fr. 4960.40 in gennaio, come nel 1992, e fr. 4023.06 in febbraio, per rapporto ai fr. 4948.95 di marzo e aprile). Semplici oscillazioni di reddito dovute a contingenze transitorie non sono decisive tuttavia ai fini di un giudizio (per di più sommario) destinato a esplicare effetti sulla durata. Ciò posto, il reddito di fr. 4948.95 mensili accertato dal Segretario assessore in via provvisionale merita conferma.
d) È appena il caso di ricordare, comunque sia, che decisivo per la fissazione dei contributi di mantenimento non è il reddito effettivo, bensì quello che un coniuge ha la ragionevole possibilità di conseguire (DTF 117 II 17 consid. 1b). L’appellante non asserisce (né tanto meno ha reso verosimile) che, pur facendo prova di tutta la sua buona volontà, egli guadagnerebbe meno altrove di quanto può guadagnare presso la __________. La difficile situazione finanziaria in cui sembra versare quest’ultima ditta non è quindi decisiva, da sola, per desumere una capacità di guadagno dell’ appellante inferiore a quella accertata dal primo giudice.
a) Risulta dagli atti che fino al 30 giugno del 1992 la moglie ha lavorato a tempo parziale in uno studio medico con uno stipendio di circa fr. 1000.– mensili, dopo di che ha cessato ogni attività fino al dicembre del 1992 (doc. Q, verbale del
2 marzo 1993, pag. 3). Essa ha ripreso a lavorare un’ora al giorno, a casa, il 1° gennaio 1993 per una ditta di rappresentanze industriali con uno stipendio di fr. 250.– mensili fino all’aprile del 1993 e di fr. 550.– dopo di allora (decreto, pag. 4 in fondo; verbale citato, pag. 4). Tali accertamenti non sono contestati.
b) La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che, tranne casi oggettivamente giustificati, un coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività lucrativa esercitata durante il matrimonio, salvo vedersi imputare come reddito potenziale il guadagno fino ad allora conseguito. Certo, in concreto la moglie deve accudire a tre figli, di cui uno soffre di ritardo mentale e un altro di disturbi cardiaci (doc. S, W), ma tale situazione sussisteva già prima della separazione dei coniugi, quando i figli erano ancor meno autosufficienti. Né le condizioni di salute o l’età della moglie appaiono precludere un’attività accessoria leggera di poche ore (doc. T, V), tanto meno se si pensa ch’essa può contare sull’aiuto di una ragazza alla pari sussidiata dalla __________ e che la figlia __________ e al beneficio di una rendita giornaliera dell’Assi-curazione federale per l’invalidità (doc. Z). Tutti i figli, del resto, frequentano la scuola pubblica (verbale del 2 marzo 1993, pag. 4), ciò che lascia all’interessata il tempo necessario, con uno sforzo di buona volontà pari a quello che si può esigere dal marito, per ricavare almeno la somma che guadagnava nel 1991. Su questo punto l’appello principale è provvisto di buon diritto.
a) Che l’appellante riceva un’indennità fissa di fr. 400.– mensili a titolo di rimborso spese è pacifico (“Documenti prodotti da __________ ”, ultimi due fogli). Il problema è di sapere se tale indennità corrisponda a disborsi effettivamente sostenuti. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che non può essere considerata come reddito un’indennità forfettaria percepita da un dipendente come rimborso di spese professionali ove l’entità media delle spese affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l’ammontare dell’indennità ricevuta (I CCA, sentenza del 9 settembre 1994 in re T.; cfr. __________ __________ __________pag. 69). Ma una simile indennità forfettaria può anche essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di reddito mascherato ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (I CCA, sentenza del 12 gennaio 1993 in re D.).
b) Nella fattispecie l’appellante non dà alcun ragguaglio sulle spese professionali a suo carico. Egli afferma genericamente che l’indennità coprirebbe “anticipi di spese auto, trasferte, pasti fuori casa, spese a favore della clientela...”, ma non illustra quali elementi agli atti renderebbero verosimili le spese affrontate (dal doc. 13 risulta anzi ch’egli usa un’automo-bile della ditta) né suffraga con cifre concrete il proprio assunto. In tali circostanze il primo giudice poteva effettivamente ritenere che gli oneri asseriti dall’appellante non erano attendibili. Al proposito l’appello manca dunque di consistenza.
L’appellante non spende una parola per motivare la prospettata riduzione del contributo a favore dei figli, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Il principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato infatti, e in primo luogo, a tutelare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di fissare contributi di mantenimento – mera questione patrimoniale – l’intervento del giudice a tutela del genitore è limitato ai casi in cui l’offerta del genitore al figlio sia manifestamente eccessiva o sproporzionata (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Se non ricorrono tali estremi il giudice non è abilitato a ridurre un contributo di mantenimento. In concreto le somme destinate ai tre figli non appaiono affatto eccessive o sproporzionate (sono anzi relativamente modeste). In assenza di una valida – ovvero motivata – censura dell’obbligato, questa Camera non può quindi ridurre gli importi fissati dal Segretario assessore. In proposito l’appello sfugge a un esame di merito.
II. Sull’appello adesivo
a) L’appello adesivo è ricevibile. La giurisprudenza ammette che un appello adesivo possa riferirsi anche a dispositivi non impugnati con l’appello principale, nel solco della prassi federale e di quella di altri Cantoni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 3 ad art. 314). La circostanza che in concreto il marito non abbia appellato il dispositivo con cui il Segretario assessore ha statuito sulla richiesta di aumento della moglie non osta, quindi, alla proponibilità dell’appello adesivo.
b) Il marito si prevale della massima secondo cui un appello adesivo è ricevibile solo qualora il primo giudice abbia respinto parzialmente le domande dello stesso appellante adesivo, non quando le abbia respinte interamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., nota 8 ad art. 314 CPC). A prescindere dal fatto però che v’è da interrogarsi sulla legittimità di tale principio, non confortato da alcun riferimento dottrinale o giurisprudenziale (cfr. l’enunciazione in Rep 1990 pag. 281 consid. 1), nella fattispecie la moglie si è vista respingere parzialmente e non interamente le sue richieste. All’udienza dell’8 gennaio 1993 essa non aveva chiesto infatti un aumento del solo contributo a favore di sé medesima, ma anche di quello a favore dei figli (verbale dell’8 gennaio 1993, penultimo foglio), tant’è che ha mantenuto la richiesta alla discussione finale (riassunto scritto, pag. 5 in fondo). A dispetto dei termini usati nella redazione del dispositivo, il Segretario assessore ha rigettato l’aumento del contributo per la moglie, ma ha parzialmente accolto l’aumento di quello a favore dei figli. Il caso non è quindi assimilabile, come che sia, a quello pubblicato in Rep 1990 pag. 280.
L’assunto, così com’è motivato, non può essere condiviso. Lo stipendio del marito che il primo giudice ha dedotto dal “foglio paga” della ditta, rispondente per sommi capi ai dati che figurano nel certificato di salario (doc. 13) destinato all’autorità fiscale (almeno per quel che riguarda il 1992, cui va aggiunto lo stipendio di dicembre), è senz’altro più verosimile delle generiche affermazioni dell’appellante adesiva. Questa si limita a definire sospetti o inaffidabili i documenti agli atti, ma non rende verosimile con elementi concreti un maggior guadagno (potenziale o effettivo) del marito. La persistente crisi legata al ristagno economico del settore edile è notoria e rende tutt’altro che inattendibile una diminuzione degli stipendi rispetto al 1988. Gli assegni familiari riscossi dal marito non sono stati trascurati, ma considerati come reddito (“Documenti prodotti da __________ ”, ultimo foglio), e così pure la nota indennità di fr. 400.– mensili per spese professionali. Né vi sono indizi sostanziati per supporre che la ditta __________ distribuisca al marito redditi o benefici sotto altra forma: la testimonianza del contitolare __________ __________ __________ (verbale del 2 marzo 1993, pag. 1 seg.) suffraga anzi l’ipotesi contraria. Il guadagno (effettivo o potenziale) di fr. 6000.– mensili imputato al marito dall’appellante adesiva manca perciò di consistenza.
Le censure dell’appellante adesiva sul reddito imputabile a lei medesima devono, per i motivi già addotti (consid. 2), essere respinte. Su questo punto merita accoglimento – come si è spiegato – l’appello principale del marito.
Le rimanenti rivendicazioni dell’appellante adesiva, che chiede di aumentare il suo fabbisogno in relazione all’onere per l’al-loggio (portandolo dai fr. 700.– mensili riconosciuti dal primo giudice a fr. 1309.–) e di rivalutare il contributo per ogni figlio da fr. 550.– mensili a fr. 720.– (rispettivamente a fr. 770.– dopo il 13° anno di età e a fr. 940.– dopo il 17°) non possono, come che sia, comportare un aumento dei contributi richiesti. Già in base ai fabbisogni ammessi dal Pretore (e giudicati insufficienti dall’appellante adesiva) non rimane in effetti alcun apprezzabile margine di incremento, di modo che l’esito del giudizio non muterebbe nemmeno se le rivendicazioni dell’interessata fossero accolte. Basti rilevare che a questo punto il quadro economico della famiglia si presenta come segue:
– fabbisogno minimo del marito: fr. 2050.– mensili;
– fabbisogno minimo della moglie:
fr. 2122.– mensili fino al 30 giugno 1993,
fr. 2222.– mensili dal 1° luglio 1993 (decreto, pag. 6);
– fabbisogno complessivo in denaro dei figli: fr. 1650.–;
– reddito complessivo dei coniugi: fr. 5948.95;
– fabbisogno della famiglia:
fr. 5822.– (fino al 30 giugno 1993),
fr. 5922.– (dal 1° luglio 1993);
– eccedenza: fr. 126.95 (fino al 30 giugno 1993),
fr. 26.95 (dal 1° luglio 1993).
Si aumentassero in concreto i fabbisogni della famiglia oltre quanto consentono i limiti (trascurabili) dell’eccedenza, di cui metà spetta come che sia alla moglie, si creerebbe manifestamente un ammanco. Ora, la più recente giurisprudenza del Tribunale federale ha specificato che il coniuge debitore di contributi alimentari non può essere privato del suo fabbisogno minimo, indispensabile alla sua stessa sussistenza (DTF del 18 aprile 1995 in re N.-J., destinata a pubblicazione, e DTF dello stesso giorno in re H.-M.). In altri termini, quand’anche nella fattispecie si aumentasse il fabbisogno della moglie per l’alloggio o si maggiorasse il fabbisogno dei figli (già rivalutato dal Segretario assessore), l’ammanco mensile non potrebbe essere posto a carico del marito, già ridotto a vivere con il minimo di esistenza. Le rivendicazioni dell’appellante adesiva potranno acquisire rilevanza giuridica qualora i redditi dei coniugi dovessero aumentare o i fabbisogni diminuire. Ma ciò non è il caso oggi, nella situazione finanziaria in cui versa la famiglia.
Periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993:
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 2122.–,
– più metà eccedenza: fr. 63.50,
– meno reddito proprio: fr. 1000.–, dà
arrotondato, un contributo di fr. 1185.– mensili.
Periodo dal 1° luglio 1993:
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 2222.–,
– più metà eccedenza: fr. 13.50,
– meno reddito proprio: fr. 1000.–, dà
arrotondato, un contributo di fr. 1235.– mensili.
Il contributo per i figli rimane di fr. 1650.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) per l’intero periodo, come stabilito dal Segretario assessore. Al marito restano fr. 2113.– mensili dal 1° gennaio al 1° luglio 1993 e fr. 2063.– mensili dopo di allora.
III. Sulle spese e le ripetibili
L’appello principale va parzialmente accolto, ma in misura minima (riduzione del contributo a favore della moglie da fr. 1250.– mensili a fr. 1185.–, rispettivamente a fr. 1235.–, mentre va respinta la riduzione del contributo per i figli). L’appellante principale deve sopportare quindi i nove decimi delle spese e rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’ap-pello adesivo è interamente destinato all’insuccesso, sicché spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri processuali di prima sede possono rimanere invariati, la riforma del decreto pretorile non riflettendosi apprezzabilmente né sul riparto della tassa di giustizia né sulle ripetibili.
Davanti al Segretario assessore il marito aveva postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio (art. 159 CPC). La domanda non è più stata ripresa alla discussione finale, né il primo giudice ha statuito in proposito, né l’istante ha sollevato censure in appello. Se ne deduce legittimamente, in simili circostanze, che la richiesta è stata abbandonata per atti concludenti, tanto più che l’assisten-za giudiziaria non è più stata postulata nemmeno nell’attuale sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1.1 Il contrbuto alimentare dovuto da __________ __________ alla moglie __________ in via provvisionale, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, è fissato in fr. 1185.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e in fr. 1235.– mensili dal 1° luglio 1993.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per 1/10 a carico di __________ __________ e per 9/10 a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
L’appello adesivo è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
per la prima camera civile del Tribunale di appello
Il vicepresidente La Segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster