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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.95
Data decisione, Autorità: 29.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.95.00095
Lugano 18 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (misure provvisionali in pendenza di causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 settembre 1993 da
__________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
premesso che __________ ha interposto appello il 4 agosto 1994 contro un decreto cautelare del 22 luglio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato l’assetto provvisionale dei coniugi, in particolare affidando i figli __________ e __________ alle cure del padre;
osservato che le parti sono state convocate il 27 settembre 1994 dalla Camera per il dibattimento orale;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 16 luglio 1997 di ritirare l’appello, la situazione tra i coniugi essendosi negli ultimi mesi stabilizzata;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali al desistente, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che __________ ha comunicato di rinunciare alle ripetibili per la procedura di appello;
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla scorta dei dati accertati dal Pretore, sia quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che oggetto della vertenza era l’affidamento dei figli, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);
rilevato che la particolarità della fattispecie e la buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza induce a prescindere dal prelievo di oneri processuali;
per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Non si prelevano tasse e spese né assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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