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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.119
Data decisione, Autorità:
03.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00119
Lugano
3 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di annullamento del matrimonio,
subordinatamente di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione 25 maggio 1993 da
__________ __________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________)
e
ora sul decreto cautelare emanato il 10 agosto 1994 dal Pretore;
premesso
che il 25 agosto 1994 __________ __________ ha interposto appello contro un
decreto cautelare del 10 agosto 1994 con cui il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare vigente
fra le parti;
preso
atto che con dichiarazione registrata a verbale il 16 marzo 1995 davanti al
Pretore l’attore ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo nel
frattempo firmato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag.
375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato
che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico
dell’appellante e di compensare le ripetibili;
ritenuto
che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
presentata con l’appello, deve essere respinta, non potendosi ammettere, in
presenza di una desistenza, il requisito della probabilità di esito favorevole
del gravame, neppure in causa di stato;
considerato
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona
volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
-
L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
L’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria presentata il 25 agosto 1994 da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono
posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________ ;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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