AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.129
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00129
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Cocchi (ques’utlimo in sostituzione del giudice Giani, astenutosi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 ottobre 1990 dal
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare del 5 ottobre 1994 con cui il Pretore ha parzialmente modificato l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 14 ottobre 1994 presentato da __________ Broggini contro il decreto cautelare emesso il 5 ottobre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente fra __________ __________ (1947) e __________ nata __________ (1945), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha emanato il 19 ottobre 1990 un primo decreto cautelare con cui ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi e imposto al marito, fra l’altro, un contributo provvisionale per la moglie di fr. 5175.– mensili dal 1° novembre 1990 al 31 maggio 1991 e di fr. 4220.– mensili dopo di allora. La Camera civile di appello, cui il marito è insorto, ha parzialmente riformato il decreto con sentenza del 2 agosto 1991, riducendo il contributo per la moglie a fr. 4675.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 1990 e a fr. 3175.– mensili per il periodo successivo (I CCA, inc. /).
B. Il 15 ottobre 1991 __________ __________ ha instato per un aumento del contributo provvisionale da fr. 3175.– a fr. 4900.– mensili retroattivamente dal 1° giugno 1991. Esperito il contraddittorio, il Pretore ha giudicato il 10 febbraio 1992 e ha parzialmente accolto l’istanza, fissando il contributo mensile per la moglie a
fr. 4800.– dal 1° settembre 1991 al 31 maggio 1992, rispettivamente a fr. 3300.– dal 1° giugno 1992.
C. Con istanza del 9 novembre 1993 __________ __________ si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che il noto contributo prov-visionale fosse portato a fr. 17 485.– mensili retroattivamente dal 19 ottobre 1990. Nel corso della discussione finale essa ha ridotto la pretesa a fr. 8789.– mensili, sempre dal 19 ottobre 1990. Statuendo il 5 ottobre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha stabilito in fr. 4800.– mensili dal 1° novem-bre 1993 il contributo litigioso. Le spese processuali e la tassa di giustizia (fr. 1000.–) sono state poste per un terzo a carico del marito e per due terzi a carico della moglie.
D. __________ __________ ha introdotto il 14 ottobre 1994 un appello in cui chiede che, annullato il decreto del Pretore, l’istanza di modifica presentata dalla moglie sia respinta. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 1994 __________ __________ propone di rigettare l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
Il Pretore ha accertato anzitutto che il fabbisogno della famiglia calcolato ai fini del decreto cautelare 10 giugno 1992 non era rimesso in causa (fr. 9565.– mensili complessivi). Egli si è attenuto quindi a tale somma (fabbisogno del marito fr. 3380.–, fabbisogno della moglie fr. 3300.–, fabbisogno del figlio __________, nato nel 1972, fr. 1785.– e fabbisogno della figlia __________, nata nel 1976, fr. 1100.–). Al reddito del marito (fr. 10 100.– mensili) il Pretore ha aggiunto nondimeno fr. 2120.– mensili che l’inte-ressato sosteneva destinati a coprire il proprio onere d’imposta, mentre esso risultava finanziato in realtà con reddito della sostanza non utilizzato per la famiglia (decreto, pag. 5). Non poteva più essere considerato come reddito invece, secondo il Pretore, il guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili imputato alla moglie, la quale dopo la cessazione della comunione domestica (Natale 1989) non aveva più trovato lavoro e doveva ormai ritenersi oggettivamente inatta a esercitare un’attività lucrativa.
Unico punto litigioso è, in questa sede, la capacità di guadagno della moglie. L’appellante ricorda in primo luogo che la comunione domestica è cessata nel dicembre del 1989, che con il decreto cautelare del 19 ottobre 1990 il Pretore aveva impartito alla moglie un termine fino al 1° giugno 1991 per trovare un’atti-vità adeguata e che al proposito la decisione è stata confermata in appello. Egli sostiene, di conseguenza, che il reddito potenziale della moglie non può più essere riconsiderato.
L’argomentazione è priva di fondamento. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Speck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Poco importa quindi che il 19 ottobre 1990, rispettivamente il 10 febbraio 1992 (secondo decreto cautelare), la moglie apparisse ancora in grado di reperire un’occupazione adeguata. Ciò non impediva al giudice di constatare, il 5 ottobre 1994 (terzo decreto cautelare), che siffatta previsione non si era verificata e di ritenere che tale aspettativa non era più oggettivamente prospettabile. Un altro problema è sapere se quest’ulti-ma conclusione sia corretta. La circostanza che la moglie non abbia impugnato i decreti del 19 ottobre 1990 o del 10 febbraio 1992 non significa in ogni modo – e con ogni evidenza – ch’es-sa abbia “riconosciuto definitivamente la sua potenzialità lavorativa di fr. 1500.–” (appello, pag. 6 nel mezzo).
L’opinione non può essere condivisa. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore per il cui man-tenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che se, da un lato, un coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività esercitata durante il matrimonio (salvo vedersi imputare come reddito potenziale il corrispondente guadagno), dall’ altro non si può nemmeno pretendere che tale coniuge svolga un genere di attività incompatibile con il suo precedente tenore di vita. A ragione quindi il Pretore ha valutato le possibilità di lavoro dell’interessata come laboratorista diplomata (verbali, pag. 15). Tutt’al più si sarebbero potute considerare occupazioni – ancorché di diversa natura – che la moglie avrebbe ragionevolmente potuto esercitare in sintonia con il livello di vita anteriore. In tal caso incombeva al marito però rendere verosimile quali attività la moglie, che non risulta avere altre qualifiche professionali all’infuori di quella citata, avrebbe dovuto accettare. Invano si cercherebbe nell’appello un’indicazione concreta al riguardo.
a) V’è effettivamente da domandarsi se l’interessata abbia reso plausibile un serio impegno nella ricerca di un’attività analoga a quella esercitata nello studio del marito. Con decreto del 19 ottobre 1990 (non impugnato da __________ __________) il Pretore aveva fissato alla medesima (che aveva allora 45 anni) un termine fino al 1° giugno 1991 per impiegarsi a tempo parziale in un lavoro assimilabile a quello svolto nello studio del coniuge, in modo da ricavare fr. 1500.– mensili (decreto, pag. 8 in fondo). Il termine è scaduto infruttuoso. Le ricerche della moglie sembrano essere consistite nell’interpellazione di quattro medici (doc. 10–13) e in un annuncio su un quotidiano (doc. 14).
Il 15 ottobre 1991 __________ __________ si è rivolta al Pretore per essere liberata dall’obbligo di cercare un’occupazione. A tale scopo ha prodotto un certificato medico che attestava la sua inabilità lavorativa totale dal 20 settembre 1991 (doc. 15; verbali, pag. 26 nel mezzo). Tale incapacità non risulta essere sussistita dopo il gennaio del 1992 (verbali, pag. 27). Con decreto cautelare del 10 febbraio 1992 (seconda decisione giudiziaria sull’assetto provvisionale) il Pretore ha respinto la richiesta, ma ha concesso all’istante un nuovo termine fino al 1° giugno 1992 (pag. 5). Questo termine è decorso senza che sia dato di sapere che cosa l’interessata abbia concretamente intrapreso.
Con l’ulteriore istanza di modifica (del 9 novembre 1993), che ha dato origine al decreto in esame, la moglie ha chiesto una volta di più di essere esentata dall’onere di trovare un’ attività. La documentazione esibita al Pretore dimostra che per due mesi essa si è iscritta senza esito all’Ufficio regionale del lavoro (novembre e dicembre 1992) e che durante tale periodo si è vista rifiutare 8 offerte d’impiego (doc. 17–19; verbali, pag. 53). Dopo di allora, e fino all’introduzione dell’ istanza (gennaio-novembre 1993), nulla più risulta dagli atti.
b) Se il decreto impugnato si fondasse solo sugli accertamenti predetti la conclusione del Pretore, stando al quale “non si può affermare che [la moglie] non abbia cercato un lavoro” (decreto, pag. 6), apparirebbe dubbia. Nei quattro anni successivi alla cessazione della comunione domestica consta infatti che l’interessata si è impegnata nell’autentica ricerca di un lavoro – a prescindere dai quattro mesi di incapacità lucrativa documentata – solo nel giugno 1991 (doc. 10–13) e nel novembre-dicembre 1992 (doc. 17–19). Che al momento della decisione impugnata essa avesse 49 anni è dunque di importanza relativa, poiché – come lo stesso Pretore ha rilevato nei precedenti decreti cautelari – all’età di 45 anni la capacità lucrativa di un coniuge che non ha abbandonato il mondo del lavoro durante la comunione domestica deve presumersi ancora integra.
Rimane il fatto, invero decisivo, che nel caso in esame la moglie avrebbe poco verosimilmente trovato un lavoro idoneo quand’anche si fosse attivata nella misura in cui ci si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare da lei. Intanto essa risulta avere un diploma di laboratorista, non di aiuto medico (le offerte di lavoro segnate sul doc. Z riguardano tutte un posto di aiuto medico). Se non che, le possibilità d’impiego come laboratorista nella regione di Locarno sono molto limitate (verbali, pag. 66 a metà e 67). Inoltre come laboratorista l’interessata appare “difficilmente collocabile”, tanto più a tempo parziale, nonostante abbia esperienza in pratiche di ufficio e possa svolgere mansioni di aiuto medico (verbali, pag. 63 seg.). Persone di 45 anni comportano infatti oneri sociali elevati – come sottolinea il primo giudice (decreto, pag. 6 nel mezzo) – anche per il datore di lavoro. Oltre a ciò, il Cantone Ticino non assume per principio soggetti con più di 35 anni di età (verbali, pag. 66 in fondo), di modo che non è verosimile un’assunzione dell’appellata nemmeno da parte dell’ente pubblico. Per di più, in vent’anni le tecniche di laboratorio sono molto cambiate, senza che esistano corsi di aggiornamento per chi è rimasto lontano dal settore specifico (verbali, pag. 67 nel mezzo, pag. 73; cfr. anche pag. 43 a metà).
c) Ne discende che se l’appellata poteva essere un valido sussidio nello studio medico del marito, il suo titolo professionale è di poco peso sul libero mercato dell’impiego, dove contano diplomi recenti e conoscenze tecniche aggiornate. Nel risultato il giudizio del Pretore può quindi essere condiviso. Certo, ci si potrebbe domandare una volta ancora se nella fattispecie la moglie non potesse essere tenuta ad accettare un lavoro meno qualificato, ancorché nel settore sanitario o paramedico. La questione può rimanere indecisa, giacché – come si è visto (sopra, consid. 3) – il fascicolo processuale non dà indicazioni che permettano di apprezzare con un minimo di affidabilità né il genere di occupazione prospettabile né le relative possibilità d’impiego.
Giova ricordare, a ogni buon conto, che in esito all’attuale giudizio la moglie si vede non solo mantenere, ma – sotto il profilo qualitativo – migliorare oggettivamente il suo tenore di vita per rapporto all’epoca in cui viveva con il marito, quando lavorava a metà tempo o anche di più (verbali, pag. 16). È appena il caso di rilevare quindi che un eventuale aumento della disponibilità finanziaria del marito non si tradurrà necessariamente, nel futuro, in un’ulteriore maggiorazione del contributo di mantenimento per la moglie.
Posto un reddito coniugale di fr. 12 220.– mensili (decreto, pag. 5 nel mezzo) e un fabbisogno familiare di fr. 9565.– mensili (de-creto, pag. 4), si ha un’eccedenza di fr. 2655.– mensili, che – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – va divisa a metà fra i coniugi (DTF 119 II 317 consid. 4b con riferimento). Il marito conserva per sé quindi, in concreto, l’equivalente del proprio fabbisogno (fr. 3380.– mensili) e metà eccedenza (fr. 1327.50 mensili), per un totale di fr. 4707.50. La moglie riceve dal marito l’ammontare del proprio fabbisogno (fr. 3300.– mensili) e metà eccedenza (fr. 1327.50 mensili), ossia fr. 4627.50. I figli percepiscono, a loro volta, il rispettivo fabbisogno mensile (fr. 1785.– e fr. 1100.–). Sul calcolo del contributo alimentare per la moglie il decreto impugnato, che viola il diritto federale, dev’essere rettificato d’ufficio e l’appello accolto, con relativa riforma del dispositivo. Per ragioni pratiche il contributo a favore della moglie può essere arrotondato a fr. 4630.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
In parziale accoglimento dell’istanza, __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________ l’importo di fr. 4630.– mensili a titolo di contributo alimentare, anticipatamente entro il primo di ogni mese, a decorrere dal 1° novembre 1993.
(Lemma invariato)
Per il resto l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 310.–
b) spese fr. 50.-
fr. 360.–
già anticipata dall’appellante, sono posti per 1/9 a carico dell’appellata e per 8/9 a carico dell’ appellante, che rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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