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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.106
Data decisione, Autorità: 21.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00106
Lugano 21 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sull’appello presentato il 24 maggio 1994 da
(1989), __________o (rappresentato dalla madre __________ __________)
e
__________, __________, (entrambi patrocinati ora dall’avv. __________, __________)
nella causa n. __________ FIL della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6 promossa da __________ __________ con petizione 16 luglio 1992
contro
, __________ () (patrocinato dal lic.iur. __________, studio __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 24 maggio 1994 promosso da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 maggio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. __________ __________, all’epoca domiciliata a , ha dato alla luce l’ __________ 1989 il figlio __________. Essa ha indicato come padre __________ __________, con cui aveva avuto relazioni intime nel periodo determinante per il concepimento del bambino.
B. Il 16 luglio 1992 __________ __________, rappresentato dalla curatrice ad hoc designata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________ e patrocinato dall’avv. __________ __________i, ha introdotto contro __________ __________ una petizione tendente all’accertamento della paternità e al mantenimento.
C. Con risposta del 16 febbraio 1993 il convenuto ha chiesto l’integrale reiezione della petizione, sia in ordine che nel merito, adducendo l’incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sua paternità.
D. Nella replica 24 marzo 1993 e nella duplica 14 maggio 1993 le parti si sono confermate nelle rispettive domande e all’udienza preliminare del 26 ottobre 1993 hanno notificato le rispettive prove. La perizia giudiziaria ordinata dal Pretore ha accertato la paternità del convenuto con un grado di probabilità del 98.47%.
Il 7 marzo 1994 le parti hanno sottoscritto una convenzione in cui __________ __________ ha riconosciuto la paternità su __________ __________ e sono stati fissati - segnatamente - i contributi alimentari a favore del figlio, nella misura di fr. 300.– fino al compimento del 10° anno d’età, fr. 350.– dal 10° al 15° anno d’età e fr. 400.– dal 14° anno di età fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari, da adeguare al rincaro.
Al dibattimento finale del 28 aprile 1994 il convenuto ha dichiarato di aderire alla petizione di paternità e entrambe le parti hanno chiesto al Pretore l’omologazione della convenzione, con oneri processuali a carico del convenuto e ripetibili compensate.
E. Con sentenza 2 maggio 1994 il giudice ha pronunciato la paternità del convenuto e ha omologato il contratto di mantenimento nella misura in cui stabiliva l’ammontare del contributo alimentare. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese a carico del convenuto, compensando le ripetibili.
F. Il 24 maggio 1994 __________ __________, agendo per sé e in rappresentanza del figlio minorenne __________ __________, ha impugnato la sentenza pretorile, chiedendo che in riforma del citato giudizio sia riconosciuto all’attore un contributo alimentare di fr. 456.– fino ai 6 anni di età, di fr. 618.– dai 7 ai 12 anni, di fr. 703.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 941.– dai 17 ai 20 anni, in aggiunta agli assegni familiari. Con istanza di medesima data essi hanno chiesto inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio.
G. Nelle osservazioni del 21 giugno 1994 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello, sia in ordine che nel merito, opponendosi anche alla richiesta di assistenza giudiziaria.
H. Così richiesto della presidente della Camera, il legale degli appellanti ha prodotto nuova documentazione. Sono inoltre stati acquisiti agli atti la risoluzione 21 giugno 1994 della Delegazione tutoria di __________ e la decisione 4 novembre 1992 della Sezione curatele e tutele. Alle parti è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito.
Considerato
in diritto:
__________, rappresentato dal curatore ad hoc designato dalla Delegazione tutoria del Comune di domicilio in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC, ha promosso causa contro __________ __________ per ottenere l’accertamento della paternità (art. 261 CC) e il mantenimento (art. 279 CC). __________ __________, che avrebbe potuto promuovere l’azione giudiziaria di accertamento della paternità in litisconsorzio facoltativo con il figlio, non è stata parte in causa. Essa sostiene nondimeno di essere legittimata ad appellare contro la sentenza pretorile visto che la stessa la pregiudica nei suoi interessi pecuniari. A torto. La citazione addotta dall’appellante a sostegno del suo gravame (Rep. 1990 188, ripresa in Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 307 n. 6) si riferisce infatti alla parte in causa che subisce uno svantaggio dalla decisione impugnata (cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 125 n. 8.1.1) e non è quindi applicabile a terze persone estranee alla lite, come in concreto.
Ci si potrebbe chiedere se il gravame di __________ __________ non possa essere interpretato alla stregua di una domanda di intervento in lite, di principio possibile anche in sede di appello (art. 51 cpv. 2 CPC). Il quesito è però da risolvere negativamente, in quanto l’interveniente può appellare solo se il giudizio acquisisce forza di giudicato nei suoi confronti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 127 n. 8.1.2) ciò che non è il caso nella fattispecie, la sentenza pretorile sull’obbligo di mantenimento del padre avendo forza di giudicato solo nei confronti di quest’ultimo e dell’attore.
La madre non è dunque legittimata a impugnare la sentenza pretorile e il suo appello è irricevibile.
__________ sostiene inoltre di essere legittimata ad agire in nome e per conto del figlio minore __________ __________, di cui è rappresentante legale. La madre nubile che detiene l’autorità parentale sul figlio minore ai sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC è legittimata a proporre l’azione di mantenimento prevista dall'art. 279 CC solo nella misura in cui i suoi poteri non siano stati limitati dall’autorità tutoria in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 9.06; Tercier, L’action en paternité selon le nouveau droit de la filiation, in: ZBJV 1978 pag. 377 segg., 384). Dagli atti richiamati d’ufficio in questa sede, noti alle parti, risulta che la Delegazione tutoria del comune di __________ ha istituito il 6 dicembre 1989 una curatela di rappresentanza ai sensi degli articoli 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC in favore di __________ __________ (cfr. risoluzione 21 giugno 1994), designando il curatore nella persona del Tutore ufficiale. Non risulta tuttavia che nella fattispecie l’autorità tutoria abbia limitato in misura corrispondente l’autorità parentale della madre. Ne discende che l’attore ha avuto due rappresentanti legali e che la madre era legittimata ad agire in nome del figlio indipendentemente dal curatore (Hegnauer, Berner Kommentar, 4a edizione, Berna 1984, n. 17 ad art. 261 CC; op. cit., n. 27.24; Frank, Grenzbereiche der elterlichen Gewalt, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 33 segg., 42–44).
L’appello proposto da __________ __________ in nome del figlio è quindi ricevibile anche se l’attore era rappresentato in prima sede dal curatore ad hoc.
Il Pretore ha omologato il contratto di mantenimento (doc. 7) limitatamente all’ammontare del contributo alimentare, fissato in fr. 300.– sino al compimento del decimo anno di età, in fr. 350.– dal decimo al quindicesimo anno e in fr. 400.– dal quindicesimo anno alla maggiore età, da adeguare al rincaro, precisando che a tali importi dovevano essere aggiunti gli assegni familiari.
Come correttamente osserva l’appellante, il giudice non può limitarsi ad approvare acriticamente una convenzione di mantenimento in favore di un minore, ma deve verificare se l’ammontare del contributo alimentare previsto dal contratto rispetta i requisiti posti dall'art. 285 cpv. 1 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 21.20, con rinvio a n. 21.15–17). Il primo giudice ha in concreto approvato il contratto di mantenimento ritenendolo nell’interesse del minore (pag. 3 sentenza 2 maggio 1994), ma non ha indicato su quali basi egli si sia fondato per giungere a tale conclusione. Invano si cercherebbero nella sentenza elementi concreti di valutazione, in particolar modo sulle condizioni economiche dei genitori, indispensabili per una corretta valutazione del contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Ne discende che la sentenza è priva di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973 89, 1981 85; I CCA del 25 settembre 1989 nella causa G./G.).
Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli è invero applicabile la massima ufficiale e il principio inquisitorio (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 118 II 94, 120 II 229) ma l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 420 CPC da parte di questa Camera significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado in appello in questioni di stato, negando alle parti il diritto al doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 420 n. 2). A tutela dei diritti delle parti si impone quindi di dichiarare nulla d’ufficio la sentenza impugnata e di rinviare l’incarto al Pretore affinché emani un nuovo giudizio dopo aver accertato se i contributi alimentari proposti nella convenzione 7 marzo 1994 siano conformi ai requisiti dell’art. 285 cpv. 2 CC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello di __________ __________ è irricevibile.
L’appello di __________ __________ è accolto e la sentenza impugnata è annullata. L’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria di __________ __________ è respinta.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________
Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________,
– lic. jur. __________, studio legale __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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