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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.125
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00125
Lugano 23 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 20 luglio 1994 dall’
ing. __________ __________, __________,
contro
il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, avv. __________ __________,
nell’ambito della causa di stato (n. __________A) che oppone l’istante a
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
viste le osservazioni formulate il 3 agosto 1994 del Pretore;
sentita la convenuta all’udienza del 20 giugno 1995,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili:
Ritenuto
in fatto:
che tra __________ __________ e __________ nata __________ è pendente un’azione di divorzio davanti la Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, attualmente giunta allo stadio del dibattimento finale (inc. __________);
che l’8 giugno 1994 __________ __________ ha postulato la ricusazione dell’allora Pretore, ma la procedura è stata dichiarata senza oggetto il 14 giugno 1994, il giudice in questione avendo lasciato la magistratura il 31 maggio 1994 (I CCA, decreto del 14 giugno 1994, inc. __________);
che il 20 luglio 1994 l’istante si è rivolto nuovamente alla Camera civile di appello, sollecitando anche la ricusazione del Pretore entrato in carica il 1° giugno 1994;
che l’istante si duole di essere trattato con totale discredito dal giudice, il quale rifiuterebbe, come il suo predecessore, di rispondere a un suo scritto del 18 febbraio 1994 in cui egli chiede la restituzione di 21 lettere prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988;
che il Pretore ha dichiarato di non avere osservazioni da presentare, mentre all’udienza del 20 giugno 1995, alla quale __________ __________ non è comparso, __________ __________ ha postulato il rigetto dell’istanza;
Considerando
in diritto:
che a norma dell’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice ove questi sia escluso (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni” (lett. b);
che il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC), la quale statuisce con decreto in camera di consiglio non impugnabile (art. 30 cpv. 3 CPC);
che l’art. 27 lett. b CPC abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano gravi ragioni, ossia fattori oggettivi che mettono in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 369);
che senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5a con richiami);
che se da un lato non bisogna essere troppo esigenti nel valutare la prova della prevenzione, d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), l’istituto della ricusazione avendo carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4);
che dalla confusa istanza 20 luglio 1994 risulta in sintesi che l’istante propone la ricusa del Pretore in carica poiché questi rifiuterebbe, in particolare, di rispondere a un suo scritto del 18 febbraio 1994 e di restituirgli 21 lettere prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988;
che per quanto riguarda lo scritto del 18 febbraio 1994, il Pretore non era tenuto a darvi riscontro, essendo questo stato proposto in modo informe, in spregio di ogni regola processuale;
che la restituzione delle 21 lettere accluse alla replica è stata chiesta per la prima volta dall’istante nello scritto medesimo, il 18 febbraio 1994, senza che la richiesta sia mai stata nemmeno sollecitata:
che in ogni caso va rilevato che se da un canto l’azione di divorzio proposta dal marito con petizione del 27 aprile 1988 è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993 per il mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, d’altro canto è tuttora pendente l’azione riconvenzionale introdotta dalla moglie il 12 luglio 1988, di modo che esse, rappresentando del materiale processuale, saranno restituite all’istante, trascorsi dieci giorni da quando la sentenza è diventata esecutiva (art. 289 CPC);
che gli altri rimproveri mossi al giudice non lo riguardano già per il fatto che dal 1° giugno 1994, giorno delle sua entrata in carica, questi ha unicamente diretto il dibattimento finale, per altro già indetto dal precedente Pretore, al quale l’istante non è neppure comparso;
che in definitiva nella fattispecie non emergono “gravi ragioni” tali da mettere in dubbio l’imparzialità del magistrato, ragion per cui l’istanza dev’essere respinta;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la controparte ha diritto a una congrua indennità per ripetibili per la comparsa del 20 giugno 1995 davanti alla Camera civile di appello;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’istanza è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 50.--
fr. 150.--
sono posti a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 200.-- per ripetibili.
ing. __________ __________, __________
avv. __________ __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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