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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.91
Data decisione, Autorità: 09.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00091
Lugano 9 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 21 settembre 1992 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________),
contro
__________, __________
e ora sul decreto del __________ 1992 con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza __________ 1992 formulata dal convenuto;
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione di __________ contro il decreto emesso il __________ 1992 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1956), cittadino __________ domiciliato a __________, e __________ (1961), cittadina svizzera, si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (__________1989). L’11 agosto 1992 il marito ha introdotto davanti la Superior Court of the State of California for the County of __________, Central district, una petizione di divorzio, con allegata una convenzione privata (“marital settlement agreement”) nella quale i coniugi avevano, in particolare, disposto l’autorità parentale congiunta sulla figlia __________, l’affidamento di quest’ultima alla madre e l’impegno della madre a riportare la figlia negli Stati Uniti entro il 15 dicembre 1992 (doc. B).
Giunta in Svizzera, con istanza del 21 settembre 1992 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l’adozione di misure supercautelari e cautelari a protezione della figlia __________, in particolare il divieto per il padre di portare la figlia all’estero. Con decreto supercautelare dello stesso giorno, il Pretore ha fatto divieto a __________ di portare la figlia __________ all’estero. All’udienza del 6 ottobre 1992, indetta per la discussione, l’istante ha confermato la propria richiesta, alla quale si è opposto il convenuto. A seguito del divorzio pronunciato nel frattempo dal tribunale americano, il quale ha ripreso essenzialmente la convenzione sottoscritta dai coniugi e ritenuto che la figlia non risulta essere minacciata da serio pericolo, il Pretore ha revocato il decreto supercautelare del 21 settembre 1992.
B. Il 27 ottobre 1992 __________ ha adito nuovamente il Pretore instando per l’adozione delle stesse misure cautelari richieste il 21 settembre 1992. Con decreto supercautelare del 4 novembre 1992 il Pretore ha nuovamente fatto divieto a __________ di portare la figlia __________ all’estero.
Il 12 novembre 1992 __________ ha chiesto al Pretore di ordinare alla madre la riconsegna della figlia, unitamente al di lei passaporto. Egli ha chiesto inoltre la revoca del decreto supercautelare emanato il 4 novembre 1992. All’udienza del 17 novembre 1992, indetta per il contraddittorio, le parti si sono confermate nelle proprie domande, opponendosi a quelle avversarie.
C. Statuendo il 18 novembre 1992, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza del padre, ordinando alla madre di riconsegnare la figlia affinché possa fare ritorno a __________, ma limitando la permanenza di __________ al tempo necessario per la Superior Court of the State of California for the County of __________ di esperire una “psychological evaluation”, ma al massimo per due mesi.
D. Insorto contro il predetto decreto con appello del 26 novembre 1992, __________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato, nel senso di non limitare nel tempo la permanenza della figlia a __________.
Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 1992 __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del decreto pretorile. Essa ha prodotto inoltre copia del decreto 19 novembre 1992 della Superior Court of the State of California for the County of __________ con il quale il giudice californiano ha ordinato a __________ di organizzare il ritorno della figlia __________ in Svizzera al più tardi entro 60 giorni dal momento in cui costui e la figlia avranno lasciato la Svizzera per __________.
E. Con decreto del 16 dicembre 1992 la presidente di questa Camera ha negato al gravame l’effetto sospensivo.
Considerando
in diritto:
L’appellante contesta quest’ultima decisione, asseverando che il giudice californiano ha decretato la custodia della figlia unicamente in favore del padre e ha ingiunto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare il ritorno di __________ a __________ senza limitazione di tempo. Egli precisa inoltre che il primo giudice ha violato la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02), avendo limitato a due mesi la permanenza della figlia negli Stati Uniti.
Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1c; Hegnauer, Grundriss des Kindesrecht, 3a edizione, 1989, n. 14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). La decisione del primo giudice non limita il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festscrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.). Il divieto di addurre nuovi fatti e prove in appello sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC non vale quindi per le procedure che concernono i rapporti tra genitori e figli. Ne discende che il documento prodotto dall’appellata con le osservazioni all’appello può essere ammesso nel fascicolo processuale.
Dal fascicolo processuale risulta che l’11 aprile 1992 il marito ha postulato il divorzio e l’omologazione della convenzione (“marital settlement agreement”) sottoscritta dai coniugi. In base a questa convenzione essi hanno convenuto, in particolare, di esercitare congiuntamente l’autorità parentale sulla figlia __________, affidata alla custodia della madre (doc. B). Contro la sentenza di divorzio del 10 settembre 1992 (doc. 1) la madre non ha interposto appello, ma ha presentato una domanda di restituzione in intero, asserendo di aver sottoscritto la convenzione sotto la minaccia del marito di portarle via la bambina (doc. M). A seguito di una domanda provvisionale richiesta dal padre, il 3 novembre 1992 il Tribunale di __________ ha ordinato in particolare alla moglie di ritornare con la figlia a __________, ha condizionato la custodia fisica della madre al ritorno negli Stati Uniti della figlia, con l’avvertenza che in caso di inosservanza la custodia sarebbe stata trasferita al padre, e ha richiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di rispettare l’ordine di ritorno di __________ a __________ (doc. N). Successivamente, il 9 novembre 1992, lo stesso giudice ha decretato la custodia fisica della figlia al padre, ha richiesto alle autorità svizzere di ordinare il rientro della minore negli Stati Uniti, e, infine, ha comunicato alle autorità svizzere di voler rispettare qualsiasi ordine da queste emanato per la cura della figlia (doc. 2). Sulla scorta di questa decisione il Pretore ha ordinato alla madre di riconsegnare la figlia al padre affinché possa fare ritorno a __________, limitando la permanenza della minore negli Stati Uniti a 60 giorni (decreto impugnato). Infine il giudice californiano ha ordinato al padre di riconsegnare la figlia alla madre entro 60 giorni dal suo arrivo a __________ (decreto del 19 novembre 1992).
A prescindere dalla circostanza che l’applicazione della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, conchiusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02), entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1984 e per gli Stati Uniti il 1° luglio 1988, appare dubbia, il mancato ritorno di __________ a __________ non potendo essere considerato come abusivo ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, va rilevato che lo stesso giudice californiano ha espressamente ordinato al padre di organizzare la riconsegna di __________ alla madre in Svizzera al più tardi entro 60 giorni dal giorno in cui il padre e la figlia avranno lasciato la Svizzera per __________ (decreto del 19 novembre 1992), così come deciso dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con il decreto impugnato. Pur dovendo ritenere che questa circostanza era sconosciuta al primo giudice, essa dev’essere considerata in questa sede in virtù della massima ufficiale illimitata cui sottostà il diritto della filiazione.
Certo il decreto del 9 novembre 1992 della Corte suprema dello Stato della __________ per la contea di __________ non prevedeva una limitazione della permanenza della minore negli Stati Uniti, ma quand’anche si volesse considerare che il Pretore ha esaminato il merito della decisione straniera, lo stesso giudice statunitense ha in un secondo tempo modificato la sua decisione nel senso decretato dal giudice svizzero. Ciò posto la misura adottata dal Pretore sfugge a critica e non vi è ragione di annullarla per il semplice motivo che essa è stata emanata prima dell’ordine impartito dal giudice californiano. Ne discende che l’appello dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.--
b) spese fr. 50.--
fr. 250.--
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili d’appello.
avv. __________, __________,
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno- Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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