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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.114
Data decisione, Autorità: 05.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00114
Lugano 5 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 7 febbraio 1995 da
__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato dall’ avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 6 marzo 1995 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 23 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ (1957) e __________ nata __________ (1949) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1979 e che dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1979) e __________ (1984);
che il 22 giugno 1994 __________ __________ ha presentato istanza per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito negativo il 22 settembre 1994;
che il 12 settembre 1994 l’istante ha postulato l’adozione di diversi provvedimenti cautelari, in particolare l’affidamento delle figlie a sé medesima, riservato al padre il diritto di visita, l’assegnazione della dimora coniugale, un contributo alimentare di fr. 900.– per ogni figlia e di fr. 4’495.– per sé e una provvigione ad litem di fr. 8’000.–;
che il Pretore ha emanato lo stesso giorno un decreto supercautelare con il quale ha affidato provvisoriamente le figlie alla madre, ha riservato al padre il diritto di visita, ha attribuito l’appartamento coniugale alla moglie, con obbligo al marito di lasciare l’alloggio entro la fine di settembre, ha stabilito in fr. 3’350.– il contributo alimentare dovuto per il mese di settembre a moglie e figlie, ha determinato in fr. 3’800.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per __________ gli alimenti dovuti da ottobre e infine ha accordato all’istante una provvigione ad litem di fr. 5’000.–;
che su istanza di revoca del convenuto è stata indetta il 13 ottobre la discussione, nel corso della quale l’istante ha confermato le sue richieste, alle quali si è opposto il marito, che a sua volta ha postulato, in modifica delle misure supercautelari vigenti, in via principale l’affidamento delle figlie e il versamento alla moglie di un contributo alimentare di fr. 2’600.– e in via subordinata la riduzione del contributo alimentare a complessivi fr. 4’000.–, di cui fr. 2’350.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per __________, chiedendo inoltre la riduzione della provvigione ad litem a fr. 2’500.–;
che entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova e che il Pretore, vista la laboriosa e impegnativa istruttoria provvisionale prevedibile, ha statuito in via supercautelare il 26 ottobre 1994, confermando la validità delle misure cautelari adottate il 12 settembre 1994;
che il marito ha presentato il 23 gennaio 1995 un’istanza di modifica dell’assetto supercautelare, postulando la riduzione del contributo alimentare a fr. 4’500.– complessivi;
che a sua volta la moglie ha inoltrato il 7 febbraio 1995 una nuova istanza di misure cautelari, intesa a ottenere la trattenuta di stipendio a garanzia del contributo alimentare dovuto dal marito e il versamento dell’importo di fr. 2’260.– per coprire il deposito di garanzia relativo alla locazione di un nuovo appartamento per moglie e figlie;
che entrambe le istanze sono state discusse all’udienza del 13 febbraio 1995, ogni parte mantenendo le proprie richieste a giudizio e opponendosi a quelle avversarie;
che il Pretore, statuendo il 21 febbraio 1995 sull’istanza 7 febbraio 1995 della moglie, ha respinto la domanda di trattenuta di stipendio e ha obbligato il marito a versare all’istante fr. 2’260.– per coprire il deposito di garanzia del nuovo appartamento, ripartendo le spese processuali in ragione di 1/3 per il marito e di 2/3 per la moglie, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 150.– per quota parte di ripetibili;
che in stessa data egli ha pure modificato in via supercautelare il precedente decreto 12 settembre 1994, fissando il contributo alimentare dovuto dal marito in fr. 3’380.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per __________ (inc. n. __________);
che __________ __________ ha interposto appello chiedendo in riforma del decreto 21 febbraio 1995 la reiezione integrale dell’istanza cautelare 7 febbraio 1995;
che tale gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che nel decreto impugnato il primo giudice ha accolto la richiesta della moglie di far obbligo al marito di versare l’importo di fr. 2’260.– corrispondente al deposito di garanzia per il nuovo appartamento da lei locato, ritenendo che tale prestazione rientrava nell’obbligo di mantenimento sancito dall'art. 163 CC;
che l’appellante contesta tale conclusione, adducendo di dover già versare alla moglie un contributo alimentare che comprende anche il pagamento della pigione, motivo per cui non si giustifica un ulteriore versamento a tale titolo, tanto più che il deposito di garanzia ha per scopo di tutelare gli interessi del locatore per eventuali danni o inadempienze della conduttrice;
che il convenuto reputa di aver soddisfatto in modo esauriente il proprio obbligo di mantenimento verso la famiglia con il versamento del contributo alimentare e rileva che l’appellata ha comunque potuto reperire i mezzi necessari al versamento del deposito di garanzia e che essa dispone di un’eccedenza mensile che le consente di far fronte al rimborso del debito contratto a tal fine;
che l’obbligo di mantenimento previsto dall'art. 163 CC comprende tutto quanto rientra nel fabbisogno della famiglia, determinato in funzione delle circostanze concrete, in particolare tutti i costi relativi all’alloggio (Bräm/Hosenböhler, Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 163 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 8 ad art. 163 CC);
che nella fattispecie il precedente alloggio coniugale della famiglia costava circa fr. 2’200.– mensili, importo questo tenuto in considerazione nel calcolo del contributo alimentare dovuto a moglie e figlie, e che dopo la separazione dei coniugi tale costo incideva in notevole misura sul loro bilancio, dovendo anche il marito trovare un alloggio confacente alla sua situazione di bancario;
che l’appellata ha dato prova di impegno e ha reperito dal 1° gennaio 1995 un alloggio più consono alle mutate circostanze della famiglia, dal momento che il relativo canone di locazione ammonta a fr. 1’350.– mensili per un appartamento di 4 ½ locali con posto macchina, comprensivo degli acconti per spese accessorie, ma che ha dovuto versare un deposito di garanzia di fr. 2’260.– (doc. O), per il quale ha dovuto contrarre due mutui con terze persone (cfr. deposizione __________ del 30 gennaio 1995) poiché il marito, pur avendo confermato all’udienza del 13 ottobre 1994 l’esistenza di un deposito di garanzia di fr. 3’500.– per il precedente alloggio coniugale (cfr. verbale di stessa data, pag. 2), ne ha condizionato la cessione alla moglie con la rinuncia di questa a prestazioni alimentari ancora sotto giudizio (vedi doc. I, lettera 6 dicembre 1994, pag. 3/4), proposta questa non accettata dall’istante;
che in siffatte circostanze la tesi dell’appellante non può essere seguita, non potendosi seriamente sostenere che il versamento del deposito di garanzia sia estraneo al fabbisogno della famiglia, essendo notorio che in periodi di crisi congiunturale come quello attuale i locatori condizionano la conclusione di un contratto di locazione al versamento del deposito di garanzia, specie se la conduttrice è separata dal marito, ha figli e non ha un reddito proprio, come è il caso per l’appellata;
che non giova all’appellante osservare che la moglie ha comunque trovato modo di reperire tempestivamente le liquidità necessarie al versamento della garanzia, poiché a tal fine essa ha dovuto contrarre con terze persone debiti che dovrà rimborsare;
che neppure è di rilievo la censura relativa all’eccedenza mensile che la moglie avrebbe, da un lato poiché tale eccedenza è del tutto teorica, non essendo ancora stata emanata la decisione sul contributo alimentare provvisionale e dall’altro perché è tuttora pendente la domanda cautelare dell’appellante intesa a ottenere la riduzione retroattiva del contributo alimentare supercautelare, che se accolta ridurrà notevolmente le disponibilità dell’appellata;
che non si può a ogni modo costringere l’istante a vivere nei limiti del fabbisogno minimo del diritto esecutivo, come in sostanza vorrebbe l’appellante, per rimborsare i prestiti necessari per il versamento del deposito di garanzia, tanto più che il cambiamento di alloggio è stato operato per ridurre gli oneri gravanti la famiglia nell’interesse di tutti i suoi componenti, ivi compreso l’appellante;
che infatti occorre considerare anche il tenore di vita condotto in precedenza dalla famiglia, per stessa ammissione dell’appellante agiato, e il reddito familiare, che può tranquillamente essere definito elevato rispetto alla media dei redditi nel Cantone Ticino (fr. 8’400.– netti nel 1994, cfr. appello pag. 2), motivo per cui la decisione del Pretore appare adeguata alle concrete circostanze della famiglia __________;
che l’appello, manifestamente infondato, può pertanto essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente soccombente, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante.
– avv. __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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