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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.89
Data decisione, Autorità: 08.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00089
Lugano 8 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale di appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna promossa con petizione 25 ottobre 1993 da
__________, __________,
contro
__________,
(patrocinati dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 3 marzo 1995 da __________ contro il decreto 20 febbraio 1995 emanata dal Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con decreto 1° settembre 1993 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani di fr. 85’130.– oltre interessi a carico della particella n. __________RFD __________, proprietà di __________ e __________ __________, in favore di __________, assegnando all’istante un termine per promuovere la causa di accertamento del credito e di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale;
che __________ ha convenuto in causa __________ e __________ __________ con petizione 25 ottobre 1993, postulando l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale di fr. 85’130.– a carico della particella n. __________RFD __________;
che i convenuti si sono opposti con risposta 31 gennaio 1994, presentando a loro volta domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 45’000.–;
che in data 7 marzo 1994 i convenuti hanno presentato istanza per ottenere il versamento di una cauzione processuale, adducendo lo stato di insolvenza dell’attore;
che l’attore vi si è opposto con osservazioni 18 aprile 1994;
che il Pretore, statuendo il 20 febbraio 1995, ha accolto l’istanza e ha fatto ordine all’attore di prestare entro il 20 marzo 1995 una cauzione processuale di fr. 12’000.– sotto comminatoria dello stralcio della petizione e ha posto a suo carico le spese e la tassa di giustizia di fr. 50.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 100.–;
che __________ è insorto con appello 3 marzo 1995, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, previa assegnazione dell’effetto sospensivo al gravame;
che tale appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC conferisce al convenuto la possibilità di chiedere una cauzione per il pagamento delle spese e delle ripetibili quando la controparte si trova in uno stato di insolvenza risultante dagli atti ufficiali;
che nel caso concreto il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione processuale dopo aver constatato che a carico dell’attore erano stati emessi attestati di carenza di beni provvisori, motivo per cui era data insolvenza attestata da atti ufficiali;
che l’appellante non contesta la propria insolvenza, ma ritiene, citando Cocchi/Trezzini (Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 154 n. 1), che la cauzione processuale non si giustifichi nella fattispecie perché la petizione non è sprovvista di buon diritto, essendo già stata accolta l’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale;
che la sentenza richiamata nell’appello (II CCA del 16 ottobre 1992 nella causa M. c. M.) riguarda tuttavia una fattispecie in cui la parte insolvente poteva prevalersi delle eccezioni previste dall'art. 154 CPC, avendo presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria;
che la massima citata, alla luce delle disposizioni legali vigenti (art. 153, 154 e 155 segg. CPC), può correttamente essere interpretata solo nel senso che è dispensato dall’obbligo di prestare cauzione processuale unicamente l’insolvente che ottiene il beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 157 CPC);
che nel caso qui in esame è pacifico, per stessa ammissione dell’appellante, che questi non ha tuttora presentato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che quindi non può prevalersi dell’eccezione prevista dall'art. 154 CPC;
che l’appello è pertanto sprovvisto di buon esito e in quanto manifestamente infondato può essere deciso con sommaria motivazione ai sensi dell’art. 313bis CPC;
che la decisione sul merito dell’appello rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che per ottenere la dispensa dall’obbligo di prestare cauzione processuale l’attore ha facoltà di presentare in prima sede istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, motivata e documentata (art. 156 CPC);
che viste le particolarità della fattispecie, in particolare l’equivoco ingenerato della massima dianzi citata, si può rinunciare al prelievo di spese e tasse di giustizia, peraltro difficilmente recuperabili data l’insolvenza dell’appellante;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione:
– __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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