AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.116
Data decisione, Autorità: 24.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00116
Lugano 24 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 70/94 (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 1994 da
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
__________ patrocinato da: avv. __________,
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 3 settembre 1994 di __________ contro il decreto cautelare 26 agosto 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello adesivo 30 settembre 1994 di __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A __________, 1945, e __________ nata __________, 1947, si sono uniti in matrimonio il 14 novembre 1979. Dall'unione sono nati i figli __________ (1980) e __________ (1982). Il marito è dirigente e azionista della __________ SA, ditta attiva nel settore delle forniture per edilizia, mentre la moglie, a suo tempo esercente, non svolge attività lucrativa da diversi anni.
Dopo il fallimento di un primo esperimento di conciliazione, tenutosi il 2 marzo 1993 (inc. n. __________), i coniugi si sono accordati sull’assetto cautelare, prevedendo l’affidamento dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, l’assegnazione dell’abitazione coniugale a moglie e figli, il versamento da parte del marito di un contributo alimentare complessivo di fr. 7500.– mensili per moglie e figli e di una provvigione ad litem di fr. 3000.– (verbale 2 marzo 1993). Tali accordi sono stati omologati dal Pretore.
B. Non essendo stata avviata la causa di merito nel termine di legge, __________ ha presentato il 28 aprile 1994 istanza per ottenere la convocazione a un nuovo tentativo di conciliazione. __________ ha introdotto il 9 maggio 1994 istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari, chiedendo la conferma dell’accordo relativo all’affidamento dei figli e all’uso dell’abitazione già coniugale, un contributo alimentare complessivo di fr. 7960.– dal 1° maggio 1994 e l’importo di fr. 8000.– a titolo di alimenti arretrati. Statuendo in via supercautelare il Pretore ha emanato il 10 maggio 1994 un decreto con cui conferma l’assetto cautelare 2 marzo 1993.
Nel corso della discussione provvisionale del 9 giugno 1994, tenutasi dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, l’istante ha ribadito le proprie richieste, alle quali si è opposto il convenuta, che ha offerto un contributo alimentare complessivo di fr. 2000.– per moglie e figli. Ognuno dei coniugi ha mantenuto le proprie domande di giudizio, contestando quelle avversarie in replica e duplica. Nel corso dell’istruttoria provvisionale sulle prove offerte dalle parti l’istante ha postulato la trattenuta dello stipendio del marito con istanza 13 giugno 1994, accolta con decreto 14 giugno 1994 dal Pretore. Assunte tutte le prove ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale provvisionale del 9 agosto 1994, dove hanno ribadito le rispettive tesi. In particolare l’istante ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 7935.– dal 1° maggio 1994, comprensivo degli assegni per i figli, l’importo di fr. 7000.– per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994 e una provvigione ad litem di fr. 4000.– , mentre il convenuto provvisionale ha proposto un contributo alimentare di fr. 3750.– complessivi sino al 31 dicembre 1994 e di fr. 2750.– dal 1° gennaio 1994 (recte : 1995), opponendosi alle altre richieste.
C. Il Pretore ha statuito il 26 agosto 1994 ed ha accolto parzialmente l’istanza 9 maggio 1994 della moglie, nel senso che ha confermato i dispositivi da 1 a 4 del decreto supercautelare 10 maggio 1994, ha stabilito in fr. 5944.– mensili il contributo dovuto a moglie e figli dal 1° maggio 1994 e in fr. 3776.– il conguaglio dovuto per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994, ha mantenuto la trattenuta dello stipendio a carico del marito, e infine ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 80.– a carico della moglie per un quinto e per 4/5 a carico del marito, tenuto a rifondere all’istante un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
D. __________ è insorto con appello 3 settembre 1994, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare complessivo per moglie e figli in fr. 4386.– sino al 31 dicembre 1994 e in fr. 3386.– dal 1° gennaio 1995, di accertare che non vi erano arretrati da conguagliare, di respingere la domanda di provvigione ad litem e infine di revocare l’ordine di trattenuta dello stipendio, con protesta di spese e ripetibili.
E. Nell’appello adesivo presentato il 30 settembre 1994 con le osservazioni in cui propone la reiezione dell’appello, __________ postula un contributo alimentare complessivo di fr. 6694.– mensili e il versamento di contributi arretrati per fr. 6776.–.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello principale
L'appellante chiede in primo luogo la riduzione del contributo alimentare per moglie e figli da fr. 5944.– a fr. 4386.– sino al 31 dicembre 1994 e a fr. 3386.– dal 1° gennaio 1995, e l’accertamento che non sono di conseguenza dovuti arretrati di alimenti per il periodo gennaio–aprile 1994.
a) Egli rimprovera dapprima al Pretore di aver determinato in modo errato il suo reddito, considerando come tale la gratifica di fr. 20 000.– e i presunti vantaggi economici ricevuti dal datore di lavoro, ossia l’uso a scopo privato del veicolo Mercedes e del telefono Natel di proprietà della __________ SA, valutati dal primo giudice in fr. 17 400.– complessivi. La censura è fondata solo in parte. Dall’istruttoria risulta infatti che il datore di lavoro ha versato all’appellante la gratifica nel 1990 e 1991 e che nel 1993 ha versato quella relativa al 1992 (interrogatorio formale dell’appellante, verbale 24 giugno 1994). L’amministratore unico della __________ SA, sentito come teste, ha dichiarato che la ditta non aveva versato la gratifica del 1993 e del primo semestre 1994 e che una decisione definitiva sulla gratifica 1994 avrebbe avuto luogo a fine anno. Contrariamente all’assunto dell’appellante, tale dichiarazione non esclude in modo categorico il versamento della gratifica. Né giova all’istante qualificare il versamento di tale importo come partecipazione agli utili della ditta, dal momento che anche in questo caso si tratta di un reddito da computare ai fini della determinazione del contributo alimentare ai sensi dell’art. 145 CC (Bräm/ Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 71 ad art. 163 CC). Trattandosi nella fattispecie di una procedura sommaria, dove il Pretore può limitarsi ad un giudizio di verosimiglianza e di apparenza, si giustifica computare nel reddito del marito la gratifica ricevuta negli anni precedenti, in fr. 20 000.– annui. Nella procedura di merito le parti potranno accertare con miglior precisione, ricorrendo se del caso anche a dettagliate analisi dei bilanci della __________ SA, improponibili in una procedura cautelare, il reddito complessivo del marito.
b) Non possono invece essere considerati come reddito fittizio, analogo a un valore locativo, i vantaggi consistenti nella messa a disposizione da parte del datore di lavoro del veicolo Mercedes e del telefono Natel. Dall’istruttoria è emerso che sia il veicolo che l’apparecchio telefonico portatile sono di proprietà della __________ SA, che li mette a disposizione del suo dirigente per gli scopi professionali, paga le spese effettive di carburante, le imposte, i premi assicurativi e la manutenzione e tollera l’uso privato da parte del dipendente (audizione testimoniale __________, 24 giugno 1994; interrogatorio formale __________ di stessa data). In pratica, quindi, la ditta fornisce al suo dipendente gli strumenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti dirigenziali e di rappresentanza nell’interesse del datore di lavoro e gli rimborsa le spese vive (acquisto di carburante su presentazione dei giustificativi). Se la ditta versasse al suo dipendente un importo mensile per il rimborso delle spese professionali tale indennità non potrebbe essere considerata come reddito ai fini del contributo alimentare nella misura in cui coprisse spese affrontate nell’interesse del datore di lavoro (Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 ad art. 163 CC). Il computo di un reddito fittizio può entrare in linea di conto solo se l’indennità per rimborso spese (o la messa a disposizione dei mezzi tecnici) è senza alcun rapporto con spese effettive professionali. Tale non è però il caso in concreto, sia il veicolo che il telefono portatile servendo a scopi professionali. Si può semmai discutere quale sia il vantaggio derivante al marito dall’uso a scopo privato di tali mezzi, tollerato dal datore di lavoro. La valutazione di tale vantaggio è però ardua, e gli importi esposti dal Pretore appaiono sproporzionati, tanto più che neppure l’autorità fiscale ha ritenuto di dover esporre all’interessato una ripresa per tali presunti vantaggi. D’altra parte il marito non ha esposto nel proprio fabbisogno, correttamente, alcuna voce relativa alle spese professionali, e si può tenere conto della facilitazione consentita dalla ditta stralciando dal fabbisogno le spese per il telefono, che del resto non sono ammesse dalla giurisprudenza cantonale in materia.
In conclusione, quindi, il reddito annuo del marito da considerare nel calcolo del contributo alimentare è di fr.
117 675,50 (reddito netto dal lavoro fr. 97 675,50 più gratifica annua fr. 20 000.–), pari a fr. 9805.– mensili. Su questo punto l’appello principale merita accoglimento.
La metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (DTF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli vige la massima ufficiale e il giudice non è vincolato dalle domande delle parti né in prima né in seconda istanza (Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 253 ad art. 145 CC). L'obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC).
L’appellante non contesta il calcolo dei rispettivi fabbisogni operato dal Pretore, ma come si è spiegato in precedenza, il fabbisogno del marito va corretto stralciandone la voce relativa al telefono, visto che egli dispone per uso privato del Natel della ditta. Pur non rientrando nel concetto di fabbisogno allargato, le spese varie ammesse dal Pretore e non contestate dalle parti (acqua potabile, Coelco, tassa rifiuti, elettricità) possono in concreto essere aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, visto il buon reddito e l’indiscusso elevato tenore di vita precedente della famiglia. Nel fabbisogno della moglie la voce elettricità concerne del resto il riscaldamento elettrico dell’abitazione, anche se vi è forse incluso il riscaldamento della piscina, che di per sé esulerebbe dal calcolo. In assenza di contestazioni e di dati più precisi con cui valutare l’incidenza di tale costo si può tuttavia riprendere l’importo ammesso dal Pretore. La voce alloggio va comunque decurtata della quota relativa ai figli, già compresa nel calcolo del loro fabbisogno, e del pari va tolto il premio di cassa malati per i figli.
a) Per costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, buon punto di riferimento, seppure da adattare, se del caso, alle circostanze concrete (Rep. 1984 312; DTF 116 II 110). Nella fattispecie il Pretore ha considerato un importo di fr. 635.– per ogni figlio, oltre alle spese di alloggio e di cassa–malati, inserite nel fabbisogno della madre, ma ha stabilito un contributo alimentare complessivo di fr. 5944.– senza precisare nel dispositivo la ripartizione di tale importo fra la moglie e i figli. Tale modo di procedere non corrisponde alla costante giurisprudenza ticinese e non può essere seguito. È infatti opportuno indicare nel dispositivo gli importi dovuti al coniuge separatamente da quelli dovuti ai figli, viste le norme speciali degli art. 290 e segg. CC a tutela dei contributi alimentari per la prole (Steinauer, La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in: Revue Fribourgeoise de jurisprudence 1992 p. 10). Il fabbisogno in denaro risultante dalle citate Raccomandazioni per due fratelli fra i 13 e i 16 anni ammonta a fr. 845.– e non vi è motivo per modificarlo nel caso concreto, tenuto conto sia del reddito elevato della famiglia che del presumibile minor costo di alloggio a Lumino rispetto alla zona urbana.
b) Può destare qualche perplessità l’importo esposto dalla moglie per l’alloggio, che ammonta a complessivi fr. 1737.– (comprensivi della quota parte di oneri ipotecari e delle spese di riscaldamento), se lo si confronta con quello ammesso per il marito, di fr. 750.–. Infatti in linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA 19.6.1991 F/F e 20.3.1991 D.L./D.L; ZR 87/1988 n. 114 pag. 276), non tanto nell’importo della spesa, ma dal profilo qualitativo dell’alloggio. In concreto moglie e figli continuano ad abitare nella casa già coniugale, che nell’istanza della convenuta 19 gennaio 1993 (inc. 9/1993) viene descritta come “bella, proporzionata all’elevato tenore di vita della famiglia, dotata in particolare di una piscina...” mentre il marito convive con l’amica in un semplice appartamento in città. Tale tema non è tuttavia oggetto di esame in questa sede e nel fabbisogno della moglie la voce alloggio e spese di riscaldamento rimane di conseguenza fissata in fr. 1737.–.
c) Merita invece di essere corretto l’importo esposto per le imposte nel fabbisogno del marito. Infatti il Pretore ha calcolato per tale voce un importo di fr. 2700.– mensili, mentre l’appellante adesiva sostiene che a seguito della tassazione intermedia l’onere fiscale mensile a carico del marito sarebbe al massimo di fr. 1200.–. Tale censura è in parte fondata. Infatti il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in maniera durevole possono quindi ottenere, in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Nella fattispecie non è contestato che l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, ma ciò non significa che il marito possa far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno. Al momento in cui l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi con effetto al 28 aprile 1994 (seconda istanza per il tentativo di conciliazione), infatti, la moglie dovrà pagare il suo arretrato d’imposta, gli eventuali anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. c LT). Se si tiene conto con prudente apprezzamento di un reddito imponibile del marito di circa fr. 50 000.– al netto delle deduzioni (oneri sociali e deduzioni usuali per i dipendenti) e dei contributi alimentari (art. 31 cpv. 1 lett. c LT), tassato però con l’aliquota B “divorziati” (art. 36bis LT), si giustifica di ammettere prudenzialmente per le imposte un onere mensile di fr. 1700.–. Nel calcolo di una tassazione fiscale entrano infatti numerosi elementi, e non si può esigere dal giudice delle misure cautelari che li determini con precisione in una procedura sommaria (DTF inedita 27.5.1991 nella causa J./S.). L’importo di fr. 1700.– mensili tiene in particolare conto del fatto che l’imposta federale diretta, incisiva per i redditi elevati, rimane integralmente a carico del marito. Le parti potranno se del caso presentare istanza di modifica delle misure cautelari qualora il calcolo dell’autorità fiscale si discostasse in misura rilevante da quello del giudice civile.
d) In conclusione, quindi, il fabbisogno mensile del marito è valutabile in fr. 3809.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 750.–, premio di cassa–malati fr. 222.–, imposte presumibili fr. 1700.–, spese varie fr. 112.–). Quello della moglie ammonta a fr. 3690.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte di alloggio fr. 1281.–, premio di cassa–malati fr. 389,30, imposte presumibili fr. 350.–, spese varie fr. 189.–, elettricità fr. 456.–) e quello dei figli a fr. 1690.–, per un totale di fr. 9189.–.
e) L’appellante ritiene inoltre che il Pretore avrebbe dovuto computare alla moglie un reddito potenziale di almeno fr. 2000.–, per tenere conto delle sue potenzialità di reddito. Essa dispone infatti della patente di esercente e potrebbe iniziare un’attività lucrativa, vista l’età dei figli e le mutate circostanze della famiglia. A torto. In caso di sospensione della comunione domestica il coniuge inattivo può invero essere obbligato a riprendere l’attività lucrativa, in particolare se il reddito dell’altro non è sufficiente a coprire gli aumentati oneri delle nuove economie domestiche, ma tale obbligo deve essere ammesso con prudenza nel caso di matrimoni di lunga durata (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Ora, in concreto, la moglie aveva già 47 anni al momento della separazione e non svolgeva da diversi anni attività lucrativa. Come visto in precedenza (consid. 3d) i fabbisogni della famiglia risultano per il momento coperti dal reddito del marito e non vi è dunque motivo, quanto meno nella situazione attuale, per far obbligo alla moglie di riprendere un’attività remunerata a breve scadenza. L’appello si rivela dunque infondato nella misura in cui vorrebbe calcolare un reddito potenziale della moglie.
f) Accertato un reddito della famiglia di fr. 9805.–, pari al reddito del marito comprensivo della tredicesima e della gratifica, e un fabbisogno complessivo di fr. 9189.–, l’eccedenza da ripartire fra i coniugi ammonta a fr. 616.–. Il contributo alimentare a carico dell’appellante è quindi di fr. 5690.– arrotondati (fabbisogno della moglie fr. 3690.–, fabbisogno dei figli fr. 1690.–, quota parte eccedenza in favore della moglie fr. 308.–) e solo in questa misura l’appello sull’ammontare del contributo alimentare può essere accolto.
Per quel che concerne gli alimenti arretrati con effetto dal 1° gennaio 1994, è pacifico che l’appellante ha versato a partire da tale data un contributo di fr. 5000.– mensili (cfr. anche doc. D) e gli arretrati dovuti per il periodo gennaio–aprile ammontano di conseguenza a fr. 2760.– (fr. 690.– per quattro mesi).
152 500.– e si è fatto attribuire un diritto di abitazione vita natural durante sull’immobile (rogito n. __________ del notaio __________, del 15 febbraio 1994) impegnandosi a versare alla proprietaria l’importo di fr. 1000.– mensili come partecipazione alle spese relative all’immobile stesso. __________ ha dichiarato di aver pagato all’appellante il prezzo della compravendita (audizione testimoniale 24 giugno 1994), che il venditore avrebbe poi girato alla Comunione ereditaria di cui è membro, per ossequiare accordi interni. Nulla è però stato dimostrato o reso verosimile in merito a tali accordi e non si conosce l’ammontare eventualmente rimasto a disposizione dell’appellante. Il contratto di divisione concluso dalla comunione ereditaria __________ e relativo alla particella n. 227 RFD __________ si limita infatti a menzionare che la cessione a __________ avveniva al valore di stima di fr. 31 650.–. L’apprezzamento del Pretore, alla luce di tali circostanze, non è dunque censurabile e l’appello deve essere respinto nella misura in cui chiede la soppressione della provvigione ad litem.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:
__________ è condannato a versare a __________, a titolo di contributo alimentare, l’importo mensile anticipato di fr. 5690.–, suddiviso in fr. 835.– per ogni figlio, comprensivo degli assegni familiari e in fr. 4020.– per sé, a far tempo dal 1° maggio 1994.
__________ è condannato a versare a __________ la somma di fr. 2760.– a saldo dei contributi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1994.
Per il resto il decreto è confermato.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti per 2/3 a carico di __________ e per 1/3 a carico di __________. __________ verserà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico di __________, che verserà a __________ l’importo di fr. 400.– per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster