AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.86
Data decisione, Autorità: 31.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00086
Lugano 31 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 ottobre 1992 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
ed ora sull’istanza di misure cautelari del 9 settembre 1994 introdotta dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre 1994 di __________ contro il decreto emesso il 10 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1947) e __________ (1955) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1974). Il marito è impiegato presso la __________ di __________ come contabile. La moglie, di formazione parrucchiera, non consta aver esercitato un’attività lavorativa durante l’unione coniugale; è impiegata dal __________ 1993 presso __________ di __________ come donna delle pulizie.
B. Il tentativo di conciliazione fra i coniugi, tenutosi il 6 febbraio 1992 davanti il Pretore del Distretto di Bellinzona, è decaduto infruttuoso. Il 7 ottobre 1992 __________ ha inoltrato una petizione di divorzio, negando alla moglie e alla figlia un contributo alimentare. Con risposta del 23 marzo 1993 la moglie si è opposta all’azione di divorzio e con riconvenzione ha postulato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e la corresponsione di un contributo alimentare di fr. 700.– per la figlia e di fr. 1’500.– per sé. Nei successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande.
C. Il 5 luglio 1993 __________ ha introdotto un’istanza di misure provvisionali tendenti al versamento di un contributo alimentare di fr. 1’500.– per sé e di fr. 700.– per la figlia. All’udienza del 22 luglio 1993, indetta per discutere l’assetto provvisionale, le parti si sono accordate nel senso di fissare il contributo alimentare mensile in fr. 1’300.– per la moglie e in
fr. 700.– per la figlia.
D. Il 9 settembre 1994 __________ ha introdotto una nuova istanza cautelare chiedendo la condanna del marito a versarle un contributo mensile di fr. 700.– dal 1° settembre 1994. All’udienza del 22 settembre 1994 la moglie, aumentando a
fr. 1’300.– la sua richiesta, ha chiesto in sostanza che fosse confermato il precedente assetto provvisionale. Il marito si è opposto a qualsiasi versamento. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
E. Statuendo il 10 ottobre 1994 sull’assetto provvisionale dei coniugi, il Pretore ha confermato l’accordo stabilito il 22 luglio 1993 fissando in fr. 1’300.– il contributo alimentare mensile dovuto dal marito.
F. Contro il decreto citato __________ è insorto con un appello del 19 ottobre 1994 inteso a ottenere l’annullamento del giudizio impugnato e il rigetto dell’istanza della moglie.
Nelle sue osservazioni del 15 novembre 1994 __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
I provvedimenti cautelari adottati nell’ambito dell’art. 145 CC non acquisiscono, se non relativamente, forza di cosa giudicata e possono essere modificati qualora più non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in specie quando circostanze influenti per la decisione sono state trascurate o si sono modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 437 ad art. 145).
a) Nella determinazione del contributo alimentare per i coniugi, e in genere per i loro rapporti patrimoniali, vige la massima dispositiva, con la conseguenza che l’obbligo probatorio delle parti rimane integro ed eventuali loro negligenze non possono venire sanate d’ufficio (Rep. __________196 con riferimenti).
b) Nel caso concreto con istanza del 5 luglio 1993 la moglie aveva postulato un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– per sé e di fr. 700.– per la figlia. Tale richiesta si fondava su di un convenzione sottoscritta il 17 luglio 1992 tra i coniugi, con la quale il marito si impegnava, appunto, a versare fr. 2’220.– mensili per moglie e figlia (doc. 2). All’udienza del 22 luglio 1993, le parti hanno poi stabilito di fissare, fino al 31 dicembre 1993, in
fr. 1’300.– il contributo in favore della moglie. Successivamente, con l’istanza del 9 settembre 1994, la moglie ha nuovamente postulato un contributo di fr. 1’300.–, senza addurre nuove circostanze, salvo l’intervenuta maggiore età della figlia __________. All’udienza del 22 settembre 1994 il marito, opponendosi all’istanza, si è limitato a indicare il disimpegno della moglie nella ricerca di un’attività lavorativa, e la sua impossibilità di far fronte al contributo alimentare.
Le parti in entrambe le procedure provvisionali non hanno minimamente sostanziato le proprie richieste, in particolare agli atti non vi è alcun elemento, salvo il certificato di salario della moglie, che permetta di stabilire su quali basi era stato raggiunto l’accordo del 22 luglio 1993. La moglie aveva invero indicato nell’istanza 5 luglio 1993 di lavorare a tempo parziale con uno stipendio di fr. 750.– mensili, per cui tale circostanza era nota già al momento dell’accordo 22 luglio 1993. E’ vero che la moglie si era impegnata, in quell’occasione, a fare tutto il possibile per aumentare il proprio reddito, e che non risulta dagli atti un suo impegno in tal senso. Il marito, però, non ha dimostrato la modifica del suo fabbisogno, che valuta in fr. 2800.– senza dare dettagli e la decadenza degli assegni familiari, paralleli alla decadenza dell’obbligo alimentare verso la figlia, non hanno mutato la sua situazione. In queste condizioni invano si ricerca nel fascicolo processuale quali siano le circostanze modificatesi dal 22 luglio 1993, di modo che, come che sia, non è possibile rilevare un cambiamento rilevante o duraturo delle circostanze tale da giustificare una modifica del contributo alimentare. Le argomentazioni sviluppate dall’appellante non possono essere condivise dal momento che egli non indica né se vi è stata, e se del caso in quale proporzione, una variazione considerevole del suo reddito o del suo fabbisogno mensile, né se per determinare il contributo si sia preso in considerazione il reddito che la moglie già percepiva come donna delle pulizie. In definitiva a ragione il Pretore ha considerato che la situazione dei coniugi non risultava mutata e che, semmai, quella del marito era migliorata con la sopraggiunta maggiore età della figlia. Dato quanto precede l’appello deve quindi essere respinto e il decreto pretorile confermato.
Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster