AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.117
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00117
Lugano 25 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
sedente per statuire nella causa __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 26 novembre 1991 da
__________, __________, (già patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________, (patrocinata dal lic.iur. __________, studio avv. __________ __________, __________);
e ora sull’istanza cautelare presentata il 30 agosto 1991 da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 18 luglio 1994 di __________ __________ contro il decreto 3 luglio 1994 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 16 agosto 1994 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1939) e __________ nata __________ (1941) si sono uniti in matrimonio il __________ 1978. Dalla loro unione sono nati __________ (1972) e __________ (1974) ora entrambi maggiorenni. I coniugi vivono separati dal 27 febbraio 1990, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale (inc. n. / __________.).
La moglie ha introdotto il 7 giugno 1991 istanza per ottenere, in procedura di misure di protezione dell’unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili per sé e per i figli, adducendo che il marito non provvedeva più al loro mantenimento. L’istanza è stata accolta in via supercautelare dal Pretore con decreto 11 giugno 1991 e in seguito alla domanda di revoca presentata dal marito le parti sono state citate per il contraddittorio all’udienza del 5 luglio 1991.
B. Il marito ha introdotto il 2 luglio 1991 istanza per il tentativo di conciliazione, tenutosi con esito negativo il 28 ottobre 1991. Il 30 agosto 1991 la moglie ha presentato istanza per ottenere in via cautelare e supercautelare la conferma del contributo alimentare mensile di fr. 5000.– e una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
Statuendo il 10 settembre 1991 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto in via supercautelare l'istanza e ha fatto obbligo a __________ __________ di pagare un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili per moglie e figli. Il marito ha postulato tempestivamente la revoca del predetto provvedimento supercautelare e ha proposto la riduzione del contributo a fr. 2'000.–, da destinare solamente ai figli in ragione di metà ciascuno. Sulla scorta della documentazione prodotta all'udienza provvisionale del 29 ottobre 1991 nonché del questionario redditi e spese successivamente inoltrato dal convenuto provvisionale, il 24 novembre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha emesso un nuovo decreto supercautelare, con il quale ha ridotto il contributo alimentare a fr. 2'000.–, di cui fr. 1'200.– per la moglie e fr. 800.– per la figlia __________. Con istanza 4 dicembre 1992 ____________________ ha chiesto la revoca del citato decreto supercautelare.
C. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale provvisionale del 20 aprile 1994 __________ __________ ha ribadito la richiesta di un importo di fr. 5'000.– a titolo di provvigione ad litem e ha ridotto la pretesa per il contributo alimentare a fr. 2'350.– mensili, suddiviso in fr. 1'550.– per sé stessa e fr. 800.– per la figlia. __________ __________ ha invece postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 1'600.– per moglie e figlia, in ragione di metà ciascuna.
D. Statuendo il 3 luglio 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 30 agosto 1991 facendo obbligo a __________ __________ di versare mensilmente alla moglie, la prima volta il 5 settembre 1991, un contributo alimentare di fr. 1'550.– per la moglie, di fr. 900.– per il figlio __________ dal 30 agosto 1991 al 1° giugno 1992 e di fr. 900.– per la figlia __________ dal 30 agosto 1991 al 15 giugno 1994. Egli ha pure confermato la trattenuta di salario ordinata con decreto supercautelare il 1° dicembre 1993 e ha condannato Franc__________ __________ al pagamento di fr. 5'000.– a titolo di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico del convenuto provvisionale, tenuto inoltre a versare fr. 1'200.– alla moglie a titolo di ripetibili.
E. Con atto d'appello del 18 luglio 1994 __________ __________ chiede che, in riforma del decreto pretorile, il contributo alimentare sia ridotto a fr. 2'000.– per moglie e figli fino al 15 giugno 1994, e a fr. 1'200.– per la sola moglie in seguito.
F. Nelle osservazioni 26 agosto 1994 __________ __________ rileva in via preliminare la nullità dell'appello contro il dispositivo relativo alla provvigione ad litem, mentre nel merito postula la reiezione integrale del gravame e la conferma del giudizio pretorile. Mediante istanza dello stesso giorno __________ __________ ha pure chiesto di essere ammessa all'assistenza giudiziaria in sede di appello.
Considerato
in diritto
L'appellante censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile. Egli non critica le argomentazioni del Pretore circa i principi ed i metodi da lui applicati per fissare il contributo alimentare, ma ritiene che il primo giudice abbia valutato in modo errato le prove assunte e tratto quindi conclusioni sbagliate in merito alla sua potenzialità di reddito, che non supera a suo dire l’importo di fr. 3’300.– mensili. Egli sostiene di non essere in grado di percepire un reddito superiore, tenuto conto della sua età e del fatto che il suo passato coinvolgimento in procedure penali gli ha fatto perdere credibilità nella professione di contabile e fiduciario, e rileva di aver dimostrato in modo sufficiente la sua situazione finanziaria.
Per determinare il contributo alimentare pendente causa il Tribunale federale applica per consolidata prassi la metodica delle eccedenze: si determina dapprima il reddito complessivo della famiglia, da cui si deducono i fabbisogni di tutti i suoi componenti e l'eccedenza che ne risulta viene, di regola, divisa a metà (DTF 114 II 30; Rep. __________p. 237).
a) L’appellante adduce che i documenti agli atti dimostrano la sua reale situazione finanziaria e il suo presumibile reddito, assai inferiore a quello valutato dal primo giudice. Ora, è vero che la dichiarazione fiscale 1989/1990 (doc. __________, inc. / __________.) attesta un reddito 1989 di fr. 52 '500.– e un reddito 1990 di
fr. 62 232.–, ma lo stesso appellante ne ha dimostrato l’inesattezza asserendo nel 1990 di poter versare a moglie e figli circa fr. 6000.– mensili, ciò che sarebbe stato del tutto impossibile se il suo reddito fosse stato quello da lui dichiarato. A giusta ragione quindi il Pretore ha ritenuto di non poter fare affidamento su tale reddito. Né maggior valore ha il conteggio delle entrate e uscite per i mesi di agosto - ottobre 1991 redatto dal convenuto stesso (doc. __________, inc. n. __________/.), che dichiara di esercitare un'attività di contabile in proprio con un reddito mensile prevedibile di circa fr. 3'500.–/4'000.–. Anche la documentazione relativa all’attività svolta alle dipendenze della __________ è contraddittoria, poiché l’appellante ha prodotto un certificato di salario relativo al mese di gennaio 1991 (doc. __________, inc. n. / __________.), che la ditta stessa ha sconfessato il 31 giugno 1991, affermando che l’interessato non aveva mai iniziato il lavoro alle sue dipendenze (doc. __________, inc. n. _/ __________.). D’altra parte il 22 luglio 1991 il convenuto ha rassegnato di sua volontà le dimissioni dai consigli d'amministrazione di diverse società, senza motivare le ragioni di questa decisione (doc. __________, inc. n. __________/.), salvo sostenere poi nell’appello di aver avuto divergenze con gli azionisti.
b) L’appellante non può essere seguito quando afferma che la modifica dei suoi redditi era stata in precedenza tenuta in considerazione dallo stesso Pretore, poiché il 24 novembre 1992, data d‘emanazione del decreto supercautelare con cui è stato ridotto l’obbligo alimentare del marito, l’istruttoria non era ancora terminata e i dati a disposizione del Pretore erano incompleti. Il decreto qui impugnato, per contro, si fonda sull'esame delle risultanze d'istruttoria, che sono state ritenute dal primo giudice contraddittorie se poste a confronto con la documentazione già prodotta dal marito e con le dichiarazioni da questi rese in precedenza (cfr. verbale discussione del 29 ottobre 1990, inc. n. __________/____________________.).
c) Ulteriori dubbi sull’effettivo reddito dell’appellante sorgono infatti dall’analisi della documentazione richiamata dall’__________ __________ e da __________ e relativa al periodo 1° gennaio 1990 – 30 ottobre 1991, attestante spese la cui entità contrasta con il reddito dichiarato dall’interessato. Gli estratti mensili del conto n. intestato a __________ __________ presso l’ __________ indicano nel 1990 entrate per fr. 50'405,90 (pari a fr. 4'200,50 mensili) e uscite per fr. 53'084,30 (pari a fr. 4'424.– mensili) e nel 1991, da gennaio a ottobre, entrate di fr. 112'000.– (ovvero fr. 11'200.– mensili) e uscite di fr. 111'191,70 (ovvero fr. 11'191,70 mensili). Mediante __________ l’appellante ha speso fr. 8'755,40 da aprile a dicembre 1990 e fr. 49’031,70 da gennaio a ottobre 1991. L’appellante ha dimostrato la provenienza solo di parte delle entrate, producendo la lista dei versamenti in suo favore eseguiti per un totale di fr. 50'000.– dalla __________ nel periodo luglio – settembre 1991 (doc. __________, inc. no. __________) e relativi a spese affrontate in Ungheria, per un’attività che l’appellante non ha documentato, limitandosi a dichiarare nel gravame che si era risolta in un nulla di fatto.
d) Non è quindi censurabile, viste le contraddizioni di cui sopra, la decisione del primo giudice di non ritenere affidabili e concludenti neppure i documenti prodotti dal convenuto sul reddito del 1993 e 1994 (doc. __________, __________, __________, __________, inc. no. __________). L’appellante adduce di aver percepito nel 1993 fr. 22'269.– dalla Cassa disoccupazione e fr. 21'046,50 dalla ditta __________, e nel gennaio 1994 fr. 1'660,25 dalla Cassa disoccupazione e fr. 1'888,75 dalla __________. Da questa documentazione risulta invero una rilevante diminuzione di reddito rispetto a quanto conseguito negli anni precedenti. L'appellante, a giustificazione di questa circostanza, ha ribadito che l’età e i precedenti penali gli rendevano impossibile il conseguimento di un reddito superiore. Ma le sue disavventure penali risalgono al 1986–1987 e come rilevato dal Pretore, non gli hanno impedito di conseguire nel 1990 un reddito consistente e di avere un tenore di vita elevato, tale da consentire al figlio __________ di frequentrare una scuola privata a __________ e alla figlia __________ un’accademia di danza a __________. La drastica riduzione del reddito attestata nel 1994 è quindi difficilmente spiegabile e le motivazioni addotte dall’interessato appaiono pretestuose, quando si consideri che dopo le sue dimissioni da amministratore unico della __________, tale ruolo è stato ripreso da __________ __________ (doc. __________, inc. n. / __________.) che con lui ha una relazione e che lo ospita frequentemente, mettendo pure a sua disposizione il veicolo BMW a lei intestato. D’altro canto il conteggio della cassa–disoccupazione del gennaio 1994 (doc. 5) menziona un guadagno assicurato di fr. 5000.–, in netto contrasto con quanto asserito dall’appellante, che afferma di avere un reddito non superiore a fr. 3300.–.
Rettamente, dunque, il Pretore ha deciso che nell’impossibilità di determinare il reddito effettivo del convenuto, occorreva riferirsi al suo reddito ipotetico, ovvero al reddito che egli potrebbe ragionevolmente percepire dando prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a; DTF 117 II 16). Tenuto conto delle dichiarazioni già rese dal convenuto, nonché della documentazione bancaria pervenuta dall’__________ __________ per gli anni 1990-1991, la valutazione effettuata dal primo giudice, che ha ritenuto conseguibile un reddito medio di fr. 7'000.– mensili netti, non risulta criticabile e merita di essere condivisa.
In sede di appello è esclusa la facoltà addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC). Il reddito considerato dal primo giudice per la moglie corrisponde sostanzialmente a quello effettivamente percepito dalla stessa nelle varie attività svolte (doc. -, inc. n. __________), e l'appellante non lo ha mai contestato in precedenza, né nell'istanza di revoca del primo provvedimento supercautelare, né in una delle successive udienze di discussione. La censura relativa alla valutazione del reddito potenziale della moglie non può dunque essere proposta in sede di appello e lo stesso dicasi per l'eccezione riferita al canone di locazione. Già nell'istanza 30 agosto 1991 la moglie aveva indicato nel suo fabbisogno personale una spesa fissa di fr. 1'710.– per la locazione, senza che l'appellante abbia formulato contestazioni in merito. Entrambe queste censure, sollevate per la prima volta in appello, devono quindi essere dichiarate inammissibili.
Il contributo alimentare stabilito dal primo giudice può dunque essere confermato. Le modalità di calcolo corrispondono infatti a quanto prescritto da dottrina e giurisprudenza e sono state esplicitamente accettate dall’appellante, che ha contestato solo i rispettivi redditi e il fabbisogno della moglie. Ne discende che l’appello deve essere respinto per quel che concerne l’ammontare del contributo alimentare dovuto a moglie e figli.
5 L'appellante censura anche il riconoscimento alla moglie della provvigione ad litem, adducendo che le sue attuali condizioni finanziarie non gli consentono di versare alcunché. Ci si potrebbe invero interrogare sulla ricevibilità dell’appello su tale punto, dal momento che manca una richiesta a giudizio formale sulle ripetibili, ma non è necessario indagare oltre, poiché la censura deve comunque essere respinta nel merito. Essendo stato confermato il giudizio pretorile sul reddito dell’appellante, infatti, la motivazione di quest’ultimo sulle ripetibili cade.
Il marito ha dedotto in appello anche il dispositivo 1§ del decreto pretorile, relativo alla trattenuta di stipendio, ma non ha minimamente motivato le sue contestazioni, ciò che conduce alla dichiarazione di nullità dell’appello su questo punto ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, vista la carenza dei requisiti formali previsti dal cpv. 2 lett. f della citata norma legale.
Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie in data 26 agosto 1994 merita accoglimento, limitatamente al gratuito patrocinio, i costi processuali restando a carico dell'appellante. La moglie ha infatti dimostrato, con i documenti prodotti a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, non solo la sua condizione di indigenza, ma anche l’impossibilità pratica di incassare dall’appellante l’importo a titolo di indennità per ripetibili che le è stato riconosciuto dal Pretore. Essa ha infatti già ricevuto, a conclusione di una procedura esecutiva per l’incasso dei contributi alimentari, un attestato di carenza di beni a carico del marito, ciò che giustifica la sua ammissione al gratuito patrocinio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente al gratuito patrocinio del lic. iur. __________ __________.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 1'000.– per ripetibili d'appello.
lic. iur. __________, c/o avv. __________, __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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